REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA
Il regolamento è stato modificato e integrato con delibera del Consiglio Comunale n° 44/2006
ARTICOLO 1
1.Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo
pubblico di strutture precarie, temporanee e amovibili asservite
esclusivamente e direttamente alla ricezione di utenti di esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande.
2.Le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalla
vigente normativa sanitaria .
1.Ai fini del presente regolamento si definiscono strutture precarie
ed amovibili quei manufatti collocati o fissati su suolo pubblico, senza
fondamenta, come verande, gazebi, pergolati e similari.
2.Sono fate salve, per le pedane, le disposizioni di cui all'art.11 del
presente regolamento.
1.Le installazioni di cui trattasi sono consentite nel rispetto
della collocazione su banchine non delimitanti carreggiate soggette
a traffico intenso.
2.La struttura precaria ed amovibile non sarà ammissibile in aree o
a ridosso delle stesse destinate anche solo stagionalmente a
manifestazioni ed in prossimità di spazi già assegnati all’esercizio
di commercio su aree pubbliche.
3.L’installazione, incluso il centro storico, è consentita purchè su
suolo pubblico, non sottratto alla circolazione, alla sosta o al
verde pubblico d’arredo e purchè conformi ai regolamenti
igienico-sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o
con vincoli culturali e/o ambientali.
4.Si considera adiacente al locale dell’esercizio, la struttura
precaria ed amovibile posta anche soltanto sopra o in adiacenza al
marciapiede posto davanti al locale dell’esercizio. Ove invece
sussista una soluzione della continuità tra la struttura precaria ed
amovibile ed i locali (interposizione di una via) l'installazione
della struttura precaria ed amovibile è ammissibile, fatti salvi gli
esiti dell'istruttoria, solamente ove la via interposta sia esclusa
dalla viabilità veicolare (zona pedonale).
5.Le strutture precarie ed amovibili possono infatti essere
collocate solo in spazi pedonali protetti (marciapiedi, banchine,
zone pedonali o a traffico limitato).
6.Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in
particolare dell’art. 20, l’occupazione dei marciapiedi può essere
consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, in
adiacenza di fabbricati secondo quanto sopra descritto, e sempre che
venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei soggetti
diversamente abili.
1.Sono oggetto del presente regolamento le seguenti strutture:
- gazebo, verande : altezza massima tre metri
La struttura portante in metallo o legno, secondo quanto stabilito nel
successivo articolo, può essere aperta su tutti i lati ovvero tamponata,
sino ad una altezza di m. 1,5, con materiali quali vetro, plexiglass o
similari comunque facilmente amovibili . La pavimentazione dovrà essere
facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e
rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle
pavimentazioni esistenti. I manufatti non dovranno alterare le tipologie
e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti. Ogni caso sarà
valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli
edifici e quindi giudicato dalla conferenza dei servizi compatibile o
meno. In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una
soluzione unitaria.
Pergolati: altezza massima 3 metri.
- La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno,
metallo o ghisa a sostegno di piante rampicanti. La struttura che non
dovrà avere nè grondaie nè pluviali non può essere tamponata, è ammessa
invece la copertura con materiali di facile smontaggio non rigido quali
stuoie, in canna bambù o legno o similari, oppure tela.
Tende parasole: altezza massima 3 metri
- In tutte le vie o piazze sprovviste di marciapiede la sporgenza dal
profilo murario esterno non dovrà essere superiore a metri lineari 0,80;
qualora invece sia presente il marciapiede la tenda potrà essere
aggettante fino al filo dello stesso. La distanza per altezza della
tenda, ivi compreso eventuali frange e le strutture mobili o fisse di
sostegno dal piano di calpestio (marciapiede o sede stradale), non dovrà
essere inferiore a metri 2,20. Non è ammesso il tamponamento laterale.
All’interno del perimetro del centro storico le tende saranno del tipo
teso ad una sola falda. Dovranno essere realizzate esclusivamente in
tessuto di colore bianco ecrù. Non è ammessa alcuna scritta o immagine
ad esclusione del nome del locale. laterali. I montanti devono essere in
metallo verniciato.
