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REGOLAMENTO PER I SERVIZI CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del
Testo Unico delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1275, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, comprende il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e dalle Pubbliche Amministrazioni interessate, è redatto con la finalità di prevenire i pericoli alla pubblica salute che potrebbero derivare dalla morte delle persone ed è diretto a disciplinare i Servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e trattamento delle salme o parti di esse, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati,sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
I Cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

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Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco,quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune, ed avvalendosi del competente Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale.
Le funzioni e l’organizzazione degli uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse ai cimiteri sono determinate con il Regolamento ed in aderenza ai principi contenuti nello Statuto Comunale. Indicativamente, senza che ciò possa costituire alcun limite al Regolamento suddetto, vengono individuate nella Direzione Servizi Cimiteriali e nel Servizio di Stato Civile le unità organizzative che provvederanno agli adempimenti amministrativi in materia di Trasporti Funebri, Polizia Mortuaria e Cimiteriale, nonché alla gestione dei cimiteri, alla loro custodia e manutenzione, mentre alla costruzione ampliamento e manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti provvede l’Ufficio Tecnico Comunale fatte salve le disposizioni del Contratto Repertorio N° 25850 del 04.12.2006 relativo alla Concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell’ampliamento del Cimitero e fatte salve future diverse disposizioni in materia di gestione degli impianti cimiteriali del Comune di Sassari.


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L’Ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.
Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo Servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro 4 del Codice Civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente.

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Presso il cimitero centrale sono conservati a disposizione del pubblico il registro di cui all’art. 52 D.P.R. 10 settembre1990, n. 285, su supporto cartaceo o informatico tenuto, in ordine cronologico, dalla Direzione del Servizio cimiteriale. Sono, inoltre disponibili in visione i seguenti atti:
Copia del presente Regolamento comunale;
Copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990,
n. 285);
Copia dell’ordinanza sindacale che stabilisce l’orario di apertura e chiusura del Cimitero;
Copia dei provvedimenti con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
Copia dell’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell’anno;
Copia dell’elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

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1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificatamente dal Regolamento.
2) Tra i servizi gratuiti sono compresi indicativamente:
• l’uso della sala autoptica su disposizione dell’autorità giudiziaria;
• l’inumazione in campo comune o la cremazione se espressione della volontà del defunto, per le salme di persone prive di familiari o i cui familiari risultino essere indigenti, e sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituti che intendano occuparsi del caso specifico;
• la deposizione delle ossa nell’ossario comune dei resti mortali prodotti a seguito della scadenza di una concessione non rinnovata o di una esumazione ordinaria dal campo comune;
• la dispersione delle ceneri, se previsto dalla normativa regionale ed all’interno dell’area cimiteriale;
• la rimozione delle ghirlande e/o corone i cui fiori siano appassiti e secondo le modalità di gestione dell’impianto cimiteriale, come stabilito dalla carta dei Servizi Cimiteriali approvata con separato provvedimento;
• la collocazione sulle sepolture decennali (campo comune) di un cippo con le caratteristiche di cui al successivo articolo 26.
3) Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, a condizione che, in tal caso, sia quantificato l’onere per l’Amministrazione Comunale;
4) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle somme stabilite con Deliberazione della Giunta Municipale.

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E’ consentita l’assistenza ai feretri provvisoriamente deposti nella camera mortuaria da parte dei familiari, limitatamente all’orario di apertura della stessa, coincidente di norma con l’orario di apertura degli impianti cimiteriali.
La sosta dei feretri in transito può essere consentita, a richiesta dei familiari o dell’incaricato del trasporto per il tempo necessario alla definizione dell’iter amministrativo di individuazione della sepoltura ed in ogni caso per un periodo non superiore a giorni 15. In tali casi il feretro viene depositato nell’obitorio del cimitero centrale. Trascorso inutilmente tale termine, la salma sarà d’ufficio traslata in capo comune.

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Capo II I feretri

 

In merito alle disposizioni e alle prescrizioni riguardanti i tipi di feretri si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990.
La chiusura del feretro inclusa la saldatura della cassa di zinco deve essere eseguita su disposizione dei familiari ed a termini di Legge, dai necrofori addetti.
I feretri anche quelli provenienti da altri comuni o dall’estero,una volta chiusi non possono essere riaperti, tranne i casi in cui si debba provvedere al taglio della cassa metallica interna onde consentire la mineralizzazione della salma se destinata a sepoltura in terra.
Nel caso lo zinco sia esterno alla cassa di legno, si dovrà rimuovere l’intero involucro. Durante l’esecuzione dei lavori di cui sopra è ammessa unicamente la presenza dei familiari.
In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.
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Capo III Delle Imprese funebri e dei trasporti funebri

 

Le imprese di onoranze funebri che intendano esercitare stabilmente il servizio di trasporto presso il Comune di Sassari, sono tenute ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione al trasporto e seppellimento, a depositare presso il Servizio comunale di Stato Civile la seguente documentazione:
• autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciata dalla Questura ai sensi dell’art. 115 del TULPS;
• numero 04 immagini fotografiche degli automezzi ove viene identificato il veicolo ed il numero di targa;
• la dichiarazione di idoneità sanitaria di ogni singolo veicolo, dei locali adibiti alla loro rimessa ed al deposito degli strumenti accessori, rilasciata dalla competente A.U.S.L.;
• indirizzo, numero di telefono e del telefax, dell’ufficio;
• dichiarazione attestante la garanzia che per ciascun servizio è assicurata la presenza del personale sufficiente per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite la presa d’atto dell’esistenza del documento di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
• dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento.
Detta documentazione dovrà necessariamente essere prodotta dalle imprese di onoranze funebri che non esercitano stabilmente l’attività nel territorio comunale e che richiedano occasionalmente l’autorizzazione al trasporto.

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Le imprese di onoranze funebri sono tenute ad esercitare la loro attività esclusivamente presso i locali del loro esercizio commerciale. All’interno del locale deve essere esposto, bene in vista, il listino del prezzi sia degli articoli trattati che dei servizi resi ove deve essere inoltre evidenziato il costo complessivo dei vari tipi di funerale con a fianco specificato il relativo tipo di sepoltura (tumulazione o inumazione).

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• E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri ogni condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività, tenuto conto dell’esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante l’ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche;
• E’ fatto divieto di sospendere il servizio già assunto e predisposto, per eventuali contestazioni riguardanti gli onorari o altri motivi privati;
• E’ vietata l’esposizione alla vista del pubblico dei feretri ed accessori, nelle vetrine dei rispettivi locali;
• E' vietato esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali dell'ospedale, dell'obitorio e presso gli uffici pubblici comunali;
• E' vietato fare pubblicità presso i locali degli uffici pubblici, agli ingressi dell'ospedale e dell'obitorio, compresi il volantinaggio e l'approccio dei cittadini, che a qualsiasi titolo si trovino in quel momento a sostare nei locali appena identificati o a passare nei pressi di essi.

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Capo IV Trasporti funebri

 

Costituisce trasporto funebre, il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento, al deposito di osservazione, all’obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall’uno all’altro di questi luoghi, mediante mezzi idonei e del personale necessario.
Il trasporto delle salme e la loro sepoltura è effettuato in osservanza delle norme contenute nel capo IV del D.P.R. del 10 settembre del 1990 n. 285 e nella Circolare del Ministro della sanità del 24/6/1993, n. 24.

