REGOLAMENTO PER I SERVIZI CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA
- Il regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 60 del 5 giugno 2007.
- Il regolamento è stato modificato all'art. 50 con delibera del Consiglio Comunale n° 38/2008
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I Disposizioni generali
Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui
al titolo VI del
Testo Unico delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1275, al D.P.R.
10/9/1990 n. 285, comprende il complesso delle norme dirette alla
generalità dei cittadini e dalle Pubbliche Amministrazioni
interessate, è redatto con la finalità di prevenire i pericoli alla
pubblica salute che potrebbero derivare dalla morte delle persone ed
è diretto a disciplinare i Servizi, in ambito comunale, relativi
alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla
destinazione e trattamento delle salme o parti di esse, sui
trasporti funebri, sulla gestione e custodia dei cimiteri e locali
annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura
privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri
privati,sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività
connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
I Cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto soggetti
alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.
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Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono
esercitate dal Sindaco,quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria
Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del
Comune, ed avvalendosi del competente Servizio Igiene Pubblica
dell’Azienda Sanitaria Locale.
Le funzioni e l’organizzazione degli uffici Comunali in materia di
Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse ai cimiteri sono
determinate con il Regolamento ed in aderenza ai principi contenuti
nello Statuto Comunale. Indicativamente, senza che ciò possa costituire
alcun limite al Regolamento suddetto, vengono individuate nella
Direzione Servizi Cimiteriali e nel Servizio di Stato Civile le unità
organizzative che provvederanno agli adempimenti amministrativi in
materia di Trasporti Funebri, Polizia Mortuaria e Cimiteriale, nonché
alla gestione dei cimiteri, alla loro custodia e manutenzione, mentre
alla costruzione ampliamento e manutenzione ordinaria e straordinaria
dei manufatti provvede l’Ufficio Tecnico Comunale fatte salve le
disposizioni del Contratto Repertorio N° 25850 del 04.12.2006 relativo
alla Concessione per la progettazione, costruzione e gestione
dell’ampliamento del Cimitero e fatte salve future diverse disposizioni
in materia di gestione degli impianti cimiteriali del Comune di Sassari.
L’Ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.
Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di
pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti
commessi nei cimiteri da persone estranee al suo Servizio o per mezzi e
strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo
difforme dal consentito.
Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto
altrui ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro 4 del
Codice Civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente.
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Presso il cimitero centrale sono conservati a disposizione del
pubblico il registro di cui all’art. 52 D.P.R. 10 settembre1990, n.
285, su supporto cartaceo o informatico tenuto, in ordine
cronologico, dalla Direzione del Servizio cimiteriale. Sono, inoltre
disponibili in visione i seguenti atti:
Copia del presente Regolamento comunale;
Copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R.
10 settembre 1990,
n. 285);
Copia dell’ordinanza sindacale che stabilisce l’orario di apertura e
chiusura del Cimitero;
Copia dei provvedimenti con cui sono regolate le esumazioni e le
estumulazioni ordinarie;
Copia dell’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza
nell’anno;
Copia dell’elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in
corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta
opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della
Legge 7 agosto 1990, n. 241;
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1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili,
esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificatamente
dal Regolamento.
2) Tra i servizi gratuiti sono compresi indicativamente:
• l’uso della sala autoptica su disposizione dell’autorità
giudiziaria;
• l’inumazione in campo comune o la cremazione se espressione della
volontà del defunto, per le salme di persone prive di familiari o i
cui familiari risultino essere indigenti, e sempre che non vi siano
persone o Enti ed Istituti che intendano occuparsi del caso
specifico;
• la deposizione delle ossa nell’ossario comune dei resti mortali
prodotti a seguito della scadenza di una concessione non rinnovata o
di una esumazione ordinaria dal campo comune;
• la dispersione delle ceneri, se previsto dalla normativa regionale
ed all’interno dell’area cimiteriale;
• la rimozione delle ghirlande e/o corone i cui fiori siano
appassiti e secondo le modalità di gestione dell’impianto
cimiteriale, come stabilito dalla carta dei Servizi Cimiteriali
approvata con separato provvedimento;
• la collocazione sulle sepolture decennali (campo comune) di un
cippo con le caratteristiche di cui al successivo articolo 26.
3) Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con
separati atti, può individuare particolari servizi da erogare in
forma gratuita o a tariffa agevolata, a condizione che, in tal caso,
sia quantificato l’onere per l’Amministrazione Comunale;
4) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle somme
stabilite con Deliberazione della Giunta Municipale.
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E’ consentita l’assistenza ai feretri provvisoriamente deposti
nella camera mortuaria da parte dei familiari, limitatamente
all’orario di apertura della stessa, coincidente di norma con
l’orario di apertura degli impianti cimiteriali.
La sosta dei feretri in transito può essere consentita, a richiesta
dei familiari o dell’incaricato del trasporto per il tempo
necessario alla definizione dell’iter amministrativo di
individuazione della sepoltura ed in ogni caso per un periodo non
superiore a giorni 15. In tali casi il feretro viene depositato
nell’obitorio del cimitero centrale. Trascorso inutilmente tale
termine, la salma sarà d’ufficio traslata in capo comune.
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Capo II I feretri
In merito alle disposizioni e alle prescrizioni riguardanti i
tipi di feretri si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990.
La chiusura del feretro inclusa la saldatura della cassa di zinco
deve essere eseguita su disposizione dei familiari ed a termini di
Legge, dai necrofori addetti.
I feretri anche quelli provenienti da altri comuni o dall’estero,una
volta chiusi non possono essere riaperti, tranne i casi in cui si
debba provvedere al taglio della cassa metallica interna onde
consentire la mineralizzazione della salma se destinata a sepoltura
in terra.
Nel caso lo zinco sia esterno alla cassa di legno, si dovrà
rimuovere l’intero involucro. Durante l’esecuzione dei lavori di cui
sopra è ammessa unicamente la presenza dei familiari.
In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del
feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.
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Capo III Delle Imprese funebri e dei trasporti funebri
Le imprese di onoranze funebri che intendano esercitare
stabilmente il servizio di trasporto presso il Comune di Sassari,
sono tenute ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione al
trasporto e seppellimento, a depositare presso il Servizio comunale
di Stato Civile la seguente documentazione:
• autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciata dalla
Questura ai sensi dell’art. 115 del TULPS;
• numero 04 immagini fotografiche degli automezzi ove viene
identificato il veicolo ed il numero di targa;
• la dichiarazione di idoneità sanitaria di ogni singolo veicolo,
dei locali adibiti alla loro rimessa ed al deposito degli strumenti
accessori, rilasciata dalla competente A.U.S.L.;
• indirizzo, numero di telefono e del telefax, dell’ufficio;
• dichiarazione attestante la garanzia che per ciascun servizio è
assicurata la presenza del personale sufficiente per eseguire tutte
le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da
definirsi tramite la presa d’atto dell’esistenza del documento di
cui al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
• dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal
presente regolamento.
Detta documentazione dovrà necessariamente essere prodotta dalle
imprese di onoranze funebri che non esercitano stabilmente
l’attività nel territorio comunale e che richiedano occasionalmente
l’autorizzazione al trasporto.
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Le imprese di onoranze funebri sono tenute ad esercitare la loro
attività esclusivamente presso i locali del loro esercizio
commerciale. All’interno del locale deve essere esposto, bene in
vista, il listino del prezzi sia degli articoli trattati che dei
servizi resi ove deve essere inoltre evidenziato il costo
complessivo dei vari tipi di funerale con a fianco specificato il
relativo tipo di sepoltura (tumulazione o inumazione).
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• E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri ogni
condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del
corretto esercizio delle proprie attività, tenuto conto
dell’esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti,
risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante
l’ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche;
• E’ fatto divieto di sospendere il servizio già assunto e
predisposto, per eventuali contestazioni riguardanti gli onorari o
altri motivi privati;
• E’ vietata l’esposizione alla vista del pubblico dei feretri ed
accessori, nelle vetrine dei rispettivi locali;
• E' vietato esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei
locali dell'ospedale, dell'obitorio e presso gli uffici pubblici
comunali;
• E' vietato fare pubblicità presso i locali degli uffici pubblici,
agli ingressi dell'ospedale e dell'obitorio, compresi il
volantinaggio e l'approccio dei cittadini, che a qualsiasi titolo si
trovino in quel momento a sostare nei locali appena identificati o a
passare nei pressi di essi.
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Capo IV Trasporti funebri
Costituisce trasporto funebre, il trasferimento della salma dal
luogo del decesso o rinvenimento, al deposito di osservazione,
all’obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall’uno
all’altro di questi luoghi, mediante mezzi idonei e del personale
necessario.
Il trasporto delle salme e la loro sepoltura è effettuato in
osservanza delle norme contenute nel capo IV del D.P.R. del 10
settembre del 1990 n. 285 e nella Circolare del Ministro della
sanità del 24/6/1993, n. 24.
