REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI
2. Il Consiglio comunale, depositario della volontà dei cittadini di Sassari, eletto mediante suffragio popolare diretto, è l’organo destinato ad assumere il potere sovrano popolare.
1. I Consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro
funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica all’atto
della proclamazione della loro elezione ovvero, in caso di surrogazione,
non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
1. La convocazione del Consiglio per la seduta di insediamento dopo le
elezioni é fatta dal Sindaco.
2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il
termine di dieci giorni dalla convocazione; la stessa è presieduta dal
Consigliere anziano sino all’elezione del Presidente.
3. E’ Consigliere anziano colui che nelle elezioni per il rinnovo del
Consiglio comunale ha riportato la più alta cifra individuale,
determinata secondo i criteri di legge; a parità di voti è Consigliere
anziano il più anziano di età.
4. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è
considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei
requisiti di cui al comma 3.
1. Nella prima seduta dopo le elezioni prima di deliberare su qualsiasi
altro oggetto, il Consiglio comunale procede alla convalida ed
all’eventuale surrogazione degli eletti.
Indi ha luogo il giuramento del Sindaco e la comunicazione della nomina
degli Assessori, da parte di quest’ultimo.
Successivamente il Consiglio procede all’elezione del Presidente e dei
Vice Presidenti.
1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca e presiede l’Assemblea
con le attribuzioni stabilite dalla legge, dallo statuto e dal presente
regolamento.
2. Il Presidente convoca e presiede l’Ufficio di presidenza costituito a
tutti gli effetti in commissione; per la validità delle sedute di detta
commissione è richiesta la presenza di due componenti.
3. Alle riunioni dell’Ufficio di presidenza può partecipare il Sindaco,
il quale è tenuto a fornire, se richiesto, le informazioni necessarie
sugli argomenti da sottoporre al Consiglio ad iniziativa dello stesso
Sindaco o della Giunta nonché a precisare l’orientamento della Giunta in
ordine alle proposte atte a garantire le risorse finanziarie per il
funzionamento del Consiglio e dei suoi organi.
4.L’Ufficio di presidenza:
a) garantisce il rispetto delle prerogative e dei diritti dei
Consiglieri e dei Gruppi consiliari;
b) cura il coordinamento delle Commissioni consiliari e concorda con i
Presidenti di detti organismi il calendario dei rispettivi lavori;
c) può convocare la Conferenza dei Presidenti e dei Vice Presidenti
costituita in Commissione, anche allo scopo di assicurare il rispetto
dei termini per l’esercizio della funzione consultiva delle Commissioni;
d) procede all’esame delle proposte formalmente istruite e degli altri
argomenti da sottoporre alla Conferenza dei Capi gruppo ai fini
dell’elaborazione del calendario e dell’organizzazione dei lavori
consiliari;
e) propone alla Giunta, in sede di predisposizione del bilancio, un
programma di spesa per il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi,
per l’attività formativa e l’aggiornamento dei Consiglieri oltre che per
gli adempimenti necessari all’attuazione delle norme statutarie e
regolamentari in tema di pubblicità, trasparenza e documentazione dei
lavori del Consiglio e delle Commissioni;
f) segnala ai Capi gruppo consiliari le disfunzioni riscontrate nello
svolgimento dei lavori delle Commissioni, fornendo elementi utili a
verificare il grado di partecipazione dei Consiglieri.
5. Nelle sedute dell’Ufficio di presidenza non si dà luogo ad alcuna
votazione: in caso di disaccordo sulle questioni al suo esame decide il
Presidente o in sua assenza il Vice Presidente vicario. Delle riunioni è
redatto verbale a cura di un funzionario dell’Ufficio del Consiglio.
6. Il Presidente ha sede presso locali idonei messi a disposizione
dall’Amministrazione ed è dotato delle strutture necessarie al buon
funzionamento dell’istituto.
7. Il Presidente rappresenta il Consiglio e sovraintende al
funzionamento dei suoi servizi; dispone dell’uso dei locali della
Presidenza, delle Commissioni e dei Gruppi nonché dell’aula consiliare
anche quando non vi si svolgono riunioni tenendo conto di eventuali
esigenze prospettate dal Sindaco.
8. Il Presidente esercita senza alcuna formalità il diritto di accesso
alle informazioni ed agli atti del Comune e può convocare i dirigenti
per ottenere chiarimenti sulle questioni sottoposte o da sottoporre al
Consiglio.
1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti
nella medesima lista solo in questo caso, possono essere composti anche
da singoli Consiglieri. Ciascun gruppo è rappresentato dal Capo gruppo,
o dal Vice Capo gruppo che lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati
nel precedente comma devono far pervenire alla Presidenza e alla
Segreteria generale dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
Tale dichiarazione dev’essere confermata dal Capo gruppo per iscritto o
mediante comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. I Consiglieri che durante il corso del mandato dichiarino di non
voler appartenere ai Gruppi individuati secondo i criteri di cui al
primo comma, aderiranno o al Gruppo misto di maggioranza o al Gruppo
misto di opposizione. La comunicazione dovrà essere data dal Consigliere
nella prima seduta utile del Consiglio comunale. In caso di mancata
comunicazione decide il Presidente del Consiglio comunale previo
contraddittorio con l’interessato. Per maggioranza si intende l’insieme
di Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma
elettorale del Sindaco nonché l’insieme dei Consiglieri o Gruppi che
dopo le elezioni hanno dichiarato di aderire al programma purché tale
adesione sia accolta dal Sindaco per iscritto o mediante comunicazione
al Consiglio nella prima seduta utile.
3bis- Tutti i Gruppi che non sono stati costituiti secondo le
disposizioni di cui al comma 1 e che si costituiscono nel corso del
mandato possono essere rappresentati nella conferenza dei Capigruppo
solo se composti da almeno tre Consiglieri.
3 ter- Il Gruppo che in caso di distacco di alcuni componenti rimanesse
al di sotto dei tre Consiglieri, purchè non costituitosi ai sensi del
comma 3 del presente articolo, mantiene il diritto di partecipazione
alla conferenza dei Capigruppo.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
6. Ogni Gruppo consiliare, nei dieci giorni successivi alla prima seduta
del Consiglio, procede all’elezione del Capo gruppo.
7. Ogni gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Presidente
dell’Assemblea ed alla Segreteria generale dell’eventuale mutamento
della propria composizione, della sostituzione o della temporanea
supplenza del proprio Capo gruppo.
8. In caso di mancata elezione o nelle more che l’elezione avvenga funge
da Capo gruppo il Consigliere della lista che ha riportato la più alta
cifra individuale, con esclusione pertanto dei candidati alla carica di
Sindaco non risultati eletti.
1. La conferenza dei Capi gruppo é costituita dal Presidente
dell’Assemblea, che la presiede e dai Capi gruppo consiliari; in caso di
assenza i Capi gruppo possono farsi sostituire di volta in volta da
altro Consigliere del rispettivo gruppo mediante delega scritta.
2.- La conferenza dei Capi gruppo:
a)- collabora col Presidente sul calendario e sull’organizzazione dei
lavori consiliari, tenendo presenti le richieste del Sindaco e dei
Consiglieri;
b)- esamina le proposte di modifiche e di integrazioni al presente
regolamento, formulate dai consiglieri e riferisce al Consiglio stesso;
c)- esprime pareri su argomenti ad essa sottoposti dal Presidente, dal
Sindaco o dai Gruppi consiliari.
3. Per le convocazioni e l’ordine del giorno si applicano le norme
previste per le Commissioni consiliari permanenti.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di un numero
di Capi gruppo tale da rappresentare la maggioranza dei Consiglieri
comunali. Alle riunioni può partecipare l’ufficio di Presidenza senza
diritto di voto.
5. Per le votazioni palesi si applica il sistema del voto plurimo, per
cui ciascun Capo gruppo dispone di un numero di voti pari a quello dei
componenti del rispettivo gruppo.
6. Il Presidente non prende parte alle votazioni.
7. Il Sindaco ha diritto di partecipare ai lavori della conferenza dei
Capi gruppo.
8. Funge da segretario della conferenza dei Capi gruppo un funzionario
del Servizio del Consiglio.
1. Successivamente agli adempimenti di cui all’art. 6 il Presidente
procede alla costituzione di sei Commissioni consiliari permanenti.
