REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA
- Il regolamento è stato modificato con deliberazione consiliare n. 36 del 24/05/2016
- Il regolamento è stato modificato con deliberazione consiliare n. 41 del 9.12.2014
- Il regolamento è stato modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 3.5.2011,
ARTICOLO 1
1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo
pubblico di strutture
precarie, temporanee e amovibili asservite esclusivamente e
direttamente alla
ricezione di utenti di esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande.
2. Le caratteristiche igienico–sanitarie restano disciplinate dalla
vigente normativa
sanitaria.
3. Nella zona a traffico limitato è consentita l'occupazione del suolo pubblico con attrezzature attinenti all'esercizio dell'attività per qualsiasi tipologia di locale commerciale o artigianale, in deroga a quanto previsto al comma 1.
4. La somministrazione sull'area pubblica è consentita solo ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar/ristoranti), mentre alle restanti attività commerciali o artigianali di tipo alimentare situate all'interno della zona a traffico limitato è consentita solo l'utilizzazione dei propri arredi, ivi compresi tavoli e sedute, ai fini del consumo immediato dei prodotti di gastronomia da parte della propria clientela, senza servizio e con stoviglie a perdere.
1. Ai fini del presente regolamento si definiscono strutture precarie
ed amovibili quei manufatti collocati o fissati su suolo pubblico, senza
fondamenta, come verande, incluse le tende solari infisse al suolo,
gazebo, pergolati.
2. Non sono da intendersi incluse tra le strutture precarie amovibili le
pedane, in quanto regolamentate dal successivo articolo 11 del presente
regolamento e le tende solari a sbraccio. Sono, altresì, escluse le
altre attrezzature a servizio delle attività commerciali e artigianali
di cui all'articolo 1 commi 3 e 4, in quanto regolamentate al successivo
articolo 11.
3. All’interno della struttura precaria è ammessa l’installazione di
pedane a livello in caso di eccessiva pendenza.
4. la concessione del suolo pubblico per la collocazione di strutture o
attrezzature disciplinate dal presente regolamento verrà rilasciata dal
Settore competente solo previa assenza di morosità per tasse e tributi
comunali, che dovrà essere autocertificata dal richiedente e verificata,
prima del rilascio dell’autorizzazione, presso i competenti
Concessionario della Riscossione e Servizio Tributi.
1. Le installazioni di cui trattasi sono consentite nel rispetto
della collocazione su
banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso.
2. La struttura precaria ed amovibile non sarà ammissibile in aree o
a ridosso delle
stesse destinate anche solo stagionalmente a manifestazioni ed in
prossimità di
spazi già assegnati all’esercizio di commercio su aree pubbliche.
Non possono
esser installate strutture precarie in aree destinate a mercato o a
manifestazioni
individuate dall’Amministrazione in qualsiasi orario.
3. L’installazione, incluso il centro storico, è consentita purché
su suolo pubblico,
non sottratto alla circolazione, alla sosta o al verde pubblico
d’arredo e purché
conformi ai regolamenti igienico–sanitari e non in contrasto con
prescrizioni
urbanistiche o con vincoli culturali e/o ambientali.
4. Si considera adiacente al locale dell’esercizio, la struttura
precaria ed amovibile
posta anche soltanto sopra o in adiacenza al marciapiede posto
davanti al locale
dell’esercizio. Ove invece sussista una soluzione della continuità
tra la struttura
precaria ed amovibile ed i locali (interposizione di una via)
l'installazione della
struttura precaria ed amovibile è ammissibile, fatti salvi gli esiti
dell'istruttoria,
solamente ove la via interposta sia esclusa dalla viabilità
veicolare (zona
pedonale).
5. Le strutture precarie ed amovibili possono infatti essere
collocate solo in spazi
pedonali protetti (marciapiedi, piazze, banchine, zone pedonali o a
traffico
limitato).
6. Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in
particolare dell’art. 20,
l’occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un
massimo della
metà della loro larghezza, in adiacenza di fabbricati secondo quanto
sopra
descritto, e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per
il passaggio dei
soggetti diversamente abili.
