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Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto del regolamento


1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture, che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse. Si applica, inoltre, agli incarichi professionali e di collaborazione esterna.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione ed alle seguenti norme:
- per i lavori: art. 40 della legge regionale n. 5 del 7.08.2007; art. 125, c. 5 D: Lgs. 163 del 12.04.2006 e disposizioni generali contenute nel Regolamento approvato con D.P.R. 554 del 21.12.1999 che attribuiscono a ciascuna stazione appaltante la potestà di individuare le tipologie per le quali è possibile procedere in cottimo;
- per le forniture e i servizi: art. 41 della legge regionale n. 5 del 7.08.2007; art. 125 c. 9
D. Lgs. 163/2006 e D.P.R. 384/2001.
3. Prima di attivare l’acquisto in economia secondo le modalità previste dal presente regolamento, il Responsabile del procedimento deve verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa, possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro attivate dalla Consip di cui all’art. 26 comma 3, legge 23 dicembre 1999 n. 488, ovvero dalle centrali istituite a livello regionale o provinciale, che verranno eventualmente costituite e che dovranno operare quali centrali di committenza ai sensi dell’art. 33 codice dei contratti. In alternativa dovranno essere utilizzate le relative condizioni (qualità/prezzo) come base di riferimento per gli affidamenti. Il responsabile del procedimento può inoltre optare per le forme di commercio elettronico previste dall’ordinamento.

 

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Articolo 2
Limiti di importo e divieto di frazionamento


1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite nei limiti degli importi definiti dal presente regolamento.
2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurre l’esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente regolamento o di sottrarsi alle forme e procedure ordinarie ad evidenza pubblica.
3. I limiti di importo definiti dal presente regolamento, non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno contrattuale.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
- 1) l’esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi e le procedure di affidamento siano inequivocabilmente autonome e separate l’una dall’altra;
- 2) gli affidamenti di un intervento misto (lavoro/fornitura; lavoro/servizio; servizio/fornitura), separatamente affidati a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico, rapidità di esecuzione.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. ed oneri fiscali esclusi, ma comprensivi di eventuali oneri per la sicurezza.
6. I limiti di spesa, ove individuati nel massimo consentito, si intendono automaticamente aggiornati ed adeguati in relazione alle modifiche previste dall’art. 28 Codice dei contratti, con lo stesso meccanismo previsto dall’art. 248 dello stesso codice.
 

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Articolo 3
Modalità di esecuzione degli interventi

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
1. in amministrazione diretta;
2. per cottimo fiduciario;
3. in forma mista.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. In tal caso gli interventi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati. Il responsabile del procedimento organizza ed esegue l’intervento per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente ed appositamente assunto.
3. Sono eseguiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l’affidamento ad operatori economici, se sussistono soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
4. Si può procedere con il sistema misto quando motivi tecnici rendono necessaria l’esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamenti a cottimo, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
5. I beni, i servizi e i lavori affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a quanto indicato, per ciascuna tipologia, dai successivi articoli del presente regolamento.

 

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Articolo 4
Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento per ogni acquisizione in economia è il Dirigente del Settore proponente, ovvero, su sua designazione, altro o altri dipendenti nell’ambito del proprio settore.
2. Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, il responsabile del procedimento deve essere un tecnico di ruolo, ovvero in assenza di dipendente di ruolo, altro dipendente tecnico in servizio.
3. Al responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi in economia, sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell’avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato.
4. Per i lavori in economia, il responsabile del procedimento stabilisce i livelli di progettazione ritenuti necessari nel rispetto del Codice dei contratti e del regolamento di attuazione. Egli determina i casi in cui si possa procede con semplice perizia estimativa, con particolare riferimento a quanto disposto in ordine alla casistica dei lavori di urgenza e di somma urgenza.

