REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI
1. Il presente regolamento disciplina la pubblicità della situazione
patrimoniale dei Consiglieri comunali, in applicazione della legge 5
luglio 1982, n. 441.
1. Entro tre mesi dalla data della deliberazione con la quale il
Consiglio ha provveduto alla convalida dell'elezione i Consiglieri
comunali sono tenuti a depositare presso l'ufficio di Gabinetto del
Sindaco:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su
beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le
quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula
"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui
redditi delle persone fisiche;
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi
avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione
politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della
formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al
vero".
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente
concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei
redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi
vi consentono.
1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione
della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche, i Consiglieri comunali sono tenuti a depositare
un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 2 intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento
annuale si applica l'ultimo comma dell'art. 2.
1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i Consiglieri
comunali sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo
comma del medesimo art. 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro
un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti
a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi
delle persone fisiche.
2. Si applica il secondo comma dell'art. 2.
3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel
caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo del
Consiglio comunale.
1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli
vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dalla Segreteria
Generale ed approvato dalla Giunta municipale.
1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli artt. 2 e 3 il
Sindaco diffida l'interessato ad adempiere entro il termine di quindici
giorni.
2. Nel caso di inosservanza della diffida il Sindaco ne dà notizia al
Consiglio.
1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni
della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni
previste nell'art. 2, secondo le modalità stabilite nell'art. 8.
1. Le dichiarazioni previste ai numeri 1 e 3 del primo comma dell'art. 2
vengono riportate in allegato del bollettino pubblicato a cura
dell’ufficio stampa del Comune entro tre mesi dalla scadenza del termine
previsto per il deposito delle dichiarazioni. Nello stesso bollettino
devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal
quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata a sensi
del numero 2 del primo comma dell'art. 2.
2. Le dichiarazioni previste agli artt. 3 e 4 vengono riportate in
allegato del bollettino pubblicato anch'esso a cura dell'ufficio stampa
del Comune entro tre mesi dalla scadenza dei termini previsti per il
deposito delle dichiarazioni concernenti le variazioni della situazione
patrimoniale.
1. Il bollettino di cui all'articolo precedente verrà divulgato secondo
i normali canali di informazione e pubblicato all'Albo pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
2. Copia di esso rimarrà a disposizione dei soggetti di cui all'art. 7
presso l'Archivio comunale.
Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 434 del 14.07.1989