REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI CONCORSO, SELEZIONE E ACCESSO ALL'IMPIEGO
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
1. Il presente regolamento disciplina i processi di acquisizione
e sviluppo delle risorse umane del Comune di Sassari nel rispetto
delle norme vigenti, dei contratti collettivi nazionali, dello
statuto comunale e del regolamento generale di organizzazione degli
uffici e dei servizi.
2. Finalità del presente regolamento è quella di individuare i
percorsi più idonei al fine di garantire la massima trasparenza e
snellezza delle procedure selettive destinate all'acquisizione di
nuove professionalità e alla crescita di quelle già esistenti in
capo all'ente.
3. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del
complessivo Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici
del Comune di Sassari, adottato dalla Giunta comunale sulla base
degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ai sensi dell'art. 48, comma
3, del D.Lgs. n. 267/2000.
1. Nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa
vigente, i fabbisogni delle risorse umane, compresi quelli afferenti
lo sviluppo professionale di quelle già in essere nell'ente,
dovranno essere pianificati attraverso l'adozione di apposito piano
triennale, la cui procedura di approvazione dovrà rispettare le
previsioni del sistema delle relazioni sindacali definito dal
contratto nazionale.
2. La proposta di piano triennale del fabbisogno del personale è
predisposta dal dirigente competente in materia di personale, su
proposta dei dirigenti delle strutture organizzative
dell'amministrazione, che individuano i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali, ed in coerenza
con i programmi di sviluppo e miglioramento decisi
dall'Amministrazione, mentre l'adozione dell'atto finale di
approvazione del piano è di competenza dell'organo esecutivo.
1. Annualmente, su proposta dei dirigenti delle strutture
organizzative, la Giunta comunale provvede all'adozione del piano
dettagliato del fabbisogno del personale che, partendo dai posti
vacanti in organico, dalle cessazioni intervenute, dalla istituzione
di nuovi servizi e/o attività o dal potenziamento di quelli già
esistenti, dovrà dare esatta indicazione del fabbisogno di risorse
umane:
a) da acquisire a tempo indeterminato dall'esterno con indicate le
relative modalità di assunzione (concorso pubblico o mobilità) e con
l'eventuale previsione di una riserva dei posti messi a selezione,
legata a percorsi di crescita professionale del personale interno;
b) da acquisire mediante ricorso ad assunzioni a tempo determinato o
ad altre forme flessibili di lavoro.
2. La programmazione triennale ed annuale definita dalla Giunta è
suscettibile di modificazione in relazione alle variazioni degli
obiettivi dell’Amministrazione.
TITOLO II - ACCESSO ALL'IMPIEGO
1. Per l'accesso all'impiego alle dipendenze del Comune di
Sassari, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, è
necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione
sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.
Possono inoltre accedere al pubblico impiego i soggetti non
appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti sul
territorio nazionale ai sensi delle vigenti norme (D. Lgs. n.
286/1998), che abbiano prestato servizio presso il Comune di Sassari
attraverso contratto a tempo determinato o contratto di
collaborazione coordinata e continuativa ovvero che siano stati
utilizzati presso l'ente attraverso il ricorso al servizio di
somministrazione lavoro, per una durata di almeno 36 mesi nei dieci
anni precedenti, anche non continuativi, , purché in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa;
b) Avere un'età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del
bando;
c) Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
d) Essere immuni da condanne penali che possono determinare
l'estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche
amministrazioni;
e) Possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al posto.
Per le qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della
scuola dell'obbligo, si precisa che il medesimo si intende acquisito
anche da coloro i quali abbiano conseguito la licenza elementare
anteriormente all'anno 1962;
f) Idoneità psico - fisica a svolgere l'impiego. L'Amministrazione
si riserva il diritto di sottoporre a visita medica preventiva i
vincitori di concorso e/o selezioni in base alla normativa vigente;
g) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
h) Non essere stati dichiarati decaduti da altra Pubblica
amministrazione per aver prodotto, al fine di conseguire l'impiego,
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Fatta salva
l'eventuale azione penale, i dipendenti del Comune di Sassari che
abbiano conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti
falsi o mediante altri atti fraudolenti incorrono nell'annullamento
dell'atto di nomina;
i) Non essere in una delle cause di incapacità previste dalla legge.
2. I requisiti generali sopra indicati devono essere posseduti alla
data di scadenza del bando o dell'avviso di selezione. Altri
eventuali requisiti previsti per l'accesso devono invece essere
posseduti al momento della costituzione del rapporto di lavoro.
1. La partecipazione ai concorsi pubblici non è soggetta a limiti di età salvo deroghe, previste per specifici profili professionali da regolamenti di settore, connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione, che qualora presenti integrano i requisiti generali di cui al precedente art. 4.
1. Per l'accesso dall'esterno a posti non dirigenziali sono
richiesti i seguenti titoli di studio o professionali:
a) categoria A: licenza di scuola dell'obbligo;
b) Categoria B, posizione B1: licenza di scuola dell'obbligo ed
eventuale attestato di qualifica professionale e/o particolari
abilitazioni correlate alla posizione professionale;
c) Categoria B, posizione B3: diploma di qualifica professionale
correlato alla posizione professionale e/o particolari abilitazioni;
d) Categoria C: diploma di scuola secondaria superiore;
e) Categoria D, posizione D1:
per i candidati in possesso del titolo conseguito secondo il vecchio
ordinamento: diploma di laurea o diploma universitario;
per i candidati in possesso del titolo conseguito secondo il nuovo
ordinamento introdotto dal D.M 509/99: laurea di primo livello (L);
f) Categoria D, posizione D3:
per i candidati in possesso del titolo conseguito secondo il vecchio
ordinamento: diploma di laurea (DL) ed eventuale specializzazione o
abilitazione e/o iscrizione ad albi professionali qualora richiesto;
per i candidati in possesso del titolo di studio conseguito secondo
il nuovo ordinamento introdotto dal D.M. 509/99: laurea
specialistica (LS) o magistrale (LM) più master universitari o corsi
di specializzazione/ perfezionamento post - laurea o iscrizione ad
albi professionali qualora richiesto.
2. Nel bando di concorso o selezione verrà data esatta indicazione
in merito alla natura e alla tipologia dei requisiti culturali e
professionali richiesti con specifico riferimento al posto da
ricoprire, anche ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1.
3. Qualora il profilo professionale per il quale si rende necessario
procedere all'espletamento di una procedura concorsuale o di
selezione pubblica sia caratterizzato da specificità peculiari, il
dirigente del settore competente in materia di personale definirà i
relativi requisiti di accesso, dopo aver preventivamente acquisito
il parere del dirigente o dei dirigenti dei settori presso i quali
sarà assegnato il personale vincitore della procedura concorsuale o
selettiva.
4. Per quanto attiene i titoli di studio si precisa quanto segue:
Licenza di scuola dell’obbligo: coloro che alla fine dell’anno
scolastico 1961/62 hanno conseguito la licenza elementare sono in
possesso della licenza della scuola dell’obbligo; a decorrere
dall’anno scolastico 1962/63 ha invece adempiuto l’obbligo
scolastico l’alunno che consegua il diploma di licenza di scuola
media;
Non può essere ammesso un candidato in possesso di un titolo di
studio superiore a quello richiesto dal bando quando quest’ultimo
sia titolo specifico e non generico, fatta eccezione per i titoli
superiori assorbenti di quello inferiore.
1. Le modalità di accesso, a tempo pieno o parziale, esplicitate
nel programma annuale delle assunzioni, sono:
a) il concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per
titoli ed esami, per corso - concorso o per selezione mediante lo
svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità
richiesta con riferimento alla specifica posizione di lavoro;
b) l'avviamento a selezione, per le categorie A e B1, degli iscritti
nelle apposite liste di collocamento tenute dal competente Centro
servizi per il lavoro che siano in possesso del titolo di studio
richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione
dell'offerta di lavoro;
c) la chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste
costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla
legge n° 68 del 12.03.1999 e successive modificazioni e
integrazioni, previa verifica della compatibilità dell'invalidità
con le mansioni da svolgere;
d) la chiamata diretta nominativa per le categorie indicate
nell'articolo 35, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n° 165/2001;
e) la mobilità volontaria da altre pubbliche amministrazioni, da
attivare comunque prima dell'espletamento delle procedure
concorsuali o di selezione di cui ai precedenti punti a) e b);
f) l'utilizzo, previa convenzione con l'altro ente, di graduatorie
di concorsi pubblici espletati da enti del comparto enti locali
dotati di qualifiche dirigenziali;
g) le forme contrattuali flessibili di assunzione, di cui al titolo
IV del presente regolamento.
2. Nei concorsi pubblici e nelle selezioni di cui ai punti a) e b)
del precedente comma 1, riferite ad un numero di posti superiore ad
uno, può essere prevista una riserva fino al 50% dei posti messi a
selezione a favore del personale interno in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa per l'accesso dall'esterno.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 11, del D.L. n° 78/2009, come
integrato dalla legge di conversione n° 102/2009, l'amministrazione
si riserva la facoltà di bandire nel corso del triennio 2010-2012
concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con
apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge n°
244/2007.
4. Nelle selezioni pubbliche possono inoltre operare, mediante la
precedenza del riservatario rispetto al soggetto graduato nel
merito, le riserve previste dalla normativa vigente a favore:
a) delle categorie protette;
b) dei militari in ferma di leva prolungata triennale o
quinquennale.
TITOLO III - DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO ALL'IMPIEGO
1. L'assunzione del personale per concorso avviene mediante
procedure di selezione dei candidati basate sulla valutazione dei
titoli e/o di prove selettive volte all'accertamento della
professionalità richiesta dalla posizione da ricoprire.
2. I concorsi per esami o per titoli ed esami consistono di norma in
prove scritte e/o prove a contenuto teorico - pratico e/o
applicative e in una prova orale eventualmente preceduti da
preselezione.
1. Il corso - concorso consiste in una selezione di candidati
finalizzata all'inserimento degli stessi in un corso di formazione
pre-assuntivo e in una selezione finale che può essere per titoli,
per esami, per titoli ed esami.
2. Il bando del corso - concorso dovrà dare esatta indicazione,
oltre che degli elementi di cui all'art. 27 del presente
regolamento:
a) dei requisiti, delle modalità e dei criteri di ammissione al
corso, da individuare in analogia a quanto previsto per l’assunzione
mediante concorso;
b) del numero dei partecipanti al corso, se determinabile;
c) della durata del corso;
d) della frequenza minima necessaria per ottenere l'ammissione al
concorso.
3. Apposita commissione esaminatrice, nominata ai sensi del presente
regolamento, provvede alle operazioni concorsuali sia preventive che
successive al corso.
1. Per i profili professionali per i quali è richiesto il
requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali
ulteriori requisiti richiesti per specifiche professionalità,
l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, avviene, a
seguito di richiesta numerica dell'Ente, per il tramite del locale
Centro servizi per il lavoro. Le richieste, gli avviamenti, le
selezioni e le successive assunzioni avvengono ai sensi della
normativa vigente e tenuto conto delle riserve vigenti a favore di
talune particolari categorie (ad es. lavoratori in mobilità, ecc.).
2. Riguardo all’assunzione di personale con profili della cat. B3
per i quali siano richiesti, oltre al requisito della scuola
dell’obbligo, particolari patenti o specializzazioni,
l’Amministrazione Comunale può procedere all’indizione di procedure
selettive o concorsuali pubbliche.
3. I dipendenti aventi diritto alla riserva di posti partecipano di
norma, alle prove selettive previste dal presente articolo
unitamente ai lavoratori avviati dal Centro per l'impiego ed
appositamente convocati.
4. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio
eventualmente dagli stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori
da assumere con le procedure previste dal presente articolo.
5. La selezione dei lavoratori avviati dal Centro per l’Impiego,
sino al raggiungimento del numero richiesto, è effettuata
dall'Amministrazione seguendo l'ordine di avvio indicato dallo
stesso Centro per l’Impiego. La selezione consiste nello svolgimento
di colloqui e/o prove pratiche attitudinali ovvero in
sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con
riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di
categoria e profilo professionale. La selezione tenderà ad accertare
esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni
proprie della categoria e del profilo professionale e non comporta
valutazione comparativa. Si procede alla formazione di una
graduatoria di merito soltanto nei confronti dei dipendenti interni
concorrenti per la copertura dell'aliquota di posti ad essi
riservata.