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Sono gratuiti e quindi a carico del Comune i trasporti di salme di persone di comprovata povertà e quando non esistono familiari che possono essere tenuti al pagamento. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall’Assessorato ai Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte in merito alla situazione economica degli interessati. Il richiedente sottoscriverà una dichiarazione in sostituzione dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante verrà punito ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R.
Le imprese funebri che hanno la sede principale nel comune di Sassari dovranno garantire il trasporto funebre su chiamata dell’Autorità Giudiziaria o per esigenze igienico - sanitarie.
Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salma di militari eseguiti dalle Autorità militari con mezzo proprio, come previsto dall’art. 19 D.P.R. 285/90;

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I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile. Il requisito non riguarda soltanto la materia del rivestimento interno, ma anche la struttura e l’organizzazione degli spazi interni in modo che le operazioni prima citate risultino agevolate in relazione alle esigenze specifiche.
L’attestazione di idoneità del carro viene rilasciata dalla AUSL e deve essere controllata e verificata almeno una volta l’anno. Detta dichiarazione và annotata e deve risultare in un apposito registro che deve essere a disposizione sul mezzo in ogni suo trasferimento, anche quando non trasporta salme, ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

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Le rimesse destinate ad accogliere i carri funebri devono essere provviste di attrezzature e mezzi per la pulizia e disinfezione, devono rispettare le norme di pubblica sicurezza e le norme in materia edilizia e di prevenzione incendi. L’idoneità dei locali e delle attrezzature è accertata dal responsabile del servizio dell’A.U.S.L. competente.

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Il Sindaco determina, con propria ordinanza generale, gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.
Sulla base dell’ordinanza di cui al punto 1 la Direzione del Cimitero ed il Servizio di Stato Civile fisseranno, di concerto, gli orari dei singoli servizi tenendo conto:
• dell’eventuale nulla osta dell’Autorità Giudiziaria;
• di eventuali esami autoptici, del periodo di osservazione e del rilascio del permesso di seppellimento da parte dell’ Ufficiale di stato civile;
• della volontà dei familiari in relazione all’ordine di presentazione delle richieste;
• del miglior utilizzo del personale.
Dovendo l’Ufficio tener conto dei fattori di cui alle precedenti lettere, al primo richiedente, di norma, verrà fissato il primo orario utile del giorno seguente o successivo e così per le ulteriori richieste. Detti orari verranno fissati immediatamente quando tutti gli elementi necessari saranno noti. Qualora i familiari desiderassero un orario diverso da quello fissato in base ai criteri del presente articolo, e qualora possibile, la fissazione stessa sarà procrastinata al momento in cui, si potrà soddisfare la richiesta, tenuto conto degli altri servizi prevedibili o ipotizzabili.

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I servizi di trasporto funebre delle salme, feti e parti di cadavere,devono essere eseguiti con i carri funebri chiusi di cui art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90.
L’uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario, di urne cinerarie. In questi casi il trasporto può essere eseguito con vettura privata chiusa, previa autorizzazione di cui all’art. 24 del D.P.R. 285/90, da richiedersi presso gli uffici del Servizio di Stato Civile.
Di norma e salvo diversa futura disposizione, la movimentazione dei feretri relativa ai defunti da seppellire nei cimiteri cittadini, avviene a cura dei necrofori o affossatori comunali.

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Il feretro è preso in consegna dall’incaricato dell’Agenzia Funebre, il quale deve essere munito di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, lo stesso deve essere munito di ulteriori autorizzazioni in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale preposto presso il cimitero.
Tutti i trasporti devono essere effettuati, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre autorizzato preventivamente.
Il trasporto di salme presso il cimitero di altro Comune è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso, a seguito di domanda degli interessati.
Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all’interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati;
In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta, limitata alla celebrazione di culto ammesso dallo Stato, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente dagli incaricati, con lo stesso carro funebre.
L’autorizzazione al trasporto e seppellimento di persone morte a causa di malattie infettive , viene concessa nel rispetto del le norme prescritte dal D.P.R. 285/90
Il trasporto di una salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati, con unico provvedimento rilasciato dal Servizio di Stato Civile ove è avvenuto il decesso.

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Il trasporto di salme per e dall'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti. Per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni prescritte dal D.P.R. 285/1990 ed in conformità alla convenzioni internazionali vigenti.

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Il trasporto fuori Comune o per uno stato estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio di Stato Civile ed in questo caso non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme;
Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali assimilabili,devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.
Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema e le stesse devono essere fabbricate con materiale resistente;
Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e all’esterno deve essere indicato il nome e cognome, la data di nascita e quella di morte.

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In caso di decesso di persone che abbiano rilevanza a livello cittadino o nazionale, le cui esequie rivestono particolare importanza e grande concorso di pubblico, ove la salma si trovi nella propria abitazione ovvero presso ospedale, istituto, albergo, sentito il dirigente del servizi di igiene pubblica della AUSl, il Dirigente di Settore sentito il Servizio di Stato Civile può autorizzare il trasporto in un luogo diverso, ove sia possibile rendere speciali onoranze.

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Il trasporto e sepoltura di parti anatomiche riconoscibili e risultanti da amputazioni, di feti e di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane, avverrà a cura della struttura sanitaria che ha curato l’intervento, con oneri a proprio carico ai sensi del D.P.R. 254/2003.

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I cortei funebri devono seguire la via più breve dal luogo del decesso o di deposito della salma, alla chiesa o tempio per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso e quindi al cimitero di destinazione nell’ambito del Comune.
In casi particolari, a richiesta dei familiari e con l’autorizzazione del Dirigente responsabile, possono essere effettuati percorsi diversi.
Nel caso si possa presumere la partecipazione alle esequie di un sostenuto numero di persone il responsabile dell’ufficio di Stato Civile potrà prendere accordi con il Comando della Polizia Urbana per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

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Nell’effettuazione dei servizi di trasporto funebre il Sindaco o suo delegato, sentito il Comando di Polizia Municipale, può consentire soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri nel rispetto della volontà dello stesso o dei familiari.
Il tempo previsto per ogni funerale è di norma di un’ora e mezza.
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TITOLO II
IMPIANTI CIMITERIALI

Capo I Impianti cimiteriali

Nel territorio comunale sono presenti ed istituiti i seguenti cimiteri:
• Cimitero Centrale “San Paolo” ;
• Cimitero in ampliamento dell’impianto centrale “San Paolo”;
• Cimitero in Frazione Argentiera.
E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dalle aree degli impianti cimiteriali salvo le autorizzazioni di cui gli artt. 101 e seguenti del
D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
Nei cimiteri devono essere ricevute , quando non venga richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione o di razza, le salme delle persone:
• decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute,abbiano nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza o che l’abbiano altrove trasferita solo in conseguenza del ricovero in istituti di cura o di casa di riposo o per essere assistiti da familiari altrove residenti;
• che hanno diritto alla sepoltura in un sepolcro privato esistente nei cimiteri cittadini suddetti.
Il Direttore dei Servizi Cimiteriali può altresì autorizzare il seppellimento nei vari cimiteri di coloro che sono vissuti nel Comune per un periodo importante della loro esistenza.
Possono essere inoltre accolti i resti mortali e le ceneri provenienti da altri comuni compatibilmente con la disponibilità di loculi ossario; L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che fissa inoltre l’orario di apertura e chiusura degli stessi.
Per il seppellimento delle salme nel cimitero dell’Argentiera, si terrà conto della residenza in vita del defunto e dei principi di cui al presente articolo.

