REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI SASSARI
1. L'Istituzione dello Sportello Unico per le attività produttive ha come
scopo primario quello di promuovere lo sviluppo economico ed imprenditoriale
del territorio da realizzare attraverso:
(a) la semplificazione, correlazione ed accorpamento delle procedure tecniche
ed amministrative necessarie per la realizzazione, modifica e cessazione
di impianti produttivi di beni e di servizi;
(b) la certezza e l'abbreviazione dei tempi di risposta attraverso l'individuazione
di un unico responsabile dell'intero procedimento, che assicura il collegamento
delle attività interistituzionali dei diversi Enti coinvolti;
(c) la diffusione e la trasparenza dei dati concernenti le caratteristiche
delle imprese esistenti sul territorio e la visibilità delle opportunità
e potenzialità di insediamento e sviluppo.
1. Sono oggetto dello Sportello unico per le attività produttive:
a) la localizzazione, ossia l'individuazione delle aree del territorio compatibili
con la tipologia dell'impresa;
b) la realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la cessazione
di impianti produttivi di beni e di servizi;
c) la riattivazione, intesa come riavvio della stessa tipologia di impresa
a seguito di cessazione;
d) la riconversione, intesa come passaggio a nuova tipologia di attività
d'impresa a seguito di cessazione
e) l'esecuzione di opere interne ai fabbricati ad uso di impresa
1. Il presente articolo individua le definizioni vigenti degli interventi
edilizi cui sono correlati i procedimenti SUAP.
2. I procedimenti di realizzazione e riconversione di impianti produttivi
presuppongono sempre la localizzazione e si correlano con:
a)"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
b)"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare
gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di
nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione
con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente fatte salve le
sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
c) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia
e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle
lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
c1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo
restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
c6);
c2)gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
soggetti diversi dal comune;
c3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
c4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti
e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
c5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture
di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni,
che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
c6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici,
in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino
la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio
principale;
c7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione
di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione
di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
c8)"interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un
insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
3. La ristrutturazione, l’ampliamento e l’esecuzione di opere interne a
fabbricati ad uso di impresa si correlano con:
a)"interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e
urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle
lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
a1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo
restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
a6);
a2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
soggetti diversi dal comune;
a3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
a4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti
e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
a5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture
di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni,
che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
a6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici,
in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino
la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio
principale;
a7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione
di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione
di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato
b)"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare
gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di
nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione
con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente fatte salve le
sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica
c) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
4. La cessazione e la riattivazione di impianti produttivi potrebbero non
richiedere interventi edilizi o per lo più correlarsi con:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi
edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni
d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
1. Sono definite attività dello SUAP tutte quelle inerenti impianti di produzione
di beni e/o servizi, incluse:
(a) attività agricole
(b) attività commerciali, ossia, tra l'altro, esercizi di vendita al dettaglio,
vendita in forme speciali, vendita all'ingrosso, pubblici esercizi
(c) attività artigiane
(d) attività turistiche
(e) attività alberghiere
(f) servizi resi da banche
(g) servizi resi da intermediari finanziari
(h) servizi di telecomunicazioni
1. I procedimenti attivabili presso lo SUAP sono i seguenti:
(a) procedimento semplificato
(b) procedimento mediante conferenza di servizi
(c) procedimento mediante autocertificazione
(d) procedura di collaudo
1. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli
impianti di produzione di materiale di armamento, per i depositi costieri,
per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali
e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti,
per gli impianti sottoposti a valutazione di compatibilità e di impatto
ambientale, per gli impianti relativamente ai quali sia stata richiesta
la pronuncia di conformità preliminare ed altresì quando il richiedente
non intenda utilizzare il procedimento mediante autocertificazione , il
procedimento è unico.
2. Ha inizio con un'unica domanda, indirizzata allo SUAP, inerente tutte
le autorizzazioni, legittimazioni ed abilitazioni, edilizie e amministrative,
afferenti lo specifico oggetto e l'attività di impresa da realizzarsi o
modificarsi.
