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REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI SASSARI

1. L'Istituzione dello Sportello Unico per le attività produttive ha come scopo primario quello di promuovere lo sviluppo economico ed imprenditoriale del territorio da realizzare attraverso:
(a) la semplificazione, correlazione ed accorpamento delle procedure tecniche ed amministrative necessarie per la realizzazione, modifica e cessazione di impianti produttivi di beni e di servizi;
(b) la certezza e l'abbreviazione dei tempi di risposta attraverso l'individuazione di un unico responsabile dell'intero procedimento, che assicura il collegamento delle attività interistituzionali dei diversi Enti coinvolti;
(c) la diffusione e la trasparenza dei dati concernenti le caratteristiche delle imprese esistenti sul territorio e la visibilità delle opportunità e potenzialità di insediamento e sviluppo.

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1. Sono oggetto dello Sportello unico per le attività produttive:
a) la localizzazione, ossia l'individuazione delle aree del territorio compatibili con la tipologia dell'impresa;
b) la realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la cessazione di impianti produttivi di beni e di servizi;
c) la riattivazione, intesa come riavvio della stessa tipologia di impresa a seguito di cessazione;
d) la riconversione, intesa come passaggio a nuova tipologia di attività d'impresa a seguito di cessazione
e) l'esecuzione di opere interne ai fabbricati ad uso di impresa

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1. Il presente articolo individua le definizioni vigenti degli interventi edilizi cui sono correlati i procedimenti SUAP.
2. I procedimenti di realizzazione e riconversione di impianti produttivi presuppongono sempre la localizzazione e si correlano con:
a)"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
b)"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
c) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
c1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera c6);
c2)gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
c3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
c4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
c5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
c6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
c7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
c8)"interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

3. La ristrutturazione, l’ampliamento e l’esecuzione di opere interne a fabbricati ad uso di impresa si correlano con:
a)"interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
a1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera a6);
a2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
a3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
a4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
a5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
a6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
a7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato
b)"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica
c) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

4. La cessazione e la riattivazione di impianti produttivi potrebbero non richiedere interventi edilizi o per lo più correlarsi con:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

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1. Sono definite attività dello SUAP tutte quelle inerenti impianti di produzione di beni e/o servizi, incluse:
(a) attività agricole
(b) attività commerciali, ossia, tra l'altro, esercizi di vendita al dettaglio, vendita in forme speciali, vendita all'ingrosso, pubblici esercizi
(c) attività artigiane
(d) attività turistiche
(e) attività alberghiere
(f) servizi resi da banche
(g) servizi resi da intermediari finanziari
(h) servizi di telecomunicazioni

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1. I procedimenti attivabili presso lo SUAP sono i seguenti:
(a) procedimento semplificato
(b) procedimento mediante conferenza di servizi
(c) procedimento mediante autocertificazione
(d) procedura di collaudo

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1. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale di armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti, per gli impianti sottoposti a valutazione di compatibilità e di impatto ambientale, per gli impianti relativamente ai quali sia stata richiesta la pronuncia di conformità preliminare ed altresì quando il richiedente non intenda utilizzare il procedimento mediante autocertificazione , il procedimento è unico.
2. Ha inizio con un'unica domanda, indirizzata allo SUAP, inerente tutte le autorizzazioni, legittimazioni ed abilitazioni, edilizie e amministrative, afferenti lo specifico oggetto e l'attività di impresa da realizzarsi o modificarsi.
3. Lo SUAP adotta direttamente oppure ne chiede l'adozione alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi, gli atti istruttori e i pareri tecnici, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti.
4. Le amministrazioni predette sono tenute a far pervenire tali atti istruttori ed i pareri entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della documentazione, da allegarsi alla richiesta.
5. Ove si tratti di progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di 120 giorni, con facoltà di chiedere una proroga di ulteriori 60 giorni: inoltre, se l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rileva l'incompletezza della documentazione trasmessa può richiederne allo SUAP l'integrazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta ed il termine per la resa del parere decorre dalla presentazione della documentazione mancante.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento.
7. Se, nei termini indicati in precedenza una delle amministrazioni si pronuncia negativamente, lo SUAP provvede a trasmettere la pronuncia entro 3 giorni al richiedente ed il procedimento si intende concluso negativamente.
8. Il termine conclusivo del procedimento è stabilito in 5 mesi, salvo che per i seguenti casi:
a) Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale: il termine conclusivo è di 9 mesi
b) Per le centrali termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del DPCM 27.12.88 : il termine conclusivo è di 12 mesi

