REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NEL
COMUNE DI SASSARI
Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del
25.1.2008
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
1. Con il presente regolamento vengono stabilite le disposizioni per l'esercizio
del commercio nell'area pubblica nel territorio del Comune di Sassari.2. Le suddette disposizioni hanno riferimento nel Capo II – artt. 14 – 18 della
legge regionale 18.5.2006 n. 5 di qui in appresso definita sinteticamente legge e nella deliberazione della Giunta Regionale n. 15/15 del 19.4.2007 e loro successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 2 - Definizioni
In conformità alle norme di legge vigenti e per l'ambito di applicazione del
presente regolamento vengono riportate le seguenti definizioni: 1) Commercio su aree pubbliche” come attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2) Aree pubbliche come strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
3) Posteggio” come la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;
4) Mercato” come l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione dei pubblici servizi;
5) Fiera” come manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
6) Presenze in un mercato” come numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;
7) Presenze effettive in una Fiera” come numero di volte in cui l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera;
8) Posteggio libero” come posteggio all’interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell’agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma
itinerante.
Articolo 3 - Tipologie di mercati
1. I mercati sono distinti in: a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
c) mercati con periodicità non giornaliera;
d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;
e) fiere-mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d’arte di pittura e
scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed
affini, animali;
f) sagre;
2. La definizione delle aree di mercato tiene conto:
a) delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale del posteggio;
b) delle norme in materia di viabilità;
c) delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
d) delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario;
e) della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
f) di altri motivi di pubblico interesse.
3. Per i mercati di nuova istituzione non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari.
4. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee.
5. Apposite aree di mercato in una percentuale comunque non inferiore al 30% della superficie totale devono essere riservate agli imprenditori agricoli. Avranno la precedenza gli imprenditori agricoli associati.
Articolo 4 - Istituzione di un mercato
1. Il Comune determina l’istituzione di nuovi mercati, ivi compresi quelli
destinati a merceologie esclusive, nel rispetto dell’art. 8 e dell’art. 15 comma 13 della
legge.
2. L’istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Nella deliberazione devono essere indicati:
a) l’ubicazione del mercato e la sua periodicità
b) l’organico dei posteggi
c) il numero dei posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti
d) le attrezzature pubbliche, i servizi comunali e le disposizioni di cui al presente articolo.
4. La deliberazione del Consiglio comunale viene trasmessa all’Assessorato regionale competente in materia di commercio.
5. Con separati provvedimenti del Dirigente del Settore competente sono approvati gli allegati tecnici in cui si individuano la tipologia e le dimensioni delle strutture da utilizzarsi per la vendita per ogni mercato ed i criteri generali sulle modalità di svolgimento dell'attività nei mercati medesimi.
6. A tal fine il Dirigente procede a convocare una Conferenza di Servizi a norma delle leggi vigenti in materia di procedimento amministrativo legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
7. La Conferenza è composta dai seguenti soggetti: Dirigente del Settore competente che presiede la Conferenza; Dirigenti dei Settori dell’Amministrazione comunale Ambiente, Manutenzioni, Polizia Municipale, Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio;
ASL, Soprintendenza, Ordine degli Architetti ed altri enti o uffici eventualmente
interessati.
Articolo 5 - Ampliamento e mutamento
della periodicità dei mercati
1. Per l’ampliamento dei mercati ed il mutamento della periodicità, nel senso di
aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano
le stesse norme previste per la istituzione di nuovi mercati.
Articolo 6 - Modalità di svolgimento
1. Il commercio su area pubblica può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) negli spazi definiti dal comune, e sui posteggi liberi a condizione che sia esercitato in forma itinerante.
2. L’esercizio dell’attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, ai soli soci illimitatamente responsabili.
3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune e abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale.
4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. La predetta autorizzazione abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
Articolo 7 - Vendita da imprenditori
agricoli
1. L’esercizio dell’attività di cui ai commi precedenti per quanto riguarda gli
imprenditori agricoli si svolge con le seguenti modalità previste dall’art. 4
del D. Lgs. n. 228/01 e successive modifiche ed integrazioni. Per imprenditore
agricolo si intende l’imprenditore agricolo professionale singolo ed associato
di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e dell’art. 1 del D. Lgs. 27
maggio 2005 n. 1 e s.m.i..2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione in tutto il territorio regionale. Per l'occupazione temporanea del suolo l'interessato dovrà richiedere autorizzazione all'occupazione del suolo presso l'Ufficio competente. Tale autorizzazione può essere soggetta a limiti concernenti sia la durata oraria sia i periodi dell'occupazione sia l'individuazione degli spazi e non dà luogo a concessione di posteggio.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio in area mercatale o di un posteggio libero la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.
