Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori
CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le
procedure per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture, che si
riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei
successivi articoli ed alle somministrazioni connesse. Si applica,
inoltre, agli incarichi professionali e di collaborazione esterna.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi
generali di buona amministrazione ed alle seguenti norme:
- per i lavori: art. 40 della legge regionale n. 5 del 7.08.2007;
art. 125, c. 5 D: Lgs. 163 del 12.04.2006 e disposizioni generali
contenute nel Regolamento approvato con D.P.R. 554 del 21.12.1999
che attribuiscono a ciascuna stazione appaltante la potestà di
individuare le tipologie per le quali è possibile procedere in
cottimo;
- per le forniture e i servizi: art. 41 della legge regionale n. 5
del 7.08.2007; art. 125 c. 9
D. Lgs. 163/2006 e D.P.R. 384/2001.
3. Prima di attivare l’acquisto in economia secondo le modalità
previste dal presente regolamento, il Responsabile del procedimento
deve verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che
interessa, possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro
attivate dalla Consip di cui all’art. 26 comma 3, legge 23 dicembre
1999 n. 488, ovvero dalle centrali istituite a livello regionale o
provinciale, che verranno eventualmente costituite e che dovranno
operare quali centrali di committenza ai sensi dell’art. 33 codice
dei contratti. In alternativa dovranno essere utilizzate le relative
condizioni (qualità/prezzo) come base di riferimento per gli
affidamenti. Il responsabile del procedimento può inoltre optare per
le forme di commercio elettronico previste dall’ordinamento.
Limiti di importo e divieto di frazionamento
1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite nei
limiti degli importi definiti dal presente regolamento.
2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi
unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di
ricondurre l’esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del
presente regolamento o di sottrarsi alle forme e procedure ordinarie
ad evidenza pubblica.
3. I limiti di importo definiti dal presente regolamento, non
possono essere superati nemmeno con perizie di variante o
suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di
integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno contrattuale.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
- 1) l’esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa
sia imputabile ad esercizi finanziari diversi e le procedure di
affidamento siano inequivocabilmente autonome e separate l’una
dall’altra;
- 2) gli affidamenti di un intervento misto (lavoro/fornitura;
lavoro/servizio; servizio/fornitura), separatamente affidati a
contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti
separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza,
risparmio economico, rapidità di esecuzione.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono
I.V.A. ed oneri fiscali esclusi, ma comprensivi di eventuali oneri
per la sicurezza.
6. I limiti di spesa, ove individuati nel massimo consentito, si
intendono automaticamente aggiornati ed adeguati in relazione alle
modifiche previste dall’art. 28 Codice dei contratti, con lo stesso
meccanismo previsto dall’art. 248 dello stesso codice.
Modalità di esecuzione degli interventi
1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle
seguenti forme:
1. in amministrazione diretta;
2. per cottimo fiduciario;
3. in forma mista.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i
quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. In
tal caso gli interventi sono effettuati con materiali e mezzi propri
o appositamente noleggiati. Il responsabile del procedimento
organizza ed esegue l’intervento per mezzo di personale dipendente o
di personale eventualmente ed appositamente assunto.
3. Sono eseguiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si
rende necessario, ovvero opportuno, l’affidamento ad operatori
economici, se sussistono soggetti idonei, individuati sulla base di
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante.
4. Si può procedere con il sistema misto quando motivi tecnici
rendono necessaria l’esecuzione dei lavori parte in amministrazione
diretta e parte mediante affidamenti a cottimo, nel rispetto delle
norme contenute nel presente regolamento.
5. I beni, i servizi e i lavori affidati in economia non possono
comportare una spesa complessiva superiore a quanto indicato, per
ciascuna tipologia, dai successivi articoli del presente
regolamento.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento per ogni acquisizione in
economia è il Dirigente del Settore proponente, ovvero, su sua
designazione, altro o altri dipendenti nell’ambito del proprio
settore.
2. Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura, il responsabile del procedimento deve essere un
tecnico di ruolo, ovvero in assenza di dipendente di ruolo, altro
dipendente tecnico in servizio.
3. Al responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi
in economia, sono demandati la definizione delle specifiche tecniche
e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento,
la verifica dell’avvenuto perfezionamento del contratto, la
responsabilità della regolare e corretta esecuzione delle
prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa
entro il limite autorizzato.
4. Per i lavori in economia, il responsabile del procedimento
stabilisce i livelli di progettazione ritenuti necessari nel
rispetto del Codice dei contratti e del regolamento di attuazione.
Egli determina i casi in cui si possa procede con semplice perizia
estimativa, con particolare riferimento a quanto disposto in ordine
alla casistica dei lavori di urgenza e di somma urgenza.
CAPO SECONDO LAVORI
Condizioni per procedere a lavori in economia
1. La presente sezione disciplina l’esecuzione dei lavori in
economia e delle forniture e servizi connessi o complementari, che
si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi commi,
eseguibili in economia sia in amministrazione diretta che per
cottimo fiduciario. Se rientranti in una delle categorie sotto
specificate, entro il limite di € 200.000.
1- Tutti i lavori di manutenzione, anche privi del carattere della
imprevedibilità.