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1. Ove le amministrazioni richieste non provvedano a far pervenire gli atti istruttori ed i pareri nei termini stabiliti dalla norma, il responsabile dello SUAP convoca, entro i successivi 5 giorni dalla scadenza dei termini predetti, presso lo SUAP una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'art.14 della L.241/90.
2. La convocazione è resa pubblica al fine di consentire l'eventuale partecipazione di soggetti controinteressati e di portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dall'avvenuta pubblicità, memorie e osservazioni o possono partecipare alla conferenza di servizi presentando nella stessa sede le memorie od osservazioni predette anche facendosi assistere da tecnici ed esperti di fiducia, competenti sui profili controversi.
3. La conferenza è tenuta a valutare le osservazioni e le memorie e ad esprimersi motivatamente in riscontro.
4. La conferenza di servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati previsti dalla norme vigenti o ritenuti necessari.
5. La conferenza fissa il termine entro cui pervenire alla decisione in ogni caso compatibile con il rispetto del seguente termine conclusivo del procedimento che è stabilito in 5 mesi, salvo che per i seguenti casi:
a) Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine conclusivo è di 9 mesi
b) Per le centrali termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del DPCM 27.12.88 il termine conclusivo è di 12 mesi.
6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi che si pronuncia anche sulle osservazioni degli eventuali controinteressati tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene comunicato immediatamente, a cura dello sportello unico, al richiedente.
7. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale quando siano decorsi inutilmente i termini previsti per l'acquisizione dei pareri ed in ogni altro caso rientrante tra quelli disciplinati dall'art.14 comma 4 L.241/90, lo Sportello può chiedere la pronuncia al Consiglio dei Ministri, il quale provvede nei successivi 30 giorni.

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1. Quando, a seguito dell'attivazione del procedimento semplificato, una delle amministrazioni coinvolte si pronunci negativamente e da ciò consegua la conclusione negativa del procedimento, il richiedente, entro 20 giorni dalla comunicazione può chiedere allo SUAP di convocare la conferenza di servizi, ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 14 della L.241/90 al fine di concordare quali siano le eventuali condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

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1. Quando il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque, richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza.
2. Tuttavia allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente convocare una conferenza di servizi, secondo l'articolo 14 della L.241/90, per le decisioni di conseguenza, dandone contestualmente avviso pubblico.
3. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.
4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni proposte ed opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi di legge, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni il consiglio comunale.

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1. Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione da parte dell'impresa di un'unica domanda contenente, se necessario, anche la richiesta del provvedimento edilizio, corredata da autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi unitamente al legale rappresentante o titolare dell'impresa.
2. L'autocertificazione non può riguardare: valutazione di impatto ambientale, controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, prevenzione e riduzione dell'inquinamento ed ogni ipotesi per la quale la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione.
3. Copia della domanda e della documentazione prodotta viene trasmessa, anche in via telematica, dallo Sportello, alla Regione ed agli altri Comuni interessati dall'opera od impianto nonché ai soggetti competenti alle verifiche ed agli accertamenti.
4. La domanda viene altresì immessa immediatamente dallo Sportello nell'archivio informatico, dandone notizia con adeguate forme di pubblicità; contestualmente dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
5. Soggetti controinteressati e portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dall'avvenuta pubblicità, memorie e osservazioni o possono chiedere di essere uditi in contraddittorio o ancora chiedere che il responsabile dello SUAP convochi una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa.
6. Tutti i soggetti anzidetti possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi.
7. Lo Sportello valuta le osservazioni e le memorie e si esprime motivatamente in riscontro.
8. La convocazione della riunione sospende, per non più di 20 giorni, il termine per la conclusione del procedimento.
9. Lo Sportello, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, può richiedere per una sola volta l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori: decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata.
10. Dall'interruzione, il termine conclusivo del procedimento resta sospeso.
11. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si rilevi di particolare complessità oppure si rendano necessarie modifiche al progetto o, infine, si intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto nell'ambito delle aree individuate allo scopo, il responsabile dello SUAP può convocare il soggetto interessato per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.
12. Se, al termine dell'audizione, venga raggiunto un accordo ai sensi dell'art.11 della L.241/90, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.
13. Il termine conclusivo del procedimento resta sospeso sino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.
14. A seguito della presentazione della domanda o a seguito della comunicazione di inizio lavori, lo SUAP accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, quindi, anche mediante le altre amministrazioni di cui intenda avvalersi, verifica la conformità delle stesse autocertificazioni agli strumenti urbanistici nonché:
a) il rispetto dei piani paesistici e territoriali;
b) l'insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto;
c) la prevenzione agli incendi;
d) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
e) l'installazione di apparecchi ed impianti a pressione;
f) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
g) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
h) le emissioni inquinanti in atmosfera;
i) le emissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e l'ambiente;
j) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo;
k) le industrie qualificate come insalubri;
l) le misure di contenimento energetico.
15. Quando in sede della domanda, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, viene ravvisata la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile dello SUAP trasmette immediatamente gli atti alla Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
16. Il procedimento resta sospeso sino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
17. Ove la falsità sia accertata successivamente all'inizio dei lavori, fatti sempre salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile dello SUAP, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, dandone contemporanea comunicazione all'interessato.
18. Restando ferma la necessità di acquisire le relative autorizzazioni nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, i termini conclusivi del procedimento sono i seguenti:
a) 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla sua integrazione a seguito di interruzione del termine e di convocazione in audizione;
b) 45 giorni nel caso di impianti a struttura semplice, come individuati dalla Regione.
19. Il decorso dei termini predetti senza che lo SUAP abbia comunicato il proprio motivato dissenso alla domanda o non ne abbia in qualche modo interrotto i termini del procedimento, determina il silenzio-assenso; pertanto la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, se necessari, preventivamente acquisiti.
20. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, tuttavia, quando la realizzazione dell'opera comporti il rilascio di un provvedimento edilizio il procedimento si conclude nel termine anzidetto, di 60 o 45 giorni, con il rilascio o con il diniego del provvedimento edilizio stesso.
21. Il diniego del provvedimento edilizio determina, correlatamente, il diniego di ogni provvedimento amministrativo connesso.
22. Il decorso dei termini non determina comunque il venire meno delle potestà e delle funzioni di controllo da parte del Comune e degli altri enti interessati.
23. Sono fatte salve le norme vigenti che consentono l'inizio dell'attività con comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.

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1. Quando le norme prevedano il collaudo, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati ai sensi delle specifiche leggi di settore.
2. I professionisti o gli altri soggetti, di cui al precedente punto, devono essere diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto e indiretto all’impresa.
3. I soggetti di cui al precedente comma attestano la conformità delle strutture e degli impianti al progetto approvato, l’agibilità e l’immediata operatività. Al collaudo partecipano i tecnici dello SUAP, incaricati dal Responsabile dello stesso, ovvero personale dipendente da altre amministrazioni del quale lo SUAP intenda avvalersi, fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento.
4. L’impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo, in un giorno compreso tra il ventesimo ed il sessantesimo successivo a quello della richiesta: decorso detto termine il collaudo può essere effettuato dall’impresa stessa la quale comunica le risultanze allo SUAP; in caso di esito positivo, l’impresa può iniziare l’attività produttiva.
5. Il certificato di collaudo deve riguardare tutti gli adempimenti previsti dalla legge e particolarmente: strutture edilizie, impianti produttivi, misure ed apparati volti a tutelare sanità, sicurezza e ambiente e la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione; il certificato è rilasciato a piena ed esclusiva responsabilità del collaudatore.
6. Se la certificazione non risulta conforme all’opera o a quanto disposto dalle norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari compresa la riduzione in pristino a spese dell’impresa e trasmette gli atti alla competente procura della repubblica dandone contestuale comunicazione all’interessato.
7. Il certificato positivo di collaudo consente, se conforme alle prescrizioni della normativa vigente, la messa in funzione degli impianti sino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all’esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
8. La regione e gli altri enti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell’eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti anche d’urgenza previsti dalla legge.
9. L’effettuazione e l’esito dei controlli sono registrati anche presso l’archivio informatico della regione e dello SUAP.
10. Il collaudo non esonera le amministrazioni dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e relative responsabilità, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo.

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1. Si distinguono, nell’ambito dell’attività dello SUAP, procedimenti semplici e procedimenti complessi.
2. Sono definiti semplici i procedimenti correlati ad atti di iniziativa quali comunicazioni e denunce di inizio attività, subingressi e cessazioni nei quali non sussista necessaria correlazione tra attività edilizia e commerciale o amministrativa diversa.
3. Sono da ritenersi semplici altresì i procedimenti per la produzione di attestazioni e certificazioni che si concretino in atti dovuti o in atti non implicanti manifestazione ed esercizio di attività discrezionali .
4. Sono inoltre definiti semplici i procedimenti ai quali la normativa consenta di applicare procedure diverse anche quando essi siano inseriti nell’ambito di un procedimento da SUAP e particolarmente:
a) le attività commerciali di vendita regolamentate dal D.lvo 114/98;
b) le attività commerciali di vendita su area pubblica;
c) le attività dei pubblici esercizi;
d) le attività dei circoli privati;
e) le attività di servizio pubblico da piazza (taxi) e noleggio con conducente;
f) le attività ex di polizia amministrativa quali tra l’altro licenze per intrattenimenti musicali e danzanti, pesche di beneficienza, manifestazioni varie;
g) le attività ricettive minori;
h) le attività di barbiere, parrucchiere ed affini;
i) le attività di rivendita di giornali e riviste;
j) le occupazioni di suolo pubblico
5. Sono definiti complessi i procedimenti non individuati espressamente come semplici ossia particolarmente: i procedimenti condizionati dalla correlazione tra attività edilizia ed attività commerciale/autorizzativa, i procedimenti caratterizzati dalla incisiva partecipazione di Enti e soggetti terzi, i procedimenti caratterizzati da interventi in deroga allo strumento urbanistico- edilizio, VIA, e quelli che comunque implichino l'espressione di valutazioni tecniche ed amministrative discrezionali.

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1. Il procedimento standard dello SUAP è caratterizzato dalle seguenti fasi endoprocedimentali:
a) ricevimento della domanda: la domanda ricevuta direttamente, per via telematica o ad a mezzo posta viene esaminata preliminarmente dall’addetto al protocollo che procede all’acquisizione ed al suo inserimento nell’archivio telematico oppure ove riconosca trattarsi di domanda non pertinente il Servizio SUAP provvede immediatamente a trasferirne il carico al Servizio interessato (SUE o altro Settore od Amministrazione);
b) suddivisione delle competenze ed attività istruttorie: dal protocollo la domanda già munita di codice di carico ad uno dei tecnici, unitamente alla documentazione allegata, ed ogni altro atto ricevuto viene trasmessa al Servizio di coordinamento ed istruttoria amministrativa che provvede a scindere quanto di sua competenza da quanto di competenza del servizio di istruttoria tecnica, procedendo alla trasmissione dei relativi atti.
c) istruttoria: comprendente l’eventuale interruzione del procedimento, l’istruttoria tecnica ed amministrativa, conferenze di servizi, accordi procedimentali, acquisizione dei pareri ed accertamenti secondo quanto stabilito nel presente regolamento e con la necessaria correlazione tra servizio tecnico e di coordinamento amministrativo.
d) predisposizione del provvedimento finale e controllo: la relazione istruttoria viene inviata al servizio di coordinamento ed amministrativo ai fini del controllo sul rispetto dei tempi e della regolarità delle procedure. lo stesso servizio provvede alla redazione del provvedimento finale.
e) emissione del provvedimento finale: il provvedimento, redatto e vistato per regolarità viene trasmesso al responsabile dello SUAP per l’emissione.
f) la consegna del provvedimento, previo inserimento nell’archivio telematico avviene presso l’ufficio protocollo.
2. Nell’ambito della propria organizzazione e delle intese o convenzioni eventualmente stipulate con gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nei procedimenti, lo SUAP può prevedere termini delle fasi endoprocedimentali diversi rispetto a quelli stabiliti dalla normativa di riferimento.

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1. Nell’ambito dell’attività dello SUAP è previsto nonché incentivato il ricorso ai seguenti strumenti procedimentali caratterizzati dalla diretta ed immediata partecipazione degli interessati, degli enti coinvolti e degli eventuali soggetti controinteressati, ovvero:
a) conferenza di servizi;
b) accordi procedimentali.

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1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. La conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte.
3. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

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1. Nel caso in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni.
2. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

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1. La conferenza è indetta dal Sindaco o suo delegato, previa proposta del responsabile dello SUAP o, nei casi previsti ai precedenti articoli, dal diretto interessato.
2. L'indizione può essere preceduta da informale intesa con le amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente.
3. L'indizione della conferenza può essere altresì richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. La conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua
disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono
essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche
a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
Il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.
5. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
6. Essa si intende validamente costituita con la metà più uno dei componenti convocati.
La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
8. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

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1. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare, salvo i diversi termini espressamente indicati nei precedenti articoli, i novanta giorni.
2. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
3. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
4. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
5. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori sovra indicati assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.
6. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
7. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.

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1. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
2. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
3. Ove i termini indicati dalla L 241/90, cui la normativa in materia di SUAP fa espresso richiamo relativamente alla conferenza di servizi, contrastino con quelli stabiliti da quest’ultima norma, prevalgono comunque i termini indicati nelle norme regolamentanti lo SUAP.

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1. In accoglimento di osservazioni, proposte o comunque quando se ne ravvisi la necessità, il responsabile del procedimento SUAP può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di una indennità in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

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1. Nei procedimenti da SUAP l’avvio del procedimento è costituito dal ricevimento della domanda alla struttura.
2. L’avvio è formalizzato con il riscontro del ricevimento mediante ricevuta all’atto di presentazione al protocollo .
3. La ricevuta, ove la domanda sia inviata a mezzo posta o e-mail è trasmessa preferibilmente con identico mezzo: deve comunque essere riscontrabile l’avvenuto ricevimento da parte dell’interessato.
4. In questo ultimo caso, inoltre, il riscontro può essere inserito, ove sussistente, nella comunicazione di interruzione dei termini.
5. La ricevuta contiene il n° di protocollo assegnato all’istanza e riportato sulla stessa, la data dell’arrivo, la tipologia del procedimento e dell’intervento e la sua localizzazione.
6. Nella ricevuta sono riportati il nome del responsabile del procedimento unico ossia dello SUAP, l’indirizzo e l’indirizzo di posta elettronica dello SUAP.

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1. E’ sempre irricevibile la domanda priva di sottoscrizione del richiedente. La domanda irricevibile viene restituita all’atto del ricevimento al protocollo od in allegato a successiva nota se inviata a mezzo posta.
2. La sottoscrizione è necessaria anche ove la domanda sia trasmessa via e-mail.
3. L’interruzione dei termini del procedimento può essere disposta un’unica volta per l’acquisizione di dati, dichiarazioni e documentazione necessari per l’espletamento della procedura. La comunicazione di interruzione deve essere inviata per raccomandata a/r o a mezzo notifica. E’ ammessa altresì la trasmissione via fax o e-mail purchè sia acquisibile l’immediato riscontro del corretto ricevimento.
4. L’integrazione dei documenti e dei dati deve avvenire entro il termine massimo espressamente indicato nella nota interruttiva e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni dal ricevimento della nota interruttiva: decorso tale termine, perentorio, la domanda è considerata improcedibile ed archiviata d’ufficio.
5. Dell’archiviazione viene data comunicazione all’interessato. Non sono ammesse, senza eccezione alcuna, integrazioni parziali o incomplete, pertanto, l’integrazione parziale o incompleta è definita irricevibile: l’integrazione irricevibile non interrompe la decorrenza del termine perentorio di cui al precedente comma 4, essa viene restituita all’interessato all’atto del ricevimento al protocollo od in allegato a successiva nota ove inviata a mezzo posta.
6. Con proprio provvedimento, affisso all’Albo per darne pubblica notizia, il Responsabile – Dirigente del Settore, individua i dati ed i documenti necessari per ciascun procedimento. Essi sono allegati in stralcio nella modulistica.
7. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti, volte a tutelare le ragioni di efficacia, trasparenza ed imparzialità dell’attività amministrativa, sono richiamate nella modulistica adottata ed adottanda dal Servizio ed inserite in clausola di accettazione da parte dell’interessato.

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1. Su richiesta degli interessati, lo SUAP si pronuncia sui progetti preliminari sottoposti al suo parere, in ordine alla conformità agli strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica.
2. L'esame avviene allo stato degli atti in possesso della struttura, senza che ciò condizioni né pregiudichi l'attivazione e definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio.
3. Lo SUAP si pronuncia e rende il parere preventivo di cui al presente articolo nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

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1. Ove i Servizi SUAP e SUE siano separati viene stabilito quanto segue:
a) al servizio SUAP competono in via esclusiva e diretta tutti i procedimenti inerenti attività produttive, comprendendo gli adempimenti in materia edilizia che amministrativa diversa, secondo la normativa vigente;
b) al servizio SUE competono in via esclusiva e diretta tutti i procedimenti non inerenti attività produttive, comprendendo gli adempimenti in materia edilizia che amministrativa diversa, secondo la normativa vigente;
c) tutte le domande e tutti gli atti inerenti attività produttive indirizzate erroneamente allo SUE, ad altri Uffici o genericamente all'Ente devono essere trasmesse dagli Uffici riceventi allo SUAP entro il giorno successivo al ricevimento.
2. Qualora atti e documenti, necessari agli adempimenti dello SUAP, siano depositati presso lo SUE o altri Servizi e Uffici dell'Ente questi sono tenuti a dare riscontro allo SUAP, inviando anche copia della documentazione se ritenuta dallo SUAP necessaria, entro dieci giorni dalla richiesta.

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1. E’ garantita, nell’ambito di tutte le attività dello SUAP, la massima partecipazione degli interessati e dei controinteressati al provvedimento finale nonché, nel rispetto delle norme in materia di accesso e di tutela della riservatezza, dei portatori di interessi collettivi e diffusi.

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1. E’ costituito un Comitato di indirizzo dello SUAP costituito dal Sindaco, che lo presiede, dal Direttore Generale e dal Dirigente responsabile dello SUAP.
2. Al Comitato sono affidati i compiti seguenti:
a) programmare le risorse necessarie al funzionamento e sviluppo del servizio;
b) coordinare le attività del servizio in relazione agli obiettivi strategici dell’ente;
c) programmare le iniziative di miglioramento;
d) curare e promuovere rapporti e concertazioni con altri enti, comuni e pubbliche amministrazioni coinvolti nel procedimento al fine di perseguire la massima integrazione delle modalità di gestione del servizio e dei procedimenti correlati.

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1. L'organizzazione degli Uffici dello SUAP è demandata a separato e specifico provvedimento dell'Organo esecutivo dell'Ente, nel rispetto delle competenze attribuitegli dalla legge.
2. L'organizzazione, in conformità allo Statuto dell'Ente ed all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, è stabilita secondo i criteri di professionalità e responsabilità nel rispetto dei prioritari principi dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

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1. Le attività dello SUAP sono soggette a verifiche periodiche di efficacia, sulla base dei seguenti indicatori principali di riferimento:
a) livello di coordinamento delle procedure
b) casistica e frequenza degli errori
c) rispetto dei tempi
d) diminuzione dei tempi attuali
e) snellimento e semplificazione delle procedure sulla base del rapporto atti/attività
2. Le verifiche di efficacia si correlano con la carta dei servizi di cui al successivo articolo.

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1. Entro un anno dall'attivazione lo SUAP procede all'elaborazione di una Carta dei servizi nella quale vengono indicati i servizi prestati, gli standard qualitativi, gli strumenti offerti all'utenza per il miglioramento ed il potenziamento dello SUAP.

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1. Lo SUAP cura procedure di comunicazione:
a) interna, tra gli addetti al Servizio, mediante riunioni periodiche di verifica, coordinamento e monitoraggio delle procedure;
b) esterna, con gli Uffici, le Amministrazioni terze e le Associazioni di categoria coinvolte nelle attività, mediante la costituzione di gruppi concertativi e di raccordo;
c) esterna, con l'utenza, mediante l'istituzione di un archivio informatico ed un Ufficio di consulenza ed informazioni.
2. Lo SUAP assicura mediante un archivio informatico, ad ogni interessato, l'accesso gratuito a:
a) informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure ;
b) elenco delle domande di autorizzazione presentate ove sono riportati i dati inerenti la tipologia dell’intervento, la localizzazione, la data della domanda, la tipologia di procedimento;
c) stato dell'iter procedurale (con accesso riservato ai diretti interessati mediante l’assegnazione di una password/ codice);
d) informazioni utili disponibili a livello regionale;
e) attività promozionali.

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1. Si richiamano integralmente, ai fini del presente articolo, le disposizioni sulla responsabilità dell'utenza e degli uffici contenute nelle norme vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive e di autocertificazione, di procedimento amministrativo nonchè quelle specifiche inerenti l'oggetto del presente regolamento.

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1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento l'Ente, previa adozione di deliberazione consiliare, pone a carico degli interessati il pagamento delle spese e dei diritti d'istruttoria, secondo le disposizioni normative vigenti.
2. Sino alla emanazione delle specifiche disposizioni regionali la misura dei suddetti diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi ed all'imposta di bollo non deve eccedere quella complessivamente posta a carico degli interessati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica.
4. Lo SUAP provvede alla riscossione delle spese e dei diritti, nelle forme disciplinate con lo stesso provvedimento di adozione, comprese spese e diritti per le attività svolte dagli Enti terzi coinvolti nelle procedure riversandoli ai predetti Enti entro trenta giorni dalla riscossione.
5. Qualora gli stessi Enti non abbiano rispettato i termini previsti dalla normativa vigente o dai protocolli di intesa e convenzioni, se stipulati, per le attività di competenza non si dà luogo al rimborso.

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1. L'attivazione dello SUAP è formalizzata con provvedimento sindacale e pubblicizzata nelle forme previste per la pubblicità degli atti amministrativi del Comune.

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1. Le disposizioni in contrasto o non coerenti col presente regolamento si intendono abrogate.
2. Le eventuali modifiche sono adottate con pari atto.
 

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 82/2003 DEL 30/07/2003

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