2. Il Sindaco e gli Assessori non possono far parte delle Commissioni.
3. Alle Commissioni sono attribuite le seguenti competenze:
1^ Commissione: affari istituzionali, personale, ristrutturazione
uffici; decentramento, partecipazione; altre materie non comprese nella
competenza di altre commissioni;
2^ Commissione: programmazione economica, bilancio, finanze, tributi,
patrimonio e attività produttive;
3^ Commissione: urbanistica, assetto del territorio, piani della
circolazione urbana;
4^ Commissione: programmazione di lavori pubblici e di opere di
manutenzione;
5^ Commissione: problemi sociali, pubblica istruzione, attività
culturali, sport, turismo e spettacolo;
6^ Commissione: sicurezza; ambiente, ecologia, igiene e tutela del
territorio;
4. Ciascun Consigliere ha diritto di far parte di almeno una
Commissione;
4.bis Nelle commissioni nelle quali un Gruppo consiliare regolarmente
costituito non è rappresentato, è facoltà di ciascun Capo gruppo
parteciparvi, anche attraverso proprio delegato, senza diritto di voto,
senza gettone di presenza, ma con giustificazione per attività legata al
mandato consiliare.
5. Sulla determinazione numerica e la composizione delle Commissioni
formula indicazioni la Conferenza dei Capi gruppo; deve comunque essere
di norma assicurata una presenza in ogni Commissione di Consiglieri in
misura proporzionale alla consistenza della coalizione di maggioranza e
delle minoranze.
6. Il Presidente promuove le opportune intese con i Capi gruppo al fine
di risolvere eventuali questioni sulla composizione delle singole
Commissioni.
7. Sulla base delle designazioni di cui al quinto comma, il Presidente
stabilisce, con proprio provvedimento, la composizione numerica e
nominativa delle Commissioni stesse.
8. Il Presidente dell’Assemblea convoca ciascuna Commissione per
l’elezione del Presidente e di un Vice Presidente; nella scheda di
votazione deve essere indicato un solo nominativo.
Risultano eletti Presidente e Vice Presidente i due candidati che
nell’ordine hanno riportato il maggior numero di voti, fermo restando
che indipendentemente dal risultato della votazione, la minoranza deve
essere rappresentata nell’ufficio di presidenza di ciascuna Commissione.
9. Le funzioni di Segreteria delle Commissioni sono esercitate da
funzionari del servizio del Consiglio e da altri dipendenti del Comune.
1. Le Commissioni consiliari permanenti hanno il compito:
a)- di formulare, in sede redigente, proposte di deliberazioni loro
deferite dal Presidente dell’Assemblea di propria iniziativa o su
richiesta del Sindaco o delle Commissioni stesse;
b)- di esprimere pareri non vincolanti su tutte le proposte di
deliberazioni da sottoporre al Consiglio comunale, loro assegnate dal
Presidente, con esclusione di quelle concernenti persone;
c)- di svolgere, a richiesta del Sindaco, o di propria iniziativa
indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e
documenti in ordine agli argomenti di rispettiva competenza e di
presentare relazioni al Consiglio sull’esito delle stesse;
d)- di svolgere funzioni di controllo secondo le norme di regolamento.
2. Ciascun Assessore riferisce almeno due volte all’anno alle
Commissioni permanenti o speciali sulle attività e sui programmi
operativi del rispettivo ufficio.
1. Il Presidente convoca la Commissione, formula l’ordine del giorno dei
lavori e presiede le relative adunanze; il Vice presidente collabora col
Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni
in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento di
entrambi le riunioni della commissione sono presiedute dal Consigliere
più anziano di età fra i presenti.
2. Qualora il Presidente sia chiamato ad adempiere alla convocazione
della Commissione per l’espressione del parere su proposte di
deliberazioni e non vi provveda, la convocazione può essere disposta dal
Presidente dell’Assemblea su richiesta scritta di almeno due commissari;
parimenti il Presidente dell’Assemblea convoca la Commissione qualora su
richiesta scritta di due commissari il Presidente non provveda alla
convocazione entro cinque giorni dalla richiesta stessa.
3. Della convocazione e dell’ordine del giorno relativo, da comunicarsi
a cura del Segretario della Commissione ai commissari con le stesse
modalità vigenti per la convocazione del Consiglio nonché al Presidente
dell’Assemblea, ai Capi gruppo, al Sindaco e al Segretario generale, è
dato avviso all’albo pretorio almeno 24 ore prima della giornata fissata
per la seduta.
4. Per taluni affari interessanti più commissioni, il Presidente
dell’Assemblea, d’ufficio o su richiesta di una Commissione, può
convocare collegialmente le Commissioni stesse o alcune di esse.
1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica, nell’albo
pretorio, a cura del segretario, un resoconto dei lavori nel quale si fa
menzione delle discussioni, delle risoluzioni, dei voti riportati pro e
contro ogni proposta oltre che di tutti gli altri elementi richiesti per
i verbali di deliberazione del Consiglio. I resoconti sono firmati dal
Presidente e dal segretario della Commissione; copia del resoconto è
trasmesso tempestivamente, a cura del segretario della Commissione, al
Presidente dell’Assemblea, al Sindaco ed al Segretario generale.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche; il pubblico e la stampa
presenziano ai lavori nella stessa sala delle riunioni o in separati
locali dai quali sia possibile seguire lo svolgimento dei lavori
attraverso impianti audiovisi.
1. Le sedute delle Commissioni sono valide se é presente almeno un terzo
dei loro componenti, purché in numero non inferiore a tre.
2. Per la validità delle sedute congiunte di più Commissioni é
necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti di ciascuna
Commissione. Qualora due Commissioni si riuniscano in seduta congiunta,
i Consiglieri che siano componenti di entrambe possono esprimere un voto
per ognuna delle Commissioni alle quali appartengono.
3. Ogni Consigliere può partecipare a sedute di Commissioni diverse da
quelle alle quali appartiene, ma senza diritto di voto e senza
concorrere a formare il numero necessario per la validità della seduta.
4. La seduta viene dichiarata deserta qualora dopo trenta minuti
dall’ora indicata nell’avviso di convocazione non sia presente il numero
legale.
5. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei commissari presenti. In
caso di parità prevale il voto del Presidente.
1. Ciascuna Commissione, prima di procedere all’esame delle questioni o
proposte ad esse attribuite, può fare richiesta al Presidente
dell’Assemblea perché sia sentito il parere di altra Commissione; le
Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere agli uffici e alle aziende
ed istituzioni del Comune informazioni, notizie e documenti attinenti
gli argomenti sottoposti al loro esame.
2. Qualora una Commissione ritenga di dover esprimere un parere per
aspetti di sua competenza su di un provvedimento assegnato ad un’altra
Commissione, può proporre la questione al Presidente dell’Assemblea, che
decide in merito.
3. L’avvio di indagini conoscitive ad iniziativa delle Commissioni ai
sensi dell’art. 9 punto c deve essere preventivamente comunicato a cura
dei Presidenti delle Commissioni, al Presidente dell’Assemblea, al
Sindaco e al Segretario generale.
1. Il Presidente dell’Assemblea, di propria iniziativa oppure su
richiesta del Sindaco o della Commissione, può assegnare alla
Commissione stessa il compito di elaborare una proposta di regolamento o
di atto amministrativo oppure di esaminare una o più proposte di
deliberazione, elaborando un testo unificato.
2. Prima o durante lo svolgimento dei lavori il Presidente del Consiglio
comunale, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della
Commissione può chiedere che il Consiglio si pronunzi su opzioni od
orientamenti di massima cui la Commissione dovrà attenersi in merito
all’argomento.
3. Entro il termine assegnato il Presidente della Commissione trasmette
al Presidente dell’Assemblea ed al Sindaco il testo approvato
accompagnato da una relazione introduttiva e dalla comunicazione del
Consigliere incaricato di svolgere l’illustrazione della proposta in
aula.
4. Gli uffici sono tenuti a fornire alla Commissione il supporto
tecnico-amministrativo per l’espletamento dei compiti di cui al presente
articolo.
1. I pareri delle Commissioni sulle proposte di deliberazione a sensi
dell’art. 9, lettera b), sono espressi entro il termine di quindici
giorni dal ricevimento della richiesta, salvo proroga su richiesta
motivata della Commissione per argomenti particolarmente complessi, da
concedersi dal Presidente dell’Assemblea sentiti il Sindaco e i
presentatori; trascorso il termine senza che il parere sia stato
espresso, la questione può essere senz’altro discussa dal Consiglio,
intendendosi che le Commissioni non abbiano trovato nulla da eccepire.
In casi di urgenza il termine per l’espressione dei parere può essere
ridotto a 48 ore con provvedimento del Presidente dell’Assemblea, su
proposta del Sindaco o dei Consiglieri proponenti.
1. I componenti le Commissioni consiliari permanenti, fatta eccezione
per i Presidenti e Vice presidenti, possono eccezionalmente farsi
sostituire per le sedute della Commissione di cui fanno parte da altro
Consigliere all’uopo delegato a trattare l’argomento o gli argomenti
iscritti all’ordine del giorno della Commissione.
2. La delega é valida fino alla definizione dell’argomento o degli
argomenti cui si riferisce.