2.Nelle aree prive di marciapiede potrà essere concesso stagionalmente
il suolo pubblico per la temporanea allocazione di tavolini e sedie e
l’installazione di tende a sbraccio con sbalzo non superiore a metri
1,20: restando fermo l'obbligo per gli esercenti di adeguare gli arredi
al contesto urbanistico ed architettonico, non sono ammessi arredi in
plastica e materiali ad essa similari.
.
1.Le strutture precarie ed amovibili e le strutture similari di cui all’articolo precedente devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:
-1) Nel centro abitato le nuove strutture precarie ed amovibili e quelle in sostituzione delle preesistenti dovranno avere una superficie massima di 10 mq; fuori dalle predette zone ed ambiti potranno avere una superficie massima di 25 mq. La deroga al limite disposto dall’articolo 20 del Codice della Strada, per il quale l’ampiezza della struttura precaria ed amovibile non deve superare la metà del marciapiede sul quale è allocato, deve intendersi eccezionale ed è soggetta all’acquisizione dei pareri, con valutazione congiunta, dell’ufficio traffico e del comando P.M..
-2) La struttura precaria ed amovibile e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente abili e dei relativi ausili.
-3) E’ richiesto il rispetto dei limiti di superficie di sistemazione esterna e delle garanzie di facilità di accesso pedonale e carrabile.
-4) le strutture precarie ed amovibili devono essere realizzate in materiali quali legno, ferro, ghisa. Si richiamano per la realizzazione le ulteriori disposizioni di cui agli articoli precedenti. Deve sempre, comunque, essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di sua pronta e facile rimozione. Gli arredi all’interno delle dette strutture precarie ed amovibili e gli arredi delle verande e gazebo dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante. Il parere estetico e di decoro è espresso in sede di Conferenza di servizi.
-5) Non sono consentite forme pubblicitarie e l’apposizione di insegne.
-6) Tutte le strutture precarie ed amovibili dovranno essere realizzate con strutture facilmente smontabili e/o amovibili e sempre previa autorizzazione comunale; è consentito attrezzare l’area limitrofa alla struttura precaria ed amovibile con elementi di arredo che siano comunque omogenei all’arredo urbano circostante.
-7) È vietato invece interessare il suolo pubblico attiguo alla struttura precaria ed amovibile con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica.
-8) Eventuali sistemi di riscaldamento dovranno essere collocati all’interno dell’area occupata.
1.La profondità della struttura non deve superare la metà di quella
del marciapiede.
2.Ove vi siano più esercizi commerciali adiacenti, la lunghezza (in
facciata) per ciascuno non può superare quella corrispondente dei locali
di pertinenza.
3.Nel rispetto delle particolari caratteristiche geometriche della
strada devono essere oggetto di valutazione in sede di Conferenza di
servizi di cui all'art. 9 le prescrizioni atte a garantire l’incolumità
dei pedoni in rapporto alla presenza dei manufatti da porre in opera.
4.Per le predette finalità è consentita l’occupazione di suolo pubblico
purchè venga assicurato il libero ed agevole transito pedonale senza
pregiudizio dei soggetti diversamente abili, mediante passaggio di
almeno mt. 1,50 .
5.Nelle fasce di rispetto deve essere stabilito il divieto assoluto di
sosta ai veicoli.
6.Il passaggio pedonale, al fine di garantire l’incolumità delle
persone, deve essere garantito preferibilmente sul lato adiacente gli
edifici .
1.Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere
sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e
titolare dell’autorizzazione, ad opportuna manutenzione.
2.La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a
terzi o cose resta a carico del concessionario/autorizzato.
3.Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma,
quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente
autorizzata.
1.L’installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta a
domanda in bollo con la quale l’interessato chiede, contestualmente,
l’autorizzazione per l’installazione della struttura e la
concessione del suolo pubblico.
2.La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:
A. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o
legale rappresentante dell’esercizio).
B. Ragione sociale se trattasi di Società.
C. Tipologia dell’esercizio a cui si riferisce (somministrazione)
inclusi i dati dell’autorizzazione.
D. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e
delle abilitazioni all’esercizio dell’attività
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
• Progetto in tre copie sottoscritto dall’istante e da progettista
abilitato in scala 1:50 nel quale con le caratteristiche della
struttura siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo
stato di fatto dell’area interessata e delle strade adiacenti nonché
l’indicazione della disciplina di sosta o divieto ovvero l’eventuale
presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed
accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i riferimenti
urbanistici per l’individuazione esatta dell’area. Il progetto deve
indicare anche la tipologia, dimensioni, colori, distanze da
immobili circostanti, alberature, strade.
• Relazione redatta da tecnico abilitato recante la dichiarazione di
responsabilità in ordine all’idoneità igienico-sanitaria della
struttura ed alla sua conformità alla normativa in materia di
sicurezza nonché all’assenza di divieti o vincoli in ordine alla
collocazione della struttura.
• Atto di impegno, nelle forme dell'accordo di cui all'articolo 11
L. 241/90 e s.m.i., ad osservare nella realizzazione della struttura
la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni
stabilite dall’Amministrazione, secondo il parere espresso dalla
Conferenza di Servizi di cui al seguente articolo 9, in conformità
alle disposizioni del presente regolamento.
2. Ulteriore documentazione potrà essere altresì richiesta ai fini
istruttori e ai fini dell'espressione dei pareri interni ed esterni
necessari per l'adozione del provvedimento.
1.Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda viene comunicato
l’avvio del procedimento.
2. Se l’interessato non provvede a fornire la documentazione necessaria
per l'istruttoria all'atto della presentazione della istanza l’ufficio
provvede ad interrompere i termini assegnando il termine perentorio di
60 giorni per la regolarizzazione.
3.In caso di mancato riscontro il procedimento non ha luogo e l’istanza
verrà archiviata, intendendosi il silenzio come rinuncia.
4.Entro 60 giorni dall’istanza, se regolare in ogni sua parte e nella
documentazione allegata, il Dirigente dello Sportello Unico procede a
convocare una Conferenza di Servizi a norma delle leggi vigenti in
materia di procedimento amministrativo.
5.E' composta dai seguenti soggetti, i quali esprimono i pareri
sostitutivi dei rispettivi atti di assenso, ai fini dell'accoglimento o
del rigetto della domanda:
- Dirigente dello Sportello Unico o Funzionario delegato, il quale,
oltre ad esprimere il parere di competenza, presiede la Conferenza;
- Dirigente o funzionario delegato dell'ASL;
- Rappresentante della Sopraintendenza;
- Presidente Ordine degli architetti o delegato.
6.Ai fini della relazione istruttoria da produrre nella Conferenza di
Servizi sono preventivamente acquisiti i pareri dei seguenti Settori
dell’Ente: ambiente,
ufficio traffico, comando P.M., lavori pubblici, urbanistica,
manutenzioni.
7.I pareri richiesti ai suddetti Settori dell'Ente sono espressi entro e
non oltre 30 giorni dalla richiesta da parte dello Sportello Unico. Tale
termine può essere interrotto ove risulti necessaria l'integrazione
della documentazione.
8.L'integrazione suddetta deve essere richiesta allo Sportello Unico per
una sola volta ed entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di
parere. Il termine per l'espressione del parere, in questo caso, decorre
nuovamente dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
9.Il mancato riscontro nel termine sopra indicato equivale a parere
positivo e consente di procedere all'indizione della conferenza.
10.L'acquisizione di un parere negativo, che dovrà sempre essere
chiaramente motivato, da parte di uno dei settori dell'Ente determina la
conclusione del procedimento senza che si debba procedere all'esame in
conferenza di servizi.
Qualora invece tutti i pareri risultino positivi, anche per effetto del
silenzio come sopra stabilito, si procede all'indizione della Conferenza
di Servizi applicandosi termini e disposizioni di cui alla L. 241/90 e
successive modifiche e integrazioni.
11. I lavori della conferenza possono essere rinviati per una sola volta
ai fini della richiesta di documentazione integrativa da parte degli
Enti/soggetti Terzi ad essa convocati. Con il rinvio viene stabilito il
termine assegnato al privato per l'integrazione e la data della
successiva convocazione della Conferenza. La mancata integrazione
documentale nel termine assegnato determina la conclusione negativa del
procedimento.
12.Il verbale della conferenza costituisce proposta obbligatoria e
vincolante per l'adozione del provvedimento edilizio finale, salvo nel
caso di deroghe al presente regolamento per le quali si applicano le
disposizioni dell'articolo 12 del presente regolamento.
13.Ove non debba disporsi il diniego, si provvede a comunicarne gli
esiti della stessa all’interessato richiedendo il pagamento degli oneri
di costruzione/urbanizzazione se previsti e del suolo pubblico.
14.Il provvedimento di concessione/autorizzazione è disposto nei 30
giorni successivi all’adempimento di quanto richiesto.
15.Ove l’interessato non provveda al pagamento degli oneri suddetti,
secondo le modalità ed i termini comunicati, previa diffida ad
ottemperare entro i successivi 30 giorni, il procedimento è concluso
negativamente con l'archiviazione , previa espressa comunicazione ai
sensi dell'art.10bis dalla legge n°241/90 e s.m.i.
1. La concessione può avere durata massima di tre anni
rinnovabile
2.La concessione è subordinata al pagamento di un canone da
corrispondersi anticipatamente ed in un’unica soluzione presso la
Tesoreria Comunale ovvero presso il Concessionario delegato alla
Riscossione, nei termini e con le modalità che saranno comunicate
all’interessato.
3.Ciascuna struttura precaria ed amovibile potrà essere installata e
la relativa attività potrà avere inizio solo dopo il rilascio del
provvedimento di autorizzazione edilizia e della concessione di
occupazione suolo pubblico. L'autorizzazione per la realizzazione
esonera l'interessato dall'onere di comunicare l'ampliamento della
superficie di somministrazione.
4. Dovrà essere richiesta polizza fideiussoria a garanzia degli
obblighi a carico del concessionario.
5.Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o
decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione
dell’Amministrazione (proroga della concessione/autorizzazione),
dovrà essere rimossa.
6.Il concessionario avrà l’onere di ripristinare la condizione del
suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all’installazione
del manufatto.
7.L’Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione anche
prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni, fatto
sempre salvo termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità
ed urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda
necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro,
manutenzione, lavori pubblici, o altre esigenze correlate ad
interessi prevalenti per la popolazione e la Città.
8.Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il
rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di
mancata occupazione.
09.Si determina la revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso
di mancato pagamento del canone entro il termini stabiliti, salvo
che l'interessato non provveda nel termine perentorio di 30 giorni
dalla richiesta dell'Ufficio alla eliminazione delle ragioni
indicate, nel presente articolo, come causa di decadenza; si dà
luogo, altresì,alla revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso
di sublocazione abusiva; e/o nel caso di accertata difformità
rispetto all'autorizzazione/concessione rilasciata, come, tra gli
altri casi, nel caso di mutamento di destinazione d’uso della
struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate, o di
occupazione di superficie superiore rispetto a quella autorizzata.
(art. 10 –pagamento oneri edilizi e TOSAP: abrogato)
Autorizzazioni stagionali di occupazione di suolo pubblico
mediante la collocazione di pedane
1.Non sono soggette alla procedura stabilita per la realizzazione e
la collocazione di strutture precarie ed amovibili le autorizzazioni
per la collocazione delle pedane finalizzate all’ampliamento
temporaneo e stagionale, mediante allocazione di tavolini, sedie ed
ombrelloni ,della superficie di somministrazione di pubblici
esercizi autorizzati ai sensi della norme vigenti a condizione che:
- la pedana sia adiacente o prospiciente al locale o,
alternativamente, sia adiacente o prospiciente al marciapiede su cui
si affaccia direttamente il locale medesimo e comunque sempre nel
rispetto della viabilità stradale e pedonale;
- la pedana non rappresenti essa stessa o per gli elementi di arredo
di cui sia eventualmente dotata, ostacolo o pericolo alla viabilità
ed al traffico;
- la pedana sia realizzata in modo da non costituire una barriera
architettonica;
- l’occupazione del suolo pubblico sia limitata al periodo
intercorrente dal
1 giugno al 31 agosto di ciascun anno, salvo provvedimento della
Giunta Municipale che in relazione ad esigenze della collettività,
dell'economia e di ragionevoli istanze degli esercenti disponga la
protrazione del periodo predetto;
- sia sempre consentita l’immediata rimozione, a cura e spesa
dell'esercente, ove questa sia necessaria per ragioni di sicurezza,
salute ed igiene pubblica, interesse pubblico.