6. Alle selezioni provvede un'apposita Commissione, nominata di
volta in volta con Determinazione del dirigente competente in
materia di personale, composta ai sensi di quanto previsto dall'art.
34 del presente Regolamento, fino alla completa copertura dei posti
complessivamente indicati nella richiesta di avviamento. Delle
operazioni di selezione la Commissione deve redigere un dettagliato
verbale dal quale deve risultare, adeguatamente motivato, il
giudizio espresso di idoneità o di non idoneità. L’esito della
Selezione è tempestivamente comunicato al Centro per l’Impiego.
L’Amministrazione procede ad assumere in prova e ad immettere in
servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o
per scaglioni e ne dà comunicazione al Centro per l’Impiego nei
termini previsti dalla legge.
1. Le assunzioni obbligatorie avvengono, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente, attraverso specifica richiesta
inoltrata dall'Amministrazione al competente Centro Servizi per il
Lavoro a favore degli iscritti che abbiano i requisiti prescritti
per l'accesso al pubblico impiego di cui all'art. 4 del presente
regolamento.
2. È riservata comunque all'Amministrazione la facoltà di provvedere
all'accertamento dei titoli e dei requisiti richiesti per tale
assunzione.
3. Il titolo di studio richiesto è quello previsto con riferimento
alla posizione da ricoprire.
4. L'accertamento dell'idoneità professionale alla copertura del
posto viene effettuato dall'Amministrazione secondo le modalità
previste per le selezioni pubbliche di cui al precedente art. 10.
Accertata l'idoneità, l'Amministrazione provvede all'assunzione del
personale interessato con una procedura analoga a quella applicata
per l'assunzione dei vincitori di pubblici concorsi o selezioni.
5. Il certificato medico attestante l'idoneità fisica all'impiego
dovrà essere rilasciato dall'Autorità sanitaria competente e dovrà
contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado
di invalidità, anche l'indicazione delle condizioni attuali nonché
la dichiarazione secondo la quale il candidato, per la natura ed il
grado di invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla
incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
1. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali o di
selezione di cui al precedente art. 7, comma 1, punti a) e b),
individuate nella programmazione del fabbisogno del personale, o
ogni qual volta ritenga opportuno coprire con questo istituto un
posto vacante, l'Amministrazione attiva le procedure di mobilità
volontaria da altre pubbliche amministrazioni.
2. La copertura dei posti per mobilità volontaria avviene a seguito
di indizione di Avviso pubblico secondo le modalità disciplinate con
il presente regolamento. L’avvio del procedimento di mobilità può
essere contestuale o precedere quelli relativi all'indizione del
concorso pubblico e all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001.
L’Amministrazione favorisce l’individuazione dei soggetti in
possesso delle caratteristiche più rispondenti e con le
professionalità più idonee per la copertura del posto disponibile.
3. Il procedimento di selezione ha avvio con la pubblicazione, a
cura del Settore Personale, per il tramite degli Uffici competenti,
dell’Avviso pubblico di cui al comma precedente, per almeno quindici
giorni, sul sito istituzionale dell’Ente ed all’Albo Pretorio del
Comune di Sassari. Della pubblicazione dell’Avviso dovrà essere data
notizia in almeno un quotidiano a diffusione regionale.
4. L’Avviso pubblico deve prevedere:
a) un termine, non inferiore a quindici giorni dal primo giorno di
pubblicazione all’Albo, per la ricezione delle domande, da
presentarsi all’Ufficio Protocollo dell’Ente secondo le modalità che
lo stesso Avviso deve disciplinare;
b) la categoria ed il profilo professionale oggetto del
procedimento;
c) i requisiti di ammissione della domanda, costituiti, tra gli
altri, dai seguenti:
essere dipendenti a tempo indeterminato presso la Pubblica
Amministrazione, in categoria giuridica e profilo analogo a quella
oggetto di reclutamento;
possedere un nulla osta di massima favorevole al trasferimento
rilasciato dall’Ente di appartenenza o, per i dirigenti, attestare,
mediante dichiarazione personale, l’impegno ad assumere servizio,
anche immediatamente, a seguito dell’avvenuta selezione;
d) gli eventuali requisiti specifici ed essenziali richiesti per il
posto messo a selezione;
e) i motivi di esclusione della domanda, tra i quali la mancata
produzione del nulla osta di massima dell'amministrazione di
appartenenza;
f) i criteri di valutazione delle domande;
g) le modalità di svolgimento del colloquio;
h) la prescrizione della presentazione di un breve curriculum vitae
e professionale, dal quale devono emergere i requisiti del candidato
e la loro coincidenza con le esigenze indicate dall’Ente,
l’esperienza prestata presso la Pubblica Amministrazione, le altre
competenze eventualmente possedute e la formazione dell’interessato;
i) l’indicazione che l'esito della procedura non determina in capo
ai soggetti alcuna legittima aspettativa in ordine al reclutamento;
j) la facoltà dell’Amministrazione, nel caso di successivi processi
di mobilità, di decidere di avvalersi nei dodici mesi successivi
alla conclusione della procedura di una o più delle figure
professionali già esaminate, oppure di attivare un nuovo
procedimento mediante Avviso;
k) il richiamo alla normativa vigente, comprese le prescrizioni in
materia di tutela delle pari opportunità.
5. I dipendenti che inoltrano istanza di mobilità dovranno, al
momento della presentazione dell'istanza stessa, aver già superato
positivamente il periodo di prova presso l'Ente di provenienza. Si
prescinde da tale condizione qualora il dipendente che presenta
l'istanza abbia già prestato servizio presso il Comune di Sassari
attraverso contratto a tempo determinato o contratto di
collaborazione coordinata e continuativa ovvero sia stato utilizzato
presso l'ente attraverso il ricorso al servizio di somministrazione
lavoro, con esito positivo, per un lasso di tempo superiore al
periodo di prova previsto.
6. Saranno prese in considerazione anche le domande - per il
medesimo profilo professionale e medesima categoria del posto messo
a selezione - pervenute entro i dodici mesi precedenti la data di
pubblicazione dell'Avviso. Ove necessario, si procederà
all'integrazione delle domande non corredate della documentazione
richiesta dall'Avviso.
7. I candidati dovranno produrre, unitamente alla domanda di
partecipazione, il nulla osta di massima dell'ente di provenienza.
Il suddetto nulla osta di massima costituisce condizione
indispensabile per la partecipazione alla selezione.
8. Si potrà derogare alla condizione di cui al precedente comma 7,
esclusivamente nel caso in cui nessun partecipante abbia presentato
il richiesto nulla osta di massima; in tale circostanza, si
procederà comunque alla selezione, ammettendo alla stessa anche i
candidati a prescindere dal possesso del nulla osta.
1. Al fine di addivenire alla scelta dei lavoratori da assumere
mediante mobilità volontaria si procede ad una selezione per titoli
e colloquio, con le modalità esplicitate nei commi seguenti. Il
colloquio sarà espletato anche in presenza di una sola domanda
utile.
2. Per ogni procedura di mobilità, con atto del dirigente competente
in materia di personale, scaduto il termine di presentazione delle
domande viene nominata apposita commissione esaminatrice, composta
da tre membri in possesso dei requisiti definiti al successivo
articolo 33. Della Commissione fa comunque parte il dirigente del
settore cui afferiscono i posti oggetto della procedura, o suo
delegato. Le operazioni di verbalizzazione sono svolte da un
dipendente dell’Ente.
3. Per le procedure relative alla copertura di posti di categoria
dirigenziale, le funzioni di presidente della Commissione non
possono essere delegate dal Direttore Generale.
4. La Commissione, il cui giudizio è insindacabile:
a) scaduti i termini di presentazione delle domande, nella prima
seduta utile, stabilisce ed approva i criteri specifici per la
valutazione del curriculum, per lo svolgimento del colloquio e per
l’individuazione del o dei candidati in possesso dei requisiti
necessari;
b) esamina le domande presentate, sulla base dei requisiti richiesti
nell’Avviso;
c) convoca per il colloquio, con le modalità e i termini specificati
nell’Avviso, i candidati le cui domande siano risultate regolari;
d) verifica, tramite colloquio, le particolari motivazioni ed
attitudini in relazione al posto o ai posti da ricoprire;
e) attribuisce i punteggi ai candidati sulla base dei criteri
specificati nei commi seguenti, individuando il candidato o i
candidati più indicati per la copertura del posto.
5. La Commissione ha a sua disposizione per la valutazione dei
candidati un massimo di 40 punti, attribuibili nel seguente modo:
fino a 10 punti per i titoli; fino a 30 punti per il colloquio.
6. Viene utilmente collocato nella graduatoria il candidato che avrà
ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a 15 punti e
comunque avrà registrato un punteggio complessivo, dato dalla somma
di titoli più colloquio, non inferiore ai 25 punti. Nell'ipotesi in
cui nessun candidato superi il colloquio o raggiunga il punteggio
minimo complessivo previsto, l'Amministrazione procederà alla
copertura del posto mediante indizione di un concorso pubblico ai
sensi del presente regolamento.
7. Nella valutazione dei titoli, si terrà conto dei seguenti
elementi, debitamente documentati o autocertificati dallo stesso
concorrente:
esperienza acquisita, indicata nel curriculum presentato, con
specifico riferimento all’effettivo svolgimento di attività
corrispondenti a quelle per le quali è prevista l’utilizzazione
nell’ente. Le attività valutabili possono essere ricomprese, in
relazione al profilo professionale da ricoprire, nelle tre seguenti
classi: “Servizio prestato nella pubblica amministrazione”,
“Incarichi conferiti dall’amministrazione di appartenenza” e
“Curriculum”;
situazione familiare (avvicinamento al proprio nucleo familiare,
carico familiare in rapporto al numero dei figli, unico genitore
nell'ambito del proprio nucleo familiare con figli a carico, nucleo
familiare con portatore di handicap, situazione di malattie proprie
o dei propri familiari stretti tali da richiedere un avvicinamento
al proprio nucleo familiare).
8. Il punteggio massimo attribuito ai titoli, pari a 10 punti, è
ripartito come segue:
a) per l'esperienza acquisita, un massimo di punti 5, di cui:
a1) servizio prestato nella pubblica amministrazione in profilo
analogo a quello da ricoprire e nell'effettivo svolgimento delle
mansioni afferenti al profilo: max 2,5 punti (0,5 punti per ogni
anno di servizio prestato nel profilo professionale oggetto della
selezione; 0,04 punti per ogni mese di servizio o per frazione
superiore ai 15 giorni, ulteriori rispetto all'anno pieno);
a2) incarichi conferiti dall'Amministrazione di appartenenza: max 1
punto (0,25 punti per ogni incarico conferito, caratterizzato da
contenuti rilevanti rispetto al posto messo a selezione);
a3) curriculum: max 1,5 punti (sulla base di criteri preventivamente
individuati dalla Commissione, la valutazione del curriculum terrà
conto del titolo di studio, dei corsi di perfezionamento ed
aggiornamento, delle esperienze professionali attinenti svolte dal
candidato presso privati, delle esperienze professionali non
attinenti svolte dal candidato presso pubbliche amministrazioni,
delle abilitazioni, iscrizioni ad ordini professionali,
pubblicazioni attinenti rispetto al posto messo a selezione);
b) per la situazione familiare un massimo di punti 5, di cui:
b1) avvicinamento al proprio nucleo familiare ovvero al luogo di
residenza o domicilio: punti 0,25 in caso di distanza (Z) da 40 a 60
km.
punti 0,5 in caso di distanza (Z) da 61 a 100 km.
punti 0,75 in caso di distanza (Z) oltre i 100 km.
punti 3 se la sede di lavoro è fuori dal territorio regionale
b2) carico familiare: punti 0,5 per ogni figlio a carico
b3) unico genitore con figli a carico: punti 1
b4) malattia propria o di familiare fino al II°grado: punti 1
b5) genitore/i ultrasessantacinquenni conviventi: punti 0,25 per
ogni genitore
b6) nucleo familiare con portatore di handicap: punti 1,25
9. Il punteggio di cui ai punti b2) b3), b4), b5), b6) è attribuito
in misura intera solo in presenza della condizione b1) e non può
comunque superare un totale di punti 3,5. In caso di assenza della
condizione b1) i punteggi attribuibili alle voci da b2) a b6) sono
riconosciuti in misura pari alla metà e non possono comunque
superare un totale di punti 1,75.