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Deve essere predisposto il Piano Regolatore Cimiteriale se inesistente ed a tal fine si richiama la normativa di cui al Capo X art. 54 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990;
Con variante urbanistica esecutiva, sono state individuate le aree di intervento per l’ampliamento dell’impianto centrale “San Paolo”;
Il Comune di Sassari ha ravvisato la necessità di dotare la città ed il proprio territorio di un nuovo impianto cimiteriale in ampliamento di quello esistente ormai esaurito nella sua potenzialità di nuove sepolture;
Che in conseguenza di ciò sono state poste in essere e completate le procedure di “Project Financing” volte all’affidamento a privati della progettazione, realizzazione e gestione dell’ampliamento del Cimitero “San Paolo” secondo la proposta progettuale approvata e nella quale si è tenuto conto:
• Dell’andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati resi noti dai competenti organismi nazionali;
• dalla valutazione della struttura ricettiva esistente, in relazione alla durata delle varie concessioni;
• della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
• delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una razionalizzazione dell’utilizzazione delle aree e dei manufatti, in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
• dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni,cremazioni, ecc.
• delle aree da assoggettare a tutela monumentale nonchè dei monumenti funebri di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
• delle attività gestionali in capo al soggetto realizzatore.
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Capo II Inumazioni e tumulazioni -

 

Le sepolture per inumazione si eseguono in campo comune:
Le inumazioni previste per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
Ogni sepoltura è eseguita a norma dell’articolo 70 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
La forma, la dimensione e il materiale del cippo è stabilita da apposito rilievo cartografico allegato al presente regolamento.

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Sono tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte -costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e77 del DPR 285/1990.

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In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, previo pagamento di apposita tariffa, la Direzione dei Servizi Cimiteriali può autorizzare la tumulazione provvisoria di salme, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi o tombe deposito aventi le caratteristiche di cui all’art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 nei seguenti casi:
• qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private non ancora edificate;
• qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
• nel caso di carenza di sepolture private, la cui realizzazione richieda almeno 1 anno di tempo.
Il deposito provvisorio non può superare la durata di 1 anno,prorogabile una sola volta di un altro anno per giustificati motivi.
Il deposito provvisorio è soggetto al pagamento del canone di utilizzo, nonché delle operazione di estumulazione e sistemazione definitiva.
Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al trentesimo giorno dal perfezionamento della pratica di estumulazione.
Qualora alla scadenza del periodo di cui al punto 2 non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, la Direzione del Cimitero provvederà d’ufficio, previa diffida agli interessati, e con proprio provvedimento disporrà l’estumulazione del feretro e il suo collocamento in campo ad inumazione decennale.
E’ consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e urne cinerarie.
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Capo III Esumazioni - Estumulazioni – Traslazioni

 

Sono ordinarie quelle esumazioni eseguite almeno dopo 10 anni dal seppellimento come previsto dall’art. 82 del D.P.R. 285/90. Alle esumazioni ordinarie si provvederà in qualsiasi periodo dell’anno. Tali operazioni sono gratuite. Di norma le esumazioni ordinarie si eseguono all’atto del riutilizzo della fossa. Si possono eseguire prima, a richiesta, previo il pagamento della apposita tariffa.
Il collocamento dei resti delle esumazioni ordinarie in ossario comune è a titolo gratuito. Il collocamento in loculi ossari individuali è subordinato al pagamento della prevista tariffa di concessione. E’ di competenza della Direzione del Cimitero stabilire la possibilità di riduzione in cassetta della salma di cui si richiede l’esumazione ordinaria per sistemazione in loculo ossario.
E’ ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell’esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria, ma non quella di estranei.
I turni di rotazione ordinaria delle salme sono:
• nel caso che all’atto dell’esumazione ordinaria la salma inumata in fossa decennale risulti indecomposta, ivi rimarrà per almeno altri 5 anni, decorsi i quali sarà cura dell’Amministrazione,effettuare un altro tentativo di esumazione.
• i resti mortali esumati dal campo comune verranno traslati nell’ossario comune se i familiari non richiedano altra sistemazione. I familiari potranno richiedere la cremazione o la traslazione dei resti con sistemazione in sepolture già in concessione alla famiglia o loculi ossario anche se non precedentemente concessi previo pagamento degli oneri di concessione pari a quelli previsti per un loculo ossario.
Può essere concessa la possibilità che la cassetta contenente i resti mortali, prodotti durante un'esumazione ordinaria, sia collocata in una sepoltura individuale unitamente ad altra salma a condizione che:
• i defunti seppelliti nella medesima sepoltura siano vincolati da un grado di parentela o di affinità sino al sesto grado;

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Le estumulazioni ordinarie si eseguono:
• a seguito di esplicita richiesta del concessionario della sepoltura e trascorsi venti anni dalla data di sepoltura, previo pagamento dell’apposita tariffa;
• d’ufficio quando, alla scadenza della concessione, gli aventi diritto non ne hanno richiesto il rinnovo.
Nelle estumulazioni ordinarie è compito del Responsabile del Servizio se la salma sia o meno mineralizzata; in caso di dubbio verrà sentito il medico competente del Servizio dell’Azienda Sanitaria Locale.
I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale predisposto dalla Direzione del Cimitero.
In caso di presenza di resti mortali, gli stessi devono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione previa domanda degli interessati.
Qualora alla scadenza della concessione non sia stata presentata apposita richiesta di traslazione, in altra concessione, dei resti mortali presenti, gli stessi saranno collocati nell'ossario comune.
Se la salma estumulata non risulta essere in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che gli aventi diritto non dispongano diversamente, la stessa verrà avviata per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, per n. 5 anni.

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Le esumazioni straordinarie delle salme inumate, possono essere eseguite nei casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria eppure su autorizzazione del Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale, a richiesta prioritariamente del coniuge, in assenza del coniuge dei figli, in assenza di questi ultimi del parente più prossimo o, in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, di tutti gli stessi solo quando la salma sia destinata ad altra sepoltura o alla cremazione.
Dette operazioni si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall’art. 84 del
D.P.R. 285/1990.
Prima di effettuare un'esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute Pubblica.
Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
Tutte le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del competente medico del Servizio di Igiene Pubblica.
Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate,sia a richiesta dei familiari secondo le priorità di cui al comma precedente, sia a richiesta del concessionario della tomba, alle condizioni indicate all’art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,:
• per abbinamento di salme di congiunti (coniuge, genitore, figli,)
• per tumulazione della salma in tomba di famiglia in seguito a concessione
• per cremazione
• per trasporto in altro Comune o all’estero
• sistemazione dei defunti nella medesima sepoltura.
Le richieste di traslazione verranno soddisfatte solo ed esclusivamente in presenza di disponibilità delle sepolture richieste.
L’assegnazione sarà effettuata, fra coloro che avranno effettuato la richiesta, secondo la seguente priorità:
• ricongiunzione di defunti con un grado di parentela pari al primo;
• richiesta di sepoltura diversa da quella originariamente assegnata;
• a parità di richiesta sarà data priorità alle istanze per la traslazione del defunto deceduto da più tempo.
Tutti i concessionari che per effetto di richiesta di traslazione risultino essere titolari di un loculo non occupato, dovranno necessariamente retrocedere lo stesso all’Amministrazione comunale.
Le operazioni di cui al presente articolo ed a quello precedente, sono di esclusiva competenza del personale operaio addetto ai cimiteri o delle ditte private incaricate dall’Amministrazione Comunale.
Nelle esumazioni ed estumulazioni straordinarie è vietata l’apertura dei feretri e dovranno essere adottate tutte le precauzioni igienico sanitarie prescritte anche verbalmente dal medico competente dell’Azienda Sanitaria.
Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie,le traslazioni sono soggette ad apposita tariffa ogniqualvolta siano richieste dai familiari indipendentemente dai motivi della stessa richiesta.