3. Lo SUAP adotta direttamente oppure ne chiede l'adozione alle amministrazioni
di settore o a quelle di cui intende avvalersi, gli atti istruttori e i
pareri tecnici, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti.
4. Le amministrazioni predette sono tenute a far pervenire tali atti istruttori
ed i pareri entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della documentazione,
da allegarsi alla richiesta.
5. Ove si tratti di progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
il termine è di 120 giorni, con facoltà di chiedere una proroga di ulteriori
60 giorni: inoltre, se l'amministrazione competente per la valutazione di
impatto ambientale rileva l'incompletezza della documentazione trasmessa
può richiederne allo SUAP l'integrazione entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta ed il termine per la resa del parere decorre dalla presentazione
della documentazione mancante.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo
unico per la realizzazione dell'intervento.
7. Se, nei termini indicati in precedenza una delle amministrazioni si pronuncia
negativamente, lo SUAP provvede a trasmettere la pronuncia entro 3 giorni
al richiedente ed il procedimento si intende concluso negativamente.
8. Il termine conclusivo del procedimento è stabilito in 5 mesi, salvo che
per i seguenti casi:
a) Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale: il termine
conclusivo è di 9 mesi
b) Per le centrali termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure
di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del DPCM 27.12.88 : il termine
conclusivo è di 12 mesi
1. Ove le amministrazioni richieste non provvedano a far pervenire gli atti
istruttori ed i pareri nei termini stabiliti dalla norma, il responsabile
dello SUAP convoca, entro i successivi 5 giorni dalla scadenza dei termini
predetti, presso lo SUAP una conferenza di servizi che si svolge ai sensi
dell'art.14 della L.241/90.
2. La convocazione è resa pubblica al fine di consentire l'eventuale partecipazione
di soggetti controinteressati e di portatori di interessi pubblici o privati,
individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione
del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura,
entro venti giorni dall'avvenuta pubblicità, memorie e osservazioni o possono
partecipare alla conferenza di servizi presentando nella stessa sede le
memorie od osservazioni predette anche facendosi assistere da tecnici ed
esperti di fiducia, competenti sui profili controversi.
3. La conferenza è tenuta a valutare le osservazioni e le memorie e ad esprimersi
motivatamente in riscontro.
4. La conferenza di servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini
della formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei
pareri tecnici comunque denominati previsti dalla norme vigenti o ritenuti
necessari.
5. La conferenza fissa il termine entro cui pervenire alla decisione in
ogni caso compatibile con il rispetto del seguente termine conclusivo del
procedimento che è stabilito in 5 mesi, salvo che per i seguenti casi:
a) Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine
conclusivo è di 9 mesi
b) Per le centrali termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure
di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del DPCM 27.12.88 il termine
conclusivo è di 12 mesi.
6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi
che si pronuncia anche sulle osservazioni degli eventuali controinteressati
tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento
e viene comunicato immediatamente, a cura dello sportello unico, al richiedente.
7. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale quando
siano decorsi inutilmente i termini previsti per l'acquisizione dei pareri
ed in ogni altro caso rientrante tra quelli disciplinati dall'art.14 comma
4 L.241/90, lo Sportello può chiedere la pronuncia al Consiglio dei Ministri,
il quale provvede nei successivi 30 giorni.
1. Quando, a seguito dell'attivazione del procedimento semplificato, una delle amministrazioni coinvolte si pronunci negativamente e da ciò consegua la conclusione negativa del procedimento, il richiedente, entro 20 giorni dalla comunicazione può chiedere allo SUAP di convocare la conferenza di servizi, ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 14 della L.241/90 al fine di concordare quali siano le eventuali condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
1. Quando il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico,
o comunque, richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento
rigetta l'istanza.
2. Tuttavia allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia
ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico
non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero
queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile
del procedimento può, motivatamente convocare una conferenza di servizi,
secondo l'articolo 14 della L.241/90, per le decisioni di conseguenza, dandone
contestualmente avviso pubblico.
3. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto portatore di interessi
pubblici o privati individuali o collettivi nonché i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio
dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.