10. Nell'ipotesi in cui il richiedente goda dei benefici previsti
dalla normativa in materia di tutela dei portatori di handicap in
situazione di gravità (Legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 33 e D.Lgs.
26 marzo 2001 n. 151, artt. 33 e 42) e che la sua domanda di
mobilità sia motivata ai sensi della predetta normativa, si
attribuirà - in luogo della valutazione di cui ai punti b2) b3),
b4), b5), b6) - il punteggio di 3,5 punti. I suddetti 3,5 punti
verranno attribuiti in misura intera solo in presenza della
condizione b1) e verranno sommati ai punti ottenuti a seguito della
valutazione della condizione b1) medesima. In caso di assenza della
condizione b1) il punteggio attribuibile per tale voce è
riconosciuto in misura pari alla metà.
11. La distanza (Z) è calcolata secondo la seguente formula: X - Y =
Z, dove X sono i chilometri intercorrenti tra il luogo di residenza
o domicilio del dipendente o nucleo familiare e l'attuale sede di
lavoro, ed Y sono i chilometri intercorrenti tra il luogo di
residenza o domicilio del dipendente o nucleo familiare e la sede di
lavoro richiesta.
12. Nella valutazione del colloquio si dovrà tener conto dei
seguenti elementi di valutazione:
preparazione professionale specifica;
grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate
necessarie all'esecuzione del lavoro;
capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all'attività
svolta;
capacità relazionali e propensione al lavoro in team;
motivazioni di crescita professionale e aspettative di miglioramento
rispetto all'attuale condizione lavorativa e ai rapporti
professionali nell'ambito del posto di lavoro;
particolari attitudini in relazione al posto o ai posti da
ricoprire.
13. Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno
stabilito si considera rinunciatario e viene escluso dalla
selezione. Qualora il colloquio sia programmato in più giornate, il
concorrente che sia impedito da gravi e comprovati motivi ad
intervenire alla prova nel giorno stabilito, può far pervenire al
Presidente della Commissione, non oltre l'ora fissata per l'inizio
della seduta nel giorno predetto, istanza documentata per il
differimento del colloquio ad un'altra delle date già programmate
per la selezione. Il Presidente decide su tale istanza, dandone
avviso al concorrente e precisando, in caso di accoglimento, la
nuova data e l'orario della prova.
1. Conclusa la fase del colloquio, la commissione formulerà la
graduatoria di merito, ottenuta sommando il punteggio dei titoli e
quello del colloquio, individuando i candidati che sulla base degli
elementi di cui ai precedenti articoli risultano i più idonei a
ricoprire la posizione oggetto di selezione, e provvederà a
trasmettere al settore competente in materia di personale i verbali
di riunione al fine di porre in essere i necessari atti conclusivi
della procedura di mobilità.
2. A parità di punteggio precede il candidato cui sia stato valutato
ai sensi del precedente art. 13, comma 10, il godimento dei benefici
previsti dalla normativa in materia di tutela ai portatori di
handicap in situazione di gravità. In caso di ulteriore parità, sarà
data preferenza, nell'ordine, ai dipendenti appartenenti al comparto
Enti Locali che non abbiano subito sanzioni di tipo disciplinare
negli ultimi due anni, che non godano del regime di aspettativa o
part-time, che abbiano il maggior punteggio per la situazione
familiare.
3. Qualora dall'esame degli atti emergano irregolarità, omissioni,
errori di calcolo o di trascrizione ed altre imperfezioni sanabili
da parte della Commissione, il Dirigente del settore competente in
materia di personale rimette nuovamente gli atti al Presidente della
Commissione, invitando a procedere ai perfezionamenti ed ai
correttivi necessari.
4. Con provvedimento, il dirigente del settore competente in materia
di personale prende quindi atto dei verbali della Commissione e dei
nominativi dei candidati provvisoriamente ritenuti idonei per
eventuali processi di mobilità.
5. Il settore competente in materia di personale comunica al
candidato prescelto ed all’ente di provenienza l’esito della
selezione, chiedendo il rilascio del nulla osta definitivo al
trasferimento entro un mese dalla richiesta stessa, fatte salve
motivate ragioni di tipo organizzativo concordate tra le due
amministrazioni, pena la mancata definizione in termini positivi
della procedura. Qualora il nulla osta non venga rilasciato nei
suddetti termini, l’ufficio competente attiverà analoga procedura
nei confronti del candidato o dei candidati eventualmente collocati
nelle successive posizioni utili della graduatoria.
6. Le dichiarazioni rese dai candidati sono soggette a verifica a
campione, da parte dell’Ufficio competente. Verifica puntuale delle
dichiarazioni rese in sede di selezione è, comunque, stabilita per i
candidati da assumere.
7. L’Amministrazione può non procedere alla stipula del contratto, a
seguito della successiva verifica della mancanza dei requisiti
dichiarati in sede di domanda e valutati dalla Commissione, e per
sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
8. Dichiarazioni non veritiere daranno luogo, oltre che alla mancata
stipula del contratto, alle conseguenze anche di carattere penale
stabilite dalla legge.
1. L'Ente intende contemperare le aspirazioni del personale in
servizio di migliorare le proprie condizioni professionali con
l'esigenza di inserire nuove professionalità nella Pubblica
amministrazione locale per proseguire l'opera di modernizzazione
degli assetti organizzativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle pubbliche selezioni di
posti superiori a uno può essere prevista una riserva non superiore
al 50% dei posti a favore dei dipendenti a tempo indeterminato del
Comune di Sassari, in servizio nella categoria immediatamente
inferiore per un periodo tale da aver consentito almeno tre
valutazioni della prestazione individuale dei candidati.
L'ammissione alla riserva è legata alla condizione che nella
suddetta valutazione, riferita ai tre anni precedenti l'indizione
della selezione, i candidati non siano stati collocati per più di
una volta nella fascia di merito inferiore, di cui all’articolo 19,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009. Nelle more
dell'individuazione e dell'applicazione delle suddette fasce di
merito, si considererà collocato nella fascia di merito inferiore
chi avrà conseguito nel vigente sistema di valutazione un punteggio
pari o inferiore a 80/100.
3. Per i concorsi relativi a figure direttive della Polizia
municipale, l'aver maturato l'esperienza nel medesimo settore
costituisce requisito imprescindibile per l'accesso alla riserva.
4. Nelle selezioni relative a posti della qualifica dirigenziale,
l'anzianità di servizio necessaria è elevata a cinque anni
consecutivi, maturati presso il Comune di Sassari in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del
dottorato di ricerca o del diploma di laurea, nei quali non vi sia
stato, per più di una volta, collocamento nella fascia di merito
inferiore di cui al comma precedente.
5. La previsione dell'utilizzo dell'istituto della riserva a favore
del personale interno viene stabilita in sede di programmazione del
piano annuale del fabbisogno di personale.
6. Per usufruire della riserva il dipendente comunale deve farne
esplicita richiesta nella domanda di partecipazione alla selezione e
deve essere in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso
dall'esterno, come stabilito dalle norme di legge vigenti. Coloro
che intendono avvalersi della riserva non devono pagare la tassa di
selezione.
7. Il personale interno in possesso dei requisiti prescritti per
accedere alla riserva è ammesso direttamente alle prove concorsuali,
anche qualora il concorso preveda l'esperimento di una preselezione
ai sensi dell'art. 51 del presente Regolamento.
8. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009, la collocazione
nella fascia di merito alta, di cui all’articolo 19, comma 2,
lettera a) del medesimo decreto, per tre anni consecutivi, ovvero
per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo di
precedenza a parità di punteggio di merito tra il personale interno
riservatario. Nelle more dell'individuazione e dell'applicazione
delle suddette fasce di merito, si considererà collocato nella
fascia di merito alta chi avrà conseguito nel vigente sistema di
valutazione un punteggio pari a 100/100.
9. La graduatoria del concorso è unica; il personale interno,
esauriti i posti riservati, può coprire quelli non coperti dagli
esterni.
10. I posti riservati al personale interno, ove non siano
integralmente coperti, sono coperti dai candidati esterni seguendo
la graduatoria degli idonei del concorso.
11. Dopo la nomina dei vincitori si procederà allo scorrimento della
graduatoria per gli eventuali posti che si rendessero vacanti,
applicando il meccanismo della riserva in modo alternato rispetto ai
candidati esterni.
1. Il Comune può stipulare apposita convenzione per utilizzare le
graduatorie, valide a termine di legge, dei concorsi pubblici
espletati da enti del comparto enti locali dotati di qualifiche
dirigenziali, a condizione che:
i concorsi in argomento si siano conclusi successivamente alla
stipula della relativa convenzione;
nei relativi bandi di concorso, a garanzia della trasparenza, sia
sempre e comunque inserita la previsione di tale eventuale utilizzo
da parte del Comune di Sassari;
venga fornita, ove possibile e con tempestività, la massima
informazione sull’insorgere e sugli sviluppi di ogni concorso per
consentire la migliore programmazione e/o decisione da parte del
Comune.
2. In presenza di esigenze di nuovo personale, pressanti ed
inconciliabili con i tempi normalmente lunghi richiesti dalle
ordinarie procedure concorsuali, il Comune avrà quindi la facoltà di
dare esplicite indicazioni all’Ente, con cui è intervenuto un tale
rapporto convenzionale, circa la consistenza numerica e la/e
professionalità richiesta/e per la propria organizzazione.
TITOLO IV- FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI
1. L'Amministrazione, nel rispetto dei principi generali in
materia di reclutamento del personale e della disciplina
contrattuale, potrà avvalersi delle forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa quali:
a) contratto a tempo determinato;
b) contratto di somministrazione di lavoro;
c) incarichi di alta specializzazione;
d) comando.
1. Negli ambiti e per le esigenze individuate da norme di legge e
contrattuali, l'Amministrazione può assumere personale con contratto
di lavoro a termine a tempo pieno o parziale.
2. Per le assunzioni a tempo determinato in categoria A e per i
profili della categoria B per i quali è prescritto il possesso del
requisito della scuola dell'obbligo dovrà essere inoltrata specifica
richiesta di avviamento a selezione al competente Centro servizi per
il lavoro secondo criteri e procedure stabiliti dalla normativa
vigente.
3. Per le assunzioni a tempo determinato per i profili della
categoria B per i quali è richiesto il possesso del diploma di
qualifica professionale, è previsto lo svolgimento di prove pratico
- attitudinali eventualmente supportate da questionari a risposta
sintetica, ovvero di sperimentazioni lavorative i cui contenuti
saranno determinati con riferimento alla specifica posizione da
ricoprire.
4. Per le assunzioni a tempo determinato in categoria C, previa
pubblicazione di specifico avviso con le stesse modalità previste
per i concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, è
previsto lo svolgimento di una procedura selettiva per esami, per
titoli o per titoli ed esami. Nel caso delle selezioni per titoli o
per titoli ed esami, l'avviso indica specificamente i titoli
valutabili, sulla base delle previsioni del presente Regolamento.
Nelle selezioni per esami o per titoli ed esami la prova d'esame è
costituita dalla compilazione di un questionario a risposta
sintetica o dalla redazione di un elaborato, eventualmente integrato
da una prova orale su materie attinenti al posto messo a selezione.
5. Per le assunzioni a tempo determinato in categoria D, previa
pubblicazione di specifico avviso con le stesse modalità previste
per i concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, è
previsto lo svolgimento di una procedura selettiva per esami, per
titoli o per titoli ed esami. Nel caso delle selezioni per titoli o
per titoli ed esami, l'avviso indica specificamente i titoli
valutabili, sulla base delle previsioni del presente Regolamento.
Nelle selezioni per esami o per titoli ed esami verranno effettuate
due prove d'esame, di cui una scritta costituita dalla compilazione
di un questionario a risposta sintetica su materie attinenti al
posto messo a selezione o dalla redazione di elaborati, progetti o
soluzione di casi concreti, ed una orale su materie attinenti al
posto messo a selezione, in grado di verificare le conoscenze e le
capacità del candidato.
6. Nelle selezioni per titoli ed esami, la valutazione dei titoli
viene effettuata prima della correzione degli elaborati; la
graduatoria viene formata sommando il punteggio riportato nelle
prove selettive con quello riportato nella valutazione dei titoli
secondo le proporzioni riportate nell’avviso. Il peso percentuale
assegnato al punteggio delle prove selettive non può comunque essere
inferiore ai due terzi del punteggio complessivamente attribuibile.