4. Per vendita dei prodotti propri si intende anche la vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Articolo 8 - Procedura di rilascio
dell’autorizzazione
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione si richiamano integralmente le
disposizioni dettate dalla normativa regionale.2. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività abilita anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell’ambito della regione cui appartiene il comune che l’ha rilasciata, sia nell’ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
3. L’autorizzazione all’esercizio della vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche, abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
4. L’esercizio del commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza.
5. La vigilanza sulla conformità igienico sanitaria dell'area mercatale e delle singole attività è demandata all'ASL competente per territorio.
Articolo 9 - Subingresso e
reintestazione dell’autorizzazione
1. Il trasferimento per atto tra vivi è consentito tra parenti e affini entro il
quarto grado.2. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.
3. La cessione o gestione dell'azienda a terzi in difformità a quanto stabilito dal presente articolo determina la decadenza del titolo autorizzativo e della concessione di posteggio.
Articolo 10 - Criteri generali per
l’assegnazione dei posteggi
1. La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente
rinnovata, previa verifica della regolarità dei pagamenti del suolo pubblico
oggetto di concessione e l'assenza di morosità.2. Ciascun esercente ha diritto ad un solo posteggio delle dimensioni corrispondenti all'autorizzazione esistente.
3. L'Amministrazione potrà, tuttavia, modificare in diminuzione la superficie assegnata per esigenze connesse alla viabilità, anche pedonale e interna al mercato, igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L’assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara, in conformità alla normativa regionale.
5. Agli imprenditori agricoli deve essere assegnato un congruo numero di posteggi comunque non inferiore al 30%.
6. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell’esperimento della procedura di gara, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:
a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall’operatore nel mercato oggetto del bando (cd. “spuntisti”), così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune Settore Polizia Municipale;
b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
c) richiesta di posteggio aggiuntivo presso altra area mercatale da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all’esercizio al commercio su aree pubbliche;
d) In ulteriore subordine progressivo:
- presenza nel nucleo familiare di portatore d’handicap;
- numero familiari a carico;
- anzianità del richiedente;
- anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
- anzianità della iscrizione al registro delle imprese;
7. Il Comune assegna i posteggi esistenti che si rendono liberi per rinuncia, revoca o decadenza agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, secondo l’ordine della relativa graduatoria, che resterà aperta per un anno dalla pubblicazione.
8. Nell’assegnazione dei posteggi di nuova istituzione si applicano le priorità di cui ai precedenti commi.
9. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell’ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, e può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile.
10. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
11. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre possono essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri. Le assegnazioni dei posteggi sono stabilite dal Sindaco in base ai criteri stabiliti nel provvedimento di istituzione.
Articolo 11 - Criteri di assegnazione
dei posteggi liberi
1. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa
concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente dalla Polizia Municipale,
durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ferma restando la
stessa tipologia merceologica e previo pagamento della tassa occupazione suolo
pubblico relativamente al giorno di assegnazione, ai soggetti legittimati ad
esercitare il commercio su area pubblica secondo il criterio di priorità del più
alto numero di presenze nel mercato e tenendo conto dell'appartenenza dello
“spuntista” al settore merceologico per il quale era stato precedentemente
assegnato il posteggio. L’assegnazione dei posteggi liberi ha validità giornaliera.
2. Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli e alle altre categorie di attività specificatamente indicate nelle norme regionali. In assenza di imprenditori agricoli e di operatori delle categorie di cui al comma precedente l’assegnazione dei posteggi liberi viene effettuata con le modalità di cui al primo comma agli altri operatori (cd. “spuntisti”).
3. La stessa procedura prevista dai commi precedenti si applica ai posteggi non assegnati a seguito di bando.
4. A parità di numero di presenze effettive nel mercato, il Comune tiene conto, ai fini della priorità, dell'ordine cronologico di arrivo al mercato e, a parità anche di questo, dell'anzianità professionale determinata in riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione, salva nel subingresso la data di rilascio dell'autorizzazione originaria.
5. Ai fini del presente articolo si considera libero e quindi non occupato il posteggio ove l’operatore titolare non si presenti entro mezz’ora dall’inizio dell’orario di vendita stabilito per il mercato.
6. La Polizia Municipale cura la registrazione in apposito elenco delle presenze per i singoli mercati provvedendo alla trasmissione dei dati a richiesta del Settore competente al rilascio delle autorizzazioni.