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Le generalità da iscriversi sui manufatti sistemati sulle sepolture dovranno essere conformi a quelle risultanti dall’atto di morte. Qualora il nominativo con il quale il defunto era conosciuto in vita, sia diverso da quello risultante dall’atto di morte, tale nominativo potrà essere indicato fra parentesi.
Verranno rimosse, previo preavviso, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte,scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura.

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Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile della Direzione del Cimitero, al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono affidati ai reclamanti, che dimostrino di averne titolo, e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro conservato tra gli atti degli uffici cimiteriali.
In assenza della segnalazione di cui al 1° comma e nel caso vi sia la certezza che gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti appartenessero al defunto, si provvederà ad informarne i familiari,ove noti, della possibilità di reclamarli. Comunque si provvederà a darne notizia a mezzo affissione all’Albo comunale.
Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazione od estumulazioni devono essere consegnati al Comune – presso la Direzione del Cimitero, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
Qualora non venissero reclamati, decorso il termine suddetto,potranno essere liberamente alienati e il ricavo sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

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I materiali e le opere installate sulle sepolture decennali o private,al momento delle esumazioni per scadenza del decennio o del periodo di concessione, dovranno essere rimosse qualora i familiari intendano recuperarle, dalle ditte operanti nel settore che ottengano l’autorizzazione del Responsabile della Direzione del Cimitero.
Se detti materiali non verranno reclamati da chi dimostri, con idonea documentazione, di averne titolo, gli stessi entro 30 giorni antecedenti l’esumazione o scadenza delle concessioni passano di proprietà del Comune; in questo caso il Comune può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o,altrimenti, alienarli con il metodo dell’asta pubblica.
Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di sei mesi dalla loro rimozione.
Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco, può autorizzare il riutilizzo dei materiali nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di parenti od affini sino al 2° grado di parentela, semprechè i materiali siano in buono stato e corrispondano ai requisiti previsti per la nuova sepoltura cui si intende utilizzarli.
Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l’esumazione ordinaria dei campi comuni,possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, semprechè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
La rimozione delle lapidi o parti di esse per consentire l’inumazione di salme, resti mortali o urne cinerarie deve essere eseguita a cura delle ditte private appartenenti al ramo, asportando l’intero monumento e trasportandolo presso il proprio laboratorio o in apposita area cimiteriale a ciò destinata.

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Capo IV La cremazione

 

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione, conseguentemente, per procedere alla cremazione, l’utente si avvale dell’impianto funzionante più vicino.

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L’autorizzazione alla cremazione viene rilasciata a norma della legge 30 marzo 2001
n. 130.
Le modalità operative sono determinate nel rispetto della normativa vigente.

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Le dimensioni limite delle urne cinerarie e le caratteristiche edilizie dell’edificio destinato ad accoglierle,saranno stabilite in apposita normativa destinata a regolamentare l’utilizzazione del realizzando crematorio e dei manufatti edilizi già realizzati per la custodia delle stesse.

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Fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna cineraria, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari.
Qualora l’urna cineraria venga affidata ai familiari, gli stessi dovranno garantire una destinazione stabile ed evitare qualsiasi forma di profanazione.
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Capo V Obblighi – Divieti – Orari

 

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi ed è vietato ogni atto o comportamento irriverente con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare è vietato:
• Fumare, tenere contegno chiassoso.
• cantare e usare strumenti di diffusione sonora tranne che per cerimonie autorizzate.
• introdurre oggetti indecorosi, o animali;
• rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
• abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
• asportare dal cimitero qualsiasi cosa senza autorizzazione del Responsabile del servizio di custodia;
• calpestare le aiuole e le sepolture e camminare al di fuori dei viali;
• disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con offerta di servizi od oggetti;
• distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
• fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
• eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
• chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
• assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
• svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni e in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
• coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del responsabile dell’ufficio cimiteriale, che la può concedere solo per la coltivazione di fiori ed arbusti purchè questi siano ad essenze nane;
• introdurre nel Cimitero od entrarvi con biciclette, ciclomotori,motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel cimitero stesso; tale divieto non si divieto non si applica ai mezzi comunali.
• Per motivi di salute, età, o ai portatori di handicap, il Responsabile del Servizio potrà concedere il permesso di entrata a mezzo di veicoli. Detto permesso verrà concesso previa produzione di idonea certificazione. Il permesso verrà revocato qualora si accerti un uso difforme dal consentito.
• è fatto divieto assoluto di fotografare o filmare operazioni relative alle esumazioni ordinarie e straordinarie.
• è tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.

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Il personale dei cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare a chiunque acceda ai cimiteri.
Inoltre tale personale è tenuto:
• a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
• a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo, in particolare il personale comunale dovrà indossare l’abbigliamento fornito dall’Amministrazione
• a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
• eseguire, all’interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, durante l’orario di lavoro;
• ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
• segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
• esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all’attività cimiteriale, sia all’interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
• trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l’attività svolta.

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I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell’orario.
La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio dell’ufficio cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi.
L’avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell’orario e di appositi cartelli apposti all’ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l’ora prescritta.

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TITOLO III
DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Capo I Tipologia e durata

 

La Direzione del Cimitero assegna le aree o i manufatti adibiti alla sepoltura disponibili secondo i principi di seguito riportati.
Tutti coloro che a seguito di precedenti normative risultano essere titolari di concessioni così dette “perpetue”, mantengono la titolarità alla perpetuità.

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All’interno del cimitero principale e suo ampliamento o in altro impianto esistente, possono essere riservate dall’Amministrazione, con decisione del Consiglio Comunale presa con voto favorevole di due terzi dei suoi componenti, e su proposta del Sindaco con deliberazione della Giunta , aree, tombe o cappelle da destinarsi alla sepoltura di “Uomini Illustri” che si sono distinti per opere d’ingegno o per Servizi resi alla comunità.
L’atto di concessione deve indicare gli estremi dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione contenenti le motivazioni a fondamento della precisa individuazione degli aventi diritto.

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Per le sepolture private negli impianti cimiteriali esistenti od erigendi sono della seguente tipologia:
• cappelle;
• tombe ipogeiche;
• loculi ipogeici;
• loculi;
• loculi ossari;
• urne cinerarie.
Le aree, se disponibili, possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
Per le sepolture private è concesso:
• l’uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 30 - 60 - 90 anni, dalla data della concessione;
• l’uso temporaneo di loculo ossario o cinerario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 30 - 60 - 90 anni dalla data di concessione.
• l’uso di tumulazioni individuali (loculi) o collettive (tombe e cappelle) per la durata prevista nelle concessioni assegnate antecedentemente all’entrata in vigore del presente Regolamento è determinato in 30 - 60 - 90 anni.
• Per le tombe o cappelle in assegnazione nel nuovo impianto cimiteriale in ampliamento, la durata della concessione è determinata in 50 o 99 anni, dalla data della concessione;
• l’uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall’atto di concessione.
Le concessioni possono essere rinnovate, entro un anno dell’avvenuta scadenza ed a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, o in assenza di questi da altre persone a ciò espressamente delegate dal defunto per una durata pari a quella prevista nella concessione iniziale e previo accertamento dello stato di manutenzione della sepoltura.
Quando da tale accertamento risulti che la sepoltura necessita di lavori di manutenzione, questi dovranno essere eseguiti dal richiedente il rinnovo entro 6 mesi, prorogabili di altri 6. Decorso infruttuosamente il termine, il Sindaco, previa diffida, disporrà la demolizione del monumento e la traslazione dei resti mortali nell’Ossario comune, mettendo a disposizione di altri richiedenti l’area così liberata.

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La concessione di sepolture private può avere per oggetto:
1. l’assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
2. l’assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune, da rivestire con pietre ornamentali a cura del concessionario;
3. l’assegnazioni di tumulazioni costruite dal Comune,complete di rivestimenti marmorei o di altro materiale idoneo;
4. l’assegnazione di sepolture dichiarate decadute a qualsiasi titolo ed acquisite al patrimonio comunale.
Nel caso di cui al 1° comma, punti 1 e 2, la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare. I lavori dovranno essere completati entro 2 anni dal loro inizio, pena la decadenza della concessione, senza che i concessionari, o suoi aventi causa,abbiano titolo al rimborso delle somme versate per la concessione stessa.
Eventuali danni alla proprietà comunale o privata faranno interamente carico al concessionario, che ne risponderà in solido con il costruttore e con il Direttore dei lavori. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l’atto di collaudo da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario.

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Il loculo ossario è destinato alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie e eventualmente straordinarie;
La raccolta e la conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in loculo ossario o in sepolture a concessione. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell’ossario comune.

 

I loculo cinerari saranno destinati ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
A questo fine possono essere utilizzate anche loculi ossario,che possono essere fruite fino a utilizzo di tutta la capienza.

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Il concessionario è chiunque abbia richiesto ed ottenuto l’atto di concessione, oppure se l’atto è stato richiesto da un procuratore speciale il cui titolo risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata allegata all’atto di concessione.
Nelle sepolture private l’esercizio del diritto d’uso spetta al concessionario che può usare la concessione nei limiti stabiliti dall’atto, dal Regolamento nazionale e comunale di Polizia Mortuaria ed ha facoltà in ogni momento di restringere o ampliare il diritto d’uso in conformità del successivo art. 49.
In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni/estumulazioni e traslazioni è permesso ogniqualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. Il richiedente deve provare il proprio diritto con l’atto di concessione.
Qualora il richiedente sia un soggetto avente diritto, si considera la sua legittimazione anche in nome e per conto degli altri. Le eventuali controversie fra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi davanti all’Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.
La richiesta del concessionario ed ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell’art. 20 della legge 4 gennaio1968, n. 15 e con modalità ivi previste.

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Il diritto d’uso delle sepolture private, consiste in una concessione amministrativa su bene pubblico soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
Il diritto d’uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e, alla sua morte, dei titolari del diritto di sepolture , fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione.
Per diritto d’uso si intende il pieno esercizio nella gestione della sepoltura e specificatamente delle seguenti attività:
• manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione e rifacimento del manufatto cimiteriale;
• la completa gestione delle salme, resti mortali, ceneri, presenti all’interno della medesima sepoltura: estumulazione, esumazione, riduzione dei resti mortali, traslazione.
Il diritto d’uso non può essere ceduto a terzi, è concessa esclusivamente la sola rinuncia al diritto d’uso.
Ai fini dell’applicazione sia del 1° che del 2° comma dell’art. 93 del DPR 10/9/1990
n. 285 la famiglia del solo concessionario è da intendersi composta dal coniuge e dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta; i collaterali e gli affini e persone diverse possono ottenere la sepoltura previa autorizzazione del titolare della concessione se vivente, diversamente di tutti i titolari del diritto di sepoltura.
La qualità di erede si comprova con documenti legali idonei a dimostrare la successione testamentaria o legittima. Eventuali dichiarazioni personali dovranno comunque essere confermate, entro e non oltre trenta giorni dalla data della stessa dichiarazione, da apposita documentazione comprovante quanto già precedentemente dichiarato. Qualora a seguito di dichiarazioni mendaci accertate si è proceduto alla tumulazione o estumulazione di una salma l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire a ripristinare la situazione originaria tutte le volte che i diretti interessati rifiutino l’invito ad effettuare loro il ripristino; le spese sostenute saranno addebitate a colui/coloro che le hanno provocate.
Il permesso alla tumulazione, in qualsiasi tipo di sepoltura diversa dalla inumazione, sarà accordato, fatti salvi i diritti su indicati, previo pagamento dei diritti cimiteriali di tumulazioni.
Hanno diritto alla sepoltura, qualora l’atto di concessione non disponga diversamente:
• la famiglia del concessionario composta dal coniuge,ascendenti e discendenti in linea retta fino al 4° grado di parentela;
• per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto di tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all’atto dell’ottenimento della concessione.
Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione, nella forma dell’istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15, da presentare alla Direzione del Cimitero che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti darà il nulla osta.
Le sepolture private concesse a tempo indeterminato(perpetue) anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

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L'assegnazione di concessioni cimiteriali potrà essere effettuata secondo le disponibilità esistenti al momento della richiesta e secondo il seguente criterio ed ordine di priorità:
a) ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo e relativa alla tumulazione di defunti la cui tumulazione è avvenuta in via provvisoria su manufatti comunali o di terzi a seguito di indisponibilità di manufatti o aree per le sepolture a suo tempo richieste;
b) soddisfatte le richieste di cui al punto a) si procederà ad esitare le domande in ordine cronologico di presentazione al protocollo alla individuazione della sepoltura ed alla conseguente tumulazione di defunti momentaneamente ospitati nella camera mortuaria;
c) soddisfatte le richieste di cui al punto a) e b) si procederà in ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo e soddisfare tutte le altre istanze di concessione ammissibili anche a favore di persone in vita e maggiorenni (assegnazione di concessione ante mortem) compatibilmente alle disponibilità esistenti. Qualora la richiesta ante mortem sia relativa al rilascio di concessione di un loculo è necessario che il richiedente abbia oltre i settanta anni di età oppure che dimostri di non avere parenti oltre il secondo grado di parentela.
Ad ogni persona non può essere assegnata più di una concessione di tomba o cappella, mentre può essere titolare di più concessioni di loculi e/o loculi ossari. Il titolare di una concessione può richiedere un'altra concessione solo dopo aver dimostrato che la concessione, di cui è già titolare, è completamente utilizzata, cioè non esiste la disponibilità di posti per altra sepoltura oppure che il richiedente non dimostri che l'ulteriore concessione cimiteriale richiesta sia necessaria per la tumulazione di defunti appartenenti ad un unico ente o istituto;
Chi intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda in carta resa legale e su apposito modulo reso disponibile ed indirizzata alla direzione dei servizi cimiteriali, indicando il cimitero fra gli impianti esistenti ed il tipo di concessione richiesta.
La domanda di concessione comporta il diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente regolamento e del regolamento nazionale di polizia mortuaria anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
L'assegnazione dei manufatti cimiteriali di tombe ipogeiche e di loculi avviene in un preciso ordine progressivo rispetto alla numerazione, delle stesse sepolture, predisposta dalla direzione dei servizi cimiteriali; la numerazione sarà sempre progressiva da sinistra a destra rispetto a chi guarda di fronte i loculi o le tombe ipogeiche; la scelta del richiedente è quindi limitata al tipo di sepoltura e, nel caso dei loculi, alla fila rispetto al piano terra.
La scelta delle cappelle rimane libera nell'ambito dei progetti stralcio regolarmente approvati.


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Per l’impianto cimiteriale in ampliamento del cimitero centrale “San Paolo” è ammessa l’assegnazione in concessione dei manufatti funerari prima ancora che essi vengano ad esistenza.
Per quanto compatibili si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di diritto di superficie e di vendita di cosa futura.

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In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi o coloro che hanno titolo (es. eredi testamentari) sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione alla Direzione dei servizi cimiteriali del Comune di Sassari entro un anno dalla data di decesso designando un responsabile della concessione.
I discendenti diretti e/o gli eredi testamentari rilevano la concessione con gli stessi titoli ed oneri vigenti al momento della morte del titolare.
In caso di assenza di esplicito testamento i discendenti diretti possono nominare titolare della concessione uno di loro, diversamente la concessione risulterà intestata al concessionario originario e tutti i discendenti diretti dovranno farsi carico di tutti gli oneri inerenti la concessione.
Qualora alla morte del concessionario originario sia stato identificato un nuovo concessionario, secondo le modalità di cui al precedente comma, si può procedere alla voltura della concessione, diversamente non esisterà la figura del concessionario ma quella dei titolari del diritto di sepoltura.
La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono discendenti fino al 4° grado che ai sensi dell’art. 49 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall’ultimo seppellimento, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, collocando i resti mortali dei defunti in loculi salma o ossario con le modalità dell’art. 84 e seguenti del
D.P.R. 285/1990, per il restante periodo di concessione. (modalità campo comune dopo 10 anni)
L’area suddetta una volta liberata dalle salme e dai resti mortali, può essere oggetto di assegnazione a terzi.
Mancando il concessionario originario il rinnovo della concessione, potrà essere richiesto dagli ascendenti e discendenti o anche da uno solo di questi qualora gli altri rifiutino od omettano di farlo, il rifiuto deve essere manifestato formalmente attraverso dichiarazione personale ai sensi della normativa vigente. Tali eventuali richiedenti acquisiranno altresì la proprietà o comproprietà del monumento edificato sull’area o fossa concessa, sempre che il concessionario originario non abbia disposto diversamente.
Nel caso di premorienza di tutti gli ascendenti o discendenti in linea retta, è consentito il rinnovo e l’utilizzo della sepoltura ai collaterali e in mancanza di questi agli affini fino al 4° grado,ovvero, all’erede testamentario, sempre che gli interessati dimostrino di aver sempre curato il sepolcro e vi conservino nell’ambito dello stesso le salme e resti mortali ivi sepolti.
Nel caso di più discendenti, collaterali o affini dello stesso grado, acquisisce il diritto di sepoltura esclusivamente colui che, entro il 4° di parentela, provvederà al rinnovo della concessione, a condizione che, decorso un anno dalla morte dell’ultimo discendente diretto, nessun altro faccia constatare di voler esercitare tale facoltà.
Potrà altresì rinnovare la concessione, decorso un anno dalla scadenza della stessa chiunque abbia un interesse, anche affettivo, alla conservazione del sepolcro, senza che debba motivare tale volontà, purchè dimostri di aver sempre curato la sepoltura. In questo caso l’interessato acquisisce il diritto/dovere del concessionario per quanto attiene la conservazione/manutenzione del sepolcro, ma non quello del diritto di sepoltura.
In eventuale mancanza di formali atti di concessione per le pratiche precedenti al presente regolamento si considererà concessionario chi ha versato il corrispettivo iniziale.

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Capo II Divisioni – Subentri – Rinunce

 

Alla morte del titolare della concessione gli eredi e/o discendenti diretti possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l’individuazione di separate quote della concessione stessa, qualora il titolare non abbia disposto diversamente nel testamento.
La richiesta deve essere redatta nella forma dell’istanza in carta resa legale ai sensi dell’art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15,essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
La divisione, l’individuazione di separate quote non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d’uso.
Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

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Fermo restando il principio di cui all’art. 52, in caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione possono darne comunicazione alla Direzione del Cimitero entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la voltura della concessione, indicando gli aventi diritto alla sepoltura e designando, uno di loro quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
Al rappresentante spettano tutti i diritti già attribuiti al titolare della concessione.
Il rappresentante può essere sostituito con il parere espresso dalla maggioranza degli aventi diritto.
L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti della persona che assume la qualità di nuovo concessionario.
Il mancato aggiornamento dell'intestazione entro tre anni dalla data di decesso dell'ultimo concessionario provocherà la decadenza della concessione stessa.

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Uno o più titolari del diritto d’uso possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per se e per i propri discendenti diretti e/o eredi, al diritto alla sepoltura e/o al diritto d’uso della medesima che verrà registrata dal Comune e tenuta dall’Ufficio Cimiteriale.
La rinuncia alla concessione della sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
La rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, in nessun caso costituisce motivazione per rimborsi dei periodi non goduti.
Per le concessioni a tempo indeterminato, precedenti al presente Regolamento, il valore della durata si assume convenzionalmente, ad un periodo pari a 99 anni.
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Capo III Revoca – Decadenza – Estinzione

 

Salvo quanto previsto dall’art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è in facoltà dell’Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento,modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
Verificandosi i casi suddetti, la concessione viene revocata con atto del Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti. Agli aventi diritto verrà concesso l’uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un’equivalente sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero, se possibile, in zona o costruzione indicati dall’Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura,ma non la rimozione e il ripristino delle opere qualora dai concessionari vengano richieste modifiche strutturali od architettoniche della stessa.
Il provvedimento di revoca dovrà essere notificato al concessionario, ove noto, in caso sia impossibile provvedere alla notifica, il provvedimento medesimo sarà pubblicato all’Albo Pretorio per 60 giorni e depositato fra gli atti a disposizione del pubblico nel cimitero.
La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
1. quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
2. in caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d’uso della sepoltura, previsto dal comma 4, art. 49.
3. quando, per inosservanza della prescrizione dell’art. 45 punto 2, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
4. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o ricorrano le circostanze previste nell’art. 49 punto 4, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
5. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione o nel presente Regolamento;
6. quando sia stato accertato il decesso dell’unico avente titolo e che la salma sia stata cremata o tumulata in altra sepoltura privata senza che il concessionario o i suoi discendenti legittimi abbiano dichiarato, entro un anno dall’avvenuto decesso dell’avente titolo, la loro rinuncia alla concessione stessa.
7. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione.
Nei casi di cui ai punti 4 e 5 del comma 4, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l’avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza, diffidandoli a provvedere entro il termine di 6 mesi prorogabile di altri 6 mesi per motivate ragioni.
Copia della diffida è affissa all’Albo Pretorio del Comune e depositata fra gli atti a disposizione del pubblico nell’ufficio Cimiteriale per 30 giorni.
Decorsi i termini suddetti senza che sia stato provveduto, la dichiarazione di decadenza è pronunciata con atto del Sindaco. Trova piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Le concessioni si estinguono o per decadenza del termine previsto nell’atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto nell’art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo,nell’Ossario, o nei cinerari comuni, previo avviso notificato agli interessati con le modalità di cui ai precedenti commi 5 e 6.

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L’Ufficio di Direzione dei Servizi Cimiteriali segnalerà ai concessionari o loro aventi causa, la scadenza della concessione delle sepolture private,attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno o atti notificati ai sensi degli artt. 136 e seguenti del codice di procedura civile.
Qualora il concessionario risulti deceduto senza lasciare eredi o discendenti diretti conosciuti la segnalazione di avvenuta scadenza della concessione sarà effettuata tramite apposito avviso che rimarrà affisso per sei mesi sulla sepoltura, in ogni caso la concessione verrà considerata decaduta se entro due anni dalla scadenza naturale nessuno avrà provveduto a formalizzarne il rinnovo.
Per rinnovare la concessione l’avente titolo dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo dopo accertato il buono stato di manutenzione del sepolcro da parte della Direzione del Cimitero. Nel caso la sepoltura abbisogni di lavori di manutenzione questi verranno prescritti e dovranno essere eseguiti entro 6 mesi, prorogabili di altri 6, qualora oggettive situazioni non consentano di rispettare il termine iniziale.
Se la concessione non sarà rinnovata o i lavori prescritti non verranno eseguiti, il Sindaco disporrà la traslazione in fossa decennale di eventuali salme non completamente mineralizzate oppure nell’ossario comune dei resti mortali, acquisendo al patrimonio comunale la sepoltura interessata.
In caso di accertate e documentate difficoltà potranno essere previste forme di rateizzazione per il rinnovo delle concessioni.