2- Tutti i lavori e le somministrazioni connesse, rivolti ad
assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la
riparazione ed in genere il mantenimento in buono stato di
conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti,
beni mobili ed attrezzature comunali, purchè l’esigenza
dell’esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi
imprevedibili ed urgenti e non sia possibile realizzarle
tempestivamente con le ordinarie forme e le procedure ad evidenza
pubblica, nell’ambito delle tipologie di intervento di seguito
elencati:
BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sedi comunali – sedi di
delegazioni comunali – edifici scolastici – teatri e biblioteche –
centri socio assistenziali e laboratori – impianti sportivi e per il
tempo libero – edifici comunali adibiti a civile abitazione –
immobili comunali adibiti ad attività produttive – cimiteri comunali
– in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti
al patrimonio comunale, nonché quelli su cui agisce a qualunque
legittimo titolo.
OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze
comunali – reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti –
acquisto e manutenzione di cartelli indicatori e di segnaletica
stradale, verticale, orizzontale – impianti di illuminazione –
impianti per la distribuzione del gas, impianti termici,
idrosanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli
immobili comunali – lavori nel verde pubblico – in genere tutte le
opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà
comunale.
BENI MOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI, quali beni pertinenti e/o
accessori alle tipologie di beni, opere ed impianti indicati nei
precedenti punti.
3- interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta
di lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque
opera, impianto, o infrastruttura finalizzati a rimuovere condizioni
di non sicurezza per persone, animali o cose, determinatesi a
seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli
interventi programmabili.
4- lavori che non possono essere differiti dopo l’infruttuoso
esperimento della procedura di gara.
5- lavori necessari per la compilazione di progetti, individuati
nelle seguenti tipologie:
- scavi;
- demolizioni;
- sondaggi, rilievi ambientali, rilievi in genere;
- realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire
migliore cognizione dello stato del bene interessato alla
progettazione;
- stratigrafie per l’individuazione delle opere d’arte.
6- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del
contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è la
necessità ed urgenza di completare i lavori.
7- in tutti gli altri casi in cui l’esecuzione dei lavori è
determinata dalla necessità di provvedere con somma urgenza.
Affidamenti relativi a beni del patrimonio culturale
1. Per quanto concerne i lavori relativi a beni del patrimonio
culturale di cui all’art. 198
D. Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 204 del decreto stesso,
l’affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi di cui
sopra, nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia
pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e
possono essere eseguiti:
- in amministrazione diretta fino all’importo di 300.000 €;
- per cottimo fiduciario fino all’importo di 300.000 €.
Definizione di imprevedibilità
1. Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili
gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile
programmare e quelli che derivano da causalità ed accidentalità.
2. Si considerano altresì imprevedibili tutti gli interventi per i
quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione
esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative
agli esercizi finanziari precedenti. In pratica si tratta di tutti
quei casi in cui si renda necessario intervenire di volta in volta
nel corso dell’anno, per risolvere situazioni che si siano
presentate e che è possibile quantificare e definire con precisione
solo nel momento in cui si esegue l’intervento.
Lavori di urgenza
1. In tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è
determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, questa deve
risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello
stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e i gli interventi
ritenuti necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è steso dal responsabile del procedimento o suo
incaricato. Al verbale segue prontamente la redazione di un’apposita
perizia estimativa, che - qualora non si possa attendere la
redazione di un vero e proprio progetto – costituisce presupposto
sufficiente per definire la spesa dei lavori da eseguire e
permettere la relativa copertura finanziaria.
3. Il responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le
procedure sopra descritte per la scelta del contraente; il verbale
fa parte integrante della determinazione di affidamento.
Lavori di somma urgenza
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun
indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico che si reca
prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del
verbale di cui all’articolo precedente, l’immediata esecuzione dei
lavori che si rendono indispensabili, entro il limite di 200.000 € o
comunque quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio
alla pubblica incolumità.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in
forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del
procedimento. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito
consensualmente con l’affidatario, tenendo presente i prezzi di
mercato. In mancanza di accordo, è possibile comunque ingiungere
l’esecuzione dei lavori ai prezzi fissati dall’Ente, salva la
facoltà dell’appaltatore di formulare specifica riserva.
3. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato,
compila, entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione degli interventi,
una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente
al verbale di somma urgenza, al dirigente del settore che provvede
all’approvazione dei lavori ed alla necessaria copertura della
spesa.
4. Qualora una spesa non riporti l’approvazione del dirigente, si
procede alla liquidazione delle spese relative alla parte
dell’intervento realizzato fino a quel momento.
Perizia suppletiva per maggiori spese
1. Qualora durante l’esecuzione degli interventi in economia la
somma impegnata si riveli insufficiente, il responsabile del
procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere
l’autorizzazione sulla eccedenza di spesa. In nessun caso la spesa
complessiva può superare quella prevista dal presente regolamento.
Somme a disposizione in progetto
1. Qualora nei progetti di lavori pubblici regolarmente approvati
e finanziati siano previste, nell’ambito delle somme a disposizione,
prestazioni da effettuarsi mediante contratti in economia, a tali
contratti si applicano le disposizioni del presente regolamento,
sempre che siano rispettati i limiti di valore.
Attivazione della procedura determina a contrarre
1. Quando viene scelta la forma di esecuzione dell’intervento
mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento
attiva, con la determina a contrarre, la procedura per
l’individuazione di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie e
dei limiti individuati dal presente regolamento.
2. Con la determinazione a contrarre di cui all’art. 11 D. Lgs.
163/2006, viene attivata la procedura per il pagamento della tassa
gare, secondo le disposizioni impartite dall’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
vigenti al momento dell’attivazione della relativa procedura di
acquisto in economia.
3. La scelta dell’offerta avviene applicando, secondo quanto
disposto dal responsabile del procedimento, il criterio del prezzo
più basso (sull’importo a base di gara o sull’elenco prezzi, o
ancora con offerta a prezzi unitari) ovvero il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in relazione ad una pluralità di
elementi variabili predeterminati quali il prezzo, i tempi di
esecuzione, la qualità, il rapporto qualità/prezzo, ecc., da
indicare nella determina di cui sopra, fatta salva l’applicazione
dell’art. 20.
Criteri generali per affidamento di lavori mediante cottimo
1. L’affidamento dei lavori in economia avviene nel rispetto dei
criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno dieci operatori economici, se presenti sul
mercato e facilmente reperibili. Per la loro individuazione il
responsabile di cui all’art. 4 può avvalersi degli elenchi di
operatori economici se predisposti, anche dai singoli settori
dell’ente. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori in
possesso dei prescritti requisiti, che ne facciano richiesta. Per le
nuove iscrizioni gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con
cadenza semestrale.
2. Per gli interventi di importo inferiore a € 50.000, si può
procedere con affidamento diretto rivolto ad una determinata ditta,
a meno che il responsabile del procedimento ritenga opportuno
acquisire, anche in forma semplificata, più preventivi di spesa in
modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della
prestazione nonché la congruità dei prezzi. L’affidamento diretto è
da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di
rotazione qualora siano presenti nell’albo delle ditte istituito
dall’Ente o dai singoli settori, o sul mercato, più ditte conosciute
e idonee.
3. Per le spese di importo inferiore a 1.500 € il responsabile del
procedimento di cui
all’art. 4, potrà procedere direttamente per mezzo di apposita
richiesta che contenga i requisiti ed osservi le regole di cui
all’art. 191 del D.lgs. 267/2000.
4. Per le forniture e i servizi ricorrenti non esattamente
predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà fare
ricorso al “contratto aperto”; per gli articoli minuti si potrà
utilizzare il confronto listino-prezzo.
5. Il responsabile del procedimento stabilisce i livelli di
progettazione ritenuti necessari nel rispetto del Codice dei
Contratti e del regolamento attuativo ed in conformità al principio
di semplificazione. Determina i casi i cui possa procedersi con
semplice perizia estimativa, con particolare riferimento alla
casistica di lavori di urgenza e di somma urgenza.
Invito delle imprese alla gara
1. Per l’assegnazione dei lavori in economia, il responsabile del
procedimento, a seguito della determinazione a contrarre, inoltra
richiesta scritta di preventivo/offerta tramite lettera o altro
mezzo idoneo (telefax o telegramma) che assicuri la necessaria
tempestività e l’avvenuta ricezione.
2. La richiesta/preventivo deve indicare:
- la descrizione degli interventi;
- la quantità e se del caso l’ammontare della spesa di ciascun
intervento nei limiti indicati nel presente regolamento;
- il responsabile del procedimento;
- il criterio di aggiudicazione che può essere sia il prezzo più
basso che l’offerta economicamente più vantaggiosa;
- le condizioni generali di esecuzione del lavoro e delle connesse
somministrazioni;
- il termine di ultimazione degli interventi;
- le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di
contabilità;
- eventuale cauzione, coperture assicurative, e penalità in casi di
ritardo o mancata esecuzione delle prestazioni;
- termine perentorio per la ricezione delle offerte;
- importo presunto delle spese contrattuali poste a carico
dell’affidatario (bolli, imposta di registro, ecc);
- il richiamo al rispetto del presente regolamento.
3. Qualora la complessità dell’intervento lo richieda, ovvero le
condizioni di esecuzione dell’intervento non possano essere
ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile
del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un
capitolato d’oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio
esplicito e deve essere reso disponibile per tutti i candidati. Il
capitolato o il foglio di condizioni costituisce parte integrante
del contratto.
Procedura di gara
1. L’affidatario dovrà presentare, in sede di offerta, apposita
dichiarazione di avvenuta conoscenza ed integrale accettazione delle
previsioni previste nella lettera di invito e nell’eventuale nota
prestazionale, nonché delle norme previste nel presente regolamento.
2. Le offerte devono pervenire tutte in busta chiusa, affinchè sia
garantita la piena integrità e segretezza dell’offerta.
3. Solo nell’ipotesi di affidamento diretto ad unico operatore, nei
casi previsti, è consentita la presentazione dell’offerta anche
mediante fax.
4. La procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi
della celerità e della semplificazione, richiedendo alle imprese
invitate di dichiarare secondo le vigenti forme di legge, i
requisiti di ordine morale, professionale, tecnico-organizzativo,
finanziario e di correntezza contributiva, prescritti nella singola
procedura per gli appalti di pari importo, conformemente a quanto
prescritto dal codice dei contratti, procedendo successivamente alla
verifica delle dichiarazioni e dei requisiti, nei confronti
dell’impresa prescelta per l’affidamento, nonché ogni qualvolta ciò
risulti opportuno secondo quanto stabilito dal responsabile del
procedimento.
5. In ogni caso l’assuntore degli interventi deve essere in possesso
dei requisiti di idoneità morale e capacità tecnico-economica e
professionale previsto per le procedure ordinarie di scelta del
contraente di pari importo. L’assuntore deve inoltre essere in
regola con le disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa
a favore dei lavoratori secondo la normativa vigente.
6. Scaduto il termine di presentazione delle offerte, il
responsabile del procedimento, accertata la regolarità dell’offerta,
sceglie quella più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella
determinazione e quanto indicato nella lettera di invito. Il
responsabile ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto
motivato.
7. Il responsabile, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto
un solo preventivo, dà corso all’esecuzione dell’intervento, quando
ritiene che il preventivo presentato sia conveniente per
l’amministrazione.