7. La stessa procedura prevista dai commi precedenti, si applica ai posteggi non assegnati a seguito di bando.
8. Nelle fiere-mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d’arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali, il Comune nel relativo provvedimento di istituzione può riservare posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, grafica, ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Possono inoltre partecipare a dette manifestazioni i soggetti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
9. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee anche in deroga ai criteri di cui ai precedenti commi e al limite dei 100 metri di tutela dei beni paesaggistici stabilito per l'istituzione delle aree mercatali.
10. In caso di concorrenza di più domande superiore ai posti disponibili di procederà a seguito di sorteggio.
Articolo 12 - Orari di vendita
1. Ai sensi dell'art. 15, comma 12, della legge, l'orario di vendita, in assenza
di diversa disposizione del Sindaco, è il seguente: - inizio delle vendite non prima delle ore 8.00;
- fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 14 ore giornaliere;
- fine delle vendite non oltre le ore 22.00
2. Gli operatori titolari di concessione di posteggio possono accedere all’area di mercato al massimo un’ora prima dell’inizio delle operazioni di vendita e devono lasciare libero il posteggio entro un’ora dopo il termine fissato per la fine delle vendite libero da rifiuti e ingombri.
3. Il Comune, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori provvede altresì a stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita.
4. Le fiere, anche di nuova istituzione, si possono svolgere in qualunque giorno della settimana.
5. Il Comune può istituire nuovi mercati domenicali, nel rispetto dei criteri regionali stabiliti dalle disposizioni di attuazione della L.R. 5/06 e s.m.i..
Articolo 13 - Atti predisposti dal
Comune
1. Gli atti predisposti dal Comune in materia di commercio su aree pubbliche
sono adottati nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 15 comma 16
della legge regionale 5/06 e s.m.i., delle disposizioni contenute negli
strumenti di pianificazione urbanistica comunale, e delle norme sull’esercizio
del commercio su aree pubbliche, sia a posto fisso che in forma itinerante
nonché nel rispetto delle direttive regionali. 2. Negli atti di cui al precedente comma il Comune adotta, con l'istituzione di nuovi mercati o la modifica degli esistenti e nell'assegnazione dei posteggi liberi o non assegnati, una congrua riserva, comunque non inferiore alla percentuale del 30% degli spazi disponibili, al fine di favorire la vendita dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli, di cui all’art. 7.
3. Le nuove aree pubbliche destinate al commercio ambulante non possono essere individuate all’interno del limite dei 100 metri di tutela dei beni paesaggistici.
Articolo 14 -
Modificazione del mercato
1. Il trasferimento del mercato nell’ambito del territorio comunale, la modifica
della composizione dell’organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la
diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua
il mercato, sono deliberati dal Consiglio comunale con le stesse modalità
previste per l’istituzione di nuovi mercati.
Articolo 15 -
Dimensioni, attrezzature e parcheggi
1. Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i
parcheggi, devono essere tali da consentire all’operatore una adeguata
esposizione delle merci oggetto dell’attività.2. La corsia di passaggio ossia la viabilità interna al mercato non potrà essere inferiori a metri 2,50.
3. I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti di vendita, nelle aree in cui è consentito.
4. Tra un posteggio e l’altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m. 1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.
5. L’eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad un altezza minima dal suolo di m. 2 misurati nella parte più bassa.
6. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nel mercato devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell’attività.
Articolo 16-
Mercati domenicali e festivi
1. E’ consentito lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi ai:a) mercati che al momento dell’entrata in vigore della legge venivano già svolti in detti giorni e che quindi possono continuare la loro attività con le modalità già previste;
b) fiere – mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d’arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali.
Articolo 17 -
Fiere
1. Per le caratteristiche tipologiche delle fiere si rinvia alla deliberazione
della Giunta regionale n. 3/14 del 24.1.2006.
Articolo 18 -
Modalità di partecipazione alle fiere
1. Per partecipare alle fiere gli operatori non in possesso di concessione di
posteggio devono:-essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
-presentare richiesta al Comune almeno 60 giorni prima della manifestazione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata A/R o il protocollo del Comune se consegnata a mano.
2. Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda saranno ammessi a partecipare alla fiera sulla base del regolamento comunale dopo l’esaurimento della graduatoria di cui al comma 3.
3. La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio è in ogni caso data dal maggior numero di presenze effettive e delle tipologie trattate, privilegiando le produzioni dell’artigianato locale e dell’agroalimentare; le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità.