1. Il Consiglio, assicurando la presenza di tutti i Gruppi, può
istituire Commissioni speciali per l’esame di materie relative a
questioni di carattere particolare o generale che esulino dalla
competenza delle Commissioni consiliari permanenti.
2. Le Commissioni speciali possono sentire, per una migliore conoscenza
dei problemi in esame, persone estranee al Consiglio e alla Giunta,
amministratori di enti pubblici o di aziende private, rappresentanti di
sindacati o di categorie economiche, esperti.
3. La composizione delle Commissioni speciali e le norme relative al
loro funzionamento sono stabilite di in volta in volta dal Consiglio.
4. Al momento dell’istituzione delle Commissioni speciali il Consiglio
determina i tempi e gli ambiti di operatività nonchè gli obiettivi da
raggiungere.
5. Le Commissioni di cui al presente articolo si intendono
automaticamente sciolte alla conclusione degli adempimenti per i quali
erano state istituite ed in ogni caso alla scadenza dei termini
assegnati dal Consiglio.
6. All’atto dell’istituzione delle Commissioni speciali, il Consiglio
può demandare al Presidente la nomina dei componenti.
CAPO II° LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. Sono
sessioni ordinarie quelle nelle quali è prevista l’approvazione del
bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
1. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta se ne presenti l’esigenza, in
seguito a:
a)- richiesta del Sindaco;
b)- domanda di almeno un quinto dei Consiglieri in carica;
c)- provvedimento prefettizio o dell’organo di controllo, a seconda
delle competenze;
d)- iniziativa del Presidente dell’Assemblea nei casi previsti dall’art.
21.
1. Nel caso previsto al punto a) dell’articolo precedente la
comunicazione al Presidente dell’Assemblea del provvedimento del Sindaco
che autorizza la presentazione della proposta equivale alla richiesta di
convocazione del Consiglio.
2. Nel caso previsto dal punto b) dell’articolo precedente la domanda
deve essere presentata per iscritto con l’indicazione dell’oggetto o
degli oggetti della convocazione e dei motivi che la sollecitano.
1. L’iniziativa della convocazione può essere autonomamente assunta dal
Presidente quando si debba trattare di questioni inerenti le funzioni di
controllo del Consiglio ai sensi delle norme del Capo VI del presente
regolamento.
1. La data della seduta o quella per l’apertura delle sessioni
consiliari nonché l’ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente,
sentita la Conferenza dei Capi gruppo.
2. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla
data della richiesta del Sindaco o da quella di presentazione della
domanda della quinta parte dei Consiglieri.
3. In casi di particolare e motivata urgenza il Presidente può
prescindere dalla consultazione della Conferenza dei Capi gruppo, che
comunque deve essere convocata e sentita prima dell’inizio della seduta
o della sessione.
1. L’ordine del giorno del Consiglio, comprendente gli argomenti
richiesti dal Sindaco, le proposte dei Consiglieri e gli altri argomenti
prescritti dalla legge, è normalmente costituito da due separati
allegati aventi il seguente contenuto:
a)-formali deliberazioni;
b)-interrogazioni, interpellanze, relazioni o dibattiti inerenti
all’attività amministrativa e istituzionale dell’Ente.
2. Hanno la precedenza le questioni attinenti la composizione del
Consiglio; seguono le proposte dell’autorità governativa, quelle
dell’organo di controllo, quelle del Sindaco, della Giunta e dei
Consiglieri, indi le interrogazioni, le interpellanze e successivamente
gli altri argomenti.
3. All’ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri
argomenti, anche per iniziativa dei Consiglieri.
4. Il 31 dicembre di ciascun anno decadono tutti gli argomenti e gli
oggetti iscritti all’ordine del giorno e che non si sono tradotti in
provvedimenti consiliari. Questi possono comunque essere riproposti alla
prima seduta utile dell’anno successivo.
1. Le riunioni del Consiglio comunale si effettuano nell’apposita sala
del Palazzo Ducale.
2. Quando per particolari motivi, compresa l’esigenza di assicurare la
massima pubblicità alle adunanze, sia necessario riunire il Consiglio in
un luogo differente, il Presidente, sentito il Sindaco, stabilisce altra
sede.
1. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente in una delle
seguenti forme:
a) per telegramma;
b) mediante avvisi scritti da consegnare al domicilio del Consigliere o
a quello dallo stesso eletto;
c) se il Consigliere lo richiede mediante telefax o posta elettronica al
domicilio effettivo o a quello dallo stesso eletto.
2. La consegna di cui al punto b) del comma precedente deve risultare da
dichiarazione del messo comunale, con l’indicazione del giorno e
dell’ora della consegna.
3. L’avviso deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima di
quella stabilita per l’adunanza; per le sessioni ordinarie il termine è
di cinque giorni precedenti la seduta.
4. Qualora si proceda alla convocazione mediante avvisi scritti da
consegnare al domicilio dei Consiglieri o mediante telefax, all’avviso
va allegato l’elenco degli oggetti da trattare. Nel caso di avviso
telegrafico l’ordine del giorno si intende consegnato ai Consiglieri
mediante deposito da effettuarsi presso le Segreterie dei gruppi nello
stesso termine stabilito per la spedizione dell’avviso di convocazione.
L’eventuale elenco degli oggetti da aggiungersi agli altri, già iscritti
all’ordine del giorno deve comunicarsi nei modi di cui ai punti b) e c)
del comma 1.
5. La fissazione della data della successiva seduta, indetta per la
prosecuzione dei lavori e comunicata in aula dal Presidente, equivale ad
avviso di convocazione, senza che sia necessario inviare l’avviso
scritto agli assenti.
6. Copia dell’avviso di convocazione è trasmessa al Collegio dei
revisori dei conti ed a tutti gli enti ed organismi nei confronti dei
quali tale trasmissione è prescritta da norme di legge o di regolamento.
7. Anche la seconda convocazione, che succede ad una precedente
dichiarata deserta per mancanza di numero legale, é fatta negli stessi
termini e modi sopra indicati; quando però l’avviso di prima
convocazione indichi anche il giorno della seconda, l’avviso per quest’ultima
é comunicato ai soli Consiglieri non intervenuti all’adunanza dichiarata
deserta, sempre che altri argomenti non vengano aggiunti all’ordine del
giorno.
8. Se la seduta nella quale avrebbe dovuto discutersi gli argomenti
iscritti all’ordine del giorno principale è stata dichiarata deserta per
mancanza del numero legale, anche gli argomenti aggiunti all’ordine del
giorno vengono trattati in seduta di seconda convocazione.
1. L’elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione del
Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del dirigente
responsabile del procedimento, essere pubblicato all’albo pretorio
almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e
diffuso attraverso gli organi di informazione secondo le norme
dell’apposito regolamento.
2. In particolari circostanze il Sindaco provvede a fare avvertire la
cittadinanza con l’affissione di manifesti nelle località più
frequentate.
3. Nei giorni di seduta sono esposte all’esterno del Palazzo Ducale la
bandiera nazionale e quella con i colori del Comune, la prima a destra
della seconda nonché la bandiera della Regione Sardegna e quella
dell’Unione europea.
CAPO III° LO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI DISCUSSIONI E VOTAZIONI
1. Il Presidente dell’Assemblea o chi lo sostituisce assume la
presidenza delle adunanze del Consiglio con le attribuzioni ed i poteri
previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
1. Ad adempiere le funzioni di segretario del Consiglio é chiamato il
Segretario generale del Comune e, in caso di assenza o impedimento dello
stesso, il Vice Segretario del Comune.
2. L’esclusione del Segretario generale é di diritto quando egli si
trovi in uno dei casi previsti dalla legge.
3. In caso di improvvisa assenza, impedimento imprevisto o astensione
del Segretario generale, o del suo sostituto, assume la segreteria della
seduta il Consigliere più giovane d’età, limitatamente alle funzioni di
verbalizzazione.
1. Trascorsi 30 minuti dall’ora stabilita nell’avviso di convocazione,
il Presidente dispone l’appello nominale dei Consiglieri presenti.
2. La seduta é dichiarata aperta non appena sia stata accertata la
presenza del numero legale dei Consiglieri.
3. Se il numero legale non é raggiunto entro un’ora da quella fissata
nell’avviso la seduta é dichiarata deserta e ne é steso verbale con
l’indicazione dei nomi degli intervenuti.
4. Se durante l’adunanza venga a mancare il numero legale la seduta,
salvo breve sospensione per il rientro dei Consiglieri momentaneamente
assentatisi, è sciolta.
1. Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero
dei Consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che
avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché
intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati non comprendendo
nel computo il Sindaco.
2. Quando, per deliberare, la legge o lo statuto richiedano particolari
“quorum” di presenti o di votanti, si fa riferimento, agli effetti del
numero legale, sia in prima che in seconda convocazione, a tali
particolari “quorum”.