8. Dell’esito della procedura di scelta del contraente è redatto un
verbale sintetico che, qualora trattasi di offerta economicamente
più vantaggiosa, è corredato della motivazione che ha determinato la
scelta. Il verbale è approvato con determinazione.
Esecuzione delle prestazioni
1. Le prestazioni devono essere eseguite direttamente dal
cottimista. Qualora siano ammessi sub-affidamenti, nella lettera di
invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono
formare oggetto di sub-affidamento. L’eventuale sub-affidamento deve
essere autorizzato nel rispetto della normativa in materia di
subappalto e con le eccezioni da essa previste.
2. L’affidatario risponde nei confronti del Comune e di terzi per
fatti compiuti dalle persone di cui si avvale per l’esecuzione del
contratto.
3. I lavori da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad
attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni
dall’ultimazione.
CAPO TERZO SERVIZI E FORNITURE
Limiti di importo e sistemi di affidamento
1. Le prestazioni per servizi e forniture in economia sono
ammessi limitatamente alla tipologia e agli importi previsti dal
presente articolo.
2. Possono essere eseguiti in economia gli interventi per servizi e
forniture, di seguito specificati:
- organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni,
mostre, fino ad un importo massimo di € 50.000;
- manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’Ente,
fino ad un importo massimo di € 130.000;
- divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di informazione
fino ad un importo massimo di € 30.000 per singolo avviso;
- acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni, abbonamenti
a periodici o agenzie di informazione sia su supporto cartaceo che
su quello informatico fino ad un importo massimo di € 30.000;
- rilegatura di libri, registri, atti e pubblicazioni di vario
genere di vario genere, nonché archiviazione, anche su supporto
informatico fino ad un importo massimo di € 30.000;
- servizi di traduzione, interpretariato e copia, servizi di stampa,
tipografia, litografia, realizzazione a mezzo di tecnologia
audiovisiva fino ad un importo massimo di
€ 30.000;
- spese per trasporto di persone e materiale vario; spedizioni,
imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio fino ad un importo massimo
di € 50.000;
- acquisto di coppe, medaglie o altri oggetti di premio fino ad un
importo massimo di € 30.000;
- spese per rappresentanza fino ad un importo massimo di € 30.000;
- spese per cancelleria, materiale di consumo, di funzionamento e
ricambio d’uso, fino ad un importo massimo di € 30.000;
- riparazione di macchine, ed altre attrezzature d’uso per l’ufficio
fino ad un importo massimo di € 30.000;
- acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, stampanti
e materiale informatico di vario genere, sistemi informatici, di
reti e sistemi telematici, nonché spese per i servizi informatici,
compresa l’assistenza specialistica, fino ad un importo massimo di €
130.000;
- spese per l’acquisto di mobili, fotocopiatori, climatizzatori ed
altre attrezzature per l’ufficio, fino ad un importo massimo di €
50.000;
- il noleggio di mobili, la manutenzione e il noleggio di
fotocopiatori, climatizzatori ed altre attrezzature varie per
uffici, fino ad un importo massimo di € 50.000;
- spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del
personale, organizzati da enti, società ed istituti vari fino ad un
importo massimo di € 50.000;
- spese per l’organizzazione di concorsi e per l’espletamento delle
prove, compresa la locazione temporanea di immobili per le stesse
attività fino ad un importo massimo di
€ 50.000;
- manutenzione di aree verdi, e interventi di giardinaggio in
genere, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti
erbosi fino ad un importo massimo di € 130.000;
- spese per servizi di lavoro interinale, fino ad un importo massimo
di €130.000;
- polizze assicurative, depositi di sicurezza, cauzionali,
fideiussioni, servizi di brokeraggio fino ad un importo massimo di €
130.000;
- acquisto di autocarri, mezzi d’opera, veicoli e motoveicoli in
genere; acquisto di attrezzature da lavoro, materiale di ricambio
fino ad un importo massimo di € 130.000;
- noleggio, riparazione e manutenzione di autocarri, mezzi d’opera,
veicoli e motoveicoli in genere, fino ad un importo massimo di €
130.000;
- acquisto di attrezzature da lavoro, materiale di ricambio,
carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo, fino ad un
importo massimo di € 50.000;
- spese per la vigilanza e la custodia e la sicurezza negli edifici;
spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di
lavoro, fino ad un importo massimo di
€ 130.000;
- acquisti di dispositivi di protezione individuale fino ad un
importo massimo di
€ 30.000;
- spese per l’acquisto di combustibile per riscaldamento fino ad un
importo massimo di
€ 130.000;
- spese per l’illuminazione, la climatizzazione ed il cablaggio di
locali; per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche
mediante l’acquisto di apparecchiature e spese relative di
allacciamento, fino ad un importo massimo di € 50.000;
- spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione,
disinquinamento, disinfestazione, sanificazione, conferimento e
trasporto rifiuti, fino ad un importo massimo di € 50.000;
- spese per l’acquisto e noleggio servizi igienici mobili fino ad un
importo massimo di
€ 50.000;
- servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione
bibliografica, fino ad un importo massimo di € 50.000;
- riprese televisive, acquisizione di filmati e prodotti
fotografici; impianti e noleggio di apparecchi per videoconferenze;
sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione,
di ripresa, fonici, sonori e di allarme, noleggi impianti luce, fino
ad un importo massimo di € 130.000;
- spese per acquisti e servizi postali, telefoniche, telegrafiche,
fino ad un importo massimo di € 130.000;
- alimenti e beni in genere di conforto per anziani e per la prima
infanzia; beni ed arredi ed attrezzature ludiche per strutture per
anziani e per la prima infanzia; acquisto materiali beni ed arredi