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CAPO SECONDO LAVORI

Articolo 5
Condizioni per procedere a lavori in economia

1. La presente sezione disciplina l’esecuzione dei lavori in economia e delle forniture e servizi connessi o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi commi, eseguibili in economia sia in amministrazione diretta che per cottimo fiduciario. Se rientranti in una delle categorie sotto specificate, entro il limite di € 200.000.
1- Tutti i lavori di manutenzione, anche privi del carattere della imprevedibilità.
2- Tutti i lavori e le somministrazioni connesse, rivolti ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la riparazione ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purchè l’esigenza dell’esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili ed urgenti e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le ordinarie forme e le procedure ad evidenza pubblica, nell’ambito delle tipologie di intervento di seguito elencati:
BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sedi comunali – sedi di delegazioni comunali – edifici scolastici – teatri e biblioteche – centri socio assistenziali e laboratori – impianti sportivi e per il tempo libero – edifici comunali adibiti a civile abitazione – immobili comunali adibiti ad attività produttive – cimiteri comunali – in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli su cui agisce a qualunque legittimo titolo.
OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali – reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti – acquisto e manutenzione di cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale, orizzontale – impianti di illuminazione – impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrosanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali – lavori nel verde pubblico – in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.
BENI MOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI, quali beni pertinenti e/o accessori alle tipologie di beni, opere ed impianti indicati nei precedenti punti.
3- interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta di lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto, o infrastruttura finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per persone, animali o cose, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
4- lavori che non possono essere differiti dopo l’infruttuoso esperimento della procedura di gara.
5- lavori necessari per la compilazione di progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
- scavi;
- demolizioni;
- sondaggi, rilievi ambientali, rilievi in genere;
- realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione;
- stratigrafie per l’individuazione delle opere d’arte.
6- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori.
7- in tutti gli altri casi in cui l’esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere con somma urgenza.
 

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Articolo 6
Affidamenti relativi a beni del patrimonio culturale

1. Per quanto concerne i lavori relativi a beni del patrimonio culturale di cui all’art. 198
D. Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 204 del decreto stesso, l’affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi di cui sopra, nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:
- in amministrazione diretta fino all’importo di 300.000 €;
- per cottimo fiduciario fino all’importo di 300.000 €.
 

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Articolo 7
Definizione di imprevedibilità

1. Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da causalità ed accidentalità.
2. Si considerano altresì imprevedibili tutti gli interventi per i quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti. In pratica si tratta di tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire di volta in volta nel corso dell’anno, per risolvere situazioni che si siano presentate e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l’intervento.
 

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Articolo 8
Lavori di urgenza

1. In tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e i gli interventi ritenuti necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è steso dal responsabile del procedimento o suo incaricato. Al verbale segue prontamente la redazione di un’apposita perizia estimativa, che - qualora non si possa attendere la redazione di un vero e proprio progetto – costituisce presupposto sufficiente per definire la spesa dei lavori da eseguire e permettere la relativa copertura finanziaria.
3. Il responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure sopra descritte per la scelta del contraente; il verbale fa parte integrante della determinazione di affidamento.
 

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Articolo 9
Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo precedente, l’immediata esecuzione dei lavori che si rendono indispensabili, entro il limite di 200.000 € o comunque quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario, tenendo presente i prezzi di mercato. In mancanza di accordo, è possibile comunque ingiungere l’esecuzione dei lavori ai prezzi fissati dall’Ente, salva la facoltà dell’appaltatore di formulare specifica riserva.
3. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato, compila, entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente del settore che provvede all’approvazione dei lavori ed alla necessaria copertura della spesa.
4. Qualora una spesa non riporti l’approvazione del dirigente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’intervento realizzato fino a quel momento.
 

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Articolo 10
Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Qualora durante l’esecuzione degli interventi in economia la somma impegnata si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione sulla eccedenza di spesa. In nessun caso la spesa complessiva può superare quella prevista dal presente regolamento.
 

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Articolo 11
Somme a disposizione in progetto

1. Qualora nei progetti di lavori pubblici regolarmente approvati e finanziati siano previste, nell’ambito delle somme a disposizione, prestazioni da effettuarsi mediante contratti in economia, a tali contratti si applicano le disposizioni del presente regolamento, sempre che siano rispettati i limiti di valore.
 

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Articolo 12
Attivazione della procedura determina a contrarre

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione dell’intervento mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento attiva, con la determina a contrarre, la procedura per l’individuazione di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie e dei limiti individuati dal presente regolamento.
2. Con la determinazione a contrarre di cui all’art. 11 D. Lgs. 163/2006, viene attivata la procedura per il pagamento della tassa gare, secondo le disposizioni impartite dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, vigenti al momento dell’attivazione della relativa procedura di acquisto in economia.
3. La scelta dell’offerta avviene applicando, secondo quanto disposto dal responsabile del procedimento, il criterio del prezzo più basso (sull’importo a base di gara o sull’elenco prezzi, o ancora con offerta a prezzi unitari) ovvero il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ad una pluralità di elementi variabili predeterminati quali il prezzo, i tempi di esecuzione, la qualità, il rapporto qualità/prezzo, ecc., da indicare nella determina di cui sopra, fatta salva l’applicazione dell’art. 20.
 