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Tutte le concessioni in uso delle sepolture non possono essere trasferite a terzi, ma solamente retrocesse al Comune.
Tutte le concessioni sono fuori commercio. Non possono perciò formare oggetto idoneo di compravendita, permuta, donazione o comunque cessione a titolo oneroso o lucrativo.
Alla morte del titolare della concessione la stessa può essere ereditata, con gli stessi titoli e oneri vigenti al momento della morte del titolare stesso.
In caso di assenza di esplicito testamento i discendenti diretti possono, attraverso la produzione di un atto idoneo e da tutti sottoscritto con autentica di firma, nominare fra di essi il titolare della concessione, in mancanza dell’esercizio di tale facoltà, la concessione risulterà intestata al concessionario originario e tutti i discendenti diretti, i quali, dovranno farsi carico di tutti gli oneri inerenti la concessione stessa.
Qualora alla morte del concessionario originario sia stato identificato un nuovo concessionario, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, il nuovo titolare della concessione dovrà procedere ad inoltrare alla Direzione dei Servizi Cimiteriali la richiesta di voltura della concessione.
In assenza di apposita richiesta di voltura non potrà individuarsi il concessionario ma potranno individuarsi i titolari del diritto di sepoltura.

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Tra i titolari del diritto di sepoltura di cui al precedente art. 58 verrà rispettato, nell’esercizio del diritto all’uso della sepoltura stessa il seguente ordine di priorità:
• coniuge vivente;
• in assenza del coniuge tutti i figli viventi;
• in assenza di figli viventi tutti i nipoti.
Le priorità su indicate sono da intendersi estese anche alla priorità nella titolarità alla disponibilità di tutte le salme presenti nella sepoltura.
In caso di controversie, fra più titolari con pari priorità nella disponibilità della salma, si procederà ad eseguire le volontà della maggioranza.

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Le concessioni retrocesse o decadute rientrano nel patrimonio disponibile del Comune e assegnate secondo le disposizioni di assegnazione di qualsiasi altra concessione a titolo oneroso.
Nel caso di retrocessione di una concessione cimiteriale, per espressa rinuncia del titolare o dei suoi eredi, sarà rimborsata sul canone corrisposto all’atto della concessione stessa:
1) la somma pari al 50% se la retrocessione avviene:
a)entro i primi cinque anni dalla data di concessione trentennale; b) entro i primi dieci anni dalla data di concessione sessantennale; c) entro i primi quindici anni dalla data di concessione novantennale;
2) la somma pari al 25% se la retrocessione avviene: a) tra il quinto e il decimo anno dalla data di concessione trentennale; b) entro i primi vent’anni dalla data di concessione sessantennale; c) entro i primi trent’anni dalla data di concessione novantennale.
Nessun rimborso sarà accordato quando la retrocessione avvenga dopo i periodi su indicati.
Qualora contestualmente alla retrocessione ci sia l’acquisizione di una nuova sepoltura, il concessionario dovrà versare solo ed esclusivamente la differenza tra il costo della nuova concessione e l’eventuale rimborso dovuto.

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Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti i dati che le si riferiscono.
Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicate la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.
Il sistema cartaceo non è necessario qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.
I registri previsti dall’art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente.
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TITOLO IV
ESECUZIONE DI LAVORI

Capo I Esecuzione di lavori presso i Cimiteri

 

L’Amministrazione Comunale non addiviene alla concessione delle aree destinate alla realizzazione di tombe ipogeiche, di cappelle con cripta od edicola, se prima non abbia approvato il progetto in ogni suo dettaglio, sia dal punto di vista igienico che tecnico. I monumenti e le lapidi di tali tombe possono essere appoggiati o fissati solamente senza forare la muratura, in modo da evitare ogni danno strutturale ed ai rivestimenti esterni delle murature.
L’installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o fisso, iscrizioni, nonché l’introduzione nei cimiteri dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione del Settore tecnico edilizio. Tale autorizzazione verrà rilasciata previa presentazione da parte del concessionario di una domanda correlata da n. 2 disegni riguardanti il manufatto da collocare, qualora non sia richiesta la concessione edilizia, oltre che al pagamento della tariffa stabilita sui diritti di istruttoria.
Per ottenere l’autorizzazione, i concessionari dovranno presentare apposita istanza in carta rese legale al Sindaco,corredata da n. 2 disegni in pianta e in sezione ed in scala conveniente, recanti la firma della Ditta esecutrice e l’indicazione dei materiali che si intendono impiegare.
I materiali possono essere introdotti nei cimiteri solo per il tempo necessario all’installazione e devono essere, per quanto possibile,già predisposti e lavorati. Eventuali contorni, copri tomba, testate sostituite dovranno essere rimosse a cura della Ditta o Artigiano che ha eseguito il lavoro. L’eventuale abbandono di lapidi lungo i vialetti interni o campi o parchi determinerà a carico della Ditta o dell’Artigiano l’obbligo dell’immediata rimozione degli stessi.
Le imprese private che intendano eseguire lavori all’interno del Cimitero dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Servizi Cimiteriali. La richiesta dovrà essere formulata su apposito modulo con allegata iscrizione alla Camera di Commercio. I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con propria ordinanza.
Nelle sepolture ad inumazione, l’installazione di lapidi non potrà mai eccedere le dimensioni autorizzate, nè alterare le distanze tra una fossa e l’altra. La lapide deve sempre riportare le generalità del defunto.
Per le opere di restauro di qualche importanza, che il concessionario intenda apportare alle lapidi, avvero le modifiche sostanziali del sepolcro e per la modifica delle iscrizioni, è richiesta l’autorizzazione edilizia. Tale autorizzazione non è richiesta qualora sia l’Amministrazione Comunale a prescrivere i lavori e questi vengano eseguiti in conformità.
Gli ornamenti di fiori freschi o piante, non appena appassiscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti o impiantati.
Allorchè i fiori e le piante siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, il responsabile dell’Ufficio Cimiteriale potrà farli togliere o sradicare senza preavviso e senza diritto al recupero dei vasi da parte degli interessati.

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Dell’esecuzione dei lavori, gli artigiani, le Ditte ed i concessionari dovranno provvedere a darne comunicazione alla Direzione dei Servizi Cimiteriali ovvero al gestore dell’impianto cimiteriale se individuato e comunque non recare alcun danno alla proprietà pubblica o privata.
Non occupare alcuna parte del cimitero senza speciale permesso.
Non sospendere i lavori in assenza di comunicazione alla Direzione del Cimitero o gestore se individuato ed in assenza di legittima ragione.
Non imbrattare il suolo del cimitero stesso mediante la preparazione dei materiali occorrenti (malta, cemento, ecc.).
Con il fine di preservare l’ordine e la pulizia dei luoghi, le sopra citate operazioni dovranno essere poste in essere su indicazione della Direzione dei Servizi Cimiteriali sentito il soggetto gestore dell’impianto cimiteriale se individuato, in posto appartato a ciò destinato, ovvero a bordo degli automezzi o sopra lamine metalliche.
In caso di inosservanza delle norme suddette le Ditte, gli artigiani ed i concessionari saranno passibili di sanzione, senza esclusione del risarcimento dei danni,ed il Direttore dei Servizi Cimiteriali potrà provvedere, se necessario, al ripristino dell’area od alle modificazioni necessarie a totale spesa del concessionario.
L’esecuzione e la posa delle lapidi deve essere curata sotto la responsabilità di professionisti, industriali od artigiani regolarmente iscritti alle rispettive Camere di Commercio; in caso di dubbio la Direzione dei Servizi Cimiteriali ha la facoltà di chiedere la presentazione di formale atto di certificazione al riguardo.
La posa in opera dei monumenti funerari, non dovrà avvenire prima di sei mesi dall’inumazione, o di un periodo più lungo qualora oggettive ragioni lo consiglino.