3. Concorrono a formare il numero legale i Consiglieri che dichiarano di
astenersi dal votare; non si computano invece i Consiglieri che escono
dall’aula prima della votazione e quelli che debbono astenersi dal
prendere parte alle deliberazioni perché interessati a termini di legge.
1. In apertura di seduta tra i Consiglieri vengono scelti dal Presidente
tre scrutatori, i quali assistono quest’ultimo nelle operazioni di voto
e nell’accertamento dei relativi risultati; la minoranza, ove presente,
ha diritto di essere rappresentata.
1. Nominati gli scrutatori, il Presidente fa dar lettura del processo
verbale della seduta precedente per l’approvazione a termini dell’art.
51.
1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o
questione non compresa nell’ordine del giorno o su proposte che non
siano state depositate a disposizione dei Consiglieri nei termini e con
le modalità previste dall’art. 54; tuttavia nella prima ora dall’inizio
della seduta sono consentite, nell’ordine delle richieste che dovranno
pervenire di norma entro i primi 5 minuti, brevi comunicazioni sulle
quali ciascun Consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni,
nonché presentare proposte o mozioni da iscrivere all’ordine del giorno
di una successiva adunanza.
2. Possono, altresì, essere discusse proposte, anche se non iscritte
nell’ordine del giorno, che mirino a provocare un voto o un giudizio del
Consiglio su un fatto avvenuto, temuto o sperato, di interesse locale o
nazionale, sempre che tali proposte non impegnino il bilancio del
Comune, né pongano in essere o modifichino provvedimenti amministrativi;
analoga procedura può osservarsi per la celebrazione di eventi o la
commemorazione di persone.
1. La trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno avviene
nell’ordine di iscrizione.
2. Su proposta motivata del Presidente o del Sindaco o di un Consigliere
il Consiglio in qualunque momento può decidere di invertire l’ordine
della trattazione degli argomenti in discussione.
3. Nel caso che degli oggetti previsti una parte sia da trattarsi in
seduta pubblica e un’altra in seduta segreta, quella da trattarsi in
seduta pubblica avrà la precedenza.
4. Abrogato.
1. Gli argomenti sono di regola trattati in seduta pubblica eccettuati i
casi in cui, per espressa disposizione di regolamento, sia altrimenti
stabilito.
2. La seduta non è pubblica quando si tratti di questioni concernenti
stati, fatti e qualità di persone e cioè che involgono apprezzamenti
sulla condotta, sui meriti e demeriti delle stesse.
1. La discussione su ciascun argomento è aperta con una relazione del
Sindaco o di un Assessore o dei relatori designati dalle Commissioni; se
la proposta è avanzata da un Consigliere, questo provvede ad
illustrarla.
2. La relazione può essere omessa, ovvero riassunta per sommi capi, ove
sia stata trasmessa ai Consiglieri prima della riunione del Consiglio,
entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.
1. Successivamente alla relazione ha inizio la discussione, cui sono
ammessi i Consiglieri nell’ordine delle richieste; hanno la precedenza i
Consiglieri che chiedono la parola per mozione d’ordine ai fini di
richiamare la presidenza all’osservanza delle norme sulle procedure
delle discussioni e delle votazioni.
2. Hanno altresì la precedenza i Consiglieri che chiedono di parlare per
proposte pregiudiziali o sospensive di cui alle lettere a) e b) del
primo comma dell’art. 41 o per fatto personale, intendendosi per tale il
giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere o l’attribuzione di
opinioni diverse da quelle da lui manifestate.
3. Sulle proposte pregiudiziali o sospensive non si svolge discussione.
Hanno diritto di parola soltanto un Consigliere a favore e uno contro la
proposta; indi il Consiglio decide seduta stante.
1. Il Consigliere, ottenuta la facoltà di intervenire nella discussione,
parla dal proprio posto, in piedi e rivolto al Presidente
dell’assemblea. Il Consigliere può svolgere l’intervento in italiano o
nella lingua che più gli è familiare; in tale ultimo caso deve
depositare presso la Segreteria generale, prima dell’inizio della seduta
il testo dell’intervento nella lingua prescelta e della traduzione in
italiano.
2. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne che al
Presidente per un richiamo al regolamento.
3. A ciascun Consigliere è consentito nella discussione di ogni
argomento di riprendere la parola, ma per non più di una volta e per la
durata del tempo previsto per l’oggetto della discussione, salvo che per
le questioni incidentali di cui al secondo comma dell’articolo
precedente o per l’eventuale discussione particolareggiata prevista dal
secondo comma dell’art. 40 ovvero per la formulazione delle proposte a
norma dell’art. 41 e per la dichiarazione di voto contemplata all’art.
43; in ogni caso può essere consentito al Consigliere di intervenire
ulteriormente ove il Presidente, tenute presenti le circostanze di
fatto, ritenga di non opporsi alla richiesta.
4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
a)- i venti minuti per la discussione sulle linee programmatiche
presentate dal Sindaco nonché sulla proposta di bilancio e sulla
relazione annuale della Giunta.
La durata dell’eventuale replica della Giunta, ultimati gli interventi
dei Consiglieri, può essere protratta dal Presidente su richiesta del
Sindaco, sentiti i Capi gruppo;
b)- i quindici minuti per la discussione delle altre proposte di
deliberazione riguardanti gli atti fondamentali del Consiglio di cui
all’art. 32, secondo comma della legge 8 giugno 1990 n. 142;
c)- i dieci minuti sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione
del Consiglio, ivi compresi gli ordini del giorno, le mozioni, le
interrogazioni e le interpellanze;
d)- i cinque minuti per interventi per fatto personale, per richiamo al
regolamento e all’ordine del giorno, per la discussione
particolareggiata, per l’illustrazione degli emendamenti;
e)- i due minuti per le dichiarazioni di voto, per la dichiarazione a
seguito della risposta ad interrogazioni od interpellanze, per le
comunicazioni di cui all’articolo 33 e per tutti gli altri casi non
espressamente previsti nel presente articolo.
5. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l’intervento,
il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato a
concludere.
6. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall’argomento
in discussione e lo invita ad astenersi; può togliergli la parola se il
Consigliere, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
7. Nei casi in cui la Commissione consiliare competente abbia espresso
all’unanimità parere favorevole sulla proposta di deliberazione in
discussione é consentita soltanto la dichiarazione di voto.
8. Gli Assessori hanno facoltà d’intervento nel dibattito, con le stesse
prerogative e limitazioni previste per i Consiglieri. Al Sindaco o
Assessore delegato è concessa la replica finale senza limitazione di
tempo.
1. Quando sull’argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il
Presidente dichiara chiusa la discussione generale.
2. Se qualche Consigliere lo richiede ha luogo la discussione
particolareggiata della proposta quando si tratti di un testo normativo
redatto in articoli o di proposta composta di diverse parti.
1. Su ciascun argomento la Giunta o qualsiasi Consigliere ha diritto di
fare proposte per approvare, respingere, rinviare, modificare il
provvedimento prospettato dal relatore, ovvero di formulare
controproposte.
2. Le proposte di cui al comma precedente sono presentate per iscritto
mediante schemi di deliberazione, ordini del giorno, mozioni ed
emendamenti.
3. Le proposte possono essere presentate prima o durante la discussione
o anche al termine di questa; in ogni caso il Presidente, esaurito il
dibattito, invita i presentatori a puntualizzare succintamente le loro
proposte conclusive sull’argomento, chiedendo se intendano ritirare o
modificare anche le proposte eventualmente avanzate in precedenza.
4. Quando su una proposta della Giunta la Commissione competente abbia
formulato parere non favorevole su parti del provvedimento o proposte di
modifica, il rappresentante della Giunta è tenuto a dichiarare in aula
l’atteggiamento della stessa, sempre che non lo abbia già fatto in
Commissione. In caso di accoglimento dei pareri e delle proposte
suddette da parte della Giunta il Presidente, ultimato l’eventuale
dibattito, pone direttamente in votazione il testo della proposta
comprensiva delle modifiche, sempre che nessun Consigliere vi si opponga
e fermo restando il diritto alla presentazione di emendamenti da parte
dei Consiglieri sulla proposta modificata.
1. Le votazioni vertono, nell’ordine sulle seguenti questioni:
a)- la questione pregiudiziale, cioè la proposta intesa ad escludere
ogni deliberazione sull’argomento in trattazione;
b)- la questione sospensiva, cioè la proposta intesa a rinviare ogni
deliberazione ad altro tempo;
c)- il passaggio all’ordine del giorno puro e semplice, cioè la proposta
intesa ad escludere, ovverossia a rigettare integralmente il
provvedimento prospettato e a passare ad altra proposta sullo stesso
argomento, se esistente, o a passare ad altro punto dell’ordine del
giorno dei lavori.
2. Ove nessuna delle anzidette proposte sia presentata ed accolta si fa
quindi seguito alla votazione:
a)- degli emendamenti intesi a sopprimere parte del provvedimento e
successivamente di quelli intesi a modificare il provvedimento o parte
di esso, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dalla
proposta in discussione;
b)- delle singole parti del provvedimento, quando questo si componga di
varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate
venga richiesta da uno o più Consiglieri;
c) - degli emendamenti aggiuntivi;
d)- del provvedimento nel suo complesso, con le modifiche risultanti
dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza;
e)- degli ordini del giorno, dando la precedenza a quelli che più si
allontanano dal testo del provvedimento medesimo.
1. I voti in Consiglio sono espressi: per votazione nominale, per alzata
di mano o a scrutinio segreto; la votazione nominale può effettuarsi con
scrutinio simultaneo o con appello.
2. L’espressione del voto é normalmente palese; le deliberazioni
concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto; parimenti
lo scrutinio segreto si effettua ogni qualvolta la legge espressamente
lo prescriva.
3. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, con le modalità
prescritte al quarto comma; le votazioni sono effettuate per alzata di
mano quando il Presidente lo ritenga opportuno per esigenze di maggiore
speditezza dei lavori; si fa ricorso al procedimento elettronico ogni
qualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di
mano; tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la
proclamazione del risultato: alla votazione partecipano soltanto i
Consiglieri che hanno precedentemente espresso il voto.
4. La votazione nominale con scrutinio simultaneo ha luogo con
procedimento elettronico; dopo che il Presidente ha indicato le modalità
della votazione i Consiglieri azionano il dispositivo elettronico; dopo
la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura degli
scrutatori l’elenco dei Consiglieri votanti con l’indicazione del voto
da ciascuno espresso; il Presidente proclama quindi l’esito della
votazione; l’elenco resta a disposizione dei Consiglieri presso la
segreteria, sino all’approvazione del verbale della seduta.
5. La votazione nominale con appello, che si svolge anch’essa facendo
uso del dispositivo elettronico, ha luogo quando lo richieda un
Consigliere; in tal caso il Presidente, dopo avere indicato il
significato del “si” e del “no”, fa procedere all’appello dei
Consiglieri; il Consigliere chiamato all’appello esprime ad alta voce il
suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo
elettronico; qualora vi sia divergenza fra le due espressioni di voto,
il Presidente sospende l’appello e chiede al Consigliere di precisare il
voto che intende dare; si applicano, per la proclamazione dei risultati
e la pubblicità della votazione le norme dell’art. 45.
6. La votazione per scrutinio segreto si attua per mezzo di schede; nei
casi riguardanti persone il Presidente, qualora nessuno dei Consiglieri
presenti vi si opponga, ha facoltà di adottare la votazione mediante
scheda affermativa o negativa, comunicando il nome o i nomi delle
persone sulle quali verte la votazione ed indicando il significato del
"si" o del "no".
7. Le schede di votazione debbono essere vidimate dal Presidente e dal
Segretario; il Consigliere fisicamente impedito ha diritto di farsi
assistere da altro Consigliere o dal Segretario generale per
l’espressione del voto; per assicurare la segretezza del voto il
Presidente può disporre l’utilizzo di idonee attrezzature da sistemare
nella sala consiliare in occasione delle votazioni.
1. Prima della votazione, anche se segreta, i Consiglieri possono fare
dichiarazioni sul loro voto e sui motivi che lo determinano e
richiederne espressa constatazione a verbale.
1. Dal momento in cui viene dato inizio alla votazione non é più
concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
1. Terminata ogni votazione, il Presidente, con l’assistenza degli
scrutatori, ne riconosce e ne proclama l’esito; il Presidente, su
segnalazione degli scrutatori o del Segretario può, valutate le
circostanze, circa la regolarità della votazione, annullare la stessa e
disporre che essa sia immediatamente ripetuta; in caso di mancato o
difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto il
Presidente dispone l’effettuazione delle votazioni con altro sistema.
2. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge o dallo
statuto, in cui si richiedono maggioranze speciali, ogni proposta messa
in votazione col sistema palese si intende approvata quando abbia
ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità di voti
la proposta si intende né approvata né respinta e la votazione é
ripetuta seduta stante o in altra seduta a giudizio insindacabile del
Presidente.
3. I Consiglieri che si astengono dal voto o che dichiarano di non
volere prendere parte alla votazione e coloro che non possono votare
perché interessati a norma di legge non si computano nel numero dei
votanti.
4. Quando alla votazione si proceda mediante schede, quelle che
risultino bianche, quelle nulle e quelle non leggibili si computano per
determinare la maggioranza dei votanti, qualora richiesta.
5. Nel caso di un numero dispari di partecipanti alla votazione, la
maggioranza é costituita dal numero di voti che raddoppiato dia il
numero pari immediatamente superiore a quello dei votanti.
6. Nelle votazioni segrete, in caso di parità di voti, si ripete la
votazione una o più volte nella medesima seduta o in altra seduta a
giudizio insindacabile del Presidente.
7. Per le nomine e le designazioni attribuite dalla legge alla
competenza del Consiglio si applica il principio della maggioranza
relativa per cui risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti é nominato o designato il più
anziano di età.
8. Per i casi in cui si proceda col sistema del voto limitato, previa
presentazione delle liste dei candidati, alla minoranza spetta una
rappresentanza pari alla differenza tra il numero dei membri da eleggere
e quello prescritto per il voto limitato, indipendentemente dal numero
dei voti riportati dai candidati.
CAPO IV° DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
1. Il Presidente dirige e modera i lavori; apre e chiude le sedute;
concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle
quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne proclama il
risultato: mantiene l’ordine e regola in genere l’attività del Consiglio
osservando e facendo osservare le norme del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto anche in ordine all’interpretazione del
presente regolamento decide il Presidente, salvo appello al Consiglio in
caso di contestazione, sull’oggetto della quale hanno diritto di parola
un Consigliere a favore e uno contro.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente deve ispirarsi a
criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del
Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
1. Se un Consigliere turba l’ordine della seduta il Presidente lo
richiama; nei casi più gravi, infligge una nota di biasimo.
2. Quando l’adunanza non può più svolgersi con regolarità a causa di
incidenti o disordini il Presidente può dichiarare sospesa l’adunanza o
scioglierla facendone redigere verbale.
1. Il pubblico assiste alle sedute che non siano segrete, rimanendo
nello spazio ad esso riservato e non turbando il regolare svolgimento
dell’adunanza.
2. Il Presidente richiama chi é causa di disordine e può ordinarne
l’espulsione dall’aula; se del caso può disporre lo sgombero della
stessa.
3. Per la polizia nell’aula il Presidente si avvale degli addetti alla
vigilanza urbana e, se del caso, della forza pubblica.
1. Il segretario generale redige il processo verbale delle
formali deliberazioni e cura la stesura dei resoconti.
2. I verbali di cui al comma precedente devono riportare di norma
l'indicazione delle proposte, le dichiarazioni di voto, i nomi dei
consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, la forma di
votazione seguita e l'annotazione del risultato della votazione
proclamato dal presidente, con la specificazione dei consiglieri che
hanno votato contro, si sono astenuti e, in caso di votazione
nominale, anche di quelli che hanno votato a favore; nei verbali
devesi infine far constare se le deliberazioni siano avvenute in
seduta pubblica o segreta.
3. Le deliberazioni adottate dal consiglio sono sottoscritte dal
presidente e dal segretario generale, annotate a cura del
responsabile del procedimento nell'apposito registro e pubblicate
all'albo pretorio per la durata prevista dalla legge.
4. Di ogni seduta pubblica viene redatto il relativo resoconto
contenente l'ora di inizio e di chiusura dei lavori, l'indicazione
dei consiglieri presenti, l'elenco dei consiglieri intervenuti nel
dibattito, l'elenco delle deliberazioni adottate, l'elenco degli
altri argomenti trattati ed il riferimento a questioni verificatesi
o emerse nel corso della seduta.
5. Di ogni seduta pubblica viene depositato anche agli atti della
segreteria del consiglio il supporto magnetico o informatico
riportante la registrazione della seduta consiliare.
6. La registrazione delle sedute, su supporto magnetico o
informatico di cui al precedente comma, costituisce documentazione
amministrativa, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990, a
comprova della discussione, ed è conservata in apposito archivio
informatico.
7. I consiglieri, previa richiesta scritta, hanno diritto ad
ottenere copia delle registrazioni delle sedute. Il presidente
autorizza la trascrizione delle registrazioni quando il consigliere
la richieda per tutelare i propri diritti in sede amministrativa o
giudiziaria.
1. Ogni Consigliere ha diritto, seduta stante, che nei verbali e nel
resoconto si dia atto delle precisazioni che egli ritenga opportune; ha
inoltre facoltà di chiedere che siano inserite dichiarazioni proprie e
di altri Consiglieri.
1. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda
proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta
precedente.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può
dare per letto il verbale. In tal caso si procede alla votazione senza
discussione.
CAPO V° L’INIZIATIVA DELLE PROPOSTE
1. L’inziativa delle proposte da sottoporsi a deliberazione del
Consiglio spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai singoli Consiglieri.
1. Le proposte debbono essere corredate del parere di regolarità tecnica
e, se prescritto, di quello di regolarità contabile, nonché del parere
delle Circoscrizioni e delle Commissioni consiliari competenti per
materia nei casi previsti.
Nessun parere è richiesto sui meri atti di indirizzo del Consiglio.
2. Il Segretario generale verifica preliminarmente la proposta al fine
di eliminare sin dall’origine eventuali irregolarità dopo aver sentito,
se del caso, i proponenti.
3. Qualora da disposizioni di legge o di regolamento sia richiesto anche
il parere o altro provvedimento di organi tecnici, di enti o
associazioni, questo precede il parere delle Circoscrizioni e delle
Commissioni consiliari.
4. Le proposte di deliberazione concernenti atti a contenuto normativo
debbono essere corredate di una relazione illustrativa.
1. La preventiva informazione sulle questioni da sottoporre al Consiglio
è assicurata dal Presidente dell’Assemblea mediante comunicazione a
ciascun Consigliere dell’oggetto delle proposte o degli argomenti
assegnati alle Commissioni consiliari.
2. Fin dal momento dell’iscrizione degli argomenti all’ordine del giorno
della Commissione consiliare competente, ciascun Consigliere anche se
non componente di Commissione, ha diritto di prendere visione delle
proposte di deliberazione.
3. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno del
Consiglio sono depositati nella sala delle adunanze almeno 24 ore prima
dell’inizio della seduta; di tali atti debbono far parte le proposte di
deliberazione corredate dei prescritti pareri.
4. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti indicati
nel comma precedente nonchè degli atti d’ufficio che sono in essi
richiamati o citati. Hanno inoltre diritto di ottenere, a richiesta e
senza alcuna formalità, copia degli atti contenuti nelle proposte, ad
eccezione dei progetti e degli altri elaborati non riproducibili con
immediatezza.
1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive volte ad acquisire
notizie, informazioni e documentazioni utili all’attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze il Consiglio può invitare gli
amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, i Presidenti e
i Consiglieri di circoscrizione, il Difensore civico, i Revisori dei
conti nonchè il Segretario generale, i dirigenti e i responsabili degli
uffici e dei servizi e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili
elementi di valutazione.
3. L’invito comprendente l’indicazione dell’argomento è recapitato con
congruo anticipo e comunque almeno cinque giorni prima di quello fissato
per la consultazione; ai soggetti intervenuti viene successivamente
inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto
all’udienza conoscitiva.
CAPO VI° LE FUNZIONI DI CONTROLLO
1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e
mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e
l’attività del Comune.
1. L’interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco,
per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione pervenuta sia
esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti che
ai Consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento, se alcuna
risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati oggetti
e, comunque, per ottenere informazioni sull’azione o sui proponimenti
dell’Amministrazione.
2. L’interrogazione é presentata normalmente per iscritto e trasmessa in
copia al Presidente dell’Assemblea a cura del presentatore; in tal caso
essa é posta all’ordine del giorno della prima seduta consiliare, nella
quale il Sindaco o altro componente della Giunta provvedono a rispondere
immediatamente salvo il diritto del solo interrogante di replicare
succintamente per dichiararsi soddisfatto o meno.
3. E’ consentita anche la presentazione di interrogazioni oralmente, al
principio di seduta, tenuto conto dell’ordine stabilito dal secondo
comma dell’art. 33; in questo caso, però, la risposta può essere
differita alla seduta successiva.
4. Nel presentare un’interrogazione il Consigliere può chiedere di avere
risposta scritta, che deve essergli data entro dieci giorni.
1. L’interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco, per
conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o
stiano per essere adottati determinati atti o atteggiamenti, ovvero le
ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema
e, in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta
dell’Amministrazione.
2. Si applicano alle interpellanze le disposizioni dei commi secondo e
terzo dell’articolo precedente; l’interpellante però ha anche il diritto
di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta
del Sindaco o di altro componente della Giunta.
3. Qualora l’interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi
soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione
sull’argomento, deve presentare una mozione. In caso di rinuncia
dell’interpellante, la mozione può essere presentata da qualsiasi altro
Consigliere.
1. Le interrogazioni vengono discusse secondo l’ordine di presentazione;
quelle relative a fatti ed argomenti strettamente connessi tra loro
vengono svolte contemporaneamente.
2. Il Presidente, sentito il Sindaco, può motivatamente stabilire che
abbia la precedenza la trattazione di interrogazioni attinenti a fatti
di rilievo internazionale, nazionale o locale sui quali il dibattito sia
ritenuto urgente e non dilazionabile.
1. Il Presidente, d’intesa col firmatario, può stabilire che la
discussione delle interrogazioni avvenga, anziché in assemblea, in
seduta della Commissione competente per materia; ai lavori della
Commissione, cui è assegnata dal Presidente l’interrogazione partecipa,
oltre al firmatario, un componente della Giunta.
2. Nella discussione delle interrogazioni in Commissione si applicano le
disposizioni dell’art. 57; tuttavia al termine della discussione su
ciascun argomento, la Commissione può decidere di proseguire nel
dibattito, in modo da consentire anche ai Consiglieri non firmatari di
esprimere valutazioni o di proporre alla Commissione l’adozione di
risoluzioni.
3. Il resoconto della discussione delle interrogazioni in Commissione è
depositato nell’aula consiliare a disposizione dei Consiglieri,
pubblicato all’albo pretorio e divulgato nelle stesse forme previste per
gli atti del Consiglio.
1. Il diritto a discutere l’interrogazione o l’interpellanza decade
qualora il Consigliere firmatario non si trovi presente all’adunanza
nella quale è fissata la discussione.
1. Cento cittadini residenti nel Comune possono presentare al Sindaco
interrogazioni per gli scopi indicati nell’art. 75 dello Statuto.
Il Sindaco ha facoltà di disporre che venga accertata l’autenticità
delle sottoscrizioni e la qualità di cittadino dei firmatari, salvo che
l’interrogazione sia fatta propria da un Consigliere comunale.
2. Accanto alle firme deve essere indicato in modo leggibile il cognome
e nome, la data e il luogo di nascita nonchè il domicilio dei
sottoscrittori.
3. L’interrogazione è assegnata dal Presidente alla Commissione
consiliare competente per la discussione alla presenza di un componente
della Giunta e di una delegazione dei presentatori, composta da non più
di cinque rappresentanti.
4. Il Presidente, accertata l’ammissibilità dell’interrogazione,
comunica al primo firmatario la data della discussione.
5. Dopo la risposta uno dei firmatari può succintamente formulare
osservazioni, dichiarando di essere soddisfatto o meno.
6. Il Presidente comunica periodicamente all’assemblea il resoconto
delle sedute delle Commissioni dedicate alla discussione delle
interrogazioni di cui al presente articolo.
1. Le interrogazioni dei Consigli circoscrizionali presentate a norma
dell’art. 50 dello Statuto vengono iscritte all’ordine del giorno del
Consiglio comunale secondo il loro ordine
di presentazione e trattate separatamente rispetto a quelle presentate
dai Consiglieri comunali.
2. Il Presidente dell'assemblea comunica al Presidente della
circoscrizione interessata la data in cui è prevista la discussione,
perchè questi possa partecipare assieme ai presentatori.
3. Sulla base della risposta del Sindaco o della Giunta il Presidente
della circoscrizione o un firmatario dell’interrogazione può
succintamente replicare per dichiararsi soddisfatto o meno.
1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure
in una proposta di voto su di un argomento che abbia o no già formato
oggetto di interpellanza, per impegnare, secondo un determinato
orientamento, l’attività dell’Amministrazione; oppure anche in una
proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari
disposizioni o atteggiamenti del Sindaco e della Giunta ovvero un
giudizio sull’intero indirizzo dell’Amministrazione, riflettente fiducia
o sfiducia all’Amministrazione medesima.
2. La mozione é presentata per iscritto ed é posta all’ordine del giorno
della prima seduta.
3. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente
connessi sono oggetto di una sola discussione ed il primo firmatario di
ciascuna di esse, secondo l’ordine di presentazione, ha il diritto di
prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione. Hanno inoltre
il diritto di intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo
richiedono.
4. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto cui si
riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni
stesse e gli interroganti e interpellanti sono iscritti a parlare dopo i
primi firmatari delle mozioni.
5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei
quali ha luogo la votazione.