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Articolo 13
Criteri generali per affidamento di lavori mediante cottimo

1. L’affidamento dei lavori in economia avviene nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se presenti sul mercato e facilmente reperibili. Per la loro individuazione il responsabile di cui all’art. 4 può avvalersi degli elenchi di operatori economici se predisposti, anche dai singoli settori dell’ente. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori in possesso dei prescritti requisiti, che ne facciano richiesta. Per le nuove iscrizioni gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza semestrale.
2. Per gli interventi di importo inferiore a € 50.000, si può procedere con affidamento diretto rivolto ad una determinata ditta, a meno che il responsabile del procedimento ritenga opportuno acquisire, anche in forma semplificata, più preventivi di spesa in modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la congruità dei prezzi. L’affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione qualora siano presenti nell’albo delle ditte istituito dall’Ente o dai singoli settori, o sul mercato, più ditte conosciute e idonee.
3. Per le spese di importo inferiore a 1.500 € il responsabile del procedimento di cui
all’art. 4, potrà procedere direttamente per mezzo di apposita richiesta che contenga i requisiti ed osservi le regole di cui all’art. 191 del D.lgs. 267/2000.
4. Per le forniture e i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà fare ricorso al “contratto aperto”; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto listino-prezzo.
5. Il responsabile del procedimento stabilisce i livelli di progettazione ritenuti necessari nel rispetto del Codice dei Contratti e del regolamento attuativo ed in conformità al principio di semplificazione. Determina i casi i cui possa procedersi con semplice perizia estimativa, con particolare riferimento alla casistica di lavori di urgenza e di somma urgenza.
 

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Articolo 14
Invito delle imprese alla gara

1. Per l’assegnazione dei lavori in economia, il responsabile del procedimento, a seguito della determinazione a contrarre, inoltra richiesta scritta di preventivo/offerta tramite lettera o altro mezzo idoneo (telefax o telegramma) che assicuri la necessaria tempestività e l’avvenuta ricezione.
2. La richiesta/preventivo deve indicare:
- la descrizione degli interventi;
- la quantità e se del caso l’ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti indicati nel presente regolamento;
- il responsabile del procedimento;
- il criterio di aggiudicazione che può essere sia il prezzo più basso che l’offerta economicamente più vantaggiosa;
- le condizioni generali di esecuzione del lavoro e delle connesse somministrazioni;
- il termine di ultimazione degli interventi;
- le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità;
- eventuale cauzione, coperture assicurative, e penalità in casi di ritardo o mancata esecuzione delle prestazioni;
- termine perentorio per la ricezione delle offerte;
- importo presunto delle spese contrattuali poste a carico dell’affidatario (bolli, imposta di registro, ecc);
- il richiamo al rispetto del presente regolamento.
3. Qualora la complessità dell’intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell’intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d’oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e deve essere reso disponibile per tutti i candidati. Il capitolato o il foglio di condizioni costituisce parte integrante del contratto.
 

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Articolo 15
Procedura di gara

1. L’affidatario dovrà presentare, in sede di offerta, apposita dichiarazione di avvenuta conoscenza ed integrale accettazione delle previsioni previste nella lettera di invito e nell’eventuale nota prestazionale, nonché delle norme previste nel presente regolamento.
2. Le offerte devono pervenire tutte in busta chiusa, affinchè sia garantita la piena integrità e segretezza dell’offerta.
3. Solo nell’ipotesi di affidamento diretto ad unico operatore, nei casi previsti, è consentita la presentazione dell’offerta anche mediante fax.
4. La procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione, richiedendo alle imprese invitate di dichiarare secondo le vigenti forme di legge, i requisiti di ordine morale, professionale, tecnico-organizzativo, finanziario e di correntezza contributiva, prescritti nella singola procedura per gli appalti di pari importo, conformemente a quanto prescritto dal codice dei contratti, procedendo successivamente alla verifica delle dichiarazioni e dei requisiti, nei confronti dell’impresa prescelta per l’affidamento, nonché ogni qualvolta ciò risulti opportuno secondo quanto stabilito dal responsabile del procedimento.
5. In ogni caso l’assuntore degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e capacità tecnico-economica e professionale previsto per le procedure ordinarie di scelta del contraente di pari importo. L’assuntore deve inoltre essere in regola con le disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa a favore dei lavoratori secondo la normativa vigente.
6. Scaduto il termine di presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento, accertata la regolarità dell’offerta, sceglie quella più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella determinazione e quanto indicato nella lettera di invito. Il responsabile ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
7. Il responsabile, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà corso all’esecuzione dell’intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia conveniente per l’amministrazione.
8. Dell’esito della procedura di scelta del contraente è redatto un verbale sintetico che, qualora trattasi di offerta economicamente più vantaggiosa, è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Il verbale è approvato con determinazione.
 

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Articolo 16
Esecuzione delle prestazioni

1. Le prestazioni devono essere eseguite direttamente dal cottimista. Qualora siano ammessi sub-affidamenti, nella lettera di invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto di sub-affidamento. L’eventuale sub-affidamento deve essere autorizzato nel rispetto della normativa in materia di subappalto e con le eccezioni da essa previste.
2. L’affidatario risponde nei confronti del Comune e di terzi per fatti compiuti dalle persone di cui si avvale per l’esecuzione del contratto.
3. I lavori da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall’ultimazione.