7. Qualora, nelle selezioni afferenti le categorie C e D, l'alto
numero dei candidati possa determinare un appesantimento e/o un
rallentamento del procedimento selettivo, l'Amministrazione potrà
fare ricorso a forme rapide di preselezione, secondo quanto previsto
dal successivo art. 51.
8. Il bando di selezione dovrà specificare i criteri da adottare per
la formazione della graduatoria, il peso attribuito agli elementi di
valutazione, le modalità e i contenuti delle prove selettive, il
punteggio minimo richiesto per il superamento della/e prova/e e
l'individuazione dei titoli valutabili.
9. Alle procedure di selezione di cui al presente articolo attende
apposita commissione esaminatrice nominata dal dirigente del settore
competente in materia di personale.
10. In alternativa all'utilizzo delle procedure di selezione di cui
ai precedenti commi, l'Amministrazione può assumere personale a
tempo determinato mediante utilizzo di proprie graduatorie di
concorso per la copertura di posti a tempo indeterminato, in corso
di vigenza, secondo l'ordine di graduatoria. Qualora l'Ente debba
procedere allo scorrimento della graduatoria per effettuare
un'assunzione a tempo indeterminato, si seguirà il normale ordine di
graduatoria, considerando anche i soggetti eventualmente assunti a
tempo determinato sulla base del presente comma. La rinuncia
all’assunzione a tempo determinato non determina l’esclusione dalla
graduatoria degli idonei, ai fini di una eventuale successiva
assunzione a tempo indeterminato.
1. Il personale assegnato allo Staff del Sindaco può essere
assunto con contratto di lavoro a tempo determinato nell'ambito
della dotazione organica ai sensi della normativa vigente.
2. I collaboratori vengono assunti su proposta nominativa del
Sindaco, che riporti:
a) categoria e profilo professionale di inquadramento, in relazione
ai CCNL vigenti;
b) periodo temporale di durata del rapporto di lavoro che, comunque,
non può essere superiore a quella del mandato amministrativo del
Sindaco proponente.
3. La risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 ed il
recesso avvengono, oltre che nei casi previsti dalla Legge, dal
Regolamento Generale e dal CCNL in relazione al personale a tempo
determinato, anche al cessare, per qualunque motivo, della carica
del Sindaco proponente; il contratto individuale di lavoro deve
riportare specifica clausola in tal senso.
4. Il contratto individuale a tempo determinato è stipulato dal
dirigente del settore competente in materia di personale.
5. Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al
comma 1 è il medesimo del personale assunto a tempo determinato ai
sensi dei CCNL vigenti.
6. Con specifico provvedimento motivato della Giunta Comunale, il
trattamento economico accessorio previsto dai CCNL vigenti può
essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la
qualità della prestazione individuale, nonché di qualsiasi altro
emolumento accessorio previsto dai contratti vigenti.
1. Nel rispetto delle previsioni contenute in specifica
programmazione adottata dalla Giunta e in ottemperanza alla vigente
disciplina legislativa e contrattuale, l'Amministrazione può fare
ricorso alla stipula di contratti di somministrazione di lavoro
conclusi con soggetti a ciò autorizzati secondo la normativa in
vigore.
Il dirigente competente in materia di personale è autorizzato ad
utilizzare la forma contrattuale flessibile di cui al comma 1 nei
limiti delle risorse appositamente rese disponibili con
l’approvazione del Piano esecutivo di gestione, esclusivamente per
fare fronte ad esigenze di temporanea sostituzione del personale in
servizio (quali aspettative, maternità o lunghi periodi di malattia)
o per soddisfare specifiche e temporanee esigenze, motivatamente
evidenziate dai dirigenti dei settori richiedenti, connesse alla
realizzazione di progetti legati ad obiettivi prioritari dell’Ente o
alla temporanea copertura di servizi nelle more dell'espletamento di
procedure amministrative di concorso o di appalto per garantire la
gestione dei medesimi.
2. Al fine di evitare il determinarsi di situazioni di precariato in
conseguenza di un utilizzo ripetuto e protratto nel tempo del
medesimo lavoratore, l'Amministrazione chiederà all'Agenzia
fornitrice del servizio di garantire, per ciascuna delle figure
professionali richieste, una rotazione periodica del personale
impiegato; in ogni caso, a partire dall'entrata in vigore del
presente regolamento, un soggetto che verrà utilizzato per periodi
consecutivi complessivamente pari o superiori a 12 mesi non potrà
essere riutilizzato prima che siano trascorsi ulteriori 24 mesi
dall'ultimo servizio prestato.
3. Le modalità di scelta dell'Agenzia fornitrice del servizio
vengono definite nel rispetto di quanto previsto dalla specifica
normativa vigente in tema di somministrazione di lavoro, oltre che
da quella in tema di acquisti di beni e servizi da parte di
pubbliche amministrazioni.
4. Il contratto di somministrazione di lavoro viene sottoscritto dal
dirigente competente in materia di personale.
1. La Giunta comunale, al fine di soddisfare particolari esigenze
correlate al conseguimento di prioritari obiettivi istituzionali,
può autorizzare, anche su proposta del direttore generale, nei
limiti quantitativi previsti dalla vigente normativa, l'attribuzione
di incarichi individuali di alta specializzazione ad esperti di
comprovata esperienza e competenza, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire, riconducibili alla
categoria D.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 vengono conferiti previa
valutazione del curriculum effettuata dal dirigente del settore
interessato, attraverso la stipulazione di contratti a tempo
determinato di diritto privato. La durata del contratto è concordata
tra le parti, comunque entro i limiti del mandato amministrativo in
corso e decorre dalla data di sottoscrizione.
3. Costituisce requisito per l'instaurazione del rapporto
un'esperienza lavorativa adeguatamente documentata.
4. Sulla base del provvedimento della Giunta che delibera il ricorso
all'incarico di alta specializzazione, l'assunzione mediante
sottoscrizione del contratto è demandata al dirigente del settore
competente in materia di personale.
5. Il trattamento economico del dipendente assunto a tempo
determinato con contratto di diritto privato di alta
specializzazione è stabilito nell'atto di assunzione facendo
riferimento al trattamento economico previsto dai contratti
collettivi per il personale di categoria D.
6. Il trattamento economico può essere integrato, con provvedimento
motivato della Giunta, da un'indennità ad personam, sulla base dei
seguenti parametri:
a)esperienza professionale e culturale maturata;
b) peculiarità del rapporto a termine;
c) condizioni di mercato relative alla specifica professionalità.
Nel provvedimento viene adeguatamente motivata la scelta dei criteri
di cui al presente comma.
7. Il contratto di lavoro deve prevedere un adeguato periodo di
prova in relazione alle specifiche caratteristiche del contratto.
8. Il contratto può essere rinnovato alla sua scadenza con
provvedimento esplicito. È esclusa ogni forma di tacita proroga del
contratto alla sua scadenza.
9. Il contratto può prevedere l'obbligo per il dipendente a
contratto di diritto privato di alta specializzazione di non
accettazione, per un periodo di due anni dalla scadenza del
contratto stesso, di posti di lavoro presso soggetti che, sia in
forma individuale che societaria, abbiano intrattenuto in qualsiasi
forma rapporti contrattuali con l'ente durante il periodo di
affidamento dell'incarico.
10. La risoluzione del rapporto ed il recesso avvengono nei casi
previsti dalla legge, dal regolamento e dal contratto.
11. Ai dipendenti assunti con contratto di lavoro di alta
specializzazione di diritto privato a tempo determinato si applica,
per quanto compatibile, la disciplina normativa di cui al CCNL del
personale del comparto Regioni-Autonomie Locali.
12. Per quanto non previsto dal CCNL le parti definiscono, ai sensi
dell'articolo 1322 del codice civile, il contenuto accidentale del
contratto di lavoro.
13. Il dipendente a tempo determinato è tenuto ai medesimi doveri ed
obblighi previsti per i dipendenti a tempo indeterminato ed osserva
i medesimi divieti. È tenuto inoltre ai doveri, obblighi e divieti
previsti dal contratto di lavoro sottoscritto dalle parti. È
soggetto alle responsabilità accessorie previste dal proprio
contratto di lavoro, oltre alle responsabilità previste per i
dipendenti a tempo indeterminato.
Incarichi a termine di diritto privato fuori dotazione organica di alta specializzazione per personale non dirigente
1. Per la realizzazione di progetti specifici e/o il
raggiungimento di obiettivi da realizzarsi nel corso del mandato
amministrativo attraverso l'utilizzo di una particolare ed elevata
professionalità, possono essere conferiti incarichi di alta
specializzazione al di fuori della dotazione organica ad esperti di
comprovata competenza ed esperienza. Tali incarichi, fermi restando
i requisiti della qualifica da ricoprire di cui alla categoria D,
possono essere conferiti nei limiti del 5% della dotazione organica
dell'Area Direttiva.
2. La procedura per il conferimento degli incarichi di cui al
presente articolo e la restante disciplina, compresa quella sul
trattamento economico, è la medesima prevista, per quanto
compatibile, per gli incarichi di alta specializzazione di cui
all'art. 21.
1. L'Amministrazione può fare ricorso, per far fronte a
specifiche necessità, all'istituto del comando a favore di personale
dipendente di altre amministrazioni.
2. La procedura viene posta in essere nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente.
TITOLO V - ACCESSO ALLA DIRIGENZA
1. L'accesso alla qualifica di dirigente può avvenire per
concorso o per corso - concorso secondo le modalità previste dal
presente regolamento.
2. I requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono
disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi della dirigenza.
3. Ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento, il concorso per
l'accesso alla qualifica dirigenziale può prevedere una riserva non
superiore al 50% dei posti a favore del personale interno in
possesso dei requisiti ivi specificati.
1. La Giunta comunale, per soddisfare particolari esigenze
correlate al conseguimento di prioritari obiettivi istituzionali,
può autorizzare, anche su proposta del direttore generale,
l'assunzione di dirigenti con contratto a termine:
a) di diritto pubblico, previo svolgimento di una procedura di
selezione pubblica per titoli e colloquio, per la copertura di posti
vacanti della qualifica dirigenziale correlati alla responsabilità
di strutture di livello dirigenziale, nei limiti percentuali
previsti dalla vigente normativa rispetto al totale della dotazione
organica della dirigenza;
b) di diritto privato, al di fuori della dotazione organica, nei
limiti percentuali previsti dalla vigente normativa rispetto al
totale della dotazione organica della dirigenza.
2. I dirigenti a contratto devono essere in possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione alle selezioni pubbliche per
l'accesso alla qualifica di dirigente.
3. Il contratto individuale viene stipulato dal dirigente competente
in materia di personale.
4. Il contratto di lavoro deve prevedere un adeguato periodo di
prova quantificato in relazione alle specifiche caratteristiche del
contratto stesso.
5. Ai dirigenti assunti a contratto ai sensi della lettera a) del
comma 1, vengono conferiti gli incarichi dirigenziali previsti
dall'assetto organizzativo del Comune di Sassari, nel rispetto della
disciplina del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi. L'identificazione del "profilo" professionale del
dirigente da assumere viene preventivamente definita dalla Giunta
comunale nell'atto di programmazione della selezione pubblica.
6. Ai dirigenti assunti a contratto ai sensi della lettera b) del
comma 1, vengono conferiti incarichi dirigenziali correlati alla
realizzazione di progetti di particolare rilevanza ed allo
svolgimento di funzioni professionali, di direzione di strutture
organizzative di supporto agli organi politico-amministrativi e di
funzioni di integrazione altamente qualificate. La natura
dell'incarico viene definita dalla Giunta comunale nell'atto di
autorizzazione all'assunzione.
7. Ai dirigenti assunti a contratto si applicano, per tutta la
durata del rapporto, le disposizioni in materia di responsabilità e
di incompatibilità previste per i dirigenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
8. La durata del contratto dei dirigenti di cui al precedente comma
1, lettera a) è quella prevista nel bando di selezione, e può essere
prorogata non più di una volta per un periodo di pari durata,
secondo le modalità previste in tal senso dalla normativa vigente,
attraverso specifico atto motivato adottato dalla Giunta comunale;
la durata del contratto dei dirigenti di cui al precedente comma 1,
lettera b) non può essere superiore a quella del mandato del
Sindaco.
9. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai
vigenti contratti collettivi per il personale dirigenziale degli
enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della
Giunta comunale, sentito il direttore generale, da un'indennità "ad
personam" commisurata alla specifica qualificazione professionale e
culturale posseduta, anche in considerazione della temporaneità del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali possedute dall'interessato. Nel caso di
assunzione a contratto di cui al precedente comma 1, lettera a),
l'eventuale integrazione del trattamento economico viene deliberata
prima della pubblicazione del relativo avviso pubblico. Il
trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono
definiti nel rispetto degli equilibri di bilancio del Comune.
10. Ai dirigenti a contratto si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni legislative e dei contratti collettivi che disciplinano
il rapporto di lavoro e il trattamento economico del restante
personale dirigenziale. Si applicano altresì, per tutta la durata
del rapporto, le disposizioni in materia di responsabilità e
incompatibilità previste per i dirigenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
11. Ove il rapporto di lavoro sia costituito con personale già
dipendente del Comune in possesso dei requisiti prescritti, la
stipulazione del relativo contratto comporta il contestuale
collocamento del dipendente interessato in posizione di aspettativa
senza assegni per tutta la durata del nuovo rapporto dirigenziale,
con riconoscimento dell'anzianità di servizio; l'Amministrazione può
ricoprire il posto temporaneamente vacante mediante assunzioni a
tempo determinato nel rispetto della disciplina legislativa e
contrattuale vigente. Al termine, per qualsiasi causa, del rapporto
di livello dirigenziale, il dipendente viene ricollocato nella
posizione in precedenza ricoperta o in altra equivalente.
TITOLO VI - PROCEDIMENTO DI SELEZIONE
1. Il procedimento di selezione del personale è costituito dalle
seguenti fasi:
a) pubblicazione del bando;
b) ricevimento delle domande di ammissione;
c) ammissione dei candidati;
d) nomina della commissione esaminatrice;
e) preparazione ed espletamento delle prove;
f) approvazione della graduatoria.
1. Il bando, in quanto "lex specialis" delle procedure selettive
disciplinate dal presente regolamento, è l'atto contenente la
normativa applicabile al procedimento di specie.
2. Esso deve contenere:
a) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
b) l'avviso circa la determinazione della sede e del diario della/e
prova/e; nel caso in cui questi elementi non siano ancora stati
decisi, occorrerà indicare nel bando le modalità di comunicazione
dei citati elementi;
c) le materie che costituiranno oggetto della/e varie tipologie di
prova/e previste;
d) l'indicazione della votazione minima richiesta per ottenere il
superamento della/e prova/e scritta/e e della prova orale;
e) se il concorso è per titoli o per titoli ed esami l'indicazione
dei criteri stabiliti per la valutazione dei titoli;
f) i requisiti soggettivi che il candidato deve possedere per
ottenere l'ammissione alla selezione e, successivamente,
all'impiego, ivi compresi gli specifici titoli d'accesso;
g) l'eventuale riserva di posti a favore del personale interno, in
misura non superiore al 50% dei posti messi a selezione;
h) l'eventuale riserva di posti a favore di coloro che appartengono
alle categorie protette secondo le disposizioni di legge vigenti in
materia;
i) l'eventuale riserva di posti ai sensi della vigente normativa a
favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari
specializzati delle tre forze armate congedati senza demerito al
termine della ferma o della rafferma contrattuale;
j) il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli
emolumenti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti alla
data di approvazione del bando;
k) le modalità di dichiarazione dei requisiti prescritti dal bando e
degli eventuali titoli di cui il candidato risulti in possesso e, se
necessario, le eventuali modalità di produzione dei documenti;
l) l'ammontare ed il modo di versamento della tassa di concorso;
m) le modalità di utilizzazione della graduatoria ai sensi della
vigente normativa;
n) il riferimento alle norme sulle pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro.
3. Il bando deve, altresì, contenere l'indicazione circa il profilo
professionale e la categoria di inquadramento; può anche contenere
una descrizione delle principali funzioni connesse alla posizione di
lavoro da ricoprire.
4. Il bando è emanato, previa informazione al Sindaco, con atto del
dirigente competente in materia di personale.
5. Qualora il profilo professionale per il quale si rende necessario
procedere all'espletamento della procedura concorsuale sia
caratterizzato da specificità peculiari, gli elementi indicati al
comma 2, lett. c) ed f), vengono individuati sulla base delle
indicazioni che dovranno essere fornite dal dirigente o dai
dirigenti dei settori presso i quali si procederà all'assegnazione
del personale vincitore della procedura concorsuale, in relazione
allo specifico fabbisogno da soddisfare.
6. Il bando deve essere affisso all'Albo Pretorio del Comune e
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
7. In relazione alla natura della procedura selettiva indetta, il
dirigente competente in materia di personale o suo delegato
individuerà, di volta in volta, nel rispetto di eventuali indirizzi
dell'Amministrazione, le forme di pubblicità del bando più adeguate.
8. Il termine della scadenza per la presentazione delle domande deve
essere tale da consentire una pubblicazione di durata non inferiore
ai 30 giorni per il concorso pubblico.
1. È in facoltà dell'Amministrazione procedere alla riapertura
del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande
allorché, alla data di scadenza, il numero delle domande presentate
sia inferiore al quintuplo di quello dei posti messi a concorso,
ovvero per altre motivate esigenze di pubblico interesse.
2. L'atto di riapertura dei termini, adottato dal dirigente
competente in materia di personale, è pubblicato con le stesse
modalità adottate per il bando e deve essere comunicato a tutti i
concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione entro il
termine originariamente previsto dal bando.
3. Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere
posseduti entro la scadenza dei nuovi termini fissati dall'atto di
riapertura.
4. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà
per i candidati di procedere, entro il nuovo termine,
all'integrazione della documentazione.
5. È in facoltà dell'Amministrazione prorogare, prima della
scadenza, il termine per la presentazione delle domande. L'atto,
adottato dal dirigente competente in materia di personale, è
pubblicato nei modi più opportuni ed efficaci.
1. È in facoltà dell'Amministrazione procedere, con atto del
dirigente competente in materia di personale, alla modifica del
bando.
2. Le modifiche comportano la ripubblicazione del bando, ovvero la
comunicazione a tutti i candidati che vi hanno interesse, a seconda
dell’oggetto della modifica. In particolare, qualora la rettifica
riguardi i requisiti di accesso, o le prove d’esame, il
provvedimento dovrà prevedere la riapertura del termine, o la
proroga dello stesso.
3. È altresì in facoltà dell'Amministrazione procedere, con atto del
dirigente competente in materia di personale, alla revoca del bando
in qualsiasi momento del procedimento di selezione.
4. L'atto di revoca deve essere comunicato a tutti i concorrenti che
hanno presentato domanda di partecipazione.
1. Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte in
carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente,
o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, al Comune di Sassari, presso il protocollo
generale entro il termine fissato nel bando. Ai sensi delle
normative vigenti, la trasmissione mediante posta elettronica
certificata (P.E.C.) equivale a trasmissione mediante raccomandata.
2. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene
allegato al bando, riportando tutte le indicazioni che, secondo le
norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
4. I candidati dovranno dichiarare sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi di legge, e consapevoli delle sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, il possesso dei requisiti prescritti dal bando. A tal
proposito, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive citate, rese dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato, oltre a risponderne ai sensi di legge,
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale. Nel caso di presentazione
diretta della domanda farà fede il timbro a data apposto a cura del
protocollo generale. Nel caso in cui il termine di scadenza cada in
un giorno festivo o, comunque, di chiusura, per qualsiasi ragione,
degli uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato
alla successiva giornata lavorativa.
6. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
delle domande, o di comunicazioni, dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata
o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali, o
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o, di forza
maggiore.
7. La domanda deve essere debitamente sottoscritta dal candidato.
1. L'ammissione alla selezione, disposta con atto del dirigente
competente in materia di personale scaduto il termine fissato
nell'avviso di selezione, è preceduta dall'istruttoria delle domande
che consiste nella verifica del possesso dei requisiti sostanziali e
formali previsti dal bando per la partecipazione ad una determinata
selezione, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal candidato
nell'istanza di partecipazione.
2. Il mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando preclude la
possibilità di partecipazione alla selezione medesima;
l'amministrazione deve comunicare ai candidati non ammessi
l'avvenuta esclusione, a mezzo telegramma o lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, con l'indicazione delle motivazioni che hanno
portato all'esclusione dalla selezione medesima. Nel caso di domanda
inviata attraverso la P.E.C. l'Amministrazione risponderà con lo
stesso mezzo.
3. Dal ricevimento della comunicazione di esclusione il candidato ha
sessanta giorni di tempo per esperire ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale e centoventi per il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento di
esclusione dalla selezione.
4. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti.
5. In caso di obiettivi dubbi sui requisiti di ammissione, sia
nell'interesse del candidato, sia nell'interesse generale al
corretto svolgimento delle prove, l'amministrazione potrà disporre
l'ammissione con riserva.
6. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica
dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti da effettuarsi prima
di procedere all'assunzione dei vincitori.
7. L'Amministrazione potrà, altresì, disporre l'ammissione con
riserva alle preselezioni di tutti i candidati che abbiano
presentato domanda, senza verificare le dichiarazioni in essa
contenute.
8. In tali casi, la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il
possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, verrà effettuata
prima di procedere alle prove d'esame e comunque sempre prima
dell'assunzione dei vincitori della selezione e di coloro che, a
procedura selettiva espletata, risultando utilmente collocati nella
graduatoria, verranno assunti.
9. Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e
dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla
selezione darà luogo alla non stipulazione del contratto individuale
di lavoro e produrrà la modificazione della graduatoria già
approvata.
10. La completa documentazione della selezione viene trasmessa al
segretario della Commissione esaminatrice di cui al successivo art.
34, in modo da essere esaminata in occasione della prima riunione
della Commissione medesima, per l’adozione dei successivi
adempimenti.
1. In sede di esame della documentazione presentata ai fini
dell'ammissione dei candidati al concorso, può essere consentita la
regolarizzazione formale delle dichiarazioni e documentazioni nel
caso di lievi irregolarità o imperfezioni sanabili.
2. Il settore competente in materia di personale dovrà fissare un
termine al candidato, comunque non superiore a 15 giorni, affinché
provveda alla regolarizzazione. Trascorso tale termine senza che la
regolarizzazione sia avvenuta il candidato dovrà essere escluso dal
concorso.
1. Comporta l'esclusione dal concorso la mancanza dei requisiti
generali d'accesso previsti dal presente Regolamento, nonché dei
requisiti specifici previsti dal bando di concorso.
2. È inoltre motivo di esclusione la presentazione tardiva
dell'istanza di partecipazione oltre che la mancata regolarizzazione
disposta ai sensi del precedente articolo e la mancata
sottoscrizione dell'istanza salvo che, dalla documentazione
presentata, non sia chiaramente rilevabile la volontà di
partecipazione alla selezione.
1. Le commissioni giudicatrici di tutte le procedure selettive
quali il concorso pubblico, il corso-concorso, la selezione
pubblica, sono nominate con determinazione del dirigente competente
in materia di personale e sono composte dal Direttore generale o da
un dirigente dell’Ente, il quale assume le funzioni di presidente, e
da due tecnici esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame,
individuati, a seconda del profilo messo a concorso,
prioritariamente tra i dirigenti e i funzionari del Comune di
Sassari oltre che tra altri dirigenti del settore pubblico, docenti
universitari, esperti appartenenti ai vari ordini e collegi
professionali o esperti di selezione e reclutamento del personale.
Normalmente, il ruolo di presidente è svolto dal dirigente del
settore cui afferiscono i posti messi a selezione. Le funzioni di
segreteria vengono espletate da un dipendente di categoria almeno
pari a quella del posto messo a selezione, nominato col medesimo
provvedimento.
2. Quando i posti messi a concorso appartengono all'area
dirigenziale la presidenza della commissione viene assunta dal
Direttore generale.
3. Nel caso di selezioni di idoneità di soggetti individuati tramite
il Centro servizi per il lavoro, le funzioni di Presidente possono
essere svolte anche da un dipendente di categoria D titolare di
incarico di posizione organizzativa in servizio presso l'Ente.
4. Gli esperti devono essere inquadrati in posizioni di lavoro
almeno pari rispetto a quella propria dei posti messi a concorso.
5. Almeno un terzo dei posti della commissione di concorso è
riservato alle donne, salva motivata impossibilità.
6. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per le
eventuali prove di lingua straniera o specialistiche e facoltative.