1. Possono essere presentati sull’argomento in discussione ordini del
giorno, intesi a precisare l’atteggiamento del Consiglio riguardo al
merito di un provvedimento o parte di esso; gli ordini del giorno
presentati prima della discussione generale possono essere illustrati
dopo le dichiarazioni della Giunta e, quindi, posti in votazione secondo
la procedura di cui all’art. 41.
2. Gli ordini del giorno presentati dopo la chiusura della discussione
generale non possono essere illustrati.
3. Gli ordini del giorno non hanno comunque nella votazione la
precedenza sulle mozioni.
4. Il Presidente ha facoltà di negare l’accettazione e lo svolgimento
degli ordini del giorno che siano formulati con frasi sconvenienti, o
siano relativi ad argomenti affatto estranei all’oggetto della
discussione e può rifiutarsi di metterli in votazione. Il proponente, in
caso di disaccordo, può appellarsi al Consiglio, che decide senza
discussione per alzata di mano.
1. Le proposte per indagini consiliari a sensi dell’art. 19 dello
Statuto sono equiparate a qualsiasi altra proposta di iniziativa
consiliare.
2. Allorché il Consiglio delibera un’indagine, la Commissione è nominata
in modo che sia assicurata la presenza di tutti i Gruppi consiliari ed è
presieduta da un Consigliere designato dai Gruppi di minoranza o, in
assenza di designazione dal Vice Presidente di minoranza del Consiglio
comunale.
3. Abrogato.
CAPO VII° DOVERI E DIRITTI DEI CONSIGLIERI – GLI UFFICI DEL CONSIGLIO
1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune; essi ispirano
la loro attività ai principi di buona amministrazione sanciti
dall’ordinamento ed alla difesa del prestigio dell’istituzione che
amministrano, tenendo presente la tutela dell’interesse generale; hanno
l’obbligo di partecipare assiduamente alle sedute dell’Assemblea e delle
Commissioni di cui fanno parte; mantengono il segreto d’ufficio nei casi
previsti dalla legge, assolvono la loro funzione senza vincolo di
mandato e debbono denunziare pubblicamente qualsiasi tentativo di
condizionamento o di coartazione della loro volontà da chiunque posto in
essere.
2. Le modalità della denuncia e della pubblicità della situazione
patrimoniale dei Consiglieri sono disciplinate dalla legge e da apposito
regolamento.
1. Nel caso in cui il Consigliere abbia chiesto la trasformazione del
gettone di presenza in indennità, le assenze non giustificate
comportano, ai fini della corresponsione della indennità di funzione, la
riduzione dell'indennità stessa di un importo pari ad un gettone di
presenza per ogni assenza.
1. La qualità di Consigliere si perde verificandosi una delle cause di
incompatibilità o di ineleggibilità previste dalla legge.
2. Possono altresì essere dichiarati decaduti a sensi dell’art. 22,
secondo comma dello Statuto i Consiglieri che siano rimasti assenti
dalle sedute senza giustificato motivo.
3. I Consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute consiliari
devono darne comunicazione al Presidente per iscritto o a mezzo di altro
Consigliere almeno 30 minuti prima dell’inizio della seduta, indicandone
i motivi; di ciò si dà atto nel resoconto della seduta.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
1. Gli Uffici del Consiglio comunale fanno parte di una struttura di
massima dimensione del Comune e sono dotati di personale e strumenti
tecnici ed informatici utili all’attività della Presidenza, delle
Commissioni e dei Gruppi consiliari.
2. Compongono il servizio del Consiglio:
a) La Segreteria del Consiglio;
b) Le Segreterie delle Commissioni consiliari;
c) Le Segreterie dei gruppi.
d) L’Ufficio amministrativo-contabile.
3. La Segreteria del Consiglio cura l’attività gestionale e quella di
supporto organizzativo, informativo, giuridico e di assistenza alla
Presidenza nello svolgimento delle funzioni attribuitele dallo statuto e
dal regolamento; provvede alla raccolta della produzione normativa e
compie studi per l’aggiornamento del regolamento per il funzionamento
del Consiglio; adegua nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle
risorse umane disponibili la propria organizzazione alle esigenze di
sviluppo dei servizi della presidenza.
4. Le Segreterie delle Commissioni consiliari curano la convocazione,
l’assistenza ai lavori e le verbalizzazioni delle sedute secondo le
norme del presente regolamento.
Coadiuvano la Segreteria del Consiglio per assicurare il necessario
coordinamento di attività.
5. Le segreterie dei Gruppi curano la convocazione dei gruppi, ricevono
gli atti e gli avvisi che riguardano i Gruppi ed i rispettivi
consiglieri al fine di assicurare agli stessi tempestiva informazione,
eseguono le direttive dei Capi gruppo dai quali dipendono
funzionalmente.
Le strutture assegnate sono rapportate alla consistenza dei Gruppi.
Possono essere costituite strutture comuni per il funzionamento dei
Gruppi minori.
6. L’ufficio amministrativo-contabile cura gli adempimenti relativi alla
gestione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del
Consiglio comunale.
1. Sulla base delle proposte dell’Ufficio di presidenza a sensi del
quarto comma lett. e) dell’art. 5 del presente regolamento la Giunta
assicura, in sede di predisposizione del bilancio, le risorse necessarie
per il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi e per l’efficienza
dei relativi servizi, ivi comprese quelle per la rappresentanza, per
l’acquisto e la manutenzione dei mobili e delle attrezzature assegnati e
per le prestazioni dei servizi necessari.
2. Nell’ambito delle risorse assegnate per il funzionamento del
Consiglio è previsto un fondo per l’attività istituzionale dei Gruppi
consiliari; i criteri di ripartizione del fondo che tengano conto della
consistenza numerica di ciascun Gruppo, sono definiti annualmente con
provvedimento dell’Ufficio di presidenza sentita la Conferenza dei Capi
gruppo.
Il fondo, gestito secondo le norme della contabilità pubblica, è
prevalentemente utilizzato per l’aggiornamento professionale dei
Consiglieri, per l’organizzazione di convegni o incontri e per
l’acquisto o la stampa di pubblicazioni.
1. Per l’espletamento delle funzioni consiliari, sono messi a
disposizione dei Gruppi e delle Commissioni uno o più locali del Comune,
opportunamente attrezzati, da utilizzarsi se necessario mediante idonea
turnazione sulla base di direttive del Presidente, sentiti l’ufficio di
presidenza e la Conferenza dei Capi gruppo.
CAPO VIII° DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
1. Il diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri comunali si estende
oltre che agli atti e provvedimenti degli organi e degli uffici e ad
ogni documento ivi richiamato e allegato, ad ogni altro atto o
provvedimento dell’ente non coperto da segretezza per disposizione di
legge.
2.Per l'esercizio del diritto di accesso si applicano, in quanto
compatibili, le norme dell'apposito regolamento comunale.
3. Al fine di garantire ai Consiglieri il pieno esercizio del diritto di
cui al comma 1 nonché quello di cui all’art. 71 comma 1, il Sindaco
trasmette periodicamente al Presidente del Consiglio l’elenco aggiornato
dei dirigenti, degli uffici comunali e delle aziende dipendenti e con
l’indicazione delle rispettive competenze, dell’ubicazione e degli orari
d’ufficio nei quali è possibile rivolgere direttamente le richieste.
4. Il diritto d’accesso e l’acquisizione di copie, nonché l’accesso alle
informazioni in possesso degli uffici, enti e aziende può essere
esercitato anche tramite la segreteria del Consiglio che cura la
trasmissione delle richieste ai dirigenti responsabili i quali, nel caso
in cui non possano fornire risposta nei termini di cui al presente
regolamento, ne indicheranno nello stesso termine i motivi da comunicare
alla segreteria.
1. Il Consigliere comunale ha diritto di ottenere direttamente dai
dirigenti del Comune e da quelli delle aziende ed enti dipendenti,
nonché dai rappresentanti del Comune presso aziende ed enti tutte le
notizie e le informazioni in possesso dell’ente, utili all’espletamento
del suo mandato.
2. Le notizie e le informazioni si devono riferire ad atti già formati o
per i quali è stata già avviata l’istruttoria.
3. Il responsabile dell’ufficio è tenuto a fornire le informazioni
contestualmente alla richiesta o entro il termine massimo di tre giorni.
1. Per diritto alla visione deve intendersi il diritto di prendere
conoscenza mediante lettura o consultazione dei provvedimenti di cui
all’art. 70; per diritto di copia si intende il diritto di ottenere la
riproduzione dell’originale di un testo di provvedimento o di qualsiasi
atto mediante l’utilizzo di sistemi meccanici o meccanografici.
2. L’esercizio del diritto di visione e di copia da parte del
Consigliere comunale non deve tradursi in un potere di indagine, di
ispezione o di verifica, a meno che lo stesso potere non sia stato
espressamente attribuito dal Consiglio.