1. Sono oggetto del presente regolamento le seguenti strutture:
• gazebo, verande e tende solari ancorate al suolo: altezza massima tre
metri.
La struttura portante in metallo o legno, secondo quanto stabilito nel
successivo articolo, può essere aperta su tutti i lati ovvero tamponata,
sino ad
una altezza di m. 1,5, con materiali quali vetro, plexiglass o similari
comunque facilmente amovibili. La pavimentazione dovrà essere facilmente
amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non
arrechi
danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. I
manufatti non
dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli
edifici
esistenti, ossia non dovranno contrastare con la tipologia del
fabbricato del
pubblico esercizio e degli altri edifici limitrofi. Ogni caso sarà
valutato
singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e
quindi
giudicato dalla conferenza dei servizi compatibile o meno. In presenza
di più
pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria.
• Pergolati ad aria passante: altezza massima tre metri.
La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno,
metallo o ghisa
a sostegno di piante rampicanti. La struttura, che non dovrà avere né
grondaie
né pluviali, potrà essere tamponata sino ad una altezza massima di m.
1,50 con
materiali quali vetro, plexiglass o similari e comunque facilmente
amovibili
• Tende parasole a sbraccio: altezza massima tre metri.
In tutte le vie o piazze sprovviste di marciapiede la sporgenza dal
profilo
murario esterno non dovrà essere superiore a metri lineari 0,80; qualora
invece
sia presente il marciapiede la tenda potrà essere aggettante fino al
filo dello
stesso. L’altezza della tenda, ivi compreso eventuali frange e le
strutture
mobili o fisse di sostegno dal piano di calpestio (marciapiede o sede
stradale),
non dovrà essere inferiore a metri 2,20. Non è ammesso il tamponamento
laterale. All’interno del perimetro del centro storico, (da intendersi
secondo la
perimetrazione del piano regolatore ecc.) le tende saranno del tipo teso
ad una
sola falda. Dovranno essere realizzate esclusivamente in tessuto di
colore
bianco ecrù. Non è ammessa alcuna scritta o immagine ad esclusione del
nome
del locale.
2. Nelle aree prive di marciapiede potrà essere concesso stagionalmente
il suolo
pubblico per la temporanea allocazione di tavolini e sedie e
l’installazione di
tende a sbraccio con sbalzo non superiore a metri 1,20: restando fermo
l'obbligo
per gli esercenti di adeguare gli arredi al contesto urbanistico ed
architettonico. In
ogni caso tutti gli arredi devono essere di buona qualità e compatibili
con le
caratteristiche della struttura e del contesto dell’area in cui devono
esser collocati;
è vietato l’utilizzo di arredi in plastica di colore bianco o comunque
contrastante
con il contesto.
1. Le strutture precarie ed amovibili di cui all’articolo
precedente devono
conformarsi alle seguenti prescrizioni
- 1) Le nuove strutture precarie ed amovibili, ovvero quelle in
sostituzione delle
preesistenti, potranno avere un’estensione non superiore alla
larghezza della
facciata del pubblico esercizio e comunque per un totale non
superiore a 20
metri quadrati nel centro abitato estendibile sino a 35 metri
quadrati
esclusivamente nelle piazze e nelle aree extraurbane (borgate e
frazioni). In
ogni caso è vietata l’installazione su aree destinate a parcheggio.
La deroga al
limite disposto dall’articolo 20 del Codice della Strada, per il
quale l’ampiezza
della struttura precaria ed amovibile non deve superare la metà del
marciapiede
sul quale è allocata, deve intendersi eccezionale ed è soggetta
all’acquisizione,
in sede di conferenza, dei pareri favorevoli, con valutazione
congiunta,
dell’ufficio traffico e del comando P.M.
- 2) La struttura precaria ed amovibile e le sue pertinenze
accessibili al pubblico
devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di
barriere
architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da
soggetti
diversamente abili e dei relativi ausili.
- 3) E’ richiesto il rispetto dei limiti di superficie di
sistemazione esterna e delle
garanzie di facilità di accesso pedonale e carrabile.
- 4) Le strutture precarie ed amovibili devono essere realizzate in
materiali quali
legno, ferro, ghisa. Si richiamano per la realizzazione le ulteriori
disposizioni
di cui agli articoli precedenti. Deve sempre, comunque, essere
garantita la
concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di sua pronta e
facile
rimozione. Gli arredi all’interno delle dette strutture precarie ed
amovibili e gli
arredi delle verande e gazebo dovranno rispondere a criteri di
funzionalità e
decoro ed in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il
contesto
urbano circostante. Il parere estetico e di decoro è espresso in
sede di
Conferenza di servizi esclusivamente dai soggetti coinvolti nella
procedura di
cui al successivo articolo 9.
- 5) Non sono consentite forme pubblicitarie e l’apposizione di
insegne.
- 6) Tutte le strutture precarie ed amovibili dovranno essere
realizzate con
strutture facilmente smontabili e/o amovibili e sempre previa
acquisizione del
titolo abilitativo; è consentito attrezzare l’area limitrofa alla
struttura precaria
ed amovibile con elementi di arredo quali fioriere o barriere anti
smog, che
siano comunque omogenei all’arredo urbano circostante la cui altezza
non sia
superiore a metri 1,50.
- 7) È vietato invece interessare il suolo pubblico attiguo alla
struttura precaria ed
amovibile con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi
altro genere atte
a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale
o la
segnaletica.
- 8) Eventuali sistemi di riscaldamento dovranno essere collocati
all’interno
dell’area occupata.
.
1. La profondità della struttura non deve superare la metà di quella
del
marciapiede.
2. Ove vi siano più esercizi commerciali adiacenti, la lunghezza (in
facciata) per
ciascuno non può superare quella corrispondente dei locali di
pertinenza. Non è
consentita l’occupazione degli spazi adiacenti gli altri esercizi
commerciali.
3. Nel rispetto delle particolari caratteristiche geometriche della
strada devono
essere oggetto di valutazione, in sede di Conferenza di servizi di cui
all'articolo 9,
le prescrizioni atte a garantire l’incolumità dei pedoni in rapporto
alla presenza dei
manufatti da porre in opera.
4. Per le predette finalità è consentita l’occupazione di suolo pubblico
purché
venga assicurato il libero ed agevole transito pedonale senza
pregiudizio dei
soggetti diversamente abili, mediante passaggio di almeno mt. 1,50.
5. Nelle fasce di rispetto deve essere stabilito il divieto assoluto di
sosta ai veicoli.
6. Il passaggio pedonale, al fine di garantire l’incolumità delle
persone, deve
essere garantito preferibilmente sul lato adiacente gli edifici.
1.Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere
sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e
titolare dell’autorizzazione, ad opportuna manutenzione.
2.La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a
terzi o cose resta a carico del concessionario/autorizzato.
3.Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma,
quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente
autorizzata.
1. L’installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta a
Dichiarazione Unica
Autocertificativa (DUAAP) secondo quanto disposto dalla normativa di
settore e,
in particolare, dalla L.R. n. 3/2008.
2. Sono fatte salve le disposizioni normative sovraordinate al quale
il presente
regolamento si adegua automaticamente.
1. Il procedimento correlato alla DUAAP di cui all’articolo
precedente è delineato
dalla normativa di settore e, in particolare, dalla L.R. n. 3/2008 e
dalla legge n.
241/1990 e ss.mm.ii.
2. Sono fatte salve le disposizioni normative sovraordinate al quale il
presente
regolamento si adegua automaticamente.
1. La concessione può avere durata massima di tre anni
rinnovabile
esclusivamente con provvedimento esplicito dell’Amministrazione; il
mancato
rinnovo, così come i successivi reiterati rinnovi, non comportano
alcuna forma di
diritto del privato, né possibilità di rivalsa nei confronti
dell’Amministrazione. È
esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito dell’autorizzazione.