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CAPO TERZO SERVIZI E FORNITURE

Articolo 17
Limiti di importo e sistemi di affidamento

1. Le prestazioni per servizi e forniture in economia sono ammessi limitatamente alla tipologia e agli importi previsti dal presente articolo.
2. Possono essere eseguiti in economia gli interventi per servizi e forniture, di seguito specificati:
- organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, fino ad un importo massimo di € 50.000;
- manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’Ente, fino ad un importo massimo di € 130.000;
- divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di informazione fino ad un importo massimo di € 30.000 per singolo avviso;
- acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni, abbonamenti a periodici o agenzie di informazione sia su supporto cartaceo che su quello informatico fino ad un importo massimo di € 30.000;
- rilegatura di libri, registri, atti e pubblicazioni di vario genere di vario genere, nonché archiviazione, anche su supporto informatico fino ad un importo massimo di € 30.000;
- servizi di traduzione, interpretariato e copia, servizi di stampa, tipografia, litografia, realizzazione a mezzo di tecnologia audiovisiva fino ad un importo massimo di
€ 30.000;
- spese per trasporto di persone e materiale vario; spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio fino ad un importo massimo di € 50.000;
- acquisto di coppe, medaglie o altri oggetti di premio fino ad un importo massimo di € 30.000;
- spese per rappresentanza fino ad un importo massimo di € 30.000;
- spese per cancelleria, materiale di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso, fino ad un importo massimo di € 30.000;
- riparazione di macchine, ed altre attrezzature d’uso per l’ufficio fino ad un importo massimo di € 30.000;
- acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere, sistemi informatici, di reti e sistemi telematici, nonché spese per i servizi informatici, compresa l’assistenza specialistica, fino ad un importo massimo di € 130.000;
- spese per l’acquisto di mobili, fotocopiatori, climatizzatori ed altre attrezzature per l’ufficio, fino ad un importo massimo di € 50.000;
- il noleggio di mobili, la manutenzione e il noleggio di fotocopiatori, climatizzatori ed altre attrezzature varie per uffici, fino ad un importo massimo di € 50.000;
- spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, organizzati da enti, società ed istituti vari fino ad un importo massimo di € 50.000;
- spese per l’organizzazione di concorsi e per l’espletamento delle prove, compresa la locazione temporanea di immobili per le stesse attività fino ad un importo massimo di
€ 50.000;
- manutenzione di aree verdi, e interventi di giardinaggio in genere, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi fino ad un importo massimo di € 130.000;
- spese per servizi di lavoro interinale, fino ad un importo massimo di €130.000;
- polizze assicurative, depositi di sicurezza, cauzionali, fideiussioni, servizi di brokeraggio fino ad un importo massimo di € 130.000;
- acquisto di autocarri, mezzi d’opera, veicoli e motoveicoli in genere; acquisto di attrezzature da lavoro, materiale di ricambio fino ad un importo massimo di € 130.000;
- noleggio, riparazione e manutenzione di autocarri, mezzi d’opera, veicoli e motoveicoli in genere, fino ad un importo massimo di € 130.000;
- acquisto di attrezzature da lavoro, materiale di ricambio, carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo, fino ad un importo massimo di € 50.000;
- spese per la vigilanza e la custodia e la sicurezza negli edifici; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro, fino ad un importo massimo di
€ 130.000;
- acquisti di dispositivi di protezione individuale fino ad un importo massimo di
€ 30.000;
- spese per l’acquisto di combustibile per riscaldamento fino ad un importo massimo di
€ 130.000;
- spese per l’illuminazione, la climatizzazione ed il cablaggio di locali; per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l’acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento, fino ad un importo massimo di € 50.000;
- spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione, sanificazione, conferimento e trasporto rifiuti, fino ad un importo massimo di € 50.000;
- spese per l’acquisto e noleggio servizi igienici mobili fino ad un importo massimo di
€ 50.000;
- servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica, fino ad un importo massimo di € 50.000;
- riprese televisive, acquisizione di filmati e prodotti fotografici; impianti e noleggio di apparecchi per videoconferenze; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme, noleggi impianti luce, fino ad un importo massimo di € 130.000;
- spese per acquisti e servizi postali, telefoniche, telegrafiche, fino ad un importo massimo di € 130.000;
- alimenti e beni in genere di conforto per anziani e per la prima infanzia; beni ed arredi ed attrezzature ludiche per strutture per anziani e per la prima infanzia; acquisto materiali beni ed arredi scolastici e per attività scolastiche; materiali sanitari per strutture per anziani e per la prima infanzia, fino ad un importo massimo di € 50.000;
- acquisto, manutenzione e noleggio elettrodomestici, attrezzature da cucina, stovigliame, fino ad un importo massimo di € 30.000;
- spese per l’acquisto la manutenzione e la sistemazione della segnaletica stradale, compresi gli impianti semaforici, fino ad un importo massimo di € 50.000;
- acquisti e spese per il funzionamento di attività e servizi socio-educativi, di animazione per anziani e minori, acquisti di beni e generi vari e piccole riparazioni per le strutture residenziali; spese per il funzionamento dei campi sosta, campi nomadi, dei centri di prima accoglienza, fino ad un importo massimo di € 50.000;
- spese per la gestione in genere di servizi sociali, fino ad un importo massimo di
€ 130.000;
- beni e servizi necessari per l’attuazione di ordinanze dirigenziali, sindacali e per il rispetto dei regolamenti, fino ad un importo massimo di € 50.000;
- spese per la gestione e il funzionamento degli impianti sportivi e di altre strutture comunali, fino ad un importo massimo di € 130.000;
- acquisto di arredi e di materiali ginnico-sportivi, fino ad un importo massimo di
€ 50.000;
- spese per il funzionamento delle mense di servizio, delle mense scolastiche fino ad un importo massimo di € 130.000;
- convenzioni con privati di ristorazione e buoni pasto fino ad un importo massimo di
€ 50.000;
- acquisto, riparazione, lavanderia e manutenzione materiali di vestiario, equipaggiamento, tute ed altri indumenti di lavoro fino ad un importo massimo di
€ 30.000;
- spese per interventi destinati a fronteggiare l’immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spere per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità di edifici sia di proprietà privata che in uso al Comune fino ad un importo massimo di € 130.000;
- spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre fino ad un importo massimo di € 50.000;
- acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico fino ad un importo massimo di € 130.000;
- spese minute per gli uffici e le circoscrizioni, non previsti nelle ipotesi di cui alla precedente elencazione, fino ad un importo massimo di € 30.000;
- acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nella ordinaria amministrazione delle funzioni comunali fino ad un importo massimo di € 30.000;
- Il presente regolamento si applica altresì a quelle prestazioni di servizi e forniture i quali, se pur non elencati ai commi precedenti, per loro natura e caratteristiche risultano compatibili con le disposizioni ivi contenute.
 