2.Tali requisiti, da autocertificare all’atto della richiesta di
autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico, sono oggetto di
accertamento preventivo al rilascio da parte dell’Ufficio competente
e, per quanto attiene la sicurezza per la circolazione stradale e
per la viabilità pedonale al parere vincolante da richiedersi
all'Ufficio preposto al traffico e alla viabilità o al Comando P.M.
3.La pedana deve essere altresì conforme nei materiali di
costruzione e nel suo utilizzo alla normativa igienico-sanitaria.
Tale requisito, anch’esso oggetto di autocertificazione è oggetto di
accertamento anche successivo al rilascio.
4.La non conformità alle disposizioni predette, determina la revoca
dell’autorizzazione all’occupazione del suolo.
5.Al di fuori delle condizioni sovra espresse e quando comportino
provvedimenti/accertamenti edilizi di qualunque natura le pedane
sono sottoposte alla medesima procedura prevista per la collocazione
di strutture precarie ed amovibili.
6.Per motivi di pubblica utilità ed in occasione di manifestazioni
pubbliche ricadenti nell’area autorizzata, potrà essere disposta la
revoca o sospensione dell’autorizzazione.
Disposizioni transitorie e finali
1.Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli
interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso, fatto
salvo quanto espresso al successivo comma.
2.Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore
sino alla loro scadenza naturale. Il loro rinnovo è invece soggetto
all'adeguamento della struttura, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente Regolamento, alle disposizioni in
esso previste. E’ fatta sempre salva, anche per strutture esistenti,
la possibilità di revocare la concessione del suolo pubblico prima
della loro naturale scadenza per esigenze di interesse pubblico e/o
se le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per
esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio
pedonale con particolare riguardo al passaggio dei diversamente
abili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed
ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere
risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.
3.Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme
vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e
sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.
1.Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per le
violazioni alla normativa urbanistico – edilizia, sanitaria,
commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le
disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di
demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto
disposto nel presente atto possono comportare l'applicazione
dell’art. 650 c.p..
2.La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 ai
sensi e per gli effetti di cui all'art.7bis del T.U. E.L. n° 267/00
e s.m.i.
Entrata in vigore
Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune unitamente alla deliberazione consiliare di adozione ed entra
in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro
pubblicazione.
Identificazione sulla base dei parametri di cui alla
Decisione CE 97/101/CE: Decisione del Consiglio del 27 gennaio 1997
- strada larga con
+ traffico intenso (superiore a 10 000 veicoli al giorno)
+ traffico medio (da 2 000 a 10 000 veicoli al giorno)
+ traffico scarso (inferiore a 2 000 veicoli al giorno)
- strada stretta con
+ traffico intenso (superiore a 10 000 veicoli al giorno)
+ traffico medio (da 2 000 a 10 000 veicoli al giorno)
+ traffico scarso (inferiore a 2 000 veicoli al giorno)
- strada «canyon» con
+ traffico intenso (superiore a 10 000 veicoli al giorno)
+ traffico medio (da 2 000 a 10 000 veicoli al giorno)
+ traffico scarso (inferiore a 2 000 veicoli al giorno)
- autostrada con
+ traffico intenso (superiore a 10 000 veicoli al giorno)
+ traffico medio (da 2 000 a 10 000 veicoli al giorno)
+ traffico scarso (inferiore a 2 000 veicoli al giorno)
- altri: incroci, semafori, parcheggi, fermate d'autobus, stazioni
di taxi . . .
Art. 20. Occupazione della sede stradale.
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di
occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con
veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F)
l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione
che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico
ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che
essa non determini intralcio alla circolazione (1).
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a
carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati,
sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di
cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di
marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può
essere consentita fino ad un massimo della metà della loro
larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga
libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2
m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei
triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18,
comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando
sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è
ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita
una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con
limitata o impedita capacità motoria (1).
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo
ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 143,19 a euro 572,76.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Così modificato dall'art.29, legge 7 dicembre 1999, n. 472
Il provvedimento di diniego o archiviazione deve essere preceduto, a
norma dell'art.10 bis della L.241/90 come modificata dalla L.15/05 ,
da preavviso di diniego .
Ove l'Amministrazione non ritenga di rilasciare comunque il
provvedimento e di applicare le disposizioni sulle sanzioni e sulla
riscossione coattiva degli oneri come previsto espressamente dagli
artt.16, 42 e 43 del T.U. Edilizia .