2. La concessione è subordinata al pagamento di un canone da
corrispondersi
anticipatamente ed in un’unica soluzione presso la Tesoreria
comunale ovvero
presso il Concessionario delegato alla riscossione, nei termini e
con le modalità
che saranno comunicate all’interessato.
3. Ciascuna struttura precaria ed amovibile potrà essere installata
e la relativa
attività potrà avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento
autorizzatorio. Il
provvedimento che sostituisce l’autorizzazione per la realizzazione
esonera
l'interessato dall'onere di comunicare l'ampliamento della
superficie di
somministrazione.
4. Dovrà essere richiesta polizza fideiussoria a garanzia degli
obblighi a carico del concessionario.
5.Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o
decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione
dell’Amministrazione (proroga della concessione/autorizzazione),
dovrà essere rimossa.
6.Il concessionario avrà l’onere di ripristinare la condizione del
suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all’installazione
del manufatto.
7.L’Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione anche
prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni, fatto
sempre salvo termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità
ed urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda
necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro,
manutenzione, lavori pubblici, o altre esigenze correlate ad
interessi prevalenti per la popolazione e la Città.
8.Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il
rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di
mancata occupazione.
09.Si determina la revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso
di mancato pagamento del canone entro il termini stabiliti, salvo
che l'interessato non provveda nel termine perentorio di 30 giorni
dalla richiesta dell'Ufficio alla eliminazione delle ragioni
indicate, nel presente articolo, come causa di decadenza; si dà
luogo, altresì,alla revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso
di sublocazione abusiva; e/o nel caso di accertata difformità
rispetto all'autorizzazione/concessione rilasciata, come, tra gli
altri casi, nel caso di mutamento di destinazione d’uso della
struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate, o di
occupazione di superficie superiore rispetto a quella autorizzata.
(art. 10 –pagamento oneri edilizi e TOSAP: abrogato)
la collocazione di pedane, tavolini e sedie e altre attrezzature
1. Non sono soggette alla procedura stabilita per la
realizzazione e la collocazione di strutture precarie ed amovibili:
I. le autorizzazioni per la collocazione di pedane al fine di
allocare tavolini, sedie, ombrelloni con annessi paraventi
trasparenti e attrezzature strettamente connesse al servizio di
somministrazione;
II. le autorizzazioni per la collocazione di tavolini, sedie,
ombrelloni con annessi paraventi
trasparenti e attrezzature strettamente connesse al servizio di
somministrazione direttamente su suolo pubblico;
III. le autorizzazioni per la collocazione di attrezzature a
servizio di attività commerciali e
artigianali all'interno della zona a traffico limitato, di cui al
precedente art. 1 commi 3 e 4
comprese quelle collocate su entrambi i fronti delle strade o
porzioni di strade a perimetro della zona a traffico limitato;
Le suddette autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico devono
essere concesse nel rispetto del codice della strada e non devono
costituire barriera architettonica.
In particolare andranno rispettati i seguenti criteri:
a) l’occupazione non deve interferire con gli attraversamenti
pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale presente,
luminosa e non;
b) in prossimità di intersezione l’occupazione deve avvenire
conformemente a quanto prevede il codice della strada;
c) non sono consentite occupazioni sul lato della strada opposto a
quello dove si trova l'esercizio di somministrazione del
richiedente, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata,
in ZTL, in una strada urbana a senso unico di marcia ed ad una sola
corsia o che il margine dell'occupazione sia adiacente (massimo
metri 10) ad un attraversamento pedonale;
d) le occupazioni sui marciapiedi sono consentite per un massimo
della metà della larghezza dello stesso e devono, in ogni caso,
lasciare libero per il transito pedonale uno spazio della larghezza
di almeno metri 2;
e) non sono consentite occupazioni su sede stradale soggetta a
divieto di sosta, salvo nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle
aree pedonali, purché l'occupazione non comprometta la viabilità dei
mezzi autorizzati, dei mezzi pubblici e di quelli di soccorso;
f) l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi
pubblici;
g) l'occupazione di suolo pubblico deve realizzarsi davanti
all'esercizio del concessionario; qualora l'occupazione si estenda
anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti,
aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a
servitù di pubblico passaggio dovrà essere prodotto l'assenso
scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione
dello stabile; le occupazioni sulle piazze o aree assimilabili
possono avvenire in spazi adiacenti anche non antistanti
all'esercizio del concessionario;
h) l’occupazione sulla sede stradale è consentita esclusivamente su
aree dove normalmente è consentita la sosta dei veicoli e per una
sagoma non eccedente i limiti di questa. In ogni caso devono essere
mantenuti liberi da qualsiasi impedimento gli spazi necessari al
transito dei mezzi di soccorso, oltre che dei mezzi delle imprese
incaricate della raccolta rifiuti;
i) le occupazioni su strada (pedane) devono essere chiuse su tre
lati, in modo da consentire l'accesso alle stesse esclusivamente dal
marciapiede; la chiusura deve avere un'altezza massima di mt. 1,00
dal piano di calpestìo e deve essere segnalata e resa visibile anche
di notte;
l) le occupazioni non devono comportare alcuna barriera
architettonica; è consentita l’installazione di pedane a livello in
caso di eccessiva pendenza come riportato nei precedenti articoli;
m) Le occupazioni di suolo devono rispettare la distanza di almeno
mt. 1,00 dai bordi laterali dei passi carrai.
2. Nelle occupazioni non sono consentite forme pubblicitarie e
l’apposizione di insegne a meno che non si tratti di scritti e
immagini relativi al nome dell'attività che si esercita. Agli
ombrelloni si applicano le prescrizioni di colore indicate all'art.
4 per le strutture precarie e amovibili. Le occupazioni devono
essere tenute in perfetto stato di conservazione e ben mantenute
onde garantire l’igiene, l'aspetto estetico, il decoro, la sicurezza
e l'incolumità delle persone. Per periodi di chiusura del locale
superiori a 7 giorni, tavolini, sedute, ombrelloni ed elementi
accessori mobili devono essere rimossi.
Le istallazioni e attrezzature presenti nelle occupazioni devono
rispettare tutta la normativa in materia di igiene e sicurezza.
3. Alla richiesta di autorizzazione, da presentare in carta da bollo
devono essere allegati:
A) elaborato di inquadramento con evidenziata l’area di occupazione;
B) rappresentazione grafica quotata della concessione, a firma di un
tecnico abilitato, in relazione alle dimensioni all’inserimento
della stessa nel contesto circostante (indicare la presenza di
segnaletica, semafori, attraversamenti pedonali, cassonetti, stalli
riservati a particolari categorie ecc.) al numero di tavolini e
sedie, ai percorsi pedonali e di accesso all’esercizio principale;
C) documentazione fotografica rappresentativa dell’area oggetto
dell’intervento e di quella
immediatamente circostante;
D) relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, di
asseveramento della struttura delle soluzioni che si intendono
adottare a garanzia del mantenimento delle condizioni
igienico-sanitarie e di sicurezza (materiali utilizzati, resistenza
alla spinta del vento e al peso delle persone, stabilità statica,
assenza di barriere architettoniche) in merito alle normative
vigenti in materia;
E) autocertificazione di non avere obbligazioni, pregresse e per
l’anno in corso, su imposte, tasse e tributi comunali, che fanno
capo alla ditta intestataria richiedente la concessione; a tal fine
il SUAP provvederà al rilascio dell’autorizzazione soltanto dopo il
conseguimento, nel termine massimo di 20 giorni, di verifica sulle
autodichiarazioni presso i competenti Concessionario della
riscossione e Settore tributi ed, eventualmente, solo dopo la
regolarizzazione degli adempimenti tributari previsti
dalla legge in ordine ai versamenti e alle dichiarazioni.
F) autodichiarazione di aver preso visione e di accettare tutti gli
obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento e nel
testo coordinato del regolamento per l’occupazione di suolo pubblico
e per l’applicazione del relativo canone;
G) accettazione dell'espressa riserva che l’Amministrazione comunale
non assume nessuna
responsabilità per danni cagionati a terzi a causa dell’occupazione.