Le commissioni possono essere altresì integrate, anche limitatamente
ad alcune fasi della procedura concorsuale (prova preselettiva o
prove d’esame o altra fase) da esperti in psicologia del lavoro o
altre discipline analoghe, in grado di valutare l’attitudine,
l’orientamento al risultato e le motivazioni del candidato. I membri
aggiunti esauriscono il loro compito con la valutazione, da parte
della commissione esaminatrice, di dette prove.
7. La commissione esaminatrice può essere suddivisa in
sottocommissioni, qualora i candidati fossero in numero elevato,
restando unico il Presidente.
8. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si
costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza presieduto da
un membro della commissione ovvero da un impiegato
dell'Amministrazione di categoria non inferiore alla D e costituito
da due dipendenti di categoria non inferiore alla D e da un
segretario scelto tra i dipendenti delle categorie D o C.
9. Possono essere nominati supplenti, tanto per il Presidente quanto
per i singoli componenti la commissione. I supplenti, intervenuti
alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento degli
effettivi, vengono a integrare definitivamente la composizione della
commissione stessa.
10. In caso di impedimento temporaneo del segretario relativo ad una
singola seduta, lo stesso può essere sostituito da altro dipendente
per la verbalizzazione della specifica seduta.
11. La commissione può ricorrere all'ausilio di personale addetto
all'identificazione dei candidati nonché alla vigilanza durante
l'esperimento delle prove concorsuali oltre che da personale tecnico
specializzato che garantisca, durante lo svolgimento delle prove,
l'efficienza della strumentazione in uso.
12. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici: i membri
del parlamento nazionale ed europeo; i componenti delle giunte e i
consiglieri regionali, provinciali e comunali; i componenti degli
organi direttivi nazionali, a qualsiasi livello organizzativo
territoriale, di partiti, movimenti politici, associazioni sindacali
e di rappresentanza di lavoratori comunque denominati.
13. Non possono far parte della commissione esaminatrice parenti od
affini sino al quarto grado civile tra loro e coloro che, nello
stesso grado, siano parenti od affini di uno dei concorrenti e
coloro che si trovino in stato di grave e notoria inimicizia con
alcuno dei concorrenti.
14. La verifica dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità
viene effettuata a seguito della presa d'atto dell'ammissibilità dei
candidati e, se sussistente, dà luogo a decadenza del commissario
interessato con conseguente immediata sostituzione del medesimo.
15. Esplicita dichiarazione di assenza degli elementi di
incompatibilità deve essere fatta dandone atto nel verbale, dal
presidente, da tutti i componenti e dal segretario nella prima
seduta d’insediamento, una volta presa visione dell’elenco dei
partecipanti e dei relativi dati identificativi.
16. Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una
delle condizioni di impedimento indicate nel comma 13, è tenuto a
dimettersi immediatamente da componente della commissione o da
segretario. Qualora emerga nel corso dei lavori la sussistenza di
uno degli impedimenti sin dall’insediamento della commissione, le
operazioni di selezione effettuate sino a quel momento sono
annullate con atto del dirigente competente in materia di personale.
17. Nel caso di incompatibilità intervenuta in corso della procedura
selettiva, si procede unicamente alla sostituzione del componente
interessato alla predetta incompatibilità.
18. I componenti la commissione non possono svolgere, pena la
decadenza, attività di docenza nei confronti di uno o più candidati.
1. Ai componenti delle commissioni giudicatrici, nominati quali
membri esperti, sia interni che esterni all’Amministrazione, è
corrisposto un compenso. Il compenso è riconosciuto anche al
Segretario nella misura del 80% del compenso spettante ai membri
esperti.
2. La misura del compenso spettante ai membri esperti per un
concorso per esami, finalizzato all'assunzione di personale della
categoria C, è stabilita secondo il prospetto che di seguito si
riporta in calce al presente articolo. In caso di concorso per
titoli o per titoli ed esami, la quota base prevista per tutti i
soggetti è incrementata del 30%.
3. Rispetto ai compensi di cui al precedente comma 2, si apportano
le seguenti variazioni percentuali, in funzione della categoria di
inquadramento oggetto della selezione: per le selezioni dal Centro
servizi per il lavoro e per le selezioni di integrazione di
graduatoria per assunzioni a tempo determinato per le categorie A e
B il complessivo compenso è ridotto al 50%; per i concorsi per la
categoria D, il complessivo compenso è incrementato del 20%; per i
concorsi per la qualifica dirigenziale, il complessivo compenso è
incrementato del 50%.
4. Ai componenti esterni, ricorrendone le condizioni, compete anche
il rimborso delle spese per viaggio, vitto e pernottamento
effettivamente sostenute e necessarie in base al calendario dei
lavori, previa presentazione di regolari pezze giustificative,
secondo la normativa vigente per il personale dirigente in trasferta
dell’ente.
5. Ai dirigenti dell’ente, in applicazione della disciplina prevista
dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, non spettano
i compensi di cui al comma 1.
6. I membri esperti, se dipendenti dell’Amministrazione, nonché il
Segretario della Commissione, che abbiano optato per il compenso,
dovranno recuperare le ore non lavorate, qualora le sedute della
Commissione si svolgano durante il normale orario di lavoro o, in
alternativa al compenso, potranno optare per la corresponsione degli
importi relativi alle ore straordinarie lavorate. In questa seconda
ipotesi non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo e il
dipendente non dovrà recuperare eventuali prestazioni relative alla
procedura, effettuate in orario di servizio.
7. Ai dipendenti che svolgono attività di vigilanza durante
l’espletamento delle prove scritte e/o pratiche è corrisposto un
compenso di € 60 per ogni giorno di presenza nelle aule.
8. Ai fini del calcolo del compenso ai sensi della successiva
tabella, per numero di candidati si intende:
per le Selezioni solo per titoli: il numero dei candidati ammessi;
per le Selezioni da Centro Servizi per il lavoro e per le Selezioni
di integrazione di graduatoria per assunzioni a tempo determinato:
il numero dei candidati esaminati;
per i Concorsi/Selezioni per esami o per titoli ed esami: il numero
dei candidati presenti alla prima prova;
per i Concorsi/Selezioni per esami o per titoli ed esami preceduti
da prova preselettiva: il numero dei candidati presenti alla prima
prova successiva alla preselezione.
PROSPETTO DEI COMPENSI ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO:
SELEZIONI PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE DELLA CATEGORIA C

In caso di concorso per titoli o per titoli ed esami, la quota base
prevista per tutti i soggetti è incrementata del 30%.
Per le selezioni afferenti le altre categorie, si applicano le riduzioni
e gli incrementi dell'importo complessivamente spettante secondo quanto
indicato nel comma 3.
1. La commissione giudicatrice si insedia alla data fissata dal
presidente con apposita comunicazione scritta, previo accordo con
gli altri componenti. Ogni successiva convocazione delle sedute
della commissione avviene nelle forme ritenute più opportune.
2. Le sedute della commissione sono valide esclusivamente con la
presenza di tutti i componenti nelle diverse fasi di selezione; di
tutte le determinazioni e delle operazioni effettuate dalla
commissione giudicatrice viene redatto, per ogni singola seduta,
apposito verbale sintetico sottoscritto da tutti i commissari e dal
segretario per esteso.
3. Tutti i componenti della commissione assumono i medesimi obblighi
e doveri. Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza
assoluta di voti e a scrutinio palese; gli esperti aggiunti di cui
all’art. 34, comma 6, hanno diritto di voto unicamente nelle parti
di rispettiva competenza. Qualora la composizione della commissione,
per la presenza dei suddetti esperti, risulti di numero pari,
prevale il voto del Presidente.
4. Una volta verbalizzato il risultato della votazione, non possono
essere presi in considerazione voti diversi da quelli già espressi.
I commissari possono, comunque, far verbalizzare le loro ragioni e
opinioni, nel caso in cui vengano a conoscenza, anche dopo la
votazione, di manifeste irregolarità o illegittimità procedurali,
ovvero di qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini del
procedimento selettivo.
5. Una volta verbalizzate le loro ragioni, nei casi di presunte
irregolarità formali o sostanziali o di altri fatti rilevanti ai
sensi del precedente comma, i componenti della commissione non
possono rifiutarsi, a fine seduta, di sottoscrivere i verbali.
6. Nel caso che un componente risulti reiteramente assente alle
riunioni della commissione senza averne data valida ed, ove
occorrente, documentata giustificazione, il presidente deve darne
obbligatoriamente comunicazione al dirigente del personale, il quale
ne dichiara la decadenza dall’incarico e provvede alla sostituzione.
Le operazioni espletate fino a quel momento dalla commissione
restano comunque valide e il nuovo componente partecipa a quelle
ancora necessarie per il completamento del procedimento concorsuale.
Al momento dell’assunzione dell’incarico egli ha l’obbligo di
prendere conoscenza dei verbali delle sedute già tenute e di tutti
gli atti del concorso. Dell’osservanza di tale obbligo viene fatto
apposito riferimento nel verbale.
7. Decadono dall’incarico e necessitano di sostituzione i componenti
nei cui confronti sopravvengano procedimenti penali che determinano
limitazioni alla loro libertà personale, condanne od altre cause che
comportano la decadenza o l’interdizione dagli uffici per i quali
gli stessi avevano titolo a far parte della commissione.
8. Il Presidente, quando ricorrano motivi d'urgenza e di pubblico
interesse, può assumere, per conto della commissione esaminatrice,
decisioni in ordine a questioni incidentali attinenti alla procedura
(istanze, rinvio delle prove, ecc.), salvo ratifica da parte della
commissione esaminatrice nel corso della prima seduta utile.
1. La commissione giudicatrice osserva il seguente ordine dei
lavori:
a) presa d’atto dell’ammissione, operata con provvedimento del
dirigente del personale, dei concorrenti alle prove selettive;
b) verifica di non sussistenza di situazioni di incompatibilità fra
componenti la commissione e candidati;
c) esame degli atti di indizione della selezione, dell’avviso di
selezione e delle norme del presente regolamento;
d) individuazione delle date di svolgimento delle prove, qualora non
indicate nel bando, e comunicazione delle stesse ai candidati;
e) espletamento delle prove scritte e/o tecnico-pratiche;
f) determinazione dei criteri per la valutazione delle prove e, se
previsto, dei titoli;
g) eventuale valutazione dei titoli dei candidati presentatisi alle
prove e attribuzione dei punteggi stabiliti nell’avviso di
selezione;
h) valutazione delle prove selettive;
i) comunicazione ai candidati dell’esito delle prove, del punteggio
conseguito e dell’eventuale valutazione dei titoli;
j) espletamento e valutazione del colloquio orale;
k) formulazione della graduatoria provvisoria con i punteggi
riportati, per ciascuna prova e nel complesso, da ciascun candidato;
l) trasmissione di tutti gli atti al dirigente del personale entro i
dieci giorni successivi alla formulazione della graduatoria
provvisoria.
2. Le procedure concorsuali devono concludersi nel termine di sei
mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi
di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della
commissione.
3. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata
collegialmente dalla commissione con motivata relazione al dirigente
competente in materia di personale.
4. I componenti della commissione esaminatrice ed il segretario sono
strettamente vincolati al segreto d'ufficio per tutto ciò che
concerne l'attività del collegio e quella dei singoli membri.
1. I concorsi per esami per assunzioni a tempo indeterminato
consistono:
a) per i profili professionali della cat. D in almeno 2 prove
scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico - pratico,
ed in una prova orale;
b) per i profili professionali sino alla Cat. C in una prova che può
consistere in una prova scritta anche a contenuto teorico pratico,
in testi bilanciati o in una prova applicativa;
2. Prima di procedere alla correzione delle prove d'esame la
commissione dovrà determinare i criteri con i quali si procederà
alla valutazione delle prove stesse al fine di assegnare le
votazioni che saranno espresse in forma numerica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
in ciascuna prova scritta un votazione di almeno 21/30.
4. Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito una
votazione di almeno 21/30 nella prova orale.
5. Fermi restando i criteri sopra espressi il bando può prevedere,
sulla base di esigenze oggettive, una diversa quantificazione
numerica del punteggio da attribuire alle prove d'esame.
1. Le selezioni, effettuate attraverso prove scritte e/o
teorico-pratiche e/o applicative e/o attraverso prova orale, devono
misurare l'effettiva capacità professionale posseduta dal candidato
rispetto alla posizione di lavoro da ricoprire.
2. La prova scritta può essere costituita dalla redazione di un
tema, di una relazione, di uno o più pareri, dalla redazione di
schemi di atti amministrativi o tecnici, da quesiti a risposta
sintetica o multipla.
3. La prova teorico - pratica può essere costituita da studi di
fattibilità relativi a programmi, progetti, interventi o scelte
organizzative, redazioni di progetti ed elaborazioni grafiche,
individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, soluzione
di casi, simulazione di interventi anche correlata da esplicazioni
di tipo teorico.
4. La prova applicativa può consistere in elaborazioni grafiche,
utilizzo di personal computer e, più in generale, strumentazioni
informatiche e telematiche, fax, attrezzi, macchine operatrici e
strumentazioni tecnologiche inerenti le mansioni, oltre che in
simulazioni di interventi in situazioni definite.
5. La prova orale consiste in un colloquio individuale vertente
sulle materie indicate nel bando che, comunque, dovrà
obbligatoriamente prevedere anche la conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di
almeno una lingua straniera tra quelle indicate nel bando.
6. L'Amministrazione, ai fini dello svolgimento delle prove scritte
mediante ricorso a questionari a risposta sintetica o multipla,
potrà avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, aziende
specializzate in selezione del personale o consulenti professionali
al fine della redazione e/o somministrazione e/o correzione degli
stessi.
1. Le prove non possono aver luogo nei giorni di festività
religiose.
2. Il diario delle prove scritte, qualora non indicato nel bando,
deve essere comunicato ai candidati ammessi alla selezione non meno
di venticinque giorni prima dell’inizio delle prove medesime
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine decorre
dalla data di spedizione delle comunicazioni.
3. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere
spedito, ai singoli candidati ammessi, almeno quindici giorni prima
di quello in cui debbono sostenerla. Agli stessi, deve altresì
essere data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove
già sostenute e, nel caso di un concorso per titoli o per titoli ed
esami, dei punteggi attribuiti ai titoli presentati.
4. Qualora non sia già indicata nel bando, la data della prova orale
può essere fissata anche nella comunicazione relativa alle prove che
la precedono. In tal caso, per l'invio dell'avviso relativo
all'ammissione alla prova orale con indicazione dei voti riportati
nella prova scritta, non si applica il termine di cui al comma 3.
5. Nella lettera di convocazione alle prove i concorrenti debbono
essere avvertiti di presentarsi muniti di un documento di
identificazione legalmente valido e essere messi al corrente dei
testi consultabili in sede di prova scritta. Per le selezioni a
posti relativi a profili professionali tecnici la commissione può
stabilire, al momento in cui determina la data delle prove,
eventuali pubblicazioni o manuali tecnici che possono essere
consultati durante le prove dandone avviso ai concorrenti nella
lettera di convocazione.
1. Per lo svolgimento delle prove pratiche e di capacità, al fine
di garantire uguali condizioni a tutti i candidati, occorre operare
in modo che i medesimi possano disporre, in eguale misura, degli
stessi materiali, di macchine o strumenti che forniscano le medesime
prestazioni, di eguale spazio operativo e di quant’altro necessario
allo svolgimento della prove stesse.
2. Laddove, per motivi logistici e/o organizzativi, se ne presenti
la necessità, la prova pratica o di capacità può essere espletata in
più sedi e in date diverse.
3. L'assegnazione delle votazioni viene effettuata da parte della
commissione al termine di ogni singola prova, dopo che il candidato
si è allontanato dal locale ove esse hanno luogo e prima
dell’ammissione di altro candidato.
4. Nel verbale deve essere riportata una descrizione sintetica delle
modalità di effettuazione della prova da parte del candidato, del
tempo impiegato e della valutazione attribuita e/o del giudizio di
idoneità.
1. Il giorno stesso e immediatamente prima dello svolgimento di
ciascuna prova o test/questionario la commissione giudicatrice
formula una terna di tracce/quesiti il cui testo viene numerato,
siglato dai componenti la commissione e racchiuso in altrettante
buste sigillate, prive di segni di riconoscimento. I contenuti delle
tracce/quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.
2. Ammessi i candidati nei locali in cui deve aver luogo la prova,
si procede all’accertamento dell’identità personale dei candidati
stessi e alla consegna, a ciascuno di essi, del materiale occorrente
per lo svolgimento della prova.
3. I candidati vengono, inoltre, informati che:
- durante le prove non devono comunicare tra loro, verbalmente o per
iscritto, né mettersi in relazione con altri salvo che con i membri
della commissione o con gli incaricati della vigilanza;
- i lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità,
su carta portante il timbro d’ufficio ad inchiostro e la firma di
almeno un componente la commissione giudicatrice;
- i candidati non possono portare penne, carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, fatta
eccezione per quelli preventivamente autorizzati dalla commissione.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui ai commi
precedenti o che comunque venga inequivocabilmente trovato a copiare
da appunti o da testi non ammessi o da altro concorrente, è escluso
immediatamente dalla prova.
5. Prima dell’inizio di ciascuna prova ad ogni candidato sono
consegnate, in ciascuno dei giorni d’esame stabiliti:
a) quattro fogli vidimati da almeno un componente la commissione
giudicatrice, mediante apposizione di una sigla in corrispondenza
del timbro ad inchiostro apposto sul foglio;
b) una busta grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco
per l’indicazione delle generalità (nome, cognome, luogo e data di
nascita) e l'apposizione della firma del candidato su apposito
spazio vuoto;
c) una penna di colore uguale per tutti i concorrenti.
Il presidente della commissione avverte i concorrenti che è vietato
fare uso di carta, buste e penne diverse da quelle messe a
disposizione.
6. Espletate le formalità preliminari, il presidente invita uno o
più candidati a presentarsi per estrarre a sorte una delle tre buste
contenenti le prove oggetto della selezione, previa constatazione
della loro integrità. Il segretario dovrà annotare i dati anagrafici
dei suddetti candidati avendo cura di far risultare tale
informazione nel verbale della seduta.
7. Il presidente legge, quindi, ad alta voce prima il contenuto
della prova della busta estratta, poi i testi contenuti nelle altre
due. Si procede, quindi, alla dettatura o alla distribuzione, previa
fotocopiatura, della prova estratta. Infine il Presidente dichiara
l’inizio della prova e l’ora in cui la stessa avrà termine.
8. I candidati, una volta conclusa la prova o, comunque, scaduto il
termine previsto, chiudono gli elaborati nella busta grande nella
quale dovranno inserire anche quella, debitamente sigillata, di
formato più piccolo e contenente il foglietto con le generalità del
candidato stesso.
9. Le buste contenenti gli elaborati, raccolte in apposito plico
firmato da tutti i componenti la commissione, sono consegnate al
segretario della stessa fino al momento della valutazione degli
elaborati.
10. Qualunque segno di riconoscimento, che possa servire ad
identificare l’autore dell’elaborato, comporta l’annullamento della
prova di esame relativa al candidato a giudizio insindacabile della
commissione.
11. Nel caso in cui la prova sia svolta in più sedi, le prove svolte
dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione
giudicatrice e i relativi verbali sono custoditi dal presidente del
singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi al presidente
della commissione giudicatrice con le modalità di cui sopra.
12. La selezione e valutazione delle risposte fornite dai candidati
nelle prove scritte basate su questionari a risposta scritta può
essere effettuata con sistemi informativi automatizzati, il cui
procedimento deve essere previamente approvato dalla commissione
giudicatrice, alla quale compete di accertare che essi offrano tutti
i requisiti di obiettiva esattezza di risultato e che consentano,
ove possibile ed opportuno, di rinviare l’identificazione dei
concorrenti al momento in cui tutte le prove siano valutate ed
assegnate le relative votazioni.
13. La commissione può definire ulteriori e più puntuali modalità di
svolgimento delle prove e dei test/questionari; tali modalità devono
essere portate a conoscenza e illustrate ai candidati prima del
relativo svolgimento.
14. La valutazione del risultato delle prove o test/questionari
viene effettuata secondo criteri preventivamente definiti dalla
commissione giudicatrice, risultanti nei verbali, a cui dovrà essere
attribuito un peso che determinerà l'espressione del giudizio
finale.
15. La correzione avviene in forma anonima. Solo al termine della
stessa si procede ad associare il nominativo del candidato alla
rispettiva prova.
16. Nel caso di selezioni con due prove scritte, al termine di ogni
giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di
ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta
staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la
numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame si
procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un
unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale
operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal
comitato di vigilanza alla presenza di almeno tre candidati.
1. L’identificazione dei candidati ammessi alla prova orale viene
effettuata dalla commissione prima dell’inizio della stessa, in base
ad un documento legalmente valido esibito dal candidato.
2. L’ordine di ammissione alla prova viene sorteggiato prima
dell’inizio della medesima o in occasione dell’espletamento delle
prove professionali e/o di capacità.
3. Quando il numero dei candidati non consenta l’espletamento della
prova in una stessa giornata, la commissione provvede al sorteggio
della lettera alfabetica dalla quale avrà inizio il turno dei
candidati, seguendo l’ordine dei cognomi. In tal caso la commissione
stabilisce, in rapporto al numero dei concorrenti esaminabili per
ogni giornata, le date in cui ciascuno deve presentarsi,
comunicando, ad ogni candidato, quella che lo riguarda. In ciascuna
giornata l’ordine di ammissione alla prova viene stabilito seguendo
l'ordine alfabetico.
4. Il concorrente che non si presenta alla prova nel giorno
stabilito, si considera rinunciatario e viene escluso dalla
selezione. Qualora la prova sia programmata in più giornate, il
concorrente che sia impedito da gravi e comprovati motivi ad
intervenire alla prova nel giorno prestabilito, può far pervenire al
presidente della commissione, non oltre l’ora fissata per l’inizio
della seduta nel giorno predetto, istanza documentata per il
differimento del colloquio ad altra data, entro l’ultimo termine
previsto dal programma. La commissione giudicatrice decide su tale
istanza, a suo insindacabile giudizio, dandone avviso con mezzi
idonei al concorrente. Se l’istanza viene respinta o il concorrente
non è presente alla prova, viene escluso dalla selezione. Se
l’istanza viene accolta, nella comunicazione viene precisata la
nuova data della prova.
5. Per il corretto espletamento della prova orale, la commissione
giudicatrice procede a predeterminare, immediatamente prima
dell’inizio della prova stessa, i quesiti da porre ai candidati
mediante trasposizione in forma scritta senza alcun segno di
riconoscimento. Ogni candidato viene quindi invitato ad estrarre a
sorte i quesiti cui dovrà fornire risposta. Al fine di garantire a
tutti i candidati presenti la possibilità di procedere
all'estrazione a sorte di cui sopra, la commissione procederà a
predisporre le serie dei quesiti in numero superiore a due rispetto
al totale dei candidati.
6. I colloqui devono svolgersi in locali aperti al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
7. Terminata la prova di ciascun candidato, la commissione procede
alla valutazione della stessa attribuendole un punteggio, previo
allontanamento del pubblico presente.
8. La commissione, terminati tutti i colloqui della giornata, espone
le votazioni conseguite nella sede di espletamento della prova
affinché i candidati ne prendano visione.
1. Le categorie dei titoli che possono costituire oggetto di
valutazione sono: titoli di studio e culturali, titoli di servizio,
formazione professionale e titoli vari, curriculum professionale. Il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di titoli, nei
concorsi a posti di cat. A e B è il seguente:
- titoli di studio e culturali: 2
- titoli di servizio: 4
- formazione professionale e titoli vari: 1
- curriculum professionale: 3;
nei concorsi a posti di cat. C e D è il seguente:
- titoli di studio e culturali (compresa la specializzazione): 3
- titoli di servizio: 3
- formazione professionale e titoli vari: 1
- curriculum professionale: 3.
2. Il curriculum, qualora richiesto dal bando, redatto in carta
semplice, dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione e
regolarmente sottoscritto dal candidato.
3. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10 punti. Qualora, ai sensi dell’art. 38, comma 5, venga
prevista una diversa quantificazione del punteggio da attribuire
alle prove d’esame, rispetto alla consueta articolazione in
trentesimi, il punteggio massimo attribuibile ai titoli viene
ricalcolato in modo da garantire il rispetto della medesima
proporzione.
4. Il bando indica le categorie di titoli valutabili ed il punteggio
massimo alle stesse attribuibile.