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Articolo 18
Casi e situazioni particolari

1. Il ricorso all’acquisizione in economia di beni e servizi, nei limiti dei 130.000 € di cui sopra, è altresì consentita nelle seguenti ipotesi:
- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando vi sia l’urgenza di completare l’esecuzione del contratto;
- eventi imprevedibili ed urgenti, al fin di scongiurare situazioni di pericolo
o danni;
- completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del
contratto;
- acquisto di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente.
 

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Articolo 19
Attivazione della procedura. Determina a contrarre

1. Il Dirigente competente o il Responsabile del procedimento incaricato, deve verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante convenzioni-quadro di cui all’art. 26 legge 488 del 1999 e smi, o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti regionali o locali se attivate e ne deve dare atto nella determina con cui viene avviato il procedimento.
2. Con la determinazione a contrarre di cui all’art. 11 D. Lgs. 163/2006, viene attivata la procedura per il pagamento della tassa gare, secondo le disposizioni impartite dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, vigenti al momento dell’attivazione della relativa procedura di acquisto in economia.
3. La scelta dell’offerta avviene applicando, secondo quanto disposto dal responsabile del procedimento, il criterio del prezzo più basso (sull’importo a base di gara o sull’elenco prezzi, o ancora con offerta a prezzi unitari) ovvero il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione ad una pluralità di elementi variabili predeterminati quali il prezzo, i tempi di esecuzione, la qualità, il rapporto qualità/prezzo, ecc., da indicare nella determina di cui sopra, fatta salva l’applicazione dell’art. 20.
 

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Articolo 20
Criteri generali per affidamento mediante cottimo dei servizi e forniture

1. L’affidamento delle prestazioni di servizi e forniture in economia avviene nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se presenti sul mercato e facilmente reperibili. Per la loro individuazione il responsabile di cui all’art. 4 può avvalersi di degli elenchi di operatori economici se predisposti anche dai singoli settori dell’ente. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori in possesso dei prescritti requisiti, che ne facciano richiesta. Per le nuove iscrizioni gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza semestrale.
2. Per gli interventi di importo inferiore a € 30.000, si può procedere con affidamento diretto rivolto ad una determinata ditta, a meno che il responsabile del procedimento ritenga opportuno acquisire, anche in forma semplificata, più preventivi di spesa in modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la congruità dei prezzi. L’affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, qualora siano presenti nell’albo delle ditte istituito dall’Ente o dai singoli settori, o sul mercato, più ditte conosciute e idonee.
3. Per le spese di importo inferiore a 1.500 € il responsabile del procedimento di cui
all’art. 4, potrà procedere direttamente per mezzo di apposito buono d’ordine che contenga i requisiti ed osservi le regole di cui all’art. 191 del D. Lgs. 267/2000.
4. Per le forniture e i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà fare ricorso al “contratto aperto”; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto listino-prezzo.
5. Per forniture e servizi che siano di elevato contenuto tecnologico, il dirigente competente, previa adeguata motivazione in merito alla presenza di tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità oppure, qualora ricorra al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può riservare l’attribuzione di una quota di punteggio predefinita per l’apprezzamento di detto requisito.
 

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Articolo 21
Invito delle imprese alla gara

1. Per l’assegnazione dei servizi e delle forniture in economia, il responsabile del procedimento, a seguito della determinazione a contrarre, inoltra richiesta scritta di preventivo/offerta tramite lettera o altro mezzo idoneo (telefax o telegramma) che assicuri la necessaria tempestività e l’avvenuta ricezione.
2. La richiesta/preventivo deve indicare:
- la descrizione di beni e servizi;
- la quantità e se del caso l’ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti di cui agli articoli precedenti;
- il responsabile del procedimento;
- il criterio di aggiudicazione che può essere sia il prezzo più basso che l’offerta economicamente più vantaggiosa;
- le condizioni generali di esecuzione del servizio e di consegna della fornitura;
- il termine di ultimazione delle prestazioni;
- le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità;
- eventuale cauzione, coperture assicurative, e penalità in casi di ritardo o mancata esecuzione delle prestazioni;
- termine perentorio per la ricezione delle offerte;
- importo presunto delle spese contrattuali poste a carico dell’affidatario (bolli, imposta di registro, ecc.);
- il richiamo al rispetto del presente regolamento.
3. Qualora la complessità dell’intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell’intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d’oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e deve essere reso disponibile per tutti i candidati. Il capitolato o il foglio di condizioni costituisce parte integrante del contratto.
 

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Articolo 22
Procedura di gara

1. L’affidatario dovrà presentare, in sede di offerta, apposita dichiarazione di avvenuta conoscenza ed integrale accettazione delle previsioni previste nella lettera di invito e nell’eventuale nota prestazionale, nonché delle norme previste nel presente regolamento.
2. Le offerte devono pervenire tutte in busta chiusa, affinchè sia garantita la piena integrità e segretezza dell’offerta.
3. Solo nell’ipotesi di affidamento diretto ad unico operatore, nei casi previsti, è consentita la presentazione dell’offerta anche mediante fax.
4. La procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione, richiedendo alle imprese invitate di dichiarare secondo le vigenti forme di legge, i requisiti di ordine morale, professionale, tecnico-organizzativo, finanziario e di correntezza contributiva, prescritti nella singola procedura per gli appalti di pari importo, conformemente a quanto prescritto dal codice dei contratti, procedendo successivamente alla verifica delle dichiarazioni e dei requisiti, nei confronti dell’impresa prescelta per l’affidamento, nonché ogni qualvolta ciò risulti opportuno secondo quanto stabilito dal responsabile del procedimento.
5. In ogni caso l’assuntore degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e capacità tecnico-economica e professionale previsto per le procedure ordinarie di scelta del contraente di pari importo. L’assuntore deve inoltre essere in regola con le disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa a favore dei lavoratori secondo la normativa vigente.
6. Scaduto il termine di presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento, accertata la regolarità dell’offerta, sceglie quella più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella determinazione e quanto indicato nella lettera di invito. Il responsabile ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
7. Il responsabile, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà corso all’esecuzione dell’intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia conveniente per l’amministrazione.
8. Dell’esito della procedura di scelta del contraente è redatto un verbale sintetico che, qualora trattasi di offerta economicamente più vantaggiosa, è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Il verbale è approvato con determinazione.
 

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Articolo 23
Presentazione di campioni

1. Per gli interventi per i quali vi sia un’elevata fungibilità dell’oggetto del contratto
(es. forniture arredi, attrezzature, softweare, servizi di gestione diversi, ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell’intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste.
2. Pertanto, nella lettera di invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni dimostrativi, dei beni da fornire. In tal caso sono esclusi dal confronto concorrenziale i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e modi prescritti.
3. In questa ipotesi, i campioni forniti costituiranno, per tutta la durata della fornitura, termine di riferimento a garanzia della regolare esecuzione del contratto ed in caso di contestazione.
 

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Articolo 24
Esecuzione delle prestazioni

1. Le prestazioni devono essere eseguite direttamente dal cottimista. Qualora siano ammessi sub-affidamenti, nella lettera di invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto di sub-affidamento. L’eventuale sub-affidamento deve essere autorizzato nel rispetto della normativa in materia di subappalto e con le eccezioni da essa previste.
2. L’affidatario risponde nei confronti del Comune e di terzi per fatti compiuti dalle persone di cui si avvale per l’esecuzione del contratto.
3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità delle prestazioni, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
4. Le forniture e i servizi da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall’ultimazione.

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CAPO QUARTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Articolo 25
Incarichi per servizi professionali di progettazione

1. Le procedure previste dal presente regolamento si applicano anche, per quanto compatibili e nel rispetto dei principi di legge, all’affidamento degli incarichi tecnici e di progettazione di cui all’art. 11 legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007, nei limiti inderogabili di 100.000 €.
2. Per gli incarichi di importo stimato inferiore a € 20.000 si può procedere con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento con procedura in economia, sulla base di apposito preventivo e curriculum, secondo le modalità previste dall’art. 20 del presente regolamento.
3. In tal caso il ribasso sull’importo delle prestazioni, stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001 e succ. mod.int., è negoziato tra il responsabile del procedimento e il professionista cui si intende affidare il servizio.
4. Per le prestazioni di importo pari o superiore a € 20.000 e fino a € 100.000, l’affidamento avviene mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, previa consultazione di almeno dieci professionisti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti anche dai singoli settori dell’ente, secondo le modalità e procedure riportate nel presente regolamento.
 

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Articolo 26
Incarichi per servizi di consulenza e collaborazione esterna

1. Le procedure previste dal presente regolamento si applicano anche, per quanto compatibili e nel rispetto dei principi di legge, all’affidamento dei servizi di consulenza, ricerca, studio, sperimentazione, indagini e rilevazioni ed in generale, agli incarichi professionali e di collaborazione esterna, a soggetti aventi la necessaria competenza tecnico-scientifica, nel limite inderogabile di 130.000 €.
2. Per gli incarichi di cui al primo comma, di importo inferiore a € 30.000 si può procedere con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento con procedura in economia, sulla base di apposito preventivo e curriculum, secondo le modalità previste dall’art. 20 del presente regolamento.
3. Per le prestazioni di importo pari o superiore a € 30.000 e fino a 130.000 €, l’affidamento avviene mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, previa consultazione di almeno dieci professionisti, se presenti sul mercato e facilmente reperibili. Per la loro individuazione il responsabile di cui all’art. 4 può avvalersi di degli elenchi di operatori economici se predisposti anche dai singoli settori dell’ente.Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori in possesso dei prescritti requisiti, che ne facciano richiesta. Per le nuove iscrizioni gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza semestrale.

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CAPO QUINTO DISPOSIZIONI COMUNI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 27
Contratti aperti

1. Nel contratto aperto la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo e prevede, come oggetto, lavorazioni, servizi e forniture che sono singolarmente definiti nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel loro numero.
La quantità delle prestazioni da eseguire dipende dalle necessità che verranno in evidenza nell’arco di tempo previsto contrattualmente. Si tratta pertanto di contratti di
“pronto intervento”. Non rientrano in questa casistica i casi in cui gli interventi
siano individuabili con precisione sia nel contenuto, sia nel numero sia nella loro localizzazione.
2. Che si tratta di contratto aperto, deve essere fatta menzione sia negli atti propedeutici all’affidamento sia nel contratto stesso.
3. Nei contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal presente regolamento, le ordinazioni vanno fatte volta per volta con le modalità indicate nel contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
- l’oggetto della singola prestazione, nell’ambito del contratto aperto;
- le caratteristiche tecniche e qualitative della singola ordinazione;
- il termine assegnato per la singola ordinazione;
- ogni altro elemento previsto nella lettera d’invito o nel contratto.
 

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Articolo 28
Modalità di aggiudicazione per lavori servizi e forniture

1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, si procede all’affidamento sulla base del maggior ribasso percentuale offerto, se le offerte presentate sono in numero di cinque o inferiore a cinque.
2. Se il numero di offerte presentate è superiore a cinque, il responsabile del procedimento può prevedere, nella determinazione a contrarre e nella lettera di invito, l’esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media, fermo restando per l’Ente la facoltà di valutare la congruità delle
offerte.
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Ente si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando.
 

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Articolo 29
Garanzie

1. La stazione appaltante, in relazione all’entità, rilevanza, natura delle prestazioni richiede:
- all’operatore economico aggiudicatario delle prestazioni, la garanzia fideiussoria definitiva (art. 54 legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007) non inferiore al 10% per i lavori e 5% per servizi e forniture, dell’importo del contratto;
- all’operatore economico aggiudicatario dei lavori, la polizza assicurativa contro i rischi da esecuzione da qualsiasi causa determinati, per un importo pari a quello dell’affidamento ed una garanzia di responsabilità civile di norma non inferiore a
€ 500.000 (art. 54 legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007).
2. I soggetti affidatari possono essere esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva per tutti gli affidamenti di importo inferiore a 50.000 € per i lavori e a 30.000 € per servizi e forniture.
3. Salvo disposizione contraria del responsabile del procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle coperture assicurative, per tutti gli affidamenti delle prestazioni di importo fino a 50.000 € a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di impresa.
4. E’ facoltà del responsabile del procedimento richiedere polizze e garanzie ulteriori anche per importi maggiori in relazione alla tipologia e caratteristiche del lavoro e della prestazione.
 

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Articolo 30
Normativa antimafia

1. Nel caso di superamento dell’importo di € 154.937,06 (e quindi solo per gli affidamenti dei lavori) dovrà essere acquisito il certificato della Camera di commercio recante la dicitura antimafia, ex artt. 6 e 9 del D.P.R. 252/98.
2. La documentazione antimafia non è richiesta per i contratti il cui valore complessivo non sia superiore a detto importo.
 

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Articolo 31
Pubblicità

1. Gli affidamenti di servizi e forniture mediante cottimo sono soggetti a post-informazione mediante pubblicazione nell’apposita sezione del sito internet dell’Ente a cura dei settori affidanti.
2. Gli affidamenti di lavori tramite cottimo, sono soggetti a post-informazione secondo quanto disposto dall’art. 144 del D.P.R. 554/1999, e a pubblicazione nell’apposita sezione del sito internet dell’Ente.
 

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Articolo 32
Perfezionamento del contratto di cottimo

1. Il contratto di cottimo deve indicare: l’elenco dei lavori dei servizi e delle forniture, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, il prezzo offerto, le modalità di pagamento, le penalità per ritardo nonché il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto per inadempimento ed ogni altro elemento ritenuto utile.
2. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza che ne forma parte integrante e sostanziale.
3. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni, dalla data di consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il contratto di cottimo non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto potrà essere autorizzato secondo le modalità e nei limiti indicati dall’art. 118 D. Lgs. 163/2006.
 

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Articolo 33
Forma del contratto

1. Fermo restando che la forma scritta è obbligatoria per tutti i contratti previsti nel presente regolamento, i contratti assumono la forma di scrittura privata, secondo le seguenti modalità:
- per atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell’Amministrazione (“tra e tra”);
- per sottoscrizione da parte del contraente dell’eventuale capitolato prestazionale e della determinazione di aggiudicazione definitiva (“letto e confermato”); o per corrispondenza secondo l’uso del commercio.
 

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Articolo 34
Mezzi di tutela

1. In caso di ritardo, mancato e ingiustificato rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nel contratto con il quale viene affidato l’incarico, si applicano le penali stabilite nel contratto, con intimazione ad adempiere entro un termine perentorio fissato dall’amministrazione.
2. Previa formale contestazione dell’inadempimento, il Comune ha diritto di rifiutare ed il fornitore l’obbligo di ritirare e sostituire, nei termini imposti, i beni o le prestazioni che risultassero non conformi a quanto previsto nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
3. Salvo che sia diversamente pattuito, nei casi in cui i beni o le prestazioni di cui ai commi precedenti siano comunque accettati, il Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione.
4. In caso di mancata sostituzione di prestazioni non conformi o di ritardi nella consegna, ed in ogni altro caso di inadempimento dell’appaltatore, il Comune ha diritto di approvvigionarsi o di fare eseguire i lavori e le prestazioni, presso altra impresa.
5. L’affidatario dovrà in tal caso rimborsare le ulteriori spese sostenute e gli eventuali danni sostenuti dal Comune.
6. In caso di inadempimento, l’Ente si riserva in tutti i casi la facoltà di disporre la risoluzione del contratto e l’esecuzione in economia a spese dell’impresa medesima. La risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione alla ditta.
7. Sono in ogni caso salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
8. In caso di penali, rimborsi, danni, il Comune si rivarrà a discrezione, sui compensi spettanti o sulla cauzione prestata.
9. Tutte le controversie che possano insorgere relativamente agli obblighi reciproci e che non potranno essere appianate in via amministrativa, saranno deferite alla competente autorità giurisdizionale. Competente per le controversie, da indicare nel contratto, è il Foro di Sassari.
 

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Articolo 35
Disposizioni finali

1. Le norme riportate nel presente regolamento costituiscono disciplina specialedell’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni regolamentari in contrasto o incompatibili.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono pertanto abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili precedentemente approvate da questa amministrazione in materia.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia.
4. Le disposizioni, gli importi e le soglie riportate si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata se in contrasto con il presente regolamento.
5. Il presente regolamento entra in vigore divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.
 

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