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Sono gratuiti e quindi a carico del Comune i trasporti di salme
di persone di comprovata povertà e quando non esistono familiari che
possono essere tenuti al pagamento. Lo stato di indigenza o di
bisogno è dichiarato dall’Assessorato ai Servizi Sociali sulla
scorta delle informazioni assunte in merito alla situazione
economica degli interessati. Il richiedente sottoscriverà una
dichiarazione in sostituzione dell’atto di notorietà di cui all’art.
47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed in caso di dichiarazioni
mendaci, il dichiarante verrà punito ai sensi dell’art. 76 del
citato D.P.R.
Le imprese funebri che hanno la sede principale nel comune di
Sassari dovranno garantire il trasporto funebre su chiamata
dell’Autorità Giudiziaria o per esigenze igienico - sanitarie.
Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salma di
militari eseguiti dalle Autorità militari con mezzo proprio, come
previsto dall’art. 19 D.P.R. 285/90;
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I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono
essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro
materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile. Il
requisito non riguarda soltanto la materia del rivestimento interno,
ma anche la struttura e l’organizzazione degli spazi interni in modo
che le operazioni prima citate risultino agevolate in relazione alle
esigenze specifiche.
L’attestazione di idoneità del carro viene rilasciata dalla AUSL e
deve essere controllata e verificata almeno una volta l’anno. Detta
dichiarazione và annotata e deve risultare in un apposito registro
che deve essere a disposizione sul mezzo in ogni suo trasferimento,
anche quando non trasporta salme, ed esibito ad ogni richiesta degli
organi di vigilanza.
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Le rimesse destinate ad accogliere i carri funebri devono essere
provviste di attrezzature e mezzi per la pulizia e disinfezione,
devono rispettare le norme di pubblica sicurezza e le norme in
materia edilizia e di prevenzione incendi. L’idoneità dei locali e
delle attrezzature è accertata dal responsabile del servizio dell’A.U.S.L.
competente.
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Il Sindaco determina, con propria ordinanza generale, gli orari
di effettuazione dei trasporti funebri.
Sulla base dell’ordinanza di cui al punto 1 la Direzione del
Cimitero ed il Servizio di Stato Civile fisseranno, di concerto, gli
orari dei singoli servizi tenendo conto:
• dell’eventuale nulla osta dell’Autorità Giudiziaria;
• di eventuali esami autoptici, del periodo di osservazione e del
rilascio del permesso di seppellimento da parte dell’ Ufficiale di
stato civile;
• della volontà dei familiari in relazione all’ordine di
presentazione delle richieste;
• del miglior utilizzo del personale.
Dovendo l’Ufficio tener conto dei fattori di cui alle precedenti
lettere, al primo richiedente, di norma, verrà fissato il primo
orario utile del giorno seguente o successivo e così per le
ulteriori richieste. Detti orari verranno fissati immediatamente
quando tutti gli elementi necessari saranno noti. Qualora i
familiari desiderassero un orario diverso da quello fissato in base
ai criteri del presente articolo, e qualora possibile, la fissazione
stessa sarà procrastinata al momento in cui, si potrà soddisfare la
richiesta, tenuto conto degli altri servizi prevedibili o
ipotizzabili.
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I servizi di trasporto funebre delle salme, feti e parti di
cadavere,devono essere eseguiti con i carri funebri chiusi di cui
art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90.
L’uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di
cassette ossario, di urne cinerarie. In questi casi il trasporto può
essere eseguito con vettura privata chiusa, previa autorizzazione di
cui all’art. 24 del D.P.R. 285/90, da richiedersi presso gli uffici
del Servizio di Stato Civile.
Di norma e salvo diversa futura disposizione, la movimentazione dei
feretri relativa ai defunti da seppellire nei cimiteri cittadini,
avviene a cura dei necrofori o affossatori comunali.
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Il feretro è preso in consegna dall’incaricato dell’Agenzia
Funebre, il quale deve essere munito di autorizzazione al trasporto
ed al seppellimento e, se necessario, lo stesso deve essere munito
di ulteriori autorizzazioni in relazione alla destinazione.
L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il
feretro e i documenti al personale preposto presso il cimitero.
Tutti i trasporti devono essere effettuati, sia in partenza che in
arrivo, con il medesimo carro funebre autorizzato preventivamente.
Il trasporto di salme presso il cimitero di altro Comune è
autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso, a seguito di
domanda degli interessati.
Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non
vengano richieste speciali onoranze all’interno del territorio del
Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata
la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in
rapporto alla sepoltura cui sono destinati;
In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta, limitata alla
celebrazione di culto ammesso dallo Stato, con prosecuzione diretta
per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito
interamente dagli incaricati, con lo stesso carro funebre.
L’autorizzazione al trasporto e seppellimento di persone morte a
causa di malattie infettive , viene concessa nel rispetto del le
norme prescritte dal D.P.R. 285/90
Il trasporto di una salma da Comune a Comune per la cremazione e il
trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito
sono autorizzati, con unico provvedimento rilasciato dal Servizio di
Stato Civile ove è avvenuto il decesso.
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Il trasporto di salme per e dall'estero è regolamentato dalla
legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti. Per i
morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni prescritte
dal D.P.R. 285/1990 ed in conformità alla convenzioni internazionali
vigenti.
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Il trasporto fuori Comune o per uno stato estero di ossa umane,
di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere
preventivamente autorizzato dal Servizio di Stato Civile ed in
questo caso non si applicano le misure precauzionali igieniche
stabilite per il trasporto di salme;
Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali
assimilabili,devono essere raccolti in una cassetta di zinco,
corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge,
chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome e data
di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e
della data di rinvenimento dei resti.
Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca,
piombo o altro analogo sistema e le stesse devono essere fabbricate
con materiale resistente;
Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e
all’esterno deve essere indicato il nome e cognome, la data di
nascita e quella di morte.
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In caso di decesso di persone che abbiano rilevanza a livello
cittadino o nazionale, le cui esequie rivestono particolare
importanza e grande concorso di pubblico, ove la salma si trovi
nella propria abitazione ovvero presso ospedale, istituto, albergo,
sentito il dirigente del servizi di igiene pubblica della AUSl, il
Dirigente di Settore sentito il Servizio di Stato Civile può
autorizzare il trasporto in un luogo diverso, ove sia possibile
rendere speciali onoranze.
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Il trasporto e sepoltura di parti anatomiche riconoscibili e
risultanti da amputazioni, di feti e di prodotti abortivi di
presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane, avverrà a
cura della struttura sanitaria che ha curato l’intervento, con oneri
a proprio carico ai sensi del D.P.R. 254/2003.
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I cortei funebri devono seguire la via più breve dal luogo del
decesso o di deposito della salma, alla chiesa o tempio per il tempo
necessario ad officiare il rito civile o religioso e quindi al
cimitero di destinazione nell’ambito del Comune.
In casi particolari, a richiesta dei familiari e con
l’autorizzazione del Dirigente responsabile, possono essere
effettuati percorsi diversi.
Nel caso si possa presumere la partecipazione alle esequie di un
sostenuto numero di persone il responsabile dell’ufficio di Stato
Civile potrà prendere accordi con il Comando della Polizia Urbana
per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo
svolgimento del corteo.
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Nell’effettuazione dei servizi di trasporto funebre il Sindaco o
suo delegato, sentito il Comando di Polizia Municipale, può
consentire soste intermedie, per la durata strettamente necessaria,
per prestare al defunto le onoranze funebri nel rispetto della
volontà dello stesso o dei familiari.
Il tempo previsto per ogni funerale è di norma di un’ora e mezza.
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TITOLO II
IMPIANTI CIMITERIALI
Capo I Impianti cimiteriali
Nel territorio comunale sono presenti ed istituiti i seguenti
cimiteri:
• Cimitero Centrale “San Paolo” ;
• Cimitero in ampliamento dell’impianto centrale “San Paolo”;
• Cimitero in Frazione Argentiera.
E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dalle aree
degli impianti cimiteriali salvo le autorizzazioni di cui gli artt.
101 e seguenti del
D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
Nei cimiteri devono essere ricevute , quando non venga richiesta
altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza,
di religione o di razza, le salme delle persone:
• decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute,abbiano
nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza o che
l’abbiano altrove trasferita solo in conseguenza del ricovero in
istituti di cura o di casa di riposo o per essere assistiti da
familiari altrove residenti;
• che hanno diritto alla sepoltura in un sepolcro privato esistente
nei cimiteri cittadini suddetti.
Il Direttore dei Servizi Cimiteriali può altresì autorizzare il
seppellimento nei vari cimiteri di coloro che sono vissuti nel
Comune per un periodo importante della loro esistenza.
Possono essere inoltre accolti i resti mortali e le ceneri
provenienti da altri comuni compatibilmente con la disponibilità di
loculi ossario; L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al
Sindaco, che fissa inoltre l’orario di apertura e chiusura degli
stessi.
Per il seppellimento delle salme nel cimitero dell’Argentiera, si
terrà conto della residenza in vita del defunto e dei principi di
cui al presente articolo.
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Deve essere predisposto il Piano Regolatore Cimiteriale se
inesistente ed a tal fine si richiama la normativa di cui al Capo X
art. 54 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990;
Con variante urbanistica esecutiva, sono state individuate le aree
di intervento per l’ampliamento dell’impianto centrale “San Paolo”;
Il Comune di Sassari ha ravvisato la necessità di dotare la città ed
il proprio territorio di un nuovo impianto cimiteriale in
ampliamento di quello esistente ormai esaurito nella sua
potenzialità di nuove sepolture;
Che in conseguenza di ciò sono state poste in essere e completate le
procedure di “Project Financing” volte all’affidamento a privati
della progettazione, realizzazione e gestione dell’ampliamento del
Cimitero “San Paolo” secondo la proposta progettuale approvata e
nella quale si è tenuto conto:
• Dell’andamento medio della mortalità sulla base dei dati
statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni da
formulare anche in base ai dati resi noti dai competenti organismi
nazionali;
• dalla valutazione della struttura ricettiva esistente, in
relazione alla durata delle varie concessioni;
• della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e
pratica funebre;
• delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si
potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una
razionalizzazione dell’utilizzazione delle aree e dei manufatti, in
correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari
adottati;
• dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto
alla domanda esistente e potenziale di inumazioni,
tumulazioni,cremazioni, ecc.
• delle aree da assoggettare a tutela monumentale nonchè dei
monumenti funebri di pregio per i quali prevedere particolari norme
per la conservazione ed il restauro.
• delle attività gestionali in capo al soggetto realizzatore.
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Capo II Inumazioni e tumulazioni -
Le sepolture per inumazione si eseguono in campo comune:
Le inumazioni previste per la durata di 10 anni dal giorno del
seppellimento, sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia
richiesta una sepoltura privata.
Ogni sepoltura è eseguita a norma dell’articolo 70 del D.P.R. 10
settembre 1990 n. 285.
La forma, la dimensione e il materiale del cippo è stabilita da
apposito rilievo cartografico allegato al presente regolamento.
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Sono tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti
resti mortali o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte
-costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia
l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le
spoglie mortali.
Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle
caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.
76 e77 del DPR 285/1990.
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In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, previo
pagamento di apposita tariffa, la Direzione dei Servizi Cimiteriali
può autorizzare la tumulazione provvisoria di salme, cassette
ossario od urne cinerarie, in appositi loculi o tombe deposito
aventi le caratteristiche di cui all’art. 76 del D.P.R. 10 settembre
1990 n. 285 nei seguenti casi:
• qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private
non ancora edificate;
• qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per
eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di
opere;
• nel caso di carenza di sepolture private, la cui realizzazione
richieda almeno 1 anno di tempo.
Il deposito provvisorio non può superare la durata di 1
anno,prorogabile una sola volta di un altro anno per giustificati
motivi.
Il deposito provvisorio è soggetto al pagamento del canone di
utilizzo, nonché delle operazione di estumulazione e sistemazione
definitiva.
Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al
periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al trentesimo
giorno dal perfezionamento della pratica di estumulazione.
Qualora alla scadenza del periodo di cui al punto 2 non venga
provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, la Direzione
del Cimitero provvederà d’ufficio, previa diffida agli interessati,
e con proprio provvedimento disporrà l’estumulazione del feretro e
il suo collocamento in campo ad inumazione decennale.
E’ consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di
cassette ossario e urne cinerarie.
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Capo III Esumazioni - Estumulazioni – Traslazioni
Sono ordinarie quelle esumazioni eseguite almeno dopo 10 anni dal
seppellimento come previsto dall’art. 82 del D.P.R. 285/90. Alle
esumazioni ordinarie si provvederà in qualsiasi periodo dell’anno.
Tali operazioni sono gratuite. Di norma le esumazioni ordinarie si
eseguono all’atto del riutilizzo della fossa. Si possono eseguire
prima, a richiesta, previo il pagamento della apposita tariffa.
Il collocamento dei resti delle esumazioni ordinarie in ossario
comune è a titolo gratuito. Il collocamento in loculi ossari
individuali è subordinato al pagamento della prevista tariffa di
concessione. E’ di competenza della Direzione del Cimitero stabilire
la possibilità di riduzione in cassetta della salma di cui si
richiede l’esumazione ordinaria per sistemazione in loculo ossario.
E’ ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento
dell’esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria, ma non
quella di estranei.
I turni di rotazione ordinaria delle salme sono:
• nel caso che all’atto dell’esumazione ordinaria la salma inumata
in fossa decennale risulti indecomposta, ivi rimarrà per almeno
altri 5 anni, decorsi i quali sarà cura
dell’Amministrazione,effettuare un altro tentativo di esumazione.
• i resti mortali esumati dal campo comune verranno traslati
nell’ossario comune se i familiari non richiedano altra
sistemazione. I familiari potranno richiedere la cremazione o la
traslazione dei resti con sistemazione in sepolture già in
concessione alla famiglia o loculi ossario anche se non
precedentemente concessi previo pagamento degli oneri di concessione
pari a quelli previsti per un loculo ossario.
Può essere concessa la possibilità che la cassetta contenente i
resti mortali, prodotti durante un'esumazione ordinaria, sia
collocata in una sepoltura individuale unitamente ad altra salma a
condizione che:
• i defunti seppelliti nella medesima sepoltura siano vincolati da
un grado di parentela o di affinità sino al sesto grado;
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Le estumulazioni ordinarie si eseguono:
• a seguito di esplicita richiesta del concessionario della
sepoltura e trascorsi venti anni dalla data di sepoltura, previo
pagamento dell’apposita tariffa;
• d’ufficio quando, alla scadenza della concessione, gli aventi
diritto non ne hanno richiesto il rinnovo.
Nelle estumulazioni ordinarie è compito del Responsabile del
Servizio se la salma sia o meno mineralizzata; in caso di dubbio
verrà sentito il medico competente del Servizio dell’Azienda
Sanitaria Locale.
I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo
la programmazione del servizio cimiteriale predisposto dalla
Direzione del Cimitero.
In caso di presenza di resti mortali, gli stessi devono essere
raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario,
loculi o tombe in concessione previa domanda degli interessati.
Qualora alla scadenza della concessione non sia stata presentata
apposita richiesta di traslazione, in altra concessione, dei resti
mortali presenti, gli stessi saranno collocati nell'ossario comune.
Se la salma estumulata non risulta essere in condizioni di completa
mineralizzazione e salvo che gli aventi diritto non dispongano
diversamente, la stessa verrà avviata per l'inumazione in campo
comune previa apertura della cassa di zinco, per n. 5 anni.
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Le esumazioni straordinarie delle salme inumate, possono essere
eseguite nei casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria eppure su
autorizzazione del Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio di
Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale, a richiesta
prioritariamente del coniuge, in assenza del coniuge dei figli, in
assenza di questi ultimi del parente più prossimo o, in caso di
concorso di più parenti dello stesso grado, di tutti gli stessi solo
quando la salma sia destinata ad altra sepoltura o alla cremazione.
Dette operazioni si possono effettuare solo nei periodi stabiliti
dall’art. 84 del
D.P.R. 285/1990.
Prima di effettuare un'esumazione straordinaria occorre verificare
se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie
infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute
Pubblica.
Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta per
malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita
a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che
il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL dichiari che
non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
Tutte le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del
competente medico del Servizio di Igiene Pubblica.
Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate,sia a
richiesta dei familiari secondo le priorità di cui al comma
precedente, sia a richiesta del concessionario della tomba, alle
condizioni indicate all’art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.
285,:
• per abbinamento di salme di congiunti (coniuge, genitore, figli,)
• per tumulazione della salma in tomba di famiglia in seguito a
concessione
• per cremazione
• per trasporto in altro Comune o all’estero
• sistemazione dei defunti nella medesima sepoltura.
Le richieste di traslazione verranno soddisfatte solo ed
esclusivamente in presenza di disponibilità delle sepolture
richieste.
L’assegnazione sarà effettuata, fra coloro che avranno effettuato la
richiesta, secondo la seguente priorità:
• ricongiunzione di defunti con un grado di parentela pari al primo;
• richiesta di sepoltura diversa da quella originariamente
assegnata;
• a parità di richiesta sarà data priorità alle istanze per la
traslazione del defunto deceduto da più tempo.
Tutti i concessionari che per effetto di richiesta di traslazione
risultino essere titolari di un loculo non occupato, dovranno
necessariamente retrocedere lo stesso all’Amministrazione comunale.
Le operazioni di cui al presente articolo ed a quello precedente,
sono di esclusiva competenza del personale operaio addetto ai
cimiteri o delle ditte private incaricate dall’Amministrazione
Comunale.
Nelle esumazioni ed estumulazioni straordinarie è vietata l’apertura
dei feretri e dovranno essere adottate tutte le precauzioni igienico
sanitarie prescritte anche verbalmente dal medico competente
dell’Azienda Sanitaria.
Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie,le traslazioni sono
soggette ad apposita tariffa ogniqualvolta siano richieste dai
familiari indipendentemente dai motivi della stessa richiesta.
[Top]
Le generalità da iscriversi sui manufatti sistemati sulle
sepolture dovranno essere conformi a quelle risultanti dall’atto di
morte. Qualora il nominativo con il quale il defunto era conosciuto
in vita, sia diverso da quello risultante dall’atto di morte, tale
nominativo potrà essere indicato fra parentesi.
Verranno rimosse, previo preavviso, le epigrafi contenenti, anche
soltanto in parte,scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle
quali figurino errori di scrittura.
[Top]
Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume
possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli
aventi diritto possono darne avviso al Responsabile della Direzione
del Cimitero, al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni
caso, prima che essa sia eseguita.
Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono affidati ai reclamanti, che
dimostrino di averne titolo, e della consegna viene redatto processo
verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al
reclamante e l’altro conservato tra gli atti degli uffici
cimiteriali.
In assenza della segnalazione di cui al 1° comma e nel caso vi sia
la certezza che gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti
appartenessero al defunto, si provvederà ad informarne i
familiari,ove noti, della possibilità di reclamarli. Comunque si
provvederà a darne notizia a mezzo affissione all’Albo comunale.
Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti
preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazione
od estumulazioni devono essere consegnati al Comune – presso la
Direzione del Cimitero, che provvederà a tenerli a disposizione
degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
Qualora non venissero reclamati, decorso il termine
suddetto,potranno essere liberamente alienati e il ricavo sarà
destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
[Top]
I materiali e le opere installate sulle sepolture decennali o
private,al momento delle esumazioni per scadenza del decennio o del
periodo di concessione, dovranno essere rimosse qualora i familiari
intendano recuperarle, dalle ditte operanti nel settore che
ottengano l’autorizzazione del Responsabile della Direzione del
Cimitero.
Se detti materiali non verranno reclamati da chi dimostri, con
idonea documentazione, di averne titolo, gli stessi entro 30 giorni
antecedenti l’esumazione o scadenza delle concessioni passano di
proprietà del Comune; in questo caso il Comune può impiegarli in
opere di miglioramento generale dei cimiteri o,altrimenti, alienarli
con il metodo dell’asta pubblica.
Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi
di miglioramento degli impianti cimiteriali.
Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal
Comune all’interno del cimitero o in altro luogo idoneo, salva la
potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di sei
mesi dalla loro rimozione.
Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco, può autorizzare il
riutilizzo dei materiali nel caso di cambiamento di sepoltura o in
favore di parenti od affini sino al 2° grado di parentela, semprechè
i materiali siano in buono stato e corrispondano ai requisiti
previsti per la nuova sepoltura cui si intende utilizzarli.
Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del
Comune dopo l’esumazione ordinaria dei campi comuni,possono essere
assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano
richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne
sia sprovvisto, semprechè i materiali siano in buono stato di
conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova
sepoltura.
La rimozione delle lapidi o parti di esse per consentire
l’inumazione di salme, resti mortali o urne cinerarie deve essere
eseguita a cura delle ditte private appartenenti al ramo, asportando
l’intero monumento e trasportandolo presso il proprio laboratorio o
in apposita area cimiteriale a ciò destinata.
[Top]
Capo IV La cremazione
Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione,
conseguentemente, per procedere alla cremazione, l’utente si avvale
dell’impianto funzionante più vicino.
[Top]
L’autorizzazione alla cremazione viene rilasciata a norma della
legge 30 marzo 2001
n. 130.
Le modalità operative sono determinate nel rispetto della normativa
vigente.
[Top]
Le dimensioni limite delle urne cinerarie e le caratteristiche
edilizie dell’edificio destinato ad accoglierle,saranno stabilite in
apposita normativa destinata a regolamentare l’utilizzazione del
realizzando crematorio e dei manufatti edilizi già realizzati per la
custodia delle stesse.
[Top]
Fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna cineraria, le
modalità di conservazione delle ceneri devono consentire
l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono
disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal
defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o
l’affidamento ai familiari.
Qualora l’urna cineraria venga affidata ai familiari, gli stessi
dovranno garantire una destinazione stabile ed evitare qualsiasi
forma di profanazione.
[Top]
Capo V Obblighi – Divieti – Orari
Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi ed è
vietato ogni atto o comportamento irriverente con la sacralità del
luogo e la sua destinazione. In particolare è vietato:
• Fumare, tenere contegno chiassoso.
• cantare e usare strumenti di diffusione sonora tranne che per
cerimonie autorizzate.
• introdurre oggetti indecorosi, o animali;
• rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od
oggetti votivi;
• abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi
contenitori;
• asportare dal cimitero qualsiasi cosa senza autorizzazione del
Responsabile del servizio di custodia;
• calpestare le aiuole e le sepolture e camminare al di fuori dei
viali;
• disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con
offerta di servizi od oggetti;
• distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare
azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di
lucro;
• fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il
consenso del Comune e degli interessati;
• eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
• chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi, salvo non
sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
• assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone
estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
• svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni e
in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti o
previa autorizzazione del Sindaco;
• coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle
sepolture, senza autorizzazione del responsabile dell’ufficio
cimiteriale, che la può concedere solo per la coltivazione di fiori
ed arbusti purchè questi siano ad essenze nane;
• introdurre nel Cimitero od entrarvi con biciclette,
ciclomotori,motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri
mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel
cimitero stesso; tale divieto non si divieto non si applica ai mezzi
comunali.
• Per motivi di salute, età, o ai portatori di handicap, il
Responsabile del Servizio potrà concedere il permesso di entrata a
mezzo di veicoli. Detto permesso verrà concesso previa produzione di
idonea certificazione. Il permesso verrà revocato qualora si accerti
un uso difforme dal consentito.
• è fatto divieto assoluto di fotografare o filmare operazioni
relative alle esumazioni ordinarie e straordinarie.
• è tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione
di accaparramento di lavori.
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Il personale dei cimiteri è tenuto al rispetto del presente
Regolamento, nonchè a farlo rispettare a chiunque acceda ai
cimiteri.
Inoltre tale personale è tenuto:
• a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
• a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla
caratteristica del luogo, in particolare il personale comunale dovrà
indossare l’abbigliamento fornito dall’Amministrazione
• a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di
competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
• eseguire, all’interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per
conto di privati, durante l’orario di lavoro;
• ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di
liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
• segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività
inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò
possa costituire o meno promozione commerciale;
• esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo
di lucro, comunque inerente all’attività cimiteriale, sia
all’interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi
momento;
• trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei
cimiteri.
Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la
violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti
dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica,
ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in
materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con
l’attività svolta.
[Top]
I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato, per
stagioni, dal Sindaco.
L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della
scadenza dell’orario.
La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del
responsabile del servizio dell’ufficio cimiteriale, da rilasciarsi
per comprovati motivi.
L’avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico,
15 minuti prima della scadenza dell’orario e di appositi cartelli
apposti all’ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga
entro l’ora prescritta.
[Top]
TITOLO III
DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
Capo I Tipologia e durata
La Direzione del Cimitero assegna le aree o i manufatti adibiti
alla sepoltura disponibili secondo i principi di seguito riportati.
Tutti coloro che a seguito di precedenti normative risultano essere
titolari di concessioni così dette “perpetue”, mantengono la
titolarità alla perpetuità.
[Top]
All’interno del cimitero principale e suo ampliamento o in altro
impianto esistente, possono essere riservate dall’Amministrazione,
con decisione del Consiglio Comunale presa con voto favorevole di
due terzi dei suoi componenti, e su proposta del Sindaco con
deliberazione della Giunta , aree, tombe o cappelle da destinarsi
alla sepoltura di “Uomini Illustri” che si sono distinti per opere
d’ingegno o per Servizi resi alla comunità.
L’atto di concessione deve indicare gli estremi dei provvedimenti
adottati dall’Amministrazione contenenti le motivazioni a fondamento
della precisa individuazione degli aventi diritto.
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Per le sepolture private negli impianti cimiteriali esistenti od
erigendi sono della seguente tipologia:
• cappelle;
• tombe ipogeiche;
• loculi ipogeici;
• loculi;
• loculi ossari;
• urne cinerarie.
Le aree, se disponibili, possono essere concesse in uso per la
costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a
sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
Per le sepolture private è concesso:
• l’uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata
di 30 - 60 - 90 anni, dalla data della concessione;
• l’uso temporaneo di loculo ossario o cinerario, dei resti mortali
provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata
di 30 - 60 - 90 anni dalla data di concessione.
• l’uso di tumulazioni individuali (loculi) o collettive (tombe e
cappelle) per la durata prevista nelle concessioni assegnate
antecedentemente all’entrata in vigore del presente Regolamento è
determinato in 30 - 60 - 90 anni.
• Per le tombe o cappelle in assegnazione nel nuovo impianto
cimiteriale in ampliamento, la durata della concessione è
determinata in 50 o 99 anni, dalla data della concessione;
• l’uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima
dell’entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, a
condizione che tale regime risulti dall’atto di concessione.
Le concessioni possono essere rinnovate, entro un anno dell’avvenuta
scadenza ed a richiesta dei concessionari o loro discendenti
diretti, o in assenza di questi da altre persone a ciò espressamente
delegate dal defunto per una durata pari a quella prevista nella
concessione iniziale e previo accertamento dello stato di
manutenzione della sepoltura.
Quando da tale accertamento risulti che la sepoltura necessita di
lavori di manutenzione, questi dovranno essere eseguiti dal
richiedente il rinnovo entro 6 mesi, prorogabili di altri 6. Decorso
infruttuosamente il termine, il Sindaco, previa diffida, disporrà la
demolizione del monumento e la traslazione dei resti mortali
nell’Ossario comune, mettendo a disposizione di altri richiedenti
l’area così liberata.
[Top]
La concessione di sepolture private può avere per oggetto:
1. l’assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a
tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
2. l’assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune, da rivestire
con pietre ornamentali a cura del concessionario;
3. l’assegnazioni di tumulazioni costruite dal Comune,complete di
rivestimenti marmorei o di altro materiale idoneo;
4. l’assegnazione di sepolture dichiarate decadute a qualsiasi
titolo ed acquisite al patrimonio comunale.
Nel caso di cui al 1° comma, punti 1 e 2, la concessione è
subordinata alla concessione edilizia per il progetto della
costruzione che si intende edificare. I lavori dovranno essere
completati entro 2 anni dal loro inizio, pena la decadenza della
concessione, senza che i concessionari, o suoi aventi causa,abbiano
titolo al rimborso delle somme versate per la concessione stessa.
Eventuali danni alla proprietà comunale o privata faranno
interamente carico al concessionario, che ne risponderà in solido
con il costruttore e con il Direttore dei lavori. La sepoltura non
potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l’atto di collaudo da
parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul
concessionario.
[Top]
Il loculo ossario è destinato alla raccolta delle cassette
ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od
estumulazioni ordinarie e eventualmente straordinarie;
La raccolta e la conservazione dei resti mortali a seguito di
esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla
condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in loculo
ossario o in sepolture a concessione. In tutti gli altri casi, i
resti mortali sono collocati nell’ossario comune.
I loculo cinerari saranno destinati ad accogliere le urne
cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della
dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
A questo fine possono essere utilizzate anche loculi ossario,che
possono essere fruite fino a utilizzo di tutta la capienza.
[Top]
Il concessionario è chiunque abbia richiesto ed ottenuto l’atto
di concessione, oppure se l’atto è stato richiesto da un procuratore
speciale il cui titolo risulti da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata allegata all’atto di concessione.
Nelle sepolture private l’esercizio del diritto d’uso spetta al
concessionario che può usare la concessione nei limiti stabiliti
dall’atto, dal Regolamento nazionale e comunale di Polizia Mortuaria
ed ha facoltà in ogni momento di restringere o ampliare il diritto
d’uso in conformità del successivo art. 49.
In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad
esumazioni/estumulazioni e traslazioni è permesso ogniqualvolta
sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando
sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. Il richiedente
deve provare il proprio diritto con l’atto di concessione.
Qualora il richiedente sia un soggetto avente diritto, si considera
la sua legittimazione anche in nome e per conto degli altri. Le
eventuali controversie fra più aventi diritto vanno risolte
direttamente tra i medesimi davanti all’Autorità Giudiziaria,
restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti
intercorrenti tra gli stessi.
La richiesta del concessionario ed ogni altra dichiarazione
occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario
e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici
ufficiali indicati nell’art. 20 della legge 4 gennaio1968, n. 15 e
con modalità ivi previste.
[Top]
Il diritto d’uso delle sepolture private, consiste in una
concessione amministrativa su bene pubblico soggetto al regime dei
beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del
Comune.
Il diritto d’uso delle sepolture private è riservato alla persona
del concessionario e, alla sua morte, dei titolari del diritto di
sepolture , fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo
diverse indicazioni previste nell’atto di concessione.
Per diritto d’uso si intende il pieno esercizio nella gestione della
sepoltura e specificatamente delle seguenti attività:
• manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione e rifacimento
del manufatto cimiteriale;
• la completa gestione delle salme, resti mortali, ceneri, presenti
all’interno della medesima sepoltura: estumulazione, esumazione,
riduzione dei resti mortali, traslazione.
Il diritto d’uso non può essere ceduto a terzi, è concessa
esclusivamente la sola rinuncia al diritto d’uso.
Ai fini dell’applicazione sia del 1° che del 2° comma dell’art. 93
del DPR 10/9/1990
n. 285 la famiglia del solo concessionario è da intendersi composta
dal coniuge e dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta; i
collaterali e gli affini e persone diverse possono ottenere la
sepoltura previa autorizzazione del titolare della concessione se
vivente, diversamente di tutti i titolari del diritto di sepoltura.
La qualità di erede si comprova con documenti legali idonei a
dimostrare la successione testamentaria o legittima. Eventuali
dichiarazioni personali dovranno comunque essere confermate, entro e
non oltre trenta giorni dalla data della stessa dichiarazione, da
apposita documentazione comprovante quanto già precedentemente
dichiarato. Qualora a seguito di dichiarazioni mendaci accertate si
è proceduto alla tumulazione o estumulazione di una salma
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire a
ripristinare la situazione originaria tutte le volte che i diretti
interessati rifiutino l’invito ad effettuare loro il ripristino; le
spese sostenute saranno addebitate a colui/coloro che le hanno
provocate.
Il permesso alla tumulazione, in qualsiasi tipo di sepoltura diversa
dalla inumazione, sarà accordato, fatti salvi i diritti su indicati,
previo pagamento dei diritti cimiteriali di tumulazioni.
Hanno diritto alla sepoltura, qualora l’atto di concessione non
disponga diversamente:
• la famiglia del concessionario composta dal coniuge,ascendenti e
discendenti in linea retta fino al 4° grado di parentela;
• per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto di
tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del
sepolcro, all’atto dell’ottenimento della concessione.
Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata
di volta in volta dal titolare della concessione con apposita
dichiarazione, nella forma dell’istanza con sottoscrizione
autenticata ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15, da presentare alla
Direzione del Cimitero che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti
darà il nulla osta.
Le sepolture private concesse a tempo indeterminato(perpetue)
anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre1975, n.
803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti
di concessione.
[Top]
L'assegnazione di concessioni cimiteriali potrà essere effettuata
secondo le disponibilità esistenti al momento della richiesta e
secondo il seguente criterio ed ordine di priorità:
a) ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo e
relativa alla tumulazione di defunti la cui tumulazione è avvenuta
in via provvisoria su manufatti comunali o di terzi a seguito di
indisponibilità di manufatti o aree per le sepolture a suo tempo
richieste;
b) soddisfatte le richieste di cui al punto a) si procederà ad
esitare le domande in ordine cronologico di presentazione al
protocollo alla individuazione della sepoltura ed alla conseguente
tumulazione di defunti momentaneamente ospitati nella camera
mortuaria;
c) soddisfatte le richieste di cui al punto a) e b) si procederà in
ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo e
soddisfare tutte le altre istanze di concessione ammissibili anche a
favore di persone in vita e maggiorenni (assegnazione di concessione
ante mortem) compatibilmente alle disponibilità esistenti. Qualora
la richiesta ante mortem sia relativa al rilascio di concessione di
un loculo è necessario che il richiedente abbia oltre i settanta
anni di età oppure che dimostri di non avere parenti oltre il
secondo grado di parentela.
Ad ogni persona non può essere assegnata più di una concessione di
tomba o cappella, mentre può essere titolare di più concessioni di
loculi e/o loculi ossari. Il titolare di una concessione può
richiedere un'altra concessione solo dopo aver dimostrato che la
concessione, di cui è già titolare, è completamente utilizzata, cioè
non esiste la disponibilità di posti per altra sepoltura oppure che
il richiedente non dimostri che l'ulteriore concessione cimiteriale
richiesta sia necessaria per la tumulazione di defunti appartenenti
ad un unico ente o istituto;
Chi intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve
presentare domanda in carta resa legale e su apposito modulo reso
disponibile ed indirizzata alla direzione dei servizi cimiteriali,
indicando il cimitero fra gli impianti esistenti ed il tipo di
concessione richiesta.
La domanda di concessione comporta il diritto, la sottomissione del
richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del
presente regolamento e del regolamento nazionale di polizia
mortuaria anche se non espressamente richiamate nella domanda
stessa.
L'assegnazione dei manufatti cimiteriali di tombe ipogeiche e di
loculi avviene in un preciso ordine progressivo rispetto alla
numerazione, delle stesse sepolture, predisposta dalla direzione dei
servizi cimiteriali; la numerazione sarà sempre progressiva da
sinistra a destra rispetto a chi guarda di fronte i loculi o le
tombe ipogeiche; la scelta del richiedente è quindi limitata al tipo
di sepoltura e, nel caso dei loculi, alla fila rispetto al piano
terra.
La scelta delle cappelle rimane libera nell'ambito dei progetti
stralcio regolarmente approvati.
[Top]
Per l’impianto cimiteriale in ampliamento del cimitero centrale
“San Paolo” è ammessa l’assegnazione in concessione dei manufatti
funerari prima ancora che essi vengano ad esistenza.
Per quanto compatibili si applicano le disposizioni del Codice
Civile in materia di diritto di superficie e di vendita di cosa
futura.
[Top]
In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i
discendenti legittimi o coloro che hanno titolo (es. eredi
testamentari) sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione
alla Direzione dei servizi cimiteriali del Comune di Sassari entro
un anno dalla data di decesso designando un responsabile della
concessione.
I discendenti diretti e/o gli eredi testamentari rilevano la
concessione con gli stessi titoli ed oneri vigenti al momento della
morte del titolare.
In caso di assenza di esplicito testamento i discendenti diretti
possono nominare titolare della concessione uno di loro,
diversamente la concessione risulterà intestata al concessionario
originario e tutti i discendenti diretti dovranno farsi carico di
tutti gli oneri inerenti la concessione.
Qualora alla morte del concessionario originario sia stato
identificato un nuovo concessionario, secondo le modalità di cui al
precedente comma, si può procedere alla voltura della concessione,
diversamente non esisterà la figura del concessionario ma quella dei
titolari del diritto di sepoltura.
La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono discendenti fino
al 4° grado che ai sensi dell’art. 49 abbiano titolo per assumere la
qualità di concessionari.
Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall’ultimo
seppellimento, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza
della concessione, collocando i resti mortali dei defunti in loculi
salma o ossario con le modalità dell’art. 84 e seguenti del
D.P.R. 285/1990, per il restante periodo di concessione. (modalità
campo comune dopo 10 anni)
L’area suddetta una volta liberata dalle salme e dai resti mortali,
può essere oggetto di assegnazione a terzi.
Mancando il concessionario originario il rinnovo della concessione,
potrà essere richiesto dagli ascendenti e discendenti o anche da uno
solo di questi qualora gli altri rifiutino od omettano di farlo, il
rifiuto deve essere manifestato formalmente attraverso dichiarazione
personale ai sensi della normativa vigente. Tali eventuali
richiedenti acquisiranno altresì la proprietà o comproprietà del
monumento edificato sull’area o fossa concessa, sempre che il
concessionario originario non abbia disposto diversamente.
Nel caso di premorienza di tutti gli ascendenti o discendenti in
linea retta, è consentito il rinnovo e l’utilizzo della sepoltura ai
collaterali e in mancanza di questi agli affini fino al 4°
grado,ovvero, all’erede testamentario, sempre che gli interessati
dimostrino di aver sempre curato il sepolcro e vi conservino
nell’ambito dello stesso le salme e resti mortali ivi sepolti.
Nel caso di più discendenti, collaterali o affini dello stesso
grado, acquisisce il diritto di sepoltura esclusivamente colui che,
entro il 4° di parentela, provvederà al rinnovo della concessione, a
condizione che, decorso un anno dalla morte dell’ultimo discendente
diretto, nessun altro faccia constatare di voler esercitare tale
facoltà.
Potrà altresì rinnovare la concessione, decorso un anno dalla
scadenza della stessa chiunque abbia un interesse, anche affettivo,
alla conservazione del sepolcro, senza che debba motivare tale
volontà, purchè dimostri di aver sempre curato la sepoltura. In
questo caso l’interessato acquisisce il diritto/dovere del
concessionario per quanto attiene la conservazione/manutenzione del
sepolcro, ma non quello del diritto di sepoltura.
In eventuale mancanza di formali atti di concessione per le pratiche
precedenti al presente regolamento si considererà concessionario chi
ha versato il corrispettivo iniziale.
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Capo II Divisioni – Subentri – Rinunce
Alla morte del titolare della concessione gli eredi e/o
discendenti diretti possono richiedere al Comune la divisione dei
posti o l’individuazione di separate quote della concessione stessa,
qualora il titolare non abbia disposto diversamente nel testamento.
La richiesta deve essere redatta nella forma dell’istanza in carta
resa legale ai sensi dell’art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n.
15,essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi
titolo.
La divisione, l’individuazione di separate quote non costituiscono
atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio
del diritto d’uso.
Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli
atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione
cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, fermo
restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
[Top]
Fermo restando il principio di cui all’art. 52, in caso di
decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti
legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione
possono darne comunicazione alla Direzione del Cimitero entro 12
mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la voltura
della concessione, indicando gli aventi diritto alla sepoltura e
designando, uno di loro quale rappresentante della concessione nei
confronti del Comune.
Al rappresentante spettano tutti i diritti già attribuiti al
titolare della concessione.
Il rappresentante può essere sostituito con il parere espresso dalla
maggioranza degli aventi diritto.
L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato
dall'ufficio esclusivamente nei confronti della persona che assume
la qualità di nuovo concessionario.
Il mancato aggiornamento dell'intestazione entro tre anni dalla data
di decesso dell'ultimo concessionario provocherà la decadenza della
concessione stessa.
[Top]
Uno o più titolari del diritto d’uso possono dichiarare la loro
irrevocabile rinuncia personale, per se e per i propri discendenti
diretti e/o eredi, al diritto alla sepoltura e/o al diritto d’uso
della medesima che verrà registrata dal Comune e tenuta dall’Ufficio
Cimiteriale.
La rinuncia alla concessione della sepoltura privata è ammessa in
ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
La rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della
concessione, in nessun caso costituisce motivazione per rimborsi dei
periodi non goduti.
Per le concessioni a tempo indeterminato, precedenti al presente
Regolamento, il valore della durata si assume convenzionalmente, ad
un periodo pari a 99 anni.
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Capo III Revoca – Decadenza – Estinzione
Salvo quanto previsto dall’art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10
settembre 1990, n. 285, è in facoltà dell’Amministrazione di
ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso
quando ciò sia necessario per ampliamento,modificazione topografica
del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
Verificandosi i casi suddetti, la concessione viene revocata con
atto del Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti. Agli
aventi diritto verrà concesso l’uso, a titolo gratuito, per il tempo
residuo spettante secondo l’originaria concessione o per la durata
di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di
un’equivalente sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero, se
possibile, in zona o costruzione indicati dall’Amministrazione,
rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle
spoglie mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura,ma non la
rimozione e il ripristino delle opere qualora dai concessionari
vengano richieste modifiche strutturali od architettoniche della
stessa.
Il provvedimento di revoca dovrà essere notificato al
concessionario, ove noto, in caso sia impossibile provvedere alla
notifica, il provvedimento medesimo sarà pubblicato all’Albo
Pretorio per 60 giorni e depositato fra gli atti a disposizione del
pubblico nel cimitero.
La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti
casi:
1. quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di
speculazione;
2. in caso di violazione del divieto di cessione fra privati del
diritto d’uso della sepoltura, previsto dal comma 4, art. 49.
3. quando, per inosservanza della prescrizione dell’art. 45 punto 2,
non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini
fissati;
4. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per
incuria o per morte degli aventi diritto o ricorrano le circostanze
previste nell’art. 49 punto 4, o quando non si siano osservati gli
obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
5. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto
nell’atto di concessione o nel presente Regolamento;
6. quando sia stato accertato il decesso dell’unico avente titolo e
che la salma sia stata cremata o tumulata in altra sepoltura privata
senza che il concessionario o i suoi discendenti legittimi abbiano
dichiarato, entro un anno dall’avvenuto decesso dell’avente titolo,
la loro rinuncia alla concessione stessa.
7. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma,
ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal
decesso, cremazione, esumazione o estumulazione.
Nei casi di cui ai punti 4 e 5 del comma 4, il Sindaco provvede a
notificare agli interessati l’avvio del procedimento di
dichiarazione di decadenza, diffidandoli a provvedere entro il
termine di 6 mesi prorogabile di altri 6 mesi per motivate ragioni.
Copia della diffida è affissa all’Albo Pretorio del Comune e
depositata fra gli atti a disposizione del pubblico nell’ufficio
Cimiteriale per 30 giorni.
Decorsi i termini suddetti senza che sia stato provveduto, la
dichiarazione di decadenza è pronunciata con atto del Sindaco. Trova
piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Le concessioni si estinguono o per decadenza del termine previsto
nell’atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero
salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto nell’art. 98 del D.P.R.
10 settembre 1990, n. 285.
Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno
preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o
ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel
campo,nell’Ossario, o nei cinerari comuni, previo avviso notificato
agli interessati con le modalità di cui ai precedenti commi 5 e 6.
[Top]
L’Ufficio di Direzione dei Servizi Cimiteriali segnalerà ai
concessionari o loro aventi causa, la scadenza della concessione
delle sepolture private,attraverso raccomandate con ricevuta di
ritorno o atti notificati ai sensi degli artt. 136 e seguenti del
codice di procedura civile.
Qualora il concessionario risulti deceduto senza lasciare eredi o
discendenti diretti conosciuti la segnalazione di avvenuta scadenza
della concessione sarà effettuata tramite apposito avviso che
rimarrà affisso per sei mesi sulla sepoltura, in ogni caso la
concessione verrà considerata decaduta se entro due anni dalla
scadenza naturale nessuno avrà provveduto a formalizzarne il
rinnovo.
Per rinnovare la concessione l’avente titolo dovrà provvedere al
pagamento del corrispettivo dopo accertato il buono stato di
manutenzione del sepolcro da parte della Direzione del Cimitero. Nel
caso la sepoltura abbisogni di lavori di manutenzione questi
verranno prescritti e dovranno essere eseguiti entro 6 mesi,
prorogabili di altri 6, qualora oggettive situazioni non consentano
di rispettare il termine iniziale.
Se la concessione non sarà rinnovata o i lavori prescritti non
verranno eseguiti, il Sindaco disporrà la traslazione in fossa
decennale di eventuali salme non completamente mineralizzate oppure
nell’ossario comune dei resti mortali, acquisendo al patrimonio
comunale la sepoltura interessata.
In caso di accertate e documentate difficoltà potranno essere
previste forme di rateizzazione per il rinnovo delle concessioni.
[Top]
Tutte le concessioni in uso delle sepolture non possono essere
trasferite a terzi, ma solamente retrocesse al Comune.
Tutte le concessioni sono fuori commercio. Non possono perciò
formare oggetto idoneo di compravendita, permuta, donazione o
comunque cessione a titolo oneroso o lucrativo.
Alla morte del titolare della concessione la stessa può essere
ereditata, con gli stessi titoli e oneri vigenti al momento della
morte del titolare stesso.
In caso di assenza di esplicito testamento i discendenti diretti
possono, attraverso la produzione di un atto idoneo e da tutti
sottoscritto con autentica di firma, nominare fra di essi il
titolare della concessione, in mancanza dell’esercizio di tale
facoltà, la concessione risulterà intestata al concessionario
originario e tutti i discendenti diretti, i quali, dovranno farsi
carico di tutti gli oneri inerenti la concessione stessa.
Qualora alla morte del concessionario originario sia stato
identificato un nuovo concessionario, secondo le modalità di cui ai
precedenti commi, il nuovo titolare della concessione dovrà
procedere ad inoltrare alla Direzione dei Servizi Cimiteriali la
richiesta di voltura della concessione.
In assenza di apposita richiesta di voltura non potrà individuarsi
il concessionario ma potranno individuarsi i titolari del diritto di
sepoltura.
[Top]
Tra i titolari del diritto di sepoltura di cui al precedente art.
58 verrà rispettato, nell’esercizio del diritto all’uso della
sepoltura stessa il seguente ordine di priorità:
• coniuge vivente;
• in assenza del coniuge tutti i figli viventi;
• in assenza di figli viventi tutti i nipoti.
Le priorità su indicate sono da intendersi estese anche alla
priorità nella titolarità alla disponibilità di tutte le salme
presenti nella sepoltura.
In caso di controversie, fra più titolari con pari priorità nella
disponibilità della salma, si procederà ad eseguire le volontà della
maggioranza.
[Top]
Le concessioni retrocesse o decadute rientrano nel patrimonio
disponibile del Comune e assegnate secondo le disposizioni di
assegnazione di qualsiasi altra concessione a titolo oneroso.
Nel caso di retrocessione di una concessione cimiteriale, per
espressa rinuncia del titolare o dei suoi eredi, sarà rimborsata sul
canone corrisposto all’atto della concessione stessa:
1) la somma pari al 50% se la retrocessione avviene:
a)entro i primi cinque anni dalla data di concessione trentennale;
b) entro i primi dieci anni dalla data di concessione sessantennale;
c) entro i primi quindici anni dalla data di concessione
novantennale;
2) la somma pari al 25% se la retrocessione avviene: a) tra il
quinto e il decimo anno dalla data di concessione trentennale; b)
entro i primi vent’anni dalla data di concessione sessantennale; c)
entro i primi trent’anni dalla data di concessione novantennale.
Nessun rimborso sarà accordato quando la retrocessione avvenga dopo
i periodi su indicati.
Qualora contestualmente alla retrocessione ci sia l’acquisizione di
una nuova sepoltura, il concessionario dovrà versare solo ed
esclusivamente la differenza tra il costo della nuova concessione e
l’eventuale rimborso dovuto.
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Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono
registrati e raccolti tutti i dati che le si riferiscono.
Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono
sinteticamente indicate la natura della concessione, il
concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano
ritenuti utili.
Il sistema cartaceo non è necessario qualora si adotti un sistema
informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.
I registri previsti dall’art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.
285, possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente.
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TITOLO IV
ESECUZIONE DI LAVORI
Capo I Esecuzione di lavori presso i Cimiteri
L’Amministrazione Comunale non addiviene alla concessione delle
aree destinate alla realizzazione di tombe ipogeiche, di cappelle
con cripta od edicola, se prima non abbia approvato il progetto in
ogni suo dettaglio, sia dal punto di vista igienico che tecnico. I
monumenti e le lapidi di tali tombe possono essere appoggiati o
fissati solamente senza forare la muratura, in modo da evitare ogni
danno strutturale ed ai rivestimenti esterni delle murature.
L’installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti
ornamentali di carattere stabile o fisso, iscrizioni, nonché
l’introduzione nei cimiteri dei relativi materiali è subordinata ad
autorizzazione del Settore tecnico edilizio. Tale autorizzazione
verrà rilasciata previa presentazione da parte del concessionario di
una domanda correlata da n. 2 disegni riguardanti il manufatto da
collocare, qualora non sia richiesta la concessione edilizia, oltre
che al pagamento della tariffa stabilita sui diritti di istruttoria.
Per ottenere l’autorizzazione, i concessionari dovranno presentare
apposita istanza in carta rese legale al Sindaco,corredata da n. 2
disegni in pianta e in sezione ed in scala conveniente, recanti la
firma della Ditta esecutrice e l’indicazione dei materiali che si
intendono impiegare.
I materiali possono essere introdotti nei cimiteri solo per il tempo
necessario all’installazione e devono essere, per quanto
possibile,già predisposti e lavorati. Eventuali contorni, copri
tomba, testate sostituite dovranno essere rimosse a cura della Ditta
o Artigiano che ha eseguito il lavoro. L’eventuale abbandono di
lapidi lungo i vialetti interni o campi o parchi determinerà a
carico della Ditta o dell’Artigiano l’obbligo dell’immediata
rimozione degli stessi.
Le imprese private che intendano eseguire lavori all’interno del
Cimitero dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione
dei Servizi Cimiteriali. La richiesta dovrà essere formulata su
apposito modulo con allegata iscrizione alla Camera di Commercio. I
lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati
dal Sindaco, con propria ordinanza.
Nelle sepolture ad inumazione, l’installazione di lapidi non potrà
mai eccedere le dimensioni autorizzate, nè alterare le distanze tra
una fossa e l’altra. La lapide deve sempre riportare le generalità
del defunto.
Per le opere di restauro di qualche importanza, che il
concessionario intenda apportare alle lapidi, avvero le modifiche
sostanziali del sepolcro e per la modifica delle iscrizioni, è
richiesta l’autorizzazione edilizia. Tale autorizzazione non è
richiesta qualora sia l’Amministrazione Comunale a prescrivere i
lavori e questi vengano eseguiti in conformità.
Gli ornamenti di fiori freschi o piante, non appena appassiscono
dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti o impiantati.
Allorchè i fiori e le piante siano tenuti con deplorevole
trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, il responsabile
dell’Ufficio Cimiteriale potrà farli togliere o sradicare senza
preavviso e senza diritto al recupero dei vasi da parte degli
interessati.
[Top]
Dell’esecuzione dei lavori, gli artigiani, le Ditte ed i
concessionari dovranno provvedere a darne comunicazione alla
Direzione dei Servizi Cimiteriali ovvero al gestore dell’impianto
cimiteriale se individuato e comunque non recare alcun danno alla
proprietà pubblica o privata.
Non occupare alcuna parte del cimitero senza speciale permesso.
Non sospendere i lavori in assenza di comunicazione alla Direzione
del Cimitero o gestore se individuato ed in assenza di legittima
ragione.
Non imbrattare il suolo del cimitero stesso mediante la preparazione
dei materiali occorrenti (malta, cemento, ecc.).
Con il fine di preservare l’ordine e la pulizia dei luoghi, le sopra
citate operazioni dovranno essere poste in essere su indicazione
della Direzione dei Servizi Cimiteriali sentito il soggetto gestore
dell’impianto cimiteriale se individuato, in posto appartato a ciò
destinato, ovvero a bordo degli automezzi o sopra lamine metalliche.
In caso di inosservanza delle norme suddette le Ditte, gli artigiani
ed i concessionari saranno passibili di sanzione, senza esclusione
del risarcimento dei danni,ed il Direttore dei Servizi Cimiteriali
potrà provvedere, se necessario, al ripristino dell’area od alle
modificazioni necessarie a totale spesa del concessionario.
L’esecuzione e la posa delle lapidi deve essere curata sotto la
responsabilità di professionisti, industriali od artigiani
regolarmente iscritti alle rispettive Camere di Commercio; in caso
di dubbio la Direzione dei Servizi Cimiteriali ha la facoltà di
chiedere la presentazione di formale atto di certificazione al
riguardo.
La posa in opera dei monumenti funerari, non dovrà avvenire prima di
sei mesi dall’inumazione, o di un periodo più lungo qualora
oggettive ragioni lo consiglino.
[Top]
I concessionari di sepolture hanno l’obbligo di provvedere, a
loro cura e spesa, per tutta la durata della concessione, alla
decorosa conservazione, riparazione e pulizia delle lapidi, dei
monumenti ed in genere dei manufatti posti sulle sepolture stesse,
ivi compresala pulizia delle iscrizioni. La manutenzione comprende
ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè l’esecuzione di
opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto
valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, di
sicurezza o di igiene.
Nelle sepolture private destinate a loculi, il Comune provvede alla
manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti. Sono escluse
dalla manutenzione di cui al presente comma:
• le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
• gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
• l’ordinaria pulizia;
• gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti
senza particolari strumenti.
L’Amministrazione Comunale, accertato il cattivo stato di un segno
funerario per mancata o mal eseguita manutenzione prescriverà al
concessionario di eseguire i lavori ritenuti necessari.
L’esecuzione degli stessi dovrà avvenire entro il termine di sei
mesi, prorogabile di altri sei qualora ricorrano giustificati
motivi.
In caso di esecuzione di lavori mal eseguiti, saranno rimossi
d’ufficio, i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi o
la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non
confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
I concessionari di sepolture private ove sia presente una salma,sono
tenuti, nel termine di due anni dall’ottenimento della concessione,
a completare i lavori di rifinitura secondo i criteri fissati
dall’Amministrazione.
Qualora si addivenga al pronunciamento di decadenza della
concessione il defunto verrà esumato o estumulato e collocato nel
campo comune d’inumazione qualora trattasi di salma appartenente a
deceduto da meno di 10 anni, ovvero nell’Ossario comune qualora
trattisi di deceduti da più di 10 anni; senza nessun diritto del
concessionario al risarcimento o rimborso del restante periodo di
concessione. Gli eventuali monumenti o segni funerari dovranno
essere demoliti o ceduti a terzi, tramite asta pubblica.
[Top]
I monumenti, le lapidi, i cippi, le croci e le ornamentazioni in
genere poste sopra una sepoltura, in memoria dei defunti ivi
sepolti,che vengano rimosse, non possono essere portate nella
discarica se non dopo essere stati frantumati, in modo da rendere
irriconoscibile la loro originaria collocazione.
La rimozione dei monumenti funerari deve essere eseguita dalla ditta
incaricata dalla famiglia del defunto.
Le attività di controllo relative ai lavori di realizzazione
manutenzione o modifica dei manufatti cimiteriali competono al
Settore tecnico che ne ha preventivamente rilasciato
l’autorizzazione.
Le attività di controllo sulla generale manutenzione e pulizia delle
aree cimiteriali compete rispettivamente al Settore tecnico comunale
alle Manutenzioni ed al Settore ambiente.
[Top]
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I Disposizioni sul progetto d’ampliamento
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli
impianti cimiteriali del comune di Sassari ed all’impianto in
ampliamento del Cimitero centrale “San Paolo”.
Si richiamano ad integrazione della presente normativa regolamentare
ed in quanto compatibili, le disposizioni del contratto di
concessione per la progettazione, costruzione e gestione
dell’ampliamento del Cimitero “San Paolo” Repertorio n. 25850 del
04.12.2006 registrato a Sassari il 14.12.2006.
[Top]
Capo II Disposizioni varie e finali
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano
anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla
sua entrata in vigore.
Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti
d’uso su sepolture private in base a normativa preesistente, può nel
termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento,
presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua
qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti
pregressi sorti nel rispetto della preesistente normativa, è
comunicato all’interessato e conservato negli atti inerenti la
sepoltura di che trattasi.
Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale
di Polizia Mortuaria precedente e successive modificazioni ed
integrazioni, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in
vigore del presente Regolamento.
Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno punite ai sensi
del T.U. delle leggi sanitarie, in quanto non costituiscono reato
previsto e punito dal codice penale o da altra legge o Regolamento
generale. Per l’accertamento delle contravvenzioni si osserverà il
procedimento stabilito della legge comunale e provinciale 4 febbraio
1915, n. 1480; e successive modifiche (D.P.R. 23 maggio 1924).
[Top]
In applicazione del D.Lgs. 267/2000 e delle normative generali
sui compiti dei Dirigenti degli Enti Locali spetta al Dirigente
Responsabile l’emanazione degli atti previsti dal presente
Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni
altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva
deliberazione della Giunta Comunale,quando tali atti sono compiuti
nell’osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti
situazioni non previste dal presente Regolamento, saranno dallo
stesso Dirigente adottati, su conforme deliberazione della Giunta
Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza
del Consiglio Comunale o del Sindaco.
[Top]
Tenuto conto del disposto dell’art 42 secondo comma lett. “F” e
dell’art. 48 del
D. Lgs. n. 267/2000; del Contratto di concessione per la
progettazione, realizzazione e gestione dell’ampliamento del
cimitero cittadino Repertorio n. 25850 del 04.12.2006 registrato a
Sassari il 14.12.2006, si individuano di seguito, la natura e le
attività soggette a tariffa e relative al perfezionamento dei
contratti di concessione cimiteriale, oltre che quelle relative allo
svolgimento delle principali operazioni cimiteriali:
CONCESSIONI MANUFATTI CIMITERIALI
ASSOGGETTATI A TARIFFA
• tomba individuale;
• tomba doppia;
• tomba a tre posti;
• tomba a quattro posti;
• tomba edificata due posti;
• tomba edificata quattro posti;
• tomba edificata cinque posti;
• tomba edificata sei posti;
• tomba edificata otto posti;
• cappella edificata a 14 posti;
• area per cappella al mq.;
• area per tomba e cappella al cimitero dell’Argentiera;
• loculo in prima fila;
• loculo in secondo fila;
• loculo in terza fila;
• loculo in quarta fila;
• loculo in quinta fila;
• loculo in prima fila sul terrazzo;
• loculo in secondo fila sul terrazzo;
• loculo in terza fila sul terrazzo;
• loculo in quarta fila sul terrazzo;
• loculo in prima fila all’Argentiera;
• loculo in seconda fila all’Argentiera;
• loculo in terza fila all’Argentiera;
• loculo ossario;
• loculo ipogeico;
• loculo cinerario;
SERVIZI CIMITERIALI
ASSOGGETTATI A TARIFFA
• tumulazioni di feretro in loculi fuori terra;
• tumulazioni di feretro in cripte, in loculi ipogeici o comunque
interrati;
• tumulazioni di feretro in campo comune quando esplicitamente
richiesto e non dovuto per motivi economici;
• esumazioni straordinarie;
• estumulazioni da loculi fuori terra;
• estumulazioni da loculi in cripta, ipogeici o comunque interrati;
• riduzione in cassettina di resti mortali;
• canone mensile per assegnazione di loculo provvisorio;
• tumulazioni di cassettine di resti mortali;
• tumulazioni di urne cinerarie;
• estumulazioni di cassettine di resti mortali;
• estumulazioni di urne cinerarie.
• inumazione feto quando richiesto dalla Azienda Unità Sanitaria
Locale;
• inumazione nato morto quando richiesto dalla A.U.S.L.;
• inumazione pezzo anatomico quando richiesto dalla A.U.S.L.;
• smaltimento legno di feretro;
• smaltimento zinco di feretro;
• smaltimento resti dei tessuti presenti all’interno dei feretri.
La determinazione delle tariffe riferite alle sopra elencate voci
sarà oggetto di separato provvedimento della Giunta Municipale in
applicazione del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 267/2000.
Nelle more di determinazione delle nuove tariffe da parte della
Giunta Municipale si applicano quelle attualmente determinate ed in
vigore.
[Top]
Le disposizioni del presente regolamento sono immediatamente
eseguibili, pertanto e di conseguenza devono considerarsi abrogati i
seguenti precedenti provvedimenti normativi dell’Amministrazione, ed
in particolare:
• Deliberazione Podestarile n. 1188 del 26.11.1934;
• Deliberazione della Giunta Municipale n. 1836 del 29.10.1982
• Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 01.04.2004
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si
applicano le disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 285 del
10.09.1990 e la specifica normativa regionale quando promulgata.