Articolo 19 -
Prescrizioni specifiche
1. Al termine della giornata lavorativa il posteggio deve essere lasciato libero
da ingombri e rifiuti.2. I prodotti esposti sui banchi per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, debbono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l’uso di cartelli e altre modalità idonee allo scopo.
3. L'esercizio dell'attività del commercio per i prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle norme igienico-sanitarie stabilite dalle norme vigenti.
4. E’ vietato l’utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E’ fato obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposta in modo ben visibile l’autorizzazione e concessione del posteggio.
6. Ulteriori prescrizioni possono essere stabilite con i provvedimenti di cui all'art. 4 comma 5 del presente regolamento e nel titolo autorizzatorio.
Articolo 20 -
Revoca, decadenza e sospensione
1. Le concessioni dei posteggi e le autorizzazioni correlate rispettivamente
vengono revocate e decadono oltre che nei casi stabiliti dalla legge anche in
caso di:- vendita di prodotti non rientranti nella tipologia autorizzata;
- inottemperanza alle prescrizioni espresse nel titolo autorizzativo;
- ampliamento non autorizzato del posteggio;
- morosità nei pagamenti del suolo pubblico oggetto di concessione per n. 3 mensilità;
- per cessione, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio;
- per motivi di pubblico interesse o pubblica utilità fermo restando in tal caso il diritto dell'operatore all'assegnazione di altro posteggio, anche in differente area o mercato;
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente regolamento decadono, previa diffida, oltre che nei casi stabiliti dalla legge anche in caso di:
- mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio debitamente certificati
- qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’art. 2 L.R. 5/06;
- qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a un anno.
3. Per il commercio abusivo su aree pubbliche è ordinata la sospensione immediata dell’attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci, ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. 5/06.
4. Il concessionario incaricato per la riscossione fornisce trimestralmente i dati relativi alle morosità dei pagamenti all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni commerciali, per avviare la procedura di revoca o decadenza dell'autorizzazione e del posteggio secondo quanto disposto nel successivo comma.
5. Ove sia accertata l'irregolarità e la morosità nei pagamenti del suolo pubblico
oggetto di concessione il Comune, se l'interessato ricevuta la diffida al pagamento
non provveda entro e non oltre i successivi 30 giorni, dispone la revoca della
concessione del posteggio fatta sempre salva la riscossione coattiva dei pagamenti non effettuati.
6. I posteggi divenuti disponibili a seguito di revoca e decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico.
1. L’inosservanza alle norme contenute nel presente Regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del Testo Unico Enti Locali
D. Lgs. 267/2000, salvo che leggi e norme particolari non prevedano diverse
sanzioni.
2. Chiunque eserciti l’attività di commercio su area pubblica:
a) in assenza di autorizzazione
b) fuori dell’area autorizzata
c) in assenza di permesso del soggetto proprietario o gestore negli aeroporti, stazioni, autostrade
d) in assenza di nullaosta delle autorità marittime nelle aree demaniali marittime
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 ai sensi degli artt. 15 e 18 della L.R. 18.5.2006 n. 5.
3. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.
4. Nei casi di:
- violazione delle disposizioni del presente regolamento e dei provvedimenti ad esso correlati, tra cui quelli previsti al precedente art. 4 comma 5 che non siano già oggetto di sanzione nella legge
- violazione delle ordinanze sindacali in materia di commercio su area pubblica
- omessa manutenzione del posteggio, in particolare per quanto attiene la pulizia del suolo occupato
si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100 ad un massimo
di euro 500.
1. In conformità alle norme vigenti il Comune tiene uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultano, per ogni autorizzazione in carico:
- nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell’autorizzazione;
- numero e tipologia dell’autorizzazione;
- numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
- estremi della concessione dei posteggi, nonché l’ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
- settori merceologici autorizzati.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comune trasmette alla Assessorato regionale competente in materia di commercio, per fini previsti dall’art. 40 della legge 5/06 e s.m.i., i dati sulle autorizzazioni rilasciate.
3. Il Comune, infine, invia all’Assessorato regionale competente in materia di commercio, entro il 31 ottobre di ogni anno le notizie relative alle fiere-mercato o sagre dell’anno successivo.
4. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.
5. Per quanto non diversamente risposto si richiama integralmente per l'applicazione e gli effetti la normativa nazionale e regionale vigente in materia.
6. Copia del presente regolamento unitamente alla deliberazione del Consiglio comunale che lo approva sarà trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia di commercio, così come disposto dalle disposizioni regionali vigenti.