4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello
strumento urbanistico la determinazione costituisce proposta di variante
sulla quale, tenuto conto delle osservazioni proposte ed opposizioni formulate
dagli aventi titolo ai sensi di legge, si pronuncia definitivamente entro
60 giorni il consiglio comunale.
1. Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione da parte
dell'impresa di un'unica domanda contenente, se necessario, anche la richiesta
del provvedimento edilizio, corredata da autocertificazioni, attestanti
la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme
vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela
sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati
o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi unitamente al
legale rappresentante o titolare dell'impresa.
2. L'autocertificazione non può riguardare: valutazione di impatto ambientale,
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose, prevenzione e riduzione dell'inquinamento ed ogni ipotesi per
la quale la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione.
3. Copia della domanda e della documentazione prodotta viene trasmessa,
anche in via telematica, dallo Sportello, alla Regione ed agli altri Comuni
interessati dall'opera od impianto nonché ai soggetti competenti alle verifiche
ed agli accertamenti.
4. La domanda viene altresì immessa immediatamente dallo Sportello nell'archivio
informatico, dandone notizia con adeguate forme di pubblicità; contestualmente
dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
5. Soggetti controinteressati e portatori di interessi pubblici o privati,
individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione
del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura,
entro venti giorni dall'avvenuta pubblicità, memorie e osservazioni o possono
chiedere di essere uditi in contraddittorio o ancora chiedere che il responsabile
dello SUAP convochi una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti
dell'impresa.
6. Tutti i soggetti anzidetti possono essere assistiti da tecnici ed esperti
di loro fiducia, competenti sui profili controversi.
7. Lo Sportello valuta le osservazioni e le memorie e si esprime motivatamente
in riscontro.
8. La convocazione della riunione sospende, per non più di 20 giorni, il
termine per la conclusione del procedimento.
9. Lo Sportello, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda,
può richiedere per una sola volta l'integrazione degli atti o dei documenti
necessari ai fini istruttori: decorso il predetto termine non possono essere
richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione
inviata.
10. Dall'interruzione, il termine conclusivo del procedimento resta sospeso.
11. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali
o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora
il progetto si rilevi di particolare complessità oppure si rendano necessarie
modifiche al progetto o, infine, si intenda proporre una diversa localizzazione
dell'impianto nell'ambito delle aree individuate allo scopo, il responsabile
dello SUAP può convocare il soggetto interessato per una audizione in contraddittorio
di cui viene redatto apposito verbale.
12. Se, al termine dell'audizione, venga raggiunto un accordo ai sensi dell'art.11
della L.241/90, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale
vincola le parti a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario
siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di conformità
dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia
urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della
tutela ambientale.
13. Il termine conclusivo del procedimento resta sospeso sino alla presentazione
del progetto modificato conformemente all'accordo.
14. A seguito della presentazione della domanda o a seguito della comunicazione
di inizio lavori, lo SUAP accerta la sussistenza e la regolarità formale
delle autocertificazioni prodotte, quindi, anche mediante le altre amministrazioni
di cui intenda avvalersi, verifica la conformità delle stesse autocertificazioni
agli strumenti urbanistici nonché:
a) il rispetto dei piani paesistici e territoriali;
b) l'insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali
e di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili
con l'impianto;
c) la prevenzione agli incendi;
d) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento
di persone o cose;
e) l'installazione di apparecchi ed impianti a pressione;
f) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
g) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
h) le emissioni inquinanti in atmosfera;
i) le emissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio
di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e l'ambiente;
j) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno
dell'impianto produttivo;
k) le industrie qualificate come insalubri;
l) le misure di contenimento energetico.
15. Quando in sede della domanda, fatti salvi i casi di errore od omissione
materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, viene ravvisata la
falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile dello SUAP trasmette
immediatamente gli atti alla Procura della Repubblica, dandone contestuale
comunicazione all'interessato.
16. Il procedimento resta sospeso sino alla decisione relativa ai fatti
denunciati.
17. Ove la falsità sia accertata successivamente all'inizio dei lavori,
fatti sempre salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili
di correzioni o integrazioni, il responsabile dello SUAP, ordina la riduzione
in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli
atti alla Procura della Repubblica, dandone contemporanea comunicazione
all'interessato.
18. Restando ferma la necessità di acquisire le relative autorizzazioni
nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, i termini conclusivi
del procedimento sono i seguenti:
a) 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla sua integrazione
a seguito di interruzione del termine e di convocazione in audizione;
b) 45 giorni nel caso di impianti a struttura semplice, come individuati
dalla Regione.
19. Il decorso dei termini predetti senza che lo SUAP abbia comunicato il
proprio motivato dissenso alla domanda o non ne abbia in qualche modo interrotto
i termini del procedimento, determina il silenzio-assenso; pertanto la realizzazione
del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni
prodotte nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, se
necessari, preventivamente acquisiti.
20. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per
la realizzazione dell'impianto, tuttavia, quando la realizzazione dell'opera
comporti il rilascio di un provvedimento edilizio il procedimento si conclude
nel termine anzidetto, di 60 o 45 giorni, con il rilascio o con il diniego
del provvedimento edilizio stesso.
21. Il diniego del provvedimento edilizio determina, correlatamente, il
diniego di ogni provvedimento amministrativo connesso.
22. Il decorso dei termini non determina comunque il venire meno delle potestà
e delle funzioni di controllo da parte del Comune e degli altri enti interessati.
23. Sono fatte salve le norme vigenti che consentono l'inizio dell'attività
con comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.
1. Quando le norme prevedano il collaudo, le strutture e gli impianti sono
collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati ai sensi delle
specifiche leggi di settore.
2. I professionisti o gli altri soggetti, di cui al precedente punto, devono
essere diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori
e non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto e indiretto
all’impresa.
3. I soggetti di cui al precedente comma attestano la conformità delle strutture
e degli impianti al progetto approvato, l’agibilità e l’immediata operatività.
Al collaudo partecipano i tecnici dello SUAP, incaricati dal Responsabile
dello stesso, ovvero personale dipendente da altre amministrazioni del quale
lo SUAP intenda avvalersi, fatto salvo il rispetto del termine finale del
procedimento.
4. L’impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo, in un
giorno compreso tra il ventesimo ed il sessantesimo successivo a quello
della richiesta: decorso detto termine il collaudo può essere effettuato
dall’impresa stessa la quale comunica le risultanze allo SUAP; in caso di
esito positivo, l’impresa può iniziare l’attività produttiva.
5. Il certificato di collaudo deve riguardare tutti gli adempimenti previsti
dalla legge e particolarmente: strutture edilizie, impianti produttivi,
misure ed apparati volti a tutelare sanità, sicurezza e ambiente e la loro
conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed
alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione; il certificato è rilasciato
a piena ed esclusiva responsabilità del collaudatore.
6. Se la certificazione non risulta conforme all’opera o a quanto disposto
dalle norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale od omissione materiale,
la struttura assume i provvedimenti necessari compresa la riduzione in pristino
a spese dell’impresa e trasmette gli atti alla competente procura della
repubblica dandone contestuale comunicazione all’interessato.
7. Il certificato positivo di collaudo consente, se conforme alle prescrizioni
della normativa vigente, la messa in funzione degli impianti sino al rilascio
definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all’esercizio di
nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
8. La regione e gli altri enti effettuano i controlli di competenza sugli
impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono
presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell’eventuale
esperimento di prove e adottano i provvedimenti anche d’urgenza previsti
dalla legge.
9. L’effettuazione e l’esito dei controlli sono registrati anche presso
l’archivio informatico della regione e dello SUAP.
10. Il collaudo non esonera le amministrazioni dalle proprie funzioni di
vigilanza e controllo e relative responsabilità, da esercitare successivamente
al deposito del certificato di collaudo.
1. Si distinguono, nell’ambito dell’attività dello SUAP, procedimenti semplici
e procedimenti complessi.
2. Sono definiti semplici i procedimenti correlati ad atti di iniziativa
quali comunicazioni e denunce di inizio attività, subingressi e cessazioni
nei quali non sussista necessaria correlazione tra attività edilizia e commerciale
o amministrativa diversa.
3. Sono da ritenersi semplici altresì i procedimenