REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO CIRCOLI PRIVATI
La Deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre 2006 n.
49/21, pubblicata sul B.U.R.A.S. del 17 febbraio 2007, disciplina
gli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico a norma
dell’art. 24 della Legge regionale 18 maggio 2006 n. 5 e s.m.i.
In allegato alla Deliberazione sono pubblicate le disposizioni che
regolano e disciplinano l’attività di somministrazione.
L’art. 6 del sopra citato regolamento dispone inoltre che i comuni
sono tenuti ad approvare apposito regolamento conforme alle
disposizioni della Delibera di giunta regionale entro sei mesi dalla
sua entrata in vigore.
Per i motivi di cui sopra viene redatto il presente regolamento
comunale.
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l’attività
di somministrazione di alimenti e bevande, a favore dei rispettivi
associati, da parte di esercizi non aperti al pubblico.
2. Ai fini del presente regolamento gli esercizi non aperti al
pubblico sono individuati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 5/2006.
1. I soggetti di cui all’art. 1, per poter avviare e proseguire
l’attività di somministrazione ai propri soci, devono:
- avere finalità assistenziale e/o di mutuo soccorso perseguite
attraverso l’effettivo esercizio di attività ricreative,culturali,
sportive, sociali, formative, educative;
- essere dotati di statuto, di organi di direzione e di controllo;
- adottare modalità di iscrizione che prevedano la domanda di
adesione dell’aspirante socio, la formale accettazione da parte
degli organi statutariamente preposti,la successiva iscrizione nel
libro dei soci e il rilascio di tessera.
2. Il legale rappresentante del circolo è obbligato a comunicare
tempestivamente al comune le variazioni intervenute successivamente
alla comunicazione.
3. Il comune effettua controlli ed ispezioni.
4. II comune accerta l’adeguata sorvegliabilità anche in caso di
intervento edilizio per ampliamento.
1. I soggetti di cui all’art. 1 che intendono svolgere direttamente
attività di somministrazione di alimenti e di bevande a favore dei
rispettivi associati presso la sede ove svolgono le loro attività
istituzionali, presentano, per il tramite del legale rappresentante
o presidente del circolo al comune del luogo ove è ubicata
l’attività, una comunicazione ai sensi dell’art. 24 della L.R.
5/2006. La stessa può essere presentata su supporto informatico,
laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie
misure organizzative.
2. Se l’attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi,
la comunicazione va sottoscritta anche dal gestore;
3. I soggetti di cui ai commi precedenti debbono essere in possesso
dei requisiti di cui all’art. 2 della legge regionale n. 5/06;
4. La comunicazione deve contenere i seguenti elementi:
- denominazione completa del circolo, relativo codice fiscale, e
l’indicazione della sede;
- la finalità del circolo;
- cariche sociali;
- dati identificativi e anagrafici e codice fiscale del
Presidente/Legale rappresentante del circolo;
- eventuale adesione ad enti o associazioni riconosciute
regionalmente o nazionalmente svolgenti finalità mutualistiche,
assistenziali, culturali, sportive o ricreative;
- che il circolo ha le caratteristiche di ente non commerciale;
- il tipo di attività di somministrazione;
- l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla
somministrazione;
- che il locale ove si esercita la somministrazione è conforme alle
norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, polizia
urbana e annonaria e ai criteri di sicurezza previsti dalle norme
vigenti;
- il numero massimo di soci che, nel rispetto delle norme di
sicurezza, il locale può contenere;
- dichiarazione relativa alla destinazione d’uso del locale,
attestante il possesso della destinazione d'uso d3.3 "circoli
privati.." oppure della destinazione d2 "commercio" o d3.1 "bar,
ristoranti.." di cui alle vigenti N.A. dello strumento urbanistico
comunale, tutte ugualmente compatibili con l'attività di
somministrazione di cui al presente regolamento;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della Legge
Regionale
18 maggio 2006 n. 5.
5. Alla comunicazione si allegano i seguenti documenti:
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del circolo;
- elenco delle cariche sociali, e dei soci;
- copia del documento di identità del Presidente/ Legale
rappresentante del circolo;
- copia del documento di attività del gestore nel caso ricorra la
circostanza prevista dal comma 2 del presente articolo;
- dichiarazione sottoscritta in forma leggibile dal Presidente
Nazionale e/o Regionale di Ente che attesti l’affiliazione ad esso
del circolo, in caso di circolo affiliato;
- copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti
richiesti dalla Legge Regionale n. 5/06 per l’esercizio
dell’attività di somministrazione.
6. II comune verifica che lo statuto dell’associazione, preveda
modalità volte a garantire l’effettività del rapporto associativo,
escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa, nonché lo svolgimento effettivo riferibile alle
attività istituzionali.
7. In caso di cambio del Presidente/Legale rappresentante, o del
gestore, deve essere data comunicazione al comune competente.
8. II comune invia, per conoscenza, copia della comunicazione alla
competente ASL per il parere necessario all’eventuale rilascio
dell’autorizzazione di idoneità sanitaria.
9. Non è consentito l’ingresso nei locali del circolo ai soggetti
che non abbiano la qualità di socio.
10. E’ fatto assoluto divieto di pubblicizzare l’attività di
somministrazione che si svolge all’interno del circolo.
11. Il Presidente /Legale rappresentante e/o il gestore del circolo
devono verificare che le persone che accedono ai locali del circolo
siano associati o iscritti nel libro dei soci.
1. I locali dei circoli nei quali si svolge l’attività di
somministrazione devono presentare i seguenti requisiti:
- non avere accesso diretto dalla pubblica via ma essere separati
dall’ingresso da divisori, in modo tale che sia impedita
dall’esterno la percezione visiva dell’attività di somministrazione;
- nell’area destinata alla somministrazione deve essere esposta
copia della comunicazione, di tutte le prescritte autorizzazioni, e
il certificato di affiliazione del circolo all’ente nazionale (se
trattasi di circolo affiliato);
- sull’ingresso ed all’esterno della struttura sede del circolo non
possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che
pubblicizzino l’attività di somministrazione esercitata all’interno
o i prodotti che vi vengono somministrati;
- nei locali del circolo va esposto, su appositi cartelli, l’orario
di apertura e chiusura dell’attività di somministrazione, così
determinato all’interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dal
comune;
- la somministrazione di bevande e/o alimenti è riservata
esclusivamente ai soci del circolo in possesso della tessera sociale
regolarmente iscritti nel libro dei soci nonché ai soci di altri
circoli in possesso della rispettiva tessera;
- l’area antistante l’ingresso del circolo/locale, dove abitualmente
i soci si trattengono a fumare, deve essere dotata dai gestori di
adeguato posacenere mobile o fisso.
1. Ai sensi dell’art. 111, comma 4-quinquies del T.U.I.R., sussiste
a carico del circolo l’obbligo di inserire nel rispettivo atto
costitutivo o statuto le seguenti clausole:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo
scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini
di pubblica utilità;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e il diritto di voto
attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo.
1. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applicano le sanzioni di cui alla Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 5.
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che saranno intervenute le pubblicazioni di legge.