Regolamento comunale per l'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI
CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le
procedure per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture, che si
riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei
successivi articoli ed alle somministrazioni connesse. Si applica,
inoltre, agli incarichi professionali e di collaborazione esterna.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi
generali di buona amministrazione ed alle seguenti norme:
- per i lavori: art. 125 c. 5, D.lgs. 163/2006 e artt. 173-177
D.P.R. 207/2010;
- per I servizi e le forniture: art. 125 c. 9 ss. D.lgs. 163/2006 e
artt. 326 – 338 D.P.R. 207/2010.
Limiti di importo e divieto di frazionamento
1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite
nei limiti degli importi definiti dal presente regolamento nella
rispettiva sezione dedicata ai lavori, ai servizi ed alle forniture.
2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi
unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di
ricondurre l’esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del
presente regolamento o di sottrarsi alle forme e procedure ordinarie
ad evidenza pubblica.
3. I limiti di importo definiti dal presente regolamento, non
possono essere superati nemmeno con perizie di variante o
suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di
integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno contrattuale.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati gli affidamenti
di un intervento misto (lavoro/fornitura; lavoro/servizio;
servizio/fornitura), separatamente affidati a contraenti qualificati
in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti
più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico,
rapidità di esecuzione.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono
I.V.A. ed oneri fiscali esclusi, ma comprensivi di eventuali oneri
per la sicurezza.
Forme di esecuzione degli interventi
1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle
seguenti forme:
A. in amministrazione diretta;
B. per cottimo fiduciario;
C. in forma mista.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i
quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. In
tal caso gli interventi sono effettuati con materiali e mezzi propri
o appositamente noleggiati. Il responsabile del procedimento
organizza ed esegue l’intervento per mezzo di personale dipendente o
di personale eventualmente ed appositamente assunto.
3. Sono eseguiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si
rende necessario, ovvero opportuno, l’affidamento ad operatori
economici, se sussistono soggetti idonei.
4. Si può procedere con il sistema misto quando motivi tecnici
rendono necessaria l’esecuzione dei lavori parte in amministrazione
diretta e parte mediante affidamenti a cottimo, nel rispetto delle
norme contenute nel presente regolamento.
5. I beni, i servizi e i lavori affidati in economia non possono
comportare una spesa complessiva superiore a quanto indicato, per
ciascuna tipologia, dai successivi articoli del presente
regolamento.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento per ogni acquisizione in
economia è il Dirigente del Settore proponente, ovvero, su sua
designazione, altro o altri dipendenti nell’ambito del proprio
settore.
2. Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura, il responsabile del procedimento deve essere un
tecnico di ruolo, ovvero in assenza di dipendente di ruolo, altro
dipendente tecnico in servizio.
3. Al responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi
in economia, sono demandati la definizione delle specifiche tecniche
e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento,
la verifica dell’avvenuto perfezionamento del contratto, la
responsabilità della regolare e corretta esecuzione delle
prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa
entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla
normativa vigente.
4. Per i lavori in economia, il responsabile del procedimento
stabilisce i livelli di progettazione ritenuti necessari nel
rispetto del Codice dei contratti e del Regolamento di attuazione.
Attivazione della procedura per cottimo fiduciario
1. Quando viene scelta la forma di esecuzione dell’intervento
mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento
attiva, con la determina a contrarre, la procedura per
l’individuazione di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie e
dei limiti individuati dal presente regolamento.
2. La determina a contrarre deve indicare il criterio di
aggiudicazione prescelto ai sensi del successivo art. 6.
3. Con la determinazione a contrarre di cui all’art. 11 D.lgs.
163/2006, viene attivata la procedura per la richiesta del codice
identificativo gara (CIG) presso l'AVCP e per il successivo
eventuale pagamento della tassa gare, secondo le disposizioni
impartite dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, vigenti al momento dell’attivazione
della relativa procedura di acquisizione in economia.
Criterio di aggiudicazione per lavori, servizi e forniture
1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più
basso, si procede all’affidamento sulla base del maggior ribasso
percentuale offerto, se le offerte presentate sono in numero di
cinque o inferiore a cinque.
2. Se il numero di offerte presentate è superiore a cinque, il
responsabile del procedimento può prevedere, nella determinazione a
contrarre e nella lettera di invito, l’esclusione automatica delle
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la predetta media, fermo restando per l’Ente la facoltà
di valutare la congruità delle offerte.
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, l’Ente definisce nella determina a
contrarre e dettaglia nella lettera di invito, una pluralità di
elementi variabili quali il prezzo, i tempi di esecuzione, la
qualità, il rapporto qualità/prezzo, ecc. E qualsiasi altro elemento
ritenuto utile con attribuzione dei relativi pesi, in ragione della
tipologia della prestazione.
4. L'Ente si riserva la facoltà di valutare la congruità delle
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando.
5. Resta sempre ferma la facoltà per l'Ente di valutare ogni offerta
che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In
tal caso si avvale della facoltà di procedere contemporaneamente
alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la
quinta.
Modalità di esecuzione
1. Le prestazioni devono essere eseguite direttamente dall'affidatario,
ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche o
accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione
di lavori o servizi, dei noli a caldo, dei noli a freddo. Le
prestazioni oggetto di sub-affidamenti o subappalto devono essere
preventivamente indicate nella lettera di invito. Il successivo
ricorso deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il
subappalto al quale si rinvia.
2. L'affidatario deve indicare un numero di fax espressamente
autorizzato per le comunicazioni relative all'appalto nonché un
numero telefonico di un soggetto responsabile facilmente reperibile.
Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione possono avvenire, a
scelta dell'amministrazione con posta certificata o con fax
autorizzato o altro mezzo ritenuto idoneo.
3. In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, il
responsabile del procedimento applica le penali previste nel
contratto, previa contestazione scritta dell'addebito.
4. In presenza di grave e ripetute inadempienze agli obblighi
derivanti dal contratto, il Responsabile del procedimento, previa
diffida, si avvale dello strumento della risoluzione parziale o
totale del contratto con incameramento della cauzione, ove prevista,
e fatto salvo il risarcimento dei danni e l'esecuzione in danno
previa diffida.
CAPO SECONDO LAVORI
Condizioni per procedere a lavori in economia
1. La presente sezione disciplina l’esecuzione dei lavori in
economia e delle forniture e servizi connessi o complementari, che
si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi commi. I
lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000
€. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono
comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 €.
2. I lavori in economia sono individuati nell’ambito delle seguenti
categorie specifiche:
2. 1-Tutti i lavori di manutenzione e di impianti, anche privi del
carattere della imprevedibilità, nell’ambito delle tipologie di
intervento di seguito elencate:
BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sedi comunali – sedi di
delegazioni comunali – edifici scolastici – teatri e biblioteche –
centri socio assistenziali e laboratori – impianti sportivi e per il
tempo libero – edifici comunali adibiti a civile abitazione –
immobili comunali adibiti ad attività produttive – cimiteri comunali
– in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti
al patrimonio comunale, nonché quelli su cui agisce a qualunque
legittimo titolo.
OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze
comunali – reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti –
acquisto e manutenzione di
cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale,
orizzontale – impianti di illuminazione – impianti per la
distribuzione del gas, impianti termici, idrosanitari, di
condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali –
lavori nel verde pubblico – in genere tutte le opere, i manufatti e
gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.
BENI MOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI, quali beni pertinenti e/o
accessori alle tipologie di beni, opere ed impianti indicati nei
precedenti punti.
2. 2 - Tutti i lavori e le somministrazioni connesse, rivolti ad
assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la
riparazione ed in genere il mantenimento in buono stato di
conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti,
beni mobili ed attrezzature comunali, purché l’esigenza
dell’esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi
imprevedibili ed urgenti e non sia possibile realizzarle
tempestivamente con le ordinarie forme e le procedure ad evidenza
pubblica;
2. 3 - interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si
tratta di lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a
qualunque opera, impianto, o infrastruttura finalizzati a rimuovere
condizioni di non sicurezza per persone, animali o cose,
determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non
fronteggiabili con gli interventi programmabili.
2. 4 - lavori che non possono essere differiti dopo l’infruttuoso
esperimento della procedura di gara.
2. 5 – lavori necessari per la compilazione di progetti, individuati
nelle seguenti tipologie:
- scavi;
- demolizioni;
- sondaggi, rilievi ambientali, rilievi in genere;
- realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire
migliore cognizione dello stato del bene interessato alla
progettazione;
- stratigrafie per l’individuazione delle opere d’arte.
2. 6 - completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è
la necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. 7 – in tutti gli altri casi in cui l’esecuzione dei lavori è
determinata dalla necessità di provvedere con urgenza o con somma
urgenza, secondo le modalità indicate ai successivi articoli o per
eventi imprevedibili.
Definizione di imprevedibilità
1. Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili
gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile
programmare e quelli che derivano da causalità ed accidentalità. Si
considerano altresì imprevedibili tutti gli interventi per i quali
non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione
esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative
agli esercizi finanziari precedenti.
2. In pratica si tratta di tutti quei casi in cui si renda
necessario intervenire di volta in volta nel corso dell’anno, per
risolvere situazioni che si siano presentate e che è possibile
quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si
esegue l’intervento.
Lavori di urgenza
1. Ai sensi dell'art. 175 D.P.R. 207/2010, in tutti i casi in cui
l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di
provvedere con urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in
cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo
hanno provocato e i gli interventi ritenuti necessari per
rimuoverlo.
2. Il verbale è steso dal responsabile del procedimento o suo
incaricato. Al verbale segue prontamente la redazione di un’apposita
perizia estimativa, che - qualora non si possa attendere la
redazione di un vero e proprio progetto – costituisce presupposto
sufficiente per definire la spesa dei lavori da eseguire e
permettere la relativa copertura finanziaria.
3. Il responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le
procedure sopra descritte per la scelta del contraente; il verbale
fa parte integrante della determinazione di affidamento.