4. Le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico previste dal
presente articolo sono rilasciate soltanto dopo il conseguimento,
nel termine massimo di 20 giorni, del parere favorevole sul rispetto
della sicurezza veicolare e pedonale da parte del competente Settore
comunale che gestisce le funzioni di mobilità se trattasi di
occupazione su carreggiata o da parte del Settore che gestisce le
funzioni di polizia municipale se trattasi di occupazione su
marciapiede.
5. Per ragioni di sicurezza, salute, igiene, decoro ed interesse
pubblico, è prevista la revoca o la sospensione dell’occupazione con
immediata conseguente rimozione delle attrezzature, a cura e a spese
dell'esercente, ove questa sia necessaria fino al perdurare della
causa.
6. La non conformità alle disposizioni predette, determina la revoca
dell’autorizzazione
all’occupazione del suolo pubblico già rilasciata.
7. Per motivi di pubblica utilità ed in occasione di manifestazioni
pubbliche ricadenti nell’area autorizzata, potrà essere disposta la
revoca o sospensione dell’autorizzazione.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico di cui al
presente articolo non possono in alcun caso essere considerate
permanenti ovvero superiori all'anno.
9. Il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere richiesto presentando
un'autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di persistenza di
tutti gli elementi costitutivi che hanno portato al rilascio della
precedente autorizzazione.
10. Le occupazioni di suolo pubblico di cui al presente articolo
potranno avere un’estensione non superiore alla larghezza della
facciata del locale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lett.
G, e, comunque, per un totale non superiore a 30 metri quadrati
nelle vie del centro abitato.
11. Nelle aree pedonali, nelle aree in ZTL, nelle piazze o spazi
assimilabili e nelle aree extraurbane (borgate e frazioni) le
occupazioni possono avere un'estensione massima di 50 mq.
12. La misura dell'estensione dovrà essere disposta contemperando le
esigenze di concessione di spazio pubblico da parte di tutti i
soggetti che potrebbero conseguirla in quella data zona (data area
pedonale, data area in ZTL, data piazza o spazio assimilabile).
13. Qualora il titolare dello stesso esercizio possa usufruire sia
delle concessioni di cui al primo capoverso che a quelle del secondo
capoverso del presente comma, non può richiedere complessivamente
un'occupazione superiore ai 50 mq.
14. La superficie di estensione delle occupazioni del presente
articolo si cumula con altri tipi di occupazione previste dal
presente regolamento fino al massimo di 50 mq.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli
interventi effettuati
dalla data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso
al successivo
comma.
2. Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore
sino alla loro
scadenza naturale. Il loro rinnovo è invece soggetto all'adeguamento
della
struttura, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento,
alle disposizioni in esso previste. E’ fatta sempre salva, anche per
strutture
esistenti, la possibilità di revocare il provvedimento prima della
sua naturale
scadenza per esigenze di interesse pubblico e/o se le stesse
strutture comportino
problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico
veicolare), alla
sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al
passaggio dei
diversamente abili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro
urbano ed
ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere
risolti o sanati
mediante modifiche alla struttura.
3. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme
vigenti in
materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza
pubblica nonché quelle
per la sicurezza stradale.
4. Le disposizioni del presente regolamento si intendono
implicitamente abrogate
in caso di entrata in vigore di successive norme in contrasto con le
disposizioni
regolamentari.
1.Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per le
violazioni alla normativa urbanistico – edilizia, sanitaria,
commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le
disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di
demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto
disposto nel presente atto possono comportare l'applicazione
dell’art. 650 c.p..
2.La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 ai
sensi e per gli effetti di cui all'art.7bis del T.U. E.L. n° 267/00
e s.m.i.
1. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio del
Comune
unitamente alla deliberazione consiliare di adozione ed entra in
vigore nel
quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
2. Il presente regolamento integra e sostituisce parzialmente il
regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34/2003 così
come
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44/2006.