Home Regolamenti

regolamento
per la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti e mutui concessi per il recupero ed il risanamento di immobili nel centro storico di sassari

Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale
n. 34 del 22 aprile 2008

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi da istituti di credito per il recupero edilizio degli immobili ricadenti nel centro storico di Sassari, così come delimitato nella cartina allegata, da attuarsi mediante manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

[top]

 

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le persone fisiche e le attività commerciali e artigianali che intendono effettuare il recupero edilizio di immobili di proprietà nel centro storico di Sassari, regolarmente occupati dai proprietari e/o affittati con regolare contratto di locazione.

 

[top]

 

1. Per la realizzazione dei progetti di cui al precedente articolo, il Comune di Sassari concede contributi pari agli interessi dovuti per i primi tre anni del piano di ammortamento a rate costanti.
2. L'ammissione ai contributi sarà accordata tenendo conto delle somme specificatamente stabilite nel bilancio di previsione di spesa.
3. Saranno ammessi al finanziamento gli interventi che comportano una spesa complessiva, al netto dell’IVA, non minore di € 10.000,00 e non superiore a
€ 50.000,00.
4. Non saranno ammessi al finanziamento gli interventi di recupero parziale.

 1. Gli istituti di credito che aderiranno all'iniziativa dovranno stipulare con il Comune di Sassari apposita convenzione il cui schema viene allegato al presente regolamento del quale fa parte integrante e sostanziale.

 

[top]

 

1. E' istituita la Commissione per l'esame dell'ammissibilità delle istanze, con durata biennale.
2. La Commissione sarà composta dai dirigenti del settore urbanistica e gestione del territorio che la presiede, del settore edilizia e sviluppo economico, del settore manutenzioni e del settore politiche finanziarie o da loro delegati.
3. La Commissione si riunirà, di norma, una volta al mese per valutare l'ammissibilità al contributo dando priorità alle richieste di contributi per il recupero edilizio a fini abitativi.
4. La Commissione valuterà, a proprio insindacabile giudizio, il progetto di recupero edilizio, l'impatto sulla costruzione esistente, la coerenza con i materiali ed i colori del contesto circostante, la conformità con i piani di intervento del Comune sulla base dei criteri di valutazione che verranno stabiliti annualmente dalla Giunta.

 

[top]

 

1. I soggetti richiedenti dovranno presentare apposita istanza agli istituti di credito convenzionati ai quali spetta la decisione insindacabile sulla concessione del finanziamento.
2. Gli istituti di credito trasmetteranno al Comune le condizioni contrattuali del prestito ed il relativo piano di ammortamento.
3. Le istanze giudicate ammissibili dalla Commissione saranno ordinate cronologicamente secondo la data di presentazione e il relativo assenso sarà trasmesso tempestivamente all'istituto di credito che avrà offerto le condizioni di tasso più convenienti.
4. Saranno ammessi al contributo esclusivamente i finanziamenti a tasso fisso, il cui ammortamento non risulti inferiore ai cinque anni con rata mensile o semestrale.
5. L'istituto di credito individuato dalla Commissione provvederà all'istruzione e conservazione degli atti consequenziali, nonché alla comunicazione al Comune della definizione del finanziamento.
6. La Commissione trasmetterà al servizio ragioneria l'apposito provvedimento per l'impegno e la liquidazione della spesa a favore degli istituti di credito finanziatori a cadenza semestrale.

 

[top]

 

1. Qualora il beneficiario estingua il mutuo anticipatamente, il Comune rimane sollevato dall'obbligo di corrispondere all'Istituto di credito mutuante le successive annualità di interessi passivi a proprio carico.
2. I beneficiari si obbligano a non trasferire a terzi per cinque anni quegli immobili per il recupero dei quali abbiano fruito dei contributi del Comune.
3. Non ottemperando, il Comune dovrà esperire ogni azione, anche in sede giudiziaria, per il recupero dell'intero contributo concesso.

 

[top]

 

1. Qualora l’istituto di credito ravvisi l'opportunità di revocare il finanziamento comunicherà tale intenzione al Comune.
2. Resta salva la facoltà di revoca immediata da parte dell'istituto di credito, con contestuale avviso al Comune, quando ricorrano ipotesi di giusta causa di recesso.
3. Il beneficiario comunicherà al Comune l'avvenuta esecuzione del recupero edilizio entro 15 giorni dal termine dei lavori.
4. Il Comune verificherà l'effettiva esecuzione dell'intervento di recupero previsto nella richiesta di contributo.
5. In difetto il destinatario del finanziamento dovrà restituire il contributo fino a quel momento riconosciuto sull'operazione.
6. L'istituto di credito, d'intesa con il Comune, revocherà il contributo oltre che per le motivazioni di cui sopra anche per la destinazione del finanziamento a scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento.


 

[top]

 

 

 

 

Torna alla pagina precedente