Lavori di somma urgenza
1 Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, in circostanze di
somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del
procedimento o il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo
precedente, l’immediata esecuzione dei lavori che sirendono
indispensabili, entro il limite di 200.000 € o comunque quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in
forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del
procedimento o dal tecnico incaricato. Il prezzo delle prestazioni
ordinate è definito
consensualmente con l’affidatario. In mancanza di accordo e
semprechè non si possa provvedere con diverso affidatario, si
provvede con il metodo previsto dall'art. 163, comma 5 del DPR
207/2010.
3. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato,
compila, entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione degli interventi,
una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente
al verbale di somma urgenza, al dirigente del settore che
controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della
spesa ed alla approvazione dei lavori.
4. Qualora una spesa non riporti l’approvazione del dirigente, si
procede alla liquidazione delle spese relative alla parte
dell’intervento realizzato fino a quel momento.
Invito delle imprese alla gara
1. Per l’assegnazione dei lavori in economia, il responsabile del
procedimento, a seguito della determinazione a contrarre, inoltra
richiesta scritta di preventivo/offerta tramite lettera o altro
mezzo idoneo (telefax o telegramma) che assicuri la necessaria
tempestività e l’avvenuto invio.
2. La richiesta/preventivo deve indicare:
- a descrizione degli interventi;
- la quantità e se del caso l’ammontare della spesa di ciascun
intervento nei limiti indicati nel presente regolamento;
- il responsabile del procedimento;
- il criterio di aggiudicazione che può essere sia il prezzo più
basso che l’offerta economicamente più vantaggiosa;
- le condizioni generali di esecuzione del lavoro e delle connesse
somministrazioni;
- il termine di ultimazione degli interventi;
- il periodo di validità dell'offerta che non deve essere comunque
inferiore a 180 gg dalla presentazione dell'offerta;
- la facoltà per l'Amministrazione di procedere anche in presenza di
un'unica offerta purchè ritenuta conveniente;
- le parti di lavori che possono essere affidati in subappalto;
- le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di
contabilità;
- eventuali cauzione, coperture assicurative, e penalità in casi di
ritardo o mancata esecuzione delle prestazioni;
- il termine perentorio di ricezione delle offerte;
- data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
- l'importo presunto delle spese contrattuali poste a carico dell’affidatario
(bolli, imposta di registro, ecc);
- il richiamo al possesso dei requisiti di carattere generale e
speciale richiesti dalla normativa del settore per la partecipazione
alle gare;
- il richiamo al rispetto del presente regolamento;
- indicazioni in ordine al pagamento della tassa gare all'AVCP nelle
ipotesi in cui sia dovuta secondo la normativa vigente.
3. In alternativa, le informazioni possono essere contenute in
apposito capitolato prestazionale o schema di contratto che devono
in tal caso essere espressamente richiamati ed ai quali viene fatto
rinvio. Il capitolato o il foglio di condizioni costituisce parte
integrante del contratto.
Procedura di gara
1. Le procedure di affidamento avvengono nel rispetto del
principio della massima trasparenza, contemperando altresì
l'efficienza dell'ente con i principi di parità di trattamento,
rotazione, non discriminazione, e concorrenza tra gli operatori
economici e, di regola, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei,
salva la facoltà di affidamento diretto per importi inferiori a
40.000 €.
2. Con la lettera d'invito e/o con il capitolato prestazionale sono
definite le modalità di esecuzione della prestazione e le eventuali
penali. La lettera di invito e il capitolato fanno parte integrante
della lettera-contratto o della notaaffidamento.
3. Ove ritenuto opportuno, il responsabile del procedimento,
acquisiti più preventivi, può porre a confronto le varie proposte
onde valutare quella ritenuta più vantaggiosa in termini di
qualità/prezzo. Detta valutazione comparativa deve essere
adeguatamente motivata con il provvedimento di affidamento della
prestazione.
4. Il concorrente dovrà presentare, in sede di offerta, apposita
dichiarazione di avvenuta conoscenza ed integrale accettazione delle
previsioni previste nella lettera di invito e nell’eventuale nota
prestazionale, nonché delle norme previste nel presente Regolamento.
5. Dovrà inoltre presentare apposita dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 38
DPR 163/2006, di essere in regola con la L. 266/2002 (INPS – INAIL –
CASSA EDILE) oltre alla dichiarazione sul possesso dei requisiti di
carattere speciale relativi alla particolare tipologia dell'appalto.
6. Le offerte devono pervenire tutte in busta chiusa, affinchè sia
garantita la piena integrità e segretezza dell’offerta, entro il
termine perentorio indicato dall'Ente. Solo nell’ipotesi di
affidamento diretto ad unico operatore, nei casi previsti, è
consentita la presentazione dell’offerta anche mediante fax.
7. La procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi
della celerità e della semplificazione, richiedendo alle imprese
invitate di dichiarare secondo le vigenti forme di legge, i
requisiti di ordine morale, professionale, tecnico-organizzativo,
finanziario e di correntezza contributiva, prescritti nella singola
procedura per gli appalti di pari importo, conformemente a quanto
prescritto dal codice dei contratti e del relativo Regolamento di
attuazione, procedendo successivamente alla verifica delle
dichiarazioni e dei requisiti, nei confronti dell’impresa prescelta
per l’affidamento, nonché ogni qualvolta ciò risulti opportuno
secondo quanto stabilito dal responsabile del procedimento.