3. Qualora la richiesta riguardi la consultazione o il rilascio di copia
di atti soggetti a pubblicazione il responsabile dell’ufficio è tenuto
ad esibire l’atto o il provvedimento o a rilasciarne copia
contestualmente alla richiesta o entro il termine massimo di cinque
giorni; su ciascun foglio della copia viene apposto a cura dell'ufficio,
nel corpo del testo, un timbro con la dicitura che espressamente indichi
che trattasi di copia esclusivamente destinata agli usi inerenti alla
carica di Consigliere comunale.
4.Non è ammissibile la richiesta di rilascio di copie di piani, progetti
e, in genere, di elaborati grafici non immediatamente riproducibili.
CAPO IX° PROCEDURE PARTICOLARI
1. Ai fini dell’accertamento di eventuali incompatibilità col mandato
consiliare, entro tre giorni dalla notifica del provvedimento di
proclamazione dei risultati, i Consiglieri sono tenuti a trasmettere o a
depositare presso la segreteria generale del Comune l’elenco delle
cariche e degli uffici ricoperti.
2. Nella seduta di insediamento la deliberazione di convalida dei
Consiglieri sulla cui nomina non è stata sollevata alcuna eccezione è
adottata con votazione palese e globale.
3. Qualora si tratti di questione concernente l’ineleggibilità o
l’incompatibilità di un Consigliere la deliberazione relativa è adottata
a scrutinio segreto.
1. Entro il termine di cui all’art. 43 dello statuto il documento
contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti
da realizzare nel corso del mandato da parte del Sindaco è recapitato al
domicilio dei Consiglieri e depositato a disposizione di chiunque ne
faccia richiesta.
2. Entro i successivi dieci giorni ha luogo la seduta consiliare: dopo
l’esposizione del documento da parte del Sindaco e ultimato il dibattito
viene posta in votazione la mozione di approvazione del programma di
governo, che è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati. Indi si svolge la votazione su eventuali mozioni
integrative del documento.
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione
di una motivata mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con
voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione, diretta al Sindaco ed al Presidente dell'Assemblea, deve
essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri.
3. Il testo della mozione, sottoscritto in modo leggibile, deve essere
depositato presso la Segreteria generale e tempestivamente recapitato al
domicilio dei Consiglieri assieme all’avviso di convocazione recante
l’iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno; la mozione viene
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni
dalla sua presentazione
4. Abrogato.
1. Il Consiglio provvede entro i termini di legge alla nomina ed alla
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni operanti nell’ambito del Comune ad esso espressamente
riservate dalla legge.
2. La nomina di Commissioni tecniche consultive, affidata in via
generale alla Giunta, è effettuata dal Consiglio quando, per
disposizione di legge o di regolamento o per determinazione del
Consiglio stesso, debba essere assicurata la rappresentanza delle
minoranze.
3. Qualora le nomine di cui al primo comma debbano essere precedute da
designazioni di organismi esterni, il Consiglio provvede in ogni caso se
le designazioni non pervengono entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Deve essere preceduta dal deposito di un curriculum dei candidati la
presentazione di candidature alla carica Difensore civico, di
rappresentante del Consiglio presso organi esterni ed in tutti i casi
nei quali lo richieda il Sindaco, la Giunta o un terzo dei Consiglieri
in carica.
5. Il Consiglio può discutere in seduta segreta sulle singole
candidature e sulla valutazione del curriculum dei candidati, tenendo
conto dei requisiti richiesti per le singole cariche dalla legge, dallo
Statuto e dai regolamenti.
CAPO X° FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO DEL CONSIGLIO
1. Nella sessione dedicata all’approvazione del conto consuntivo la
Giunta presenta al Consiglio la relazione annuale sulla propria
attività.
2. La relazione contiene elementi:
a)- sull’andamento generale dell’amministrazione, sull’attività della
Giunta, dei singoli Assessori e degli uffici;
b)- sui rapporti con gli organismi di partecipazione, con gli enti e con
le gestioni consorziate;
c)- sull’attività di coordinamento promossa dal Sindaco nei confronti
delle circoscrizioni, di enti, aziende, istituzioni e società alle quali
il Comune partecipa nonchè sui risultati conseguiti;
d)- sul conseguimento degli obiettivi stabiliti con gli atti
fondamentali, con le direttive e nel documento programmatico approvato
dal Consiglio.
3. Alla verifica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del
Sindaco e dei singoli Assessori provvedono le Commissioni consiliari
permanenti costituite per tali adempimenti in organismi di controllo
presieduti dai Presidenti o dai Vice Presidenti purchè rappresentanti
delle minoranze;
4. Le Commissioni, al termine delle audizioni degli Assessori previste
dall’art. 9 comma 2, elaborano ciascuna per la parte di propria
competenza un documento di sintesi contenente una valutazione della
coerenza degli interventi col programma del Sindaco secondo i criteri di
cui all’art. 43, comma 5 dello statuto, che presentano al Consiglio
nella sessione dedicata alla relazione annuale del Sindaco sull’attività
della Giunta;
5. Il Sindaco, gli Assessori e i dirigenti possono partecipare ai lavori
delle Commissioni e sono tenuti a fornire alle stesse tutti gli elementi
utili allo sviluppo dell’attività di verifica;
6. La discussione della relazione annuale del Sindaco coincide con
quella del documento delle Commissioni e può aver luogo
contemporaneamente a quella dedicata al rendiconto di gestione.
Sull’argomento il Consiglio si esprime con un unico ordine del giorno.
CAPO XI° LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
1. Entro il novantesimo giorno antecedente il termine di legge per
l’approvazione del bilancio, le Commissioni consiliari permanenti
formulano indirizzi sull'impostazione del bilancio di previsione
dell'esercizio successivo nei settori di rispettiva competenza, dandone
tempestiva comunicazione al Sindaco tramite il Presidente
dell'Assemblea.
2. Entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine
previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio il progetto di
bilancio approvato dalla Giunta è assegnato dal Sindaco ai Consigli
circoscrizionali e dal Presidente dell'Assemblea alla seconda
Commissione consiliare permanente per l'espressione del parere; al
progetto di bilancio è allegata una nota sulla procedura seguita per
attivare iniziative di consultazione e per acquisire le proposte dei
Consigli circoscrizionali e degli organismi di partecipazione nonchè sul
contenuto delle proposte stesse.
3. Entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto
dalla legge per l'approvazione del bilancio la seconda Commissione
consiliare, tenendo conto della proposta della Giunta, dei risultati
della consultazione, dei rapporti delle altre Commissioni e dei pareri
dei Consigli circoscrizionali, formula il parere sul progetto di
bilancio comunicandolo al Presidente dell'Assemblea, al Sindaco, al
Collegio dei Revisori, ed al Segretario generale e al Direttore di
ragioneria.
1. Gli emendamenti sul bilancio devono essere presentati, secondo i
tempi stabiliti dalla Conferenza dei Capi gruppo d’intesa con la
commissione finanze, e comunque entro il ventesimo giorno antecedente la
scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del
bilancio, al Sindaco ed al Presidente dell'Assemblea, il quale ultimo li
assegna alla seconda Commissione; quelli accolti dalla Giunta o fatti
propri dalla Commissione sono allegati al parere di quest'ultima; quelli
non accolti dalla Giunta o respinti dalla Commissione possono essere
ripresentati in Assemblea.
1. La discussione generale è riservata agli interventi relativi
all’impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della
politica economica e finanziaria del Comune; dopo la chiusura della
discussione prendono la parola i relatori, se nominati, ed il Sindaco o
l’Assessore da lui delegato; dopo la votazione sul bilancio sono messi
ai voti gli ordini del giorno contenenti gli argomenti anzidetti.
2. In sede di eventuale esame particolareggiato dei capitoli hanno
facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di
emendamenti per illustrarli nonchè i relatori, se nominati, ed un
rappresentante della Giunta per esprimere il proprio parere.
1. Il mancato rispetto dei termini indicati nell’art. 78 non interrompe
il procedimento di approvazione del bilancio; il Presidente
dell'Assemblea sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Capi gruppo,
assume le iniziative necessarie per assicurare il rispetto dei termini
di legge, investendo direttamente l’Assemblea dell’esame
particolareggiato del bilancio.
CAPO XII°
NORME FINALI E TRANSITORIE
1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità
prescritte dall’art.1 dello statuto.
2.Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto col presente
regolamento.
3. Le norme di cui ai commi terzo, quarto, quinto e ottavo dell’art. 8
si applicano a partire dal mandato amministrativo 2000/2005.
Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale
n. 86 del 14 giugno 1995
e delle deliberazioni modificative:
n. 31 del 5 maggio 1997
n. 187 del 20 dicembre 1999
n. 46 del 29 febbraio 2000 e
n. 153 del 12 ottobre 2000
n. 115 del 14 novembre 2001
n. 198 del 21 dicembre 2004