5. Nel caso di concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, i
candidati dovranno allegare alla domanda i titoli ritenuti
valutabili nel bando.
6. Nei concorsi pubblici per titoli ed esami previsti all'art. 7,
comma 3, del presente Regolamento, banditi in attuazione delle
previsioni dell'art. 17, comma 11, del D.L. n° 78/2009, come
integrato dalla legge di conversione n° 102/2009, l'Amministrazione
provvede a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza
professionale maturata dal personale di cui all'articolo 3, comma
94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Analogamente
si procederà in caso di future disposizioni che prevedano di
valorizzare con apposito punteggio le esperienze professionali
maturate nell'Ente.
7. Nel caso dei concorsi di cui precedente comma 6, il punteggio da
attribuire ai titoli, nell'ambito dei 10 punti previsti per la
valutazione di tale voce, viene riconosciuto esclusivamente ai
candidati in possesso della suddetta esperienza professionale,
assegnando 10 punti al personale che nel periodo previsto dalla
norma abbia maturato senza demerito 36 mesi di esperienza
professionale in profilo analogo presso il Comune di Sassari. I
partecipanti al concorso non in possesso di tale esperienza
professionale concorrono alla sola attribuzione del punteggio
previsto per le prove d'esame.
1. Possono essere valutati solo i titoli di studio ulteriori
rispetto a quelli richiesti per l'ammissione alla procedura e sempre
che gli stessi siano attinenti alla posizione di lavoro messa a
selezione.
2. I titoli di studio inferiori rispetto a quello richiesto per
l'accesso non possono formare oggetto di valutazione.
1. Sono valutate le precedenti esperienze lavorative solo se
attinenti al posto messo a concorso; in particolare sono valutate le
esperienze lavorative maturate in profili professionali uguali e/o
attinenti nonché in posizioni di lavoro attinenti a quelle del posto
da ricoprire.
2. Nella valutazione dei titoli di cui al comma 1, si utilizzano i
seguenti criteri di valutazione:
a) il servizio prestato in questo Ente e negli Enti del Comparto
Regioni Autonomie locali viene normalmente valutato solo se di
categoria pari o superiore rispetto al posto messo a selezione;
b) il servizio prestato presso altre Amministrazioni pubbliche quali
quelle indicate dal D.Lgs. n° 165/01 e successive modifiche ed
integrazioni viene valutato in modo analogo a quello sopraindicato
previa equiparazione con le categorie di dotazione organica;
c) possono essere valutate, per particolari profili, le esperienze
lavorative, attinenti ai posti messi a selezione, prestate su
posizioni di lavoro appartenenti alla categoria immediatamente
inferiore rispetto alla categoria oggetto della selezione.
3. Il servizio annuo è frazionabile in quattro trimestri. I periodi
superiori a 45 giorni si computano come trimestre.
4. I titoli suddetti sono valutati solo se le dichiarazioni rese dal
candidato nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione
alla selezione riportano in modo completo le informazioni richieste
e queste sono tali da consentire una obiettiva comparazione con il
posto messo a selezione, al fine di valutarne l'attinenza.
1. Sono valutati i corsi di specializzazione attinenti alla
professionalità dei posti messi a selezione. Analogamente sono
valutati i corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento in
materie attinenti la professionalità del posto messo a selezione se
gli stessi si sono conclusi con il rilascio di un titolo di
valutazione.
2. I corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento vengono
valutati solo se sostenuti nei cinque anni precedenti l’indizione
della selezione.
3. Possono inoltre essere valutati tutti gli altri titoli dichiarati
dal candidato nel curriculum se attinenti e qualificanti rispetto
alla professionalità richiesta per il posto messo a concorso.
4. In termini esemplificativi sono valutabili le abilitazioni
all'esercizio di professioni, docenze, incarichi professionali, le
pubblicazioni a stampa.
5. Relativamente alle pubblicazioni (libri, saggi, articoli), queste
devono essere presentate in originale e sono valutabili solo se
attinenti alle professionalità del posto messo a selezione e se,
essendovi la firma di più autori, la parte curata dal candidato sia
chiaramente evidenziata rispetto alle altre.
6. In alternativa alla produzione delle pubblicazioni a stampa in
originale, il candidato può avvalersi delle dichiarazioni
sostitutive previste dalla normativa vigente: in tal caso, la
dichiarazione effettuata dal candidato relativa alla conformità
della copia prodotta all'originale tiene luogo a tutti gli effetti
dell'autentica di copia.
1. Si intende per curriculum l'insieme delle esperienze
professionali e formative, nonché delle relative conoscenze e
capacità acquisite, ritenute utili per la posizione organizzativa da
ricoprire.
2. Tali elementi saranno valutati complessivamente al fine di
verificare il livello di qualificazione professionale acquisito
nell'arco dell'intera carriera e, in particolare, la specifica
qualificazione rispetto alla posizione da conferire. In particolare,
mentre i titoli di studio, i titoli di servizio ed i titoli vari di
cui agli articoli precedenti, in presenza della condizione richiesta
nell'avviso, comportano l'attribuzione del punteggio previsto, la
valutazione del curriculum richiede da parte della commissione un
apprezzamento di tipo qualitativo in ordine alla significatività e
rilevanza del complesso degli elementi valutati rispetto al livello
di preparazione richiesto.
1. Tutte le decisioni assunte dalla commissione esaminatrice
dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti, per ogni
seduta, da tutti i componenti la commissione stessa e dal
segretario.
2. La graduatoria finale di merito dei candidati è formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato nelle prove d'esame.
3. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle
prove d'esame.
4. Nel caso in cui siano previste due prove scritte, al voto della
prova orale dovrà essere sommata la media delle prove scritte.
5. Nei concorsi per titoli ed esami, la votazione complessiva
riportata da ciascun candidato si ottiene sommando al punteggio
finale quello attribuito nella valutazione dei titoli.
6. La graduatoria del concorso è unica ed è formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine decrescente dei punti
della votazione complessiva e tenuto conto dei titoli di preferenza,
precedenza e riserva previsti dalle vigenti norme di legge e dal
presente regolamento.
7. La graduatoria, approvata con determinazione del dirigente
competente in materia di personale, è affissa all'Albo.
8. Con l'approvazione della graduatoria vengono proclamati i
vincitori; sono tali nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nelle graduatoria di merito tenuto
conto, se prevista nel bando, della riserva agli interni.
9. Qualora per sopravvenute o mutate esigenze l'Amministrazione
abbia necessità di procedere ad un potenziamento dell'organico può
disporre, prima dell'approvazione della graduatoria concorsuale,
l'aumento dei posti inizialmente messi a concorso e/ o selezione.
10. La graduatoria, una volta approvata, rimane efficace per il
periodo previsto dalla normativa vigente. L'Amministrazione potrà
ricorrervi per la copertura di posti che dovessero rendersi vacanti
e disponibili successivamente alla sua approvazione fatta eccezione
per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione
della procedura di selezione.
1. I candidati che abbiano superato le prove scritte devono far
pervenire all'ente, in sede di svolgimento di prova orale,
dichiarazione attestante il possesso dei titoli di riserva,
preferenza e precedenza, a parità di valutazione, con la relativa
documentazione in carta semplice; il relativo invito viene formulato
dalla commissione giudicatrice. Un avviso in tal senso viene
formulato al candidato nel corso dell’ultima prova concorsuale.
2. Nelle selezioni pubbliche le riserve di posti, di cui al
successivo comma 4 del presente articolo, già previste da leggi
speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non
possono complessivamente superare la metà dei posti.
3. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
4. Qualora la selezione preveda delle riserve di posti a favore di
determinate categorie e tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più
categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene
conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel
seguente ordine:
a) riserva dei posti a favore dei disabili, nei limiti del 7%, ai
sensi dell'art. 3 legge n. 68/99; riserva di posti nel limite
dell'1% ai sensi dell'art. 18, comma 2, legge n. 68/99;
b) riserva di posti, ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge n.
537/93, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di
volontari specializzati delle tre forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite
del 20% delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
c) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi
dell'art. 40, comma 2, della legge n. 574/80, per gli ufficiali di
complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che hanno
terminato senza demerito la ferma biennale.
5. La riserva di posti a favore di soggetti disabili nelle
assunzioni a tempo determinato opera per contratti di durata
superiore a nove mesi.
6. Le categorie di cittadini che nelle selezioni pubbliche hanno
preferenza, a parità di merito e a parità di titoli, sono quelle
previste nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94.
7. A parità di merito e di titoli dei concorrenti dichiarati idonei
nella graduatoria, la preferenza è determinata nell'ordine:
a) dal numero dei figli a carico;
b) dall’aver prestato servizio in amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età anagrafica (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998).
1. Qualora il numero di candidati superi di dieci volte il numero
dei posti messi a concorso, o sia comunque superiore alle 100 unità,
le prove d'esame potranno essere precedute da forme di preselezione
predisposte anche da aziende specializzate in selezione del
personale e delle medesime dovrà essere data specifica indicazione
nel bando.
2. La procedura di individuazione di affidamento dell'incarico a
ditta esterna è atto del dirigente competente in materia di
personale che, al fine di fornire alla ditta stessa le opportune
indicazioni necessarie per la predisposizione e la valutazione dei
quesiti dovrà avvalersi della consulenza della commissione
esaminatrice qualora nominata o del dirigente/dirigenti dei settori
interessati dall'assegnazione dei vincitori.
3. Qualora si faccia ricorso alla procedura pre-selettiva, verrà
ammesso alla successiva fase concorsuale un numero di candidati,
indicato nel bando di concorso, pari ad almeno 5 volte il numero dei
posti messi a concorso, e comunque non inferiore alle 30 unità.
Verranno altresì ammessi tutti i candidati a parità di punteggio col
candidato classificatosi nell’ultima posizione utile. Non si
procederà ad ulteriore scorrimento dell'elenco qualora tra i
nominativi interessati vi siano candidati non in possesso dei
requisiti di accesso prescritti dal bando.
4. Coloro che per almeno 36 mesi hanno prestato servizio senza
demerito presso il Comune di Sassari, inquadrati in categoria,
profilo professionale, incarico di collaborazione analoghi o
superiori a quelli oggetto di selezione, sono esonerati
dall'eventuale prova di preselezione, che non costituisce prova di
esame.
TITOLO VII - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Ai candidati, con apposita comunicazione trasmessa dal settore
competente in materia di personale, viene comunicato l'esito della
procedura concorsuale e i vincitori sono invitati, nei termini
prescritti, a presentare l'eventuale documentazione richiesta e a
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
2. I vincitori dovranno altresì dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di lavoro a tempo
indeterminato o determinato con altra Amministrazione, pubblica o
privata. In caso contrario, unitamente alla documentazione di cui al
comma precedente, dovrà essere espressamente presentata la
dichiarazione di opzione per l'Amministrazione comunale di Sassari.
1. Il rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato o
determinato, si costituisce solo con la sottoscrizione,
anteriormente all'immissione in servizio, del contratto individuale.
2. Nel contratto individuale di lavoro devono essere
obbligatoriamente indicati:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la durata nel caso di assunzione a tempo determinato;
c) la categoria e il profilo professionale, la posizione economica e
il trattamento tabellare iniziale;
d) le mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione;
e) la durata del periodo di prova nel caso di assunzione a tempo
indeterminato;
f) la sede dell'attività lavorativa;
g) il monte ore minimo settimanale di attività lavorativa.
3. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito e comunicato all'interessato
dall'Amministrazione, decade dalla nomina.
4. Qualora il vincitore, per giustificato motivo assuma servizio con
ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono
dal giorno di presa di servizio.
5. I vincitori di concorsi e/o selezioni hanno obbligo di permanenza
presso il Comune di Sassari per non meno di due anni, salvo motivate
esigenze di carattere personale o familiare.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente
regolamento, si applicano le norme di legge, dei regolamenti
governativi, dello statuto, dei regolamenti comunali, del contratto
del personale del Comparto Regioni - Autonomie locali.
2. Il presente Regolamento entra in vigore secondo i termini e le
modalità previste dall’art. 1, 5° comma, dello Statuto Comunale.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono
abrogati l’articolo 3, l'articolo 32 e l’intero Titolo II del
vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 251 del 10.04.2001 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. Per le procedure avviate con la pubblicazione del bando prima
dell’entrata in vigore del presente Regolamento, continuano a
trovare applicazione le disposizioni del Regolamento di cui al
precedente comma 3.