scolastici e per attività scolastiche; materiali sanitari per
strutture per anziani e per la prima infanzia, fino ad un importo
massimo di € 50.000;
- acquisto, manutenzione e noleggio elettrodomestici, attrezzature
da cucina, stovigliame, fino ad un importo massimo di € 30.000;
- spese per l’acquisto la manutenzione e la sistemazione della
segnaletica stradale, compresi gli impianti semaforici, fino ad un
importo massimo di € 50.000;
- acquisti e spese per il funzionamento di attività e servizi
socio-educativi, di animazione per anziani e minori, acquisti di
beni e generi vari e piccole riparazioni per le strutture
residenziali; spese per il funzionamento dei campi sosta, campi
nomadi, dei centri di prima accoglienza, fino ad un importo massimo
di € 50.000;
- spese per la gestione in genere di servizi sociali, fino ad un
importo massimo di
€ 130.000;
- beni e servizi necessari per l’attuazione di ordinanze
dirigenziali, sindacali e per il rispetto dei regolamenti, fino ad
un importo massimo di € 50.000;
- spese per la gestione e il funzionamento degli impianti sportivi e
di altre strutture comunali, fino ad un importo massimo di €
130.000;
- acquisto di arredi e di materiali ginnico-sportivi, fino ad un
importo massimo di
€ 50.000;
- spese per il funzionamento delle mense di servizio, delle mense
scolastiche fino ad un importo massimo di € 130.000;
- convenzioni con privati di ristorazione e buoni pasto fino ad un
importo massimo di
€ 50.000;
- acquisto, riparazione, lavanderia e manutenzione materiali di
vestiario, equipaggiamento, tute ed altri indumenti di lavoro fino
ad un importo massimo di
€ 30.000;
- spese per interventi destinati a fronteggiare l’immediato pericolo
connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la
riparazione dei danni causati dagli stessi; spere per interventi di
somma urgenza concernenti la stabilità di edifici sia di proprietà
privata che in uso al Comune fino ad un importo massimo di €
130.000;
- spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di
ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre fino ad un
importo massimo di € 50.000;
- acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed
imprevedibili esigenze di ordine pubblico fino ad un importo massimo
di € 130.000;
- spese minute per gli uffici e le circoscrizioni, non previsti
nelle ipotesi di cui alla precedente elencazione, fino ad un importo
massimo di € 30.000;
- acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di
cui ai punti precedenti, rientranti nella ordinaria amministrazione
delle funzioni comunali fino ad un importo massimo di € 30.000;
- Il presente regolamento si applica altresì a quelle prestazioni di
servizi e forniture i quali, se pur non elencati ai commi
precedenti, per loro natura e caratteristiche risultano compatibili
con le disposizioni ivi contenute.
Casi e situazioni particolari
1. Il ricorso all’acquisizione in economia di beni e servizi, nei
limiti dei 130.000 € di cui sopra, è altresì consentita nelle
seguenti ipotesi:
- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando vi sia
l’urgenza di completare l’esecuzione del contratto;
- eventi imprevedibili ed urgenti, al fin di scongiurare situazioni
di pericolo
o danni;
- completamento delle prestazioni non previste dal contratto in
corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito
dell’oggetto principale del
contratto;
- acquisto di beni e servizi nella misura strettamente necessaria,
nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle
ordinarie procedure di scelta del
contraente.
Attivazione della procedura. Determina a contrarre
1. Il Dirigente competente o il Responsabile del procedimento
incaricato, deve verificare se l’acquisizione del bene o del
servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante
convenzioni-quadro di cui all’art. 26 legge 488 del 1999 e smi, o
altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti regionali o
locali se attivate e ne deve dare atto nella determina con cui viene
avviato il procedimento.
2. Con la determinazione a contrarre di cui all’art. 11 D. Lgs.
163/2006, viene attivata la procedura per il pagamento della tassa
gare, secondo le disposizioni impartite dall’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
vigenti al momento dell’attivazione della relativa procedura di
acquisto in economia.
3. La scelta dell’offerta avviene applicando, secondo quanto
disposto dal responsabile del procedimento, il criterio del prezzo
più basso (sull’importo a base di gara o sull’elenco prezzi, o
ancora con offerta a prezzi unitari) ovvero il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in relazione ad una pluralità di
elementi variabili predeterminati quali il prezzo, i tempi di
esecuzione, la qualità, il rapporto qualità/prezzo, ecc., da
indicare nella determina di cui sopra, fatta salva l’applicazione
dell’art. 20.
Criteri generali per affidamento mediante cottimo dei servizi e forniture
1. L’affidamento delle prestazioni di servizi e forniture in
economia avviene nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione,
parità di trattamento, previa consultazione di almeno dieci
operatori economici, se presenti sul mercato e facilmente
reperibili. Per la loro individuazione il responsabile di cui
all’art. 4 può avvalersi di degli elenchi di operatori economici se
predisposti anche dai singoli settori dell’ente. Sono iscritti nei
predetti elenchi gli operatori in possesso dei prescritti requisiti,
che ne facciano richiesta. Per le nuove iscrizioni gli elenchi sono
soggetti ad aggiornamento con cadenza semestrale.
2. Per gli interventi di importo inferiore a € 30.000, si può
procedere con affidamento diretto rivolto ad una determinata ditta,
a meno che il responsabile del procedimento ritenga opportuno
acquisire, anche in forma semplificata, più preventivi di spesa in
modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della
prestazione nonché la congruità dei prezzi. L’affidamento diretto è
da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di
rotazione, qualora siano presenti nell’albo delle ditte istituito
dall’Ente o dai singoli settori, o sul mercato, più ditte conosciute
e idonee.
3. Per le spese di importo inferiore a 1.500 € il responsabile del
procedimento di cui
all’art. 4, potrà procedere direttamente per mezzo di apposito buono
d’ordine che contenga i requisiti ed osservi le regole di cui
all’art. 191 del D. Lgs. 267/2000.
4. Per le forniture e i servizi ricorrenti non esattamente
predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà fare
ricorso al “contratto aperto”; per gli articoli minuti si potrà
utilizzare il confronto listino-prezzo.
5. Per forniture e servizi che siano di elevato contenuto
tecnologico, il dirigente competente, previa adeguata motivazione in
merito alla presenza di tale caratteristica, può riservare la
selezione a ditte in possesso della certificazione europea di
qualità oppure, qualora ricorra al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, può riservare l’attribuzione di una
quota di punteggio predefinita per l’apprezzamento di detto
requisito.
Invito delle imprese alla gara
1. Per l’assegnazione dei servizi e delle forniture in economia,
il responsabile del procedimento, a seguito della determinazione a
contrarre, inoltra richiesta scritta di preventivo/offerta tramite
lettera o altro mezzo idoneo (telefax o telegramma) che assicuri la
necessaria tempestività e l’avvenuta ricezione.
2. La richiesta/preventivo deve indicare:
- la descrizione di beni e servizi;
- la quantità e se del caso l’ammontare della spesa di ciascun
intervento nei limiti di cui agli articoli precedenti;
- il responsabile del procedimento;
- il criterio di aggiudicazione che può essere sia il prezzo più
basso che l’offerta economicamente più vantaggiosa;
- le condizioni generali di esecuzione del servizio e di consegna
della fornitura;
- il termine di ultimazione delle prestazioni;
- le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di
contabilità;
- eventuale cauzione, coperture assicurative, e penalità in casi di
ritardo o mancata esecuzione delle prestazioni;
- termine perentorio per la ricezione delle offerte;
- importo presunto delle spese contrattuali poste a carico
dell’affidatario (bolli, imposta di registro, ecc.);
- il richiamo al rispetto del presente regolamento.
3. Qualora la complessità dell’intervento lo richieda, ovvero le
condizioni di esecuzione dell’intervento non possano essere
ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile
del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un
capitolato d’oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio
esplicito e deve essere reso disponibile per tutti i candidati. Il
capitolato o il foglio di condizioni costituisce parte integrante
del contratto.
Procedura di gara
1. L’affidatario dovrà presentare, in sede di offerta, apposita
dichiarazione di avvenuta conoscenza ed integrale accettazione delle
previsioni previste nella lettera di invito e nell’eventuale nota
prestazionale, nonché delle norme previste nel presente regolamento.
2. Le offerte devono pervenire tutte in busta chiusa, affinchè sia
garantita la piena integrità e segretezza dell’offerta.
3. Solo nell’ipotesi di affidamento diretto ad unico operatore, nei
casi previsti, è consentita la presentazione dell’offerta anche
mediante fax.
4. La procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi
della celerità e della semplificazione, richiedendo alle imprese
invitate di dichiarare secondo le vigenti forme di legge, i
requisiti di ordine morale, professionale, tecnico-organizzativo,
finanziario e di correntezza contributiva, prescritti nella singola
procedura per gli appalti di pari importo, conformemente a quanto
prescritto dal codice dei contratti, procedendo successivamente alla
verifica delle dichiarazioni e dei requisiti, nei confronti
dell’impresa prescelta per l’affidamento, nonché ogni qualvolta ciò
risulti opportuno secondo quanto stabilito dal responsabile del
procedimento.
5. In ogni caso l’assuntore degli interventi deve essere in possesso
dei requisiti di idoneità morale e capacità tecnico-economica e
professionale previsto per le procedure ordinarie di scelta del
contraente di pari importo. L’assuntore deve inoltre essere in
regola con le disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa
a favore dei lavoratori secondo la normativa vigente.
6. Scaduto il termine di presentazione delle offerte, il
responsabile del procedimento, accertata la regolarità dell’offerta,
sceglie quella più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella
determinazione e quanto indicato nella lettera di invito. Il
responsabile ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto
motivato.
7. Il responsabile, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto
un solo preventivo, dà corso all’esecuzione dell’intervento, quando
ritiene che il preventivo presentato sia conveniente per
l’amministrazione.
8. Dell’esito della procedura di scelta del contraente è redatto un
verbale sintetico che, qualora trattasi di offerta economicamente
più vantaggiosa, è corredato della motivazione che ha determinato la
scelta. Il verbale è approvato con determinazione.
Presentazione di campioni
1. Per gli interventi per i quali vi sia un’elevata fungibilità
dell’oggetto del contratto
(es. forniture arredi, attrezzature, softweare, servizi di gestione
diversi, ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le
linee guida dell’intervento lasciando agli offerenti le più ampie
possibilità di soddisfacimento delle richieste.
2. Pertanto, nella lettera di invito si può richiedere, quando
ritenuto opportuno, la presentazione di campioni dimostrativi, dei
beni da fornire. In tal caso sono esclusi dal confronto
concorrenziale i concorrenti che non abbiano presentato i campioni
nei termini e modi prescritti.
3. In questa ipotesi, i campioni forniti costituiranno, per tutta la
durata della fornitura, termine di riferimento a garanzia della
regolare esecuzione del contratto ed in caso di contestazione.
Esecuzione delle prestazioni
1. Le prestazioni devono essere eseguite direttamente dal
cottimista. Qualora siano ammessi sub-affidamenti, nella lettera di
invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono
formare oggetto di sub-affidamento. L’eventuale sub-affidamento deve
essere autorizzato nel rispetto della normativa in materia di
subappalto e con le eccezioni da essa previste.
2. L’affidatario risponde nei confronti del Comune e di terzi per
fatti compiuti dalle persone di cui si avvale per l’esecuzione del
contratto.
3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di
essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle
necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità delle
prestazioni, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli
accordi presi.
4. Le forniture e i servizi da eseguirsi in economia, per cottimo,
sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta
giorni dall’ultimazione.
CAPO QUARTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE ESTERNA
Incarichi per servizi professionali di progettazione
1. Le procedure previste dal presente regolamento si applicano
anche, per quanto compatibili e nel rispetto dei principi di legge,
all’affidamento degli incarichi tecnici e di progettazione di cui
all’art. 11 legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007, nei limiti
inderogabili di 100.000 €.
2. Per gli incarichi di importo stimato inferiore a € 20.000 si può
procedere con affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento con procedura in economia, sulla base di apposito
preventivo e curriculum, secondo le modalità previste dall’art. 20
del presente regolamento.
3. In tal caso il ribasso sull’importo delle prestazioni, stimato ai
sensi delle tariffe professionali di cui al decreto ministeriale 4
aprile 2001 e succ. mod.int., è negoziato tra il responsabile del
procedimento e il professionista cui si intende affidare il
servizio.
4. Per le prestazioni di importo pari o superiore a € 20.000 e fino
a € 100.000, l’affidamento avviene mediante cottimo fiduciario nel
rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno dieci professionisti, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti
anche dai singoli settori dell’ente, secondo le modalità e procedure
riportate nel presente regolamento.
Incarichi per servizi di consulenza e collaborazione esterna
1. Le procedure previste dal presente regolamento si applicano
anche, per quanto compatibili e nel rispetto dei principi di legge,
all’affidamento dei servizi di consulenza, ricerca, studio,
sperimentazione, indagini e rilevazioni ed in generale, agli
incarichi professionali e di collaborazione esterna, a soggetti
aventi la necessaria competenza tecnico-scientifica, nel limite
inderogabile di 130.000 €.
2. Per gli incarichi di cui al primo comma, di importo inferiore a €
30.000 si può procedere con affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento con procedura in economia, sulla base
di apposito preventivo e curriculum, secondo le modalità previste
dall’art. 20 del presente regolamento.
3. Per le prestazioni di importo pari o superiore a € 30.000 e fino
a 130.000 €, l’affidamento avviene mediante cottimo fiduciario nel
rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno dieci professionisti, se presenti sul
mercato e facilmente reperibili. Per la loro individuazione il
responsabile di cui all’art. 4 può avvalersi di degli elenchi di
operatori economici se predisposti anche dai singoli settori
dell’ente.Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori in
possesso dei prescritti requisiti, che ne facciano richiesta. Per le
nuove iscrizioni gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con
cadenza semestrale.
CAPO QUINTO DISPOSIZIONI COMUNI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE
Contratti aperti
1. Nel contratto aperto la prestazione è pattuita con riferimento
ad un determinato arco di tempo e prevede, come oggetto,
lavorazioni, servizi e forniture che sono singolarmente definiti nel
loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel loro numero.
La quantità delle prestazioni da eseguire dipende dalle necessità
che verranno in evidenza nell’arco di tempo previsto
contrattualmente. Si tratta pertanto di contratti di
“pronto intervento”. Non rientrano in questa casistica i casi in cui
gli interventi
siano individuabili con precisione sia nel contenuto, sia nel numero
sia nella loro localizzazione.
2. Che si tratta di contratto aperto, deve essere fatta menzione sia
negli atti propedeutici all’affidamento sia nel contratto stesso.
3. Nei contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una
delle forme previste dal presente regolamento, le ordinazioni vanno
fatte volta per volta con le modalità indicate nel contratto o con
semplice ordinazione che deve recare:
- l’oggetto della singola prestazione, nell’ambito del contratto
aperto;
- le caratteristiche tecniche e qualitative della singola
ordinazione;
- il termine assegnato per la singola ordinazione;
- ogni altro elemento previsto nella lettera d’invito o nel
contratto.
Modalità di aggiudicazione per lavori servizi e forniture
1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più
basso, si procede all’affidamento sulla base del maggior ribasso
percentuale offerto, se le offerte presentate sono in numero di
cinque o inferiore a cinque.
2. Se il numero di offerte presentate è superiore a cinque, il
responsabile del procedimento può prevedere, nella determinazione a
contrarre e nella lettera di invito, l’esclusione automatica delle
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la
predetta media, fermo restando per l’Ente la facoltà di valutare la
congruità delle
offerte.
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, l’Ente si riserva la facoltà di
valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i
punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando.
Garanzie
1. La stazione appaltante, in relazione all’entità, rilevanza,
natura delle prestazioni richiede:
- all’operatore economico aggiudicatario delle prestazioni, la
garanzia fideiussoria definitiva (art. 54 legge regionale n. 5 del 7
agosto 2007) non inferiore al 10% per i lavori e 5% per servizi e
forniture, dell’importo del contratto;
- all’operatore economico aggiudicatario dei lavori, la polizza
assicurativa contro i rischi da esecuzione da qualsiasi causa
determinati, per un importo pari a quello dell’affidamento ed una
garanzia di responsabilità civile di norma non inferiore a
€ 500.000 (art. 54 legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007).
2. I soggetti affidatari possono essere esonerati dalla costituzione
della garanzia fideiussoria definitiva per tutti gli affidamenti di
importo inferiore a 50.000 € per i lavori e a 30.000 € per servizi e
forniture.
3. Salvo disposizione contraria del responsabile del procedimento, i
soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle
coperture assicurative, per tutti gli affidamenti delle prestazioni
di importo fino a 50.000 € a condizione che siano comunque muniti di
polizza generica di impresa.
4. E’ facoltà del responsabile del procedimento richiedere polizze e
garanzie ulteriori anche per importi maggiori in relazione alla
tipologia e caratteristiche del lavoro e della prestazione.
Normativa antimafia
1. Nel caso di superamento dell’importo di € 154.937,06 (e quindi
solo per gli affidamenti dei lavori) dovrà essere acquisito il
certificato della Camera di commercio recante la dicitura antimafia,
ex artt. 6 e 9 del D.P.R. 252/98.
2. La documentazione antimafia non è richiesta per i contratti il
cui valore complessivo non sia superiore a detto importo.
Pubblicità
1. Gli affidamenti di servizi e forniture mediante cottimo sono
soggetti a post-informazione mediante pubblicazione nell’apposita
sezione del sito internet dell’Ente a cura dei settori affidanti.
2. Gli affidamenti di lavori tramite cottimo, sono soggetti a
post-informazione secondo quanto disposto dall’art. 144 del D.P.R.
554/1999, e a pubblicazione nell’apposita sezione del sito internet
dell’Ente.
Perfezionamento del contratto di cottimo
1. Il contratto di cottimo deve indicare: l’elenco dei lavori dei
servizi e delle forniture, le condizioni di esecuzione, il termine
di ultimazione, il prezzo offerto, le modalità di pagamento, le
penalità per ritardo nonché il diritto del Comune di risolvere in
danno il contratto per inadempimento ed ogni altro elemento ritenuto
utile.
2. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei
contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza che ne
forma parte integrante e sostanziale.
3. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese contrattuali, di
bollo, di registro, della copia del contratto e dei documenti e
disegni di progetto. Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutte le
spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione delle
prestazioni, dalla data di consegna a quello della data di emissione
del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il contratto di cottimo non può essere ceduto, a pena di nullità.
Il subappalto potrà essere autorizzato secondo le modalità e nei
limiti indicati dall’art. 118 D. Lgs. 163/2006.
Forma del contratto
1. Fermo restando che la forma scritta è obbligatoria per tutti i
contratti previsti nel presente regolamento, i contratti assumono la
forma di scrittura privata, secondo le seguenti modalità:
- per atto firmato dal contraente e dal rappresentante
dell’Amministrazione (“tra e tra”);
- per sottoscrizione da parte del contraente dell’eventuale
capitolato prestazionale e della determinazione di aggiudicazione
definitiva (“letto e confermato”); o per corrispondenza secondo
l’uso del commercio.
Mezzi di tutela
1. In caso di ritardo, mancato e ingiustificato rispetto dei
termini e delle condizioni stabilite nel contratto con il quale
viene affidato l’incarico, si applicano le penali stabilite nel
contratto, con intimazione ad adempiere entro un termine perentorio
fissato dall’amministrazione.
2. Previa formale contestazione dell’inadempimento, il Comune ha
diritto di rifiutare ed il fornitore l’obbligo di ritirare e
sostituire, nei termini imposti, i beni o le prestazioni che
risultassero non conformi a quanto previsto nei documenti di gara o
contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente
richiesti.
3. Salvo che sia diversamente pattuito, nei casi in cui i beni o le
prestazioni di cui ai commi precedenti siano comunque accettati, il
Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al
minor valore constatato del bene in questione.
4. In caso di mancata sostituzione di prestazioni non conformi o di
ritardi nella consegna, ed in ogni altro caso di inadempimento
dell’appaltatore, il Comune ha diritto di approvvigionarsi o di fare
eseguire i lavori e le prestazioni, presso altra impresa.
5. L’affidatario dovrà in tal caso rimborsare le ulteriori spese
sostenute e gli eventuali danni sostenuti dal Comune.
6. In caso di inadempimento, l’Ente si riserva in tutti i casi la
facoltà di disporre la risoluzione del contratto e l’esecuzione in
economia a spese dell’impresa medesima. La risoluzione è dichiarata
per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione
alla ditta.
7. Sono in ogni caso salvi i diritti e le facoltà riservate dal
contratto alla stazione appaltante.
8. In caso di penali, rimborsi, danni, il Comune si rivarrà a
discrezione, sui compensi spettanti o sulla cauzione prestata.
9. Tutte le controversie che possano insorgere relativamente agli
obblighi reciproci e che non potranno essere appianate in via
amministrativa, saranno deferite alla competente autorità
giurisdizionale. Competente per le controversie, da indicare nel
contratto, è il Foro di Sassari.
Disposizioni finali
1. Le norme riportate nel presente regolamento costituiscono
disciplina specialedell’esecuzione dei lavori, servizi e forniture
in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni regolamentari
in contrasto o incompatibili.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
pertanto abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili
precedentemente approvate da questa amministrazione in materia.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le
norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia.
4. Le disposizioni, gli importi e le soglie riportate si intendono
modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o
regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del
presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata se in
contrasto con il presente regolamento.
5. Il presente regolamento entra in vigore divenuta esecutiva la
relativa deliberazione di approvazione.