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I concessionari di sepolture hanno l’obbligo di provvedere, a loro cura e spesa, per tutta la durata della concessione, alla decorosa conservazione, riparazione e pulizia delle lapidi, dei monumenti ed in genere dei manufatti posti sulle sepolture stesse, ivi compresala pulizia delle iscrizioni. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
Nelle sepolture private destinate a loculi, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti. Sono escluse dalla manutenzione di cui al presente comma:
• le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
• gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
• l’ordinaria pulizia;
• gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
L’Amministrazione Comunale, accertato il cattivo stato di un segno funerario per mancata o mal eseguita manutenzione prescriverà al concessionario di eseguire i lavori ritenuti necessari.
L’esecuzione degli stessi dovrà avvenire entro il termine di sei mesi, prorogabile di altri sei qualora ricorrano giustificati motivi.
In caso di esecuzione di lavori mal eseguiti, saranno rimossi d’ufficio, i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
I concessionari di sepolture private ove sia presente una salma,sono tenuti, nel termine di due anni dall’ottenimento della concessione, a completare i lavori di rifinitura secondo i criteri fissati dall’Amministrazione.
Qualora si addivenga al pronunciamento di decadenza della concessione il defunto verrà esumato o estumulato e collocato nel campo comune d’inumazione qualora trattasi di salma appartenente a deceduto da meno di 10 anni, ovvero nell’Ossario comune qualora trattisi di deceduti da più di 10 anni; senza nessun diritto del concessionario al risarcimento o rimborso del restante periodo di concessione. Gli eventuali monumenti o segni funerari dovranno essere demoliti o ceduti a terzi, tramite asta pubblica.

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I monumenti, le lapidi, i cippi, le croci e le ornamentazioni in genere poste sopra una sepoltura, in memoria dei defunti ivi sepolti,che vengano rimosse, non possono essere portate nella discarica se non dopo essere stati frantumati, in modo da rendere irriconoscibile la loro originaria collocazione.
La rimozione dei monumenti funerari deve essere eseguita dalla ditta incaricata dalla famiglia del defunto.


 

Le attività di controllo relative ai lavori di realizzazione manutenzione o modifica dei manufatti cimiteriali competono al Settore tecnico che ne ha preventivamente rilasciato l’autorizzazione.
Le attività di controllo sulla generale manutenzione e pulizia delle aree cimiteriali compete rispettivamente al Settore tecnico comunale alle Manutenzioni ed al Settore ambiente.
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TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I Disposizioni sul progetto d’ampliamento

 

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli impianti cimiteriali del comune di Sassari ed all’impianto in ampliamento del Cimitero centrale “San Paolo”.
Si richiamano ad integrazione della presente normativa regolamentare ed in quanto compatibili, le disposizioni del contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell’ampliamento del Cimitero “San Paolo” Repertorio n. 25850 del 04.12.2006 registrato a Sassari il 14.12.2006.
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Capo II Disposizioni varie e finali

 

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d’uso su sepolture private in base a normativa preesistente, può nel termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della preesistente normativa, è comunicato all’interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente e successive modificazioni ed integrazioni, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.
Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno punite ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie, in quanto non costituiscono reato previsto e punito dal codice penale o da altra legge o Regolamento generale. Per l’accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento stabilito della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 1480; e successive modifiche (D.P.R. 23 maggio 1924).

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In applicazione del D.Lgs. 267/2000 e delle normative generali sui compiti dei Dirigenti degli Enti Locali spetta al Dirigente Responsabile l’emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale,quando tali atti sono compiuti nell’osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, saranno dallo stesso Dirigente adottati, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

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Tenuto conto del disposto dell’art 42 secondo comma lett. “F” e dell’art. 48 del
D. Lgs. n. 267/2000; del Contratto di concessione per la progettazione, realizzazione e gestione dell’ampliamento del cimitero cittadino Repertorio n. 25850 del 04.12.2006 registrato a Sassari il 14.12.2006, si individuano di seguito, la natura e le attività soggette a tariffa e relative al perfezionamento dei contratti di concessione cimiteriale, oltre che quelle relative allo svolgimento delle principali operazioni cimiteriali:

CONCESSIONI MANUFATTI CIMITERIALI
ASSOGGETTATI A TARIFFA
• tomba individuale;
• tomba doppia;
• tomba a tre posti;
• tomba a quattro posti;
• tomba edificata due posti;
• tomba edificata quattro posti;
• tomba edificata cinque posti;
• tomba edificata sei posti;
• tomba edificata otto posti;
• cappella edificata a 14 posti;
• area per cappella al mq.;
• area per tomba e cappella al cimitero dell’Argentiera;
• loculo in prima fila;
• loculo in secondo fila;
• loculo in terza fila;
• loculo in quarta fila;
• loculo in quinta fila;
• loculo in prima fila sul terrazzo;
• loculo in secondo fila sul terrazzo;
• loculo in terza fila sul terrazzo;
• loculo in quarta fila sul terrazzo;
• loculo in prima fila all’Argentiera;
• loculo in seconda fila all’Argentiera;
• loculo in terza fila all’Argentiera;
• loculo ossario;
• loculo ipogeico;
• loculo cinerario;

SERVIZI CIMITERIALI
ASSOGGETTATI A TARIFFA
• tumulazioni di feretro in loculi fuori terra;
• tumulazioni di feretro in cripte, in loculi ipogeici o comunque interrati;
• tumulazioni di feretro in campo comune quando esplicitamente richiesto e non dovuto per motivi economici;
• esumazioni straordinarie;
• estumulazioni da loculi fuori terra;
• estumulazioni da loculi in cripta, ipogeici o comunque interrati;
• riduzione in cassettina di resti mortali;
• canone mensile per assegnazione di loculo provvisorio;
• tumulazioni di cassettine di resti mortali;
• tumulazioni di urne cinerarie;
• estumulazioni di cassettine di resti mortali;
• estumulazioni di urne cinerarie.
• inumazione feto quando richiesto dalla Azienda Unità Sanitaria Locale;
• inumazione nato morto quando richiesto dalla A.U.S.L.;
• inumazione pezzo anatomico quando richiesto dalla A.U.S.L.;
• smaltimento legno di feretro;
• smaltimento zinco di feretro;
• smaltimento resti dei tessuti presenti all’interno dei feretri.

La determinazione delle tariffe riferite alle sopra elencate voci sarà oggetto di separato provvedimento della Giunta Municipale in applicazione del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.
Nelle more di determinazione delle nuove tariffe da parte della Giunta Municipale si applicano quelle attualmente determinate ed in vigore.

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Le disposizioni del presente regolamento sono immediatamente eseguibili, pertanto e di conseguenza devono considerarsi abrogati i seguenti precedenti provvedimenti normativi dell’Amministrazione, ed in particolare:
• Deliberazione Podestarile n. 1188 del 26.11.1934;
• Deliberazione della Giunta Municipale n. 1836 del 29.10.1982
• Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 01.04.2004
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e la specifica normativa regionale quando promulgata.
 

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