8. In ogni caso l’assuntore degli interventi deve essere in possesso
dei requisiti di idoneità morale e capacità tecnico-economica e
professionale previsto per le procedure ordinarie di scelta del
contraente di pari importo. L’assuntore deve inoltre essere in
regola con le disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa
a favore dei lavoratori secondo la normativa vigente.
9. Scaduto il termine di presentazione delle offerte, il
responsabile del procedimento, accertata la regolarità dell’offerta,
sceglie quella più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella
determinazione e quanto indicato nella lettera di invito. Il
responsabile ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto
motivato.
10. Il responsabile, nei casi in cui sia stato presentato o
richiesto un solo preventivo, dà corso all’esecuzione
dell’intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia
conveniente per l’amministrazione.
11. Dell’esito della procedura di scelta del contraente è redatto un
verbale sintetico che, qualora trattasi di offerta economicamente
più vantaggiosa, è corredato della motivazione che ha determinato la
scelta. Il verbale è approvato con determinazione.
Garanzie
1. Di norma per i lavori e le prestazioni in economia si
prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.
2. In presenza di particolari caratteristiche dell'intervento, il
Responsabile del procedimento può disporre l'obbligo di prestare
adeguata garanzia.
Modalità di esecuzione
1. Le prestazioni devono essere eseguite direttamente dall'affidatario,
ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche o
accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione
di lavori o servizi, dei noli a caldo, dei noli a freddo. Le
prestazioni oggetto di sub-affidamenti o subappalto devono essere
preventivamente indicate nella lettera di invito. Il successivo
ricorso deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il
subappalto al quale si rinvia.
2. Per l'esecuzione delle prestazioni l'affidatario deve indicare un
numero di fax espressamente autorizzato per le comunicazioni
relative all'appalto nonché un numero telefonico facilmente
reperibile. Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione possono
avvenire, a scelta dell'amministrazione con posta certificata o con
fax autorizzato.
3. In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, il
responsabile del procedimento applica le penali previste nel
contratto, previa contestazione scritta dell'addebito.
4. In presenza di grave e ripetute inadempienze agli obblighi
derivanti dal contratto, il dirigente competente, previa diffida, si
avvale dello strumento della risoluzione parziale o totale del
contratto con incameramento della cauzione, ove prevista, e fatto
salvo il risarcimento dei danni e l'esecuzione in danno previa
diffida.
5. L’affidatario risponde nei confronti del Comune e di terzi per
fatti compiuti dalle persone di cui si avvale per l’esecuzione del
contratto.
Il lavori da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad
attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni
dall’ultimazione.
Tenuta della contabilità e regolare esecuzione
1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in
amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la
stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute
agli artt. da 203 a 210 del DPR 207/2010;
2. E’ compito del Responsabile del procedimento documentare in modo
dettagliato l’andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a
controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni
che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità
agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare
esecuzione.
CAPO TERZO SERVIZI E FORNITURE
Limiti di importo e sistemi di affidamento
Limiti di importo e sistemi di affidamento
[Il valore delle soglie comunitarie viene aggiornato ogni due anni.
L'ultima revisione è contenuta nel Regolamento Ce n. 1251/2011 che
ha fissato la soglia per servizi e forniture in € 200.000 = 200.000
D.s.p. La soglia contenuta nel Reg. Ce citato è valida fino al
31.12.2013. Le soglie si ritengono aggiornate secondo il disposto di
cui all'art. 28 e art. 248 Codice dei contratti].
1. Le prestazioni per servizi e forniture in economia sono ammessi
in ogni caso per importi inferiori alle soglie comunitarie e per le
tipologie di seguito elencate. Le soglie massime comunitarie sono
fissate in 200.000 D.s.p. (Diritti speciali di prelievo).
2. La presente sezione disciplina l’assegnazione di forniture e
servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate
nei successivi articoli.
3. La procedura normale attivata dall’Ente per l’acquisizione dei
beni e servizi in economia, è la procedura negoziata previo
confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi
inferiori alla soglia comunitaria fissata per i settori ordinari.
4. Il Dirigente competente ha facoltà di procedere a procedura
negoziata diretta nei seguenti casi:
a) di norma per importi fino ad € 40.000 .
c) nei casi previsti dall’art. 57 del dlgs. 163/2006 laddove non
possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma 6 del
predetto articolo;
5. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi
di specializzazione e di rotazione, ove siano presenti nell’Elenco
degli operatori economici o sul mercato più ditte conosciute idonee
6. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in
economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la
dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla
fattispecie ammessa dalla noma e la dichiarazione di idoneità del
contraente prescelto e di congruità del prezzo.
Congruità prezzi
1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli
operatori economici invitati è effettuato da parte del Responsabile
del procedimento, ai sensi dell’art. 336 del DPR 207/2010 vale a
dire attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti
dalle indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento il
Responsabile del procedimento può avvalersi dei cataloghi di beni e
servizi pubblicati sul mercato elettronico, propri o delle
amministrazioni aggiudicatrici.
2. Prima di attivare un’autonoma procedura, il Dirigente competente
deve verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che
interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di
Consip, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e smi. In
caso affermativo, il Dirigente competente valuta la convenienza
della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza
delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità
di acquisizione, trasmette l’atto di adesione all’acquisto.
Diversamente, avvia la procedura di acquisizione in economia nel
rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni
quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio
offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere
acquisito.
3. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo
alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali
complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed
equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in
convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito
autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo
dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata
illustrazione nella perizia di spesa.
Specificazione della tipologia e dei relativi importi massimi
1) Le prestazioni sono inoltre previste per le tipologie di
seguito elencate con a fianco riportato il limite massimo di
importo.
2) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, fino
ad un importo massimo di € 50.000;
3) organizzazione di mostre fino all'importo massimo previsto per le
soglie comunitarie;
4) manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’Ente,
fino ad un importo massimo previsto per le soglie comunitarie;
5) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di
informazione fino ad un importo massimo di € 20.000 per singolo
avviso;
6) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni, abbonamenti
a periodici o agenzie di informazione sia su supporto cartaceo che
su quello informatico fino ad un importo massimo di € 50.000;
7) rilegatura di libri, registri, atti e pubblicazioni di vario
genere di vario genere, nonché archiviazione, anche su supporto
informatico fino ad un importo massimo di € 100.000;
8) servizi di traduzione, interpretariato e copia, servizi di
stampa, tipografia, litografia, realizzazione a mezzo di tecnologia
audiovisiva fino ad un importo massimo di € 50.000;
9) spese per trasporto di persone e materiale vario; spedizioni,
imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio fino ad un importo massimo
di € 50.000;
10) acquisto di coppe, medaglie o altri oggetti di premio fino ad un
importo massimo di € 20.000;
11) spese per rappresentanza fino ad un importo massimo di € 20.000;
12) spese per cancelleria, materiale di consumo, di funzionamento e
ricambio d’uso, fino ad un importo massimo di € 20.000;
13) riparazione di macchine, ed altre attrezzature d’uso per
l’ufficio fino ad un importo massimo di € 30.000;
14) acquisto e manutenzione di terminali, personal computer,
stampanti materiale informatico di vario genere, sistemi
informatici, di reti e sistemi telematici, nonché spese per i
servizi informatici, compresa l’assistenza
specialistica, fino ad un importo massimo previsto per le soglie
comunitarie;
15) spese per l’acquisto di mobili, fotocopiatori, climatizzatori ed
altre attrezzature per l’ufficio, fino ad un importo massimo di €
50.000;
16) il noleggio di mobili, la manutenzione e il noleggio di
fotocopiatori, climatizzatori ed altre attrezzature varie per
uffici, fino ad un importo massimo di € 50.000;
17) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento
del personale, organizzati da enti, società ed istituti vari fino ad
un importo massimo di € 50.000;
18) spese per l’organizzazione di concorsi e per l’espletamento
delle prove, compresa la locazione temporanea di immobili per le
stesse attività fino ad un importo massimo di € 50.000;
19) manutenzione di aree verdi, e interventi di giardinaggio in
genere, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti
erbosi fino ad un importo massimo previsto per le soglie
comunitarie;
20) spese per servizi di lavoro interinale, fino ad un importo
massimo di € 150.000;
21) polizze assicurative, depositi di sicurezza, cauzionali,
fideiussioni, servizi di brokeraggio fino ad un importo massimo
previsto per le soglie comunitarie;
22) acquisto di autocarri, mezzi d’opera, veicoli e motoveicoli in
genere; acquisto di attrezzature da lavoro, materiale di ricambio
fino ad un importo massimo previsto per le soglie comunitarie;
23) noleggio, riparazione e manutenzione di autocarri, mezzi
d’opera, veicoli e motoveicoli in genere, fino ad un importo massimo
previsto per le soglie comunitarie;
24) acquisto di attrezzature da lavoro, materiale di ricambio,
carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo, fino ad un
importo massimo di € 50.000;
25) spese per la vigilanza e la custodia e la sicurezza negli
edifici; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli
ambienti di lavoro, fino ad un importo massimo previsto per le
soglie comunitarie;
26) acquisti di dispositivi di protezione individuale fino ad un
importo massimo di € 50.000;
27) spese per l’acquisto di combustibile per riscaldamento fino ad
un importo massimo previsto per le soglie comunitarie;
28) spese per l’illuminazione, la climatizzazione ed il cablaggio di
locali; per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche
mediante l’acquisto di apparecchiature e spese relative di
allacciamento, fino ad un importo massimo di € 150.000;
29) spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione,
disinquinamento, disinfestazione, sanificazione, conferimento e
trasporto rifiuti, fino ad un importo massimo previsto per la soglia
comunitaria;
30) spese per l’acquisto e noleggio servizi igienici mobili fino ad
un importo massimo previsto per la soglia comunitaria;
31) servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione
bibliografica, fino ad un importo massimo di € 80.000;
32) riprese televisive, acquisizione di filmati e prodotti
fotografici fino ad un importo massimo di € 50.000;
33) impianti e noleggio di apparecchi per videoconferenze; sistemi,
apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di
ripresa, fonici, sonori e di allarme, noleggi impianti luce, fino ad
un importo massimo previsto per le soglie comunitarie;
34) alimenti e beni in genere di conforto per anziani e per la prima
infanzia; beni ed arredi ed attrezzature ludiche per strutture per
anziani e per la prima infanzia; acquisto materiali beni ed arredi
scolastici e per attività scolastiche; materiali sanitari per
strutture per anziani e per la prima infanzia, fino ad un importo
massimo di € 150.000;
35) acquisto, manutenzione e noleggio elettrodomestici, attrezzature
da cucina, stovigliame, fino ad un importo massimo di € 50.000;
36) spese per l’acquisto la manutenzione e la sistemazione della
segnaletica stradale, compresi gli impianti semaforici, fino ad un
importo massimo di € 50.000;
37) acquisti e spese per il funzionamento di attività e servizi
socio-educativi, di animazione per anziani e minori, acquisti di
beni e generi vari e piccole riparazioni per le strutture
residenziali; spese per il funzionamento dei campi sosta, campi
nomadi, dei centri di prima accoglienza, fino ad un importo massimo
di € 50.000;
38) spese per la gestione in genere di servizi sociali, fino ad un
importo massimoprevisto per le soglie comunitarie;
39) beni e servizi necessari per l’attuazione di ordinanze
dirigenziali, sindacali e per il rispetto dei regolamenti, fino ad
un importo massimo di € 50.000;
40) spese per la gestione e il funzionamento degli impianti sportivi
e di altre strutture comunali, fino ad un importo massimo di cui al
primo comma;
acquisto di arredi e di materiali ginnico-sportivi, fino ad un
importo massimo di € 50.000;
41) spese per il funzionamento delle mense di servizio, delle mense
scolastiche fino ad un importo massimo previsto per le soglie
comunitarie;
42) convenzioni con privati di ristorazione e buoni pasto fino ad un
importo massimo di € 50.000;
43) acquisto, riparazione, lavanderia e manutenzione materiali di
vestiario, equipaggiamento, tute ed altri indumenti di lavoro fino
ad un importo massimo di € 30.000;
44) spese per interventi destinati a fronteggiare l’immediato
pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché
per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese per
interventi di somma urgenza concernenti la stabilità di edifici sia
di proprietà privata che in uso al Comune fino ad un importo massimo
previsto per le soglie comunitarie;
45) spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione
di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre fino ad un
importo massimo di € 50.000;
46) acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed
imprevedibili esigenze di ordine pubblico fino ad un importo massimo
previsto per le soglie comunitarie;
47) spese minute per gli uffici e le circoscrizioni, non previsti
nelle ipotesi di cui alla precedente elencazione, fino ad un importo
massimo di € 20.000;
48) acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di
cui ai punti precedenti, rientranti nella ordinaria amministrazione
delle funzioni comunali fino ad un importo massimo di € 30.000;
Il presente regolamento si applica altresì a quelle prestazioni di
servizi e forniture i quali, se pur non elencati ai commi
precedenti, per loro natura e caratteristiche risultano compatibili
con le disposizioni ivi contenute.
Casi e situazioni particolari
1. Il ricorso all’acquisizione in economia di beni e servizi, nei
limiti di cui al primo comma del precedente articolo 17, è altresì
consentita nelle seguenti ipotesi:
2. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno
del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o
conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
3. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso,
ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione
nell’ambito del contratto medesimo;
4. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle
ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura
strettamente necessaria;
5. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al
fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o
cose ovvero per l’igiene e salute pubblica ovvero per il patrimonio
storico, artistico, culturale.
Modalità di affidamento
1. Quando il bene o il servizio è assegnabile in economia, il
Dirigente attiva la procedura negoziata per l’affidamento con avviso
pubblico o con lettera-invito, nel rispetto delle disposizioni che
seguono.
2. La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o
superiore ad Euro 40.000, deve contenere almeno gli elementi di cui
all’art. 334 del DPR 207/2010, e quelli ulteriori di seguito
indicati:
- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche
e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere
all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta
valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità all’art. 298 e
all’art. 145, comma 3, del DPR 207/2010;
- l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a
proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di
accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la
richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al
possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
- indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei
costi della sicurezza di cui all’art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 e
ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi
di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al
comma 3bis del medesimo art. 26 Dlgs. 81/2008 ss.mm.;
- codice identificativo della gara rilasciato dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici;
- indicazioni in ordine al pagamento della tassa gare all'VCP nelle
ipotesi in cui sia dovuta secondo la normativa vigente;
- obbligo per l’operatore economico concorrente di indicare
nell’offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a
terzi;
- obbligo per l’operatore economico concorrente di dichiarare
nell’offerta tecnico progettuale le parti che l’offerente ritiene
eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-ho
w;
- clausola di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità
flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale
contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il
contratto ai sensi dell’art. 334, comma 2, DPR 207/2010;
3. In presenza di ragioni di urgenza, la richiesta può essere
inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere
inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito
a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un
determinato termine.
4. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata
diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un
sondaggio di mercato inteso a verificare le miglior condizioni,
l’incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può
provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta
di preventivi via fax.
5. Per forniture e servizi che siano di elevato contenuto
tecnologico, il Dirigente competente, dopo avere dimostrato tale
caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della
certificazione europea di qualità;
6. Ai sensi della Legge di conversione decreto sviluppo n. 106/2011,
art. 14-bis, per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila
euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in
house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del
testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del
documento di regolarità contributiva. Il Settore procedente
provvederà ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo
testo unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.
Incarichi per servizi tecnici e di progettazione
1. Per servizi tecnici e di progettazione si intendono:
a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A,
numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente
alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni
tecniche connesse di cui all’articolo 91 del Codice;
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112,
commi 1 e 5, del Codice;
c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti
(quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia,
la documentazione catastale ecc.);
d) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato
II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con
esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa
diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da
tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento
amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non
determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva;
2. Le procedure previste dal presente regolamento si applicano per
quanto compatibili e nel rispetto dei principi di legge,
all’affidamento dei servizi e delle attività di supporto al
Responsabile unico del procedimento;
3. Per gli incarichi di importo stimato inferiore a € 40.000 si può
procedere con affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento con procedura in economia, sulla base di apposito
preventivo e curriculum. In tal caso il ribasso sull’importo delle
prestazioni, stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al
decreto ministeriale 4 aprile 2001 e succ. mod. int., è negoziato
tra il responsabile del procedimento e il professionista cui si
intende affidare il servizio.
Incarichi per servizi di consulenza e collaborazione esterna
1. Le procedure previste dal presente regolamento si applicano
anche, per quanto compatibili e nel rispetto dei principi di legge,
all’affidamento dei servizi di consulenza, ricerca, studio,
sperimentazione, indagini e rilevazioni ed in generale, agli
incarichi professionali e di collaborazione esterna, a soggetti
aventi la necessaria competenza tecnico-scientifica, nel limite
massimo previsto dal primo comma dell'art. 17.
2. Per gli incarichi di cui al primo comma, di importo inferiore a €
40.000 si può procedere con affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento con procedura in economia, sulla base
di apposito preventivo e curriculum, secondo le modalità previste
dal presente regolamento.
3. Per le prestazioni di importo pari o superiore a € 40.000 e fino
all'importo di cui alla soglia comunitaria, l’affidamento avviene
mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di
trasparenza, parità di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque soggetti, se presenti sul mercato e facilmente reperibili.
CAPO QUARTO ULTERIORI DISPOSIZIONI COMUNI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE
Garanzie
1. La stazione appaltante, in relazione all’entità, rilevanza,
natura delle prestazioni richiede:
- all’operatore economico aggiudicatario delle prestazioni, la
garanzia fideiussoria definitiva (art. 113 D.lgs. 163/2006) non
inferiore al 10% per i lavori e 5% per servizi e forniture,
dell’importo del contratto;
- all’operatore economico aggiudicatario dei lavori, la polizza
assicurativa contro i rischi da esecuzione da qualsiasi causa
determinati, per un importo pari a quello dell’affidamento ed una
garanzia di responsabilità civile di norma non inferiore a € 500.000
(art. 129 D.lgs. 163/2006).
2. Salvo disposizione contraria del responsabile del procedimento, i
soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle
coperture assicurative, per tutti gli affidamenti delle prestazioni
a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di
impresa.
3. E’ facoltà del responsabile del procedimento richiedere polizze e
garanzie ulteriori anche per importi maggiori in relazione alla
tipologia e caratteristiche del lavoro e della prestazione.
Pubblicità
1. L'esito degli affidamenti di lavori mediante cottimo
fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante
pubblicazione sul sito dell'Ente alla pagina
www.comune.sassari.it.
2. Gli affidamenti di servizi e forniture mediante cottimo sono
soggetti a post-informazione mediante pubblicazione nell’apposita
sezione del sito dell’Ente alla pagina
www.comune.sassari.it.
3. La pubblicazione avviene a cura del Settore che ha proceduto
all'affidamento.
Normativa antimafia
1. Nel caso di superamento dell’importo di € 154.937,06 dovrà
essere acquisito il certificato della Camera di commercio recante la
dicitura antimafia, ex artt. 6 e 9 del D.P.R. 252/98.
2. La documentazione antimafia non è richiesta per i contratti il
cui valore complessivo non sia superiore a detto importo.
Perfezionamento del contratto di cottimo
1. Fermo restando che la forma scritta è obbligatoria per tutti i
contratti previsti nel presente regolamento, i contratti assumono la
forma di scrittura privata, secondo le seguenti modalità:
- per atto firmato dal contraente e dal rappresentante
dell’Amministrazione (“tra e tra”);
- per sottoscrizione da parte del contraente dell’eventuale
capitolato prestazionale e della determinazione di aggiudicazione
definitiva (“letto e confermato”); o per corrispondenza secondo
l’uso del commercio.
Per piccole prestazioni si può procedere con nota-ordinativo.
1L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di
ricevimento da parte del Dirigente proponente di copia di tale
documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta
salva diversa indicazione contenuta nel contratto.
3. La lettera contratto è soggetta all'imposta di bollo secondo le
disposizioni di legge.
4. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese contrattuali, di
bollo, di registro, della copia del contratto e dei documenti e
disegni di progetto. Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutte le
spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione delle
prestazioni, dalla data di consegna a quello della data di emissione
del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
5. Il contratto di cottimo non può essere ceduto, a pena di nullità.
Il subappalto potrà essere autorizzato secondo le modalità e nei
limiti indicati dall’art. 118 D.lgs. 163/2006.
Contenuto del contratto
1. Oltre a quanto indicato al precedente articolo, l'atto deve
inoltre indicare le parti delle prestazioni per le quali è
consentito il subappalto o il sub-affidamento. L'atto di affidamento
dovrà riportare la dicitura di piena conoscenza ed accettazione
delle condizioni di contratto, del capitolato prestazionale, delle
condizioni della inserite nella lettera d'invito e dl presente
regolamento nonchè degli elaborati progettuali.
2. Il contratto deve contenere, a pena di nullità:
a) la clausola di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.
(tracciabilità flussi finanziari) con i dati identificativi del
conto utilizzato per i pagamenti e i dati anagrafici ed
identificativi del soggetto autorizzato a trattare sui conti stessi.
b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi
interferenziali di cui all’art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 ss.mm.
10. Al contratto devono essere allegati:
a) il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza
di rischi interferenziali.
3. Il contratto di cottimo deve indicare inoltre almeno quanto
richiesto dall’art. 173 del D.P.R. 207/2010:
a) l'elenco dei lavori, dei beni e dei servizi;
b) i prezzi unitari per i lavori, servizi e forniture e per le
somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori, per la consegna delle
forniture e per il completamento del servizio;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione
appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice
denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo
137 del codice;
g) le garanzie a carico dell'esecutore.
Il contratto di cottimo deve altresì contenere:
h) il codice identificativo della gara rilasciato dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici;
le parti delle prestazioni per le quali è consentito il subappalto o
il subaffidamento.
i) la dicitura di piena conoscenza ed accettazione delle condizioni
di contratto, del capitolato prestazionale, delle condizioni della
inserite nella lettera d'invito e dl presente regolamento.
4. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei
contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza che ne
forma parte integrante e sostanziale.
5. Per I servizi e forniture, ove obbligatorio, al contratto è
allegato il DUVRI.
Piani di Sicurezza e DUVRI
1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei
contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne
forma parte integrante e sostanziale, controfirmato dalle parti
contraenti.
2. Per servizi e forniture, in presenza di interferenze (ossia di
ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori
che rispondono a datori di lavoro diversi), ai sensi dell'art. 3 c.
1 lett. a) L. 123/07 l'Ente predispone il DUVRI.
3. Tale documento è allegato al contratto d'appalto e controfirmato
dalle parti.
Mezzi di tutela
1. In caso di ritardo, mancato e ingiustificato rispetto dei
termini e delle condizioni stabilite nel contratto con il quale
viene affidato l’incarico, si applicano le penali stabilite nel
contratto, con intimazione ad adempiere entro un termine perentorio
fissato dall’amministrazione.
2. Previa formale contestazione dell’inadempimento, il Comune ha
diritto di rifiutare ed il fornitore l’obbligo di ritirare e
sostituire, nei termini imposti, i beni o le prestazioni che
risultassero non conformi a quanto previsto nei documenti di gara o
contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente
richiesti.
3. Salvo che sia diversamente pattuito, nei casi in cui i beni o le
prestazioni di cui ai commi precedenti siano comunque accettati, il
Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al
minor valore constatato del bene in questione.
4. In caso di mancata sostituzione di prestazioni non conformi o di
ritardi nella consegna, ed in ogni altro caso di inadempimento
dell’appaltatore, il Comune ha diritto di approvvigionarsi o di fare
eseguire i lavori e le prestazioni, presso altra impresa. L’affidatario
dovrà in tal caso rimborsare le ulteriori spese sostenute e gli
eventuali danni sostenuti dal Comune.
5. In caso di inadempimento, l’Ente si riserva in tutti i casi la
facoltà di disporre la risoluzione del contratto e l’esecuzione in
economia a spese dell’impresa medesima. La risoluzione è dichiarata
per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione
alla ditta. Sono in ogni caso salvi i diritti e le facoltà riservate
dal contratto alla stazione appaltante.
6. In caso di penali, rimborsi, danni, il Comune si rivarrà a
discrezione, sui compensi spettanti o sulla cauzione prestata.
7. Tutte le controversie che possano insorgere relativamente agli
obblighi reciproci e che non potranno essere appianate in via
amministrativa, saranno deferite alla competente autorità
giurisdizionale. Competente per le controversie, da indicare nel
contratto, è il Foro di Sassari.
Disposizioni finali
1. Le norme riportate nel presente regolamento costituiscono
disciplina speciale dell’esecuzione dei lavori, servizi e forniture
in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni regolamentari
in contrasto o incompatibili. Dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono pertanto abrogate tutte le norme
regolamentari incompatibili precedentemente approvate da questa
amministrazione in materia.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le
norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia.
3. Le disposizioni, gli importi e le soglie riportate si intendono
modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie,
statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale
modificazione del presente regolamento, si applica la normativa
sovraordinata se in contrasto con il presente regolamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore divenuta esecutiva la
relativa delibera di approvazione.