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REGOLAMENTO DELL’AVVOCATURA DEL COMUNE DI SASSARI

 
Articolo 1 ISTITUZIONE

1. E’ formalmente istituito, presso la Direzione Generale, il servizio “Affari Legali” quale Avvocatura del Comune di Sassari.
2. Il Servizio Affari Legali è costituito da avvocati iscritti per conto dell’Ente nell’elenco speciale dell’Albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni e da personale amministrativo di supporto
3. Non vi è rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale tra gli avvocati del Servizio e nei confronti del coordinatore, dei funzionari, degli istruttori e dei dirigenti dell’apparato amministrativo dell’Ente.

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Articolo 2 COMPITI

1. Spetta all’avvocatura la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio dell’Amministrazione sia nelle cause attive che passive.

2. L’Avvocatura patrocina e difende, altresì, i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili per fatti e cause inerenti all’espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

3. L’Avvocatura, previa stipula di apposite convenzioni con le quali sono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati, patrocina e difende le società ed i soggetti pubblici e privati ex art. 113 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 costituiti dall’Ente o nei quali l’Ente abbia una partecipazione, nonché fornisce pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività, qualora non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

4. Le prestazioni, di cui al comma 3, possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per l’ordinaria attività dell’Avvocatura svolta a favore dell’Amministrazione.

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Articolo 3 ULTERIORI ATTIVITÀ

1. Oltre all’attività giudiziale, l’Avvocatura svolge altresì attività di consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali dell’Ente con la formulazioni di pareri.

2. L’Avvocatura esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi.

3. Su richiesta del Direttore Generale ovvero dei singoli Dirigenti, l’Avvocatura:

 - predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d’intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione;

 - suggerisce l’adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l’insorgere di una lite;

 - recupera, su formale richiesta degli organi direzionali competenti che, a tale scopo, devono fornire tutta l’adeguata documentazione, i crediti vantati dall’Amministrazione.

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Articolo 4 RAPPORTI CON GLI UFFICI

1. I singoli Settori sono tenuti a fornire all’Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti ivi compresa la costituzione in giudizio.

2. In difetto, l’Avvocatura segnala l’inadempienza al Dirigente del Settore per i conseguenti provvedimenti.

3. I Settori sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all’adempimento dei compiti dell’Avvocatura.

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Articolo 5 AVVOCATI DEL LIBERO FORO

1. La Giunta o il dirigente competente possono deliberare o determinare di associare al legale interno, mediante mandato congiunto, uno o più legali esterni, oppure di affidare, in via esclusiva, il mandato ad litem ad uno o più legali del libero foro specialisti nel settore o docenti universitari, previo parere dell’ufficio legale, nei casi di particolare importanza, di particolare complessità della controversia, ovvero nei casi che necessitino di particolare specializzazione non presente all’interno dell’Ufficio Legale.

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Articolo 6 PRATICA PROFESSIONALE

1. Presso l’Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l’esercizio della professione di avvocato. 2. La pratica non dà alcun titolo per l’ammissione all’impiego presso l’Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

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Articolo 7 ATTI SOTTRATTI ALL’ACCESSO

1. Ai sensi dell’art. 16, comma 2 della Legge 11 febbraio 2005 n. 15 e in virtù del segreto professionale già previsto dall’ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all’accesso i seguenti documenti:

 - pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;

 - atti defensionali e relative consulenze tecniche;

 - corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla legislazione vigente in materia e agli strumenti normativi propri dell’Ente.

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Articolo 8 COMPOSIZIONE DELL’AVVOCATURA

1. Dell’Avvocatura fanno parte esclusivamente i dipendenti comunali inquadrati nella fascia dirigenziale, nella categoria D, abilitati ad esercitare la professione legale ed assegnati al Servizio con provvedimento formale, iscritti all’elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati di Sassari, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell’Amministrazione comunale.

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Articolo 9 AVVOCATO COORDINATORE

1. Alla direzione dell’Avvocatura e al coordinamento degli avvocati è assegnato un avvocato coordinatore incaricato dal Sindaco.

2. il coordinatore del Servizio Affari Legali, rispetto ai colleghi avvocati è posto nella posizione di primus inter pares.

3. L’avvocato coordinatore sovraintende:

 a) alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;

 b) alla organizzazione del Servizio, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;

 c) assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo dell’attività contenziosa e consultiva dell’Avvocatura promuovendo l’esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l’informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;

 d) esprime il parere alla Giunta, al Direttore Generale o al dirigente competente, sentiti i settori interessati, in merito all’instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;

 e) provvede direttamente alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla struttura.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, l’avvocato coordinatore è sostituito dall’avvocato vicario dallo stesso nominato.

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Articolo 10 COMPENSI

1. Ai professionisti assegnati al Servizio Affari Legali, incaricati del patrocinio del Comune in sede giudiziale ed extra giudiziale, iscritti per conto dell’Ente nell’Elenco Speciale dell’Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l’esercizio della loro attività professionale, secondo i principi di cui alla Legge Professionale (R.D.L. 27.11.1933, n. 1578), in caso di sentenze favorevoli all’Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della controparte soccombente.

2. I compensi professionali sono attribuiti ai professionisti legali per l’attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali.

3. Per la determinazione dei compensi professionali si farà riferimento ai diritti e agli onorari, calcolati nella misura compresa tra il minimo ed il massimo, indicati nella tariffa professionale forense in vigore.

4. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali, le transazioni giudiziali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell’Ente.

5. I compensi di natura professionale recuperati a seguito di condanna o transazione dalla parte avversa sono ripartiti fra tutti gli avvocati in servizio presso l’Avvocatura relativamente a cause, successive all’entrata in vigore del presente regolamento, passate in decisione o transatte nel periodo compreso tra la data di presa di servizio, anche in prova, e la data di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio presso l’Avvocatura stessa.

6. S’intende per passaggio in decisione di una causa il giorno in cui viene tenuta l’udienza di discussione o spedizione a sentenza, oppure, nei casi previsti, il giorno di scadenza del deposito delle ultime memorie o comparse.
 

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Articolo 11 CORRESPONSIONE E RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1. Le somme, oggetto di ripartizione, corrispondono a quelle recuperate dalla parte avversa a seguito di provvedimento giurisdizionale decisorio o corrisposte dalla controparte in sede di transazione della vertenza, detratte le spese generali di funzionamento sostenute dall’Amministrazione, vengono computate forfetariamente nella misura del 10%. Non vi sarà ripartizione alcuna nel caso in cui il provvedimento condanni la controparte al solo rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione.

2. La ripartizione dei compensi tra gli avvocati interni viene effettuata secondo il seguente criterio: - il 40% delle somme al legale al quale è stata assegnata l’attività contenziosa; - il 20% all’avvocato coordinatore - il restante 40% agli altri avvocati assegnati a Servizio, da ripartirsi in parti uguali tra tutti.

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Articolo 12 CORRELAZIONE CON LA VALUTAZIONE DI RISULTATO E CON L’INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITÀ

1. In considerazione dell’attività di consulenza legale resa dall’Avvocatura e in considerazione del fatto che, a seguito di sentenza favorevole per l’ente che non contenga la pronuncia alle spese ovvero disponga la compensazione delle stesse, non è riconosciuto, in favore dei professionisti legali dipendenti, il compenso professionale, sono fatte salve la corresponsione della retribuzione di risultato e l’incentivazione alla produttività come regolate in sede di contrattazione collettiva.

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Articolo 13 INCOMPATIBILITÀ

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali, si applicano agli avvocati, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Approvato con delibera della Giunta comunale n. 18 del 19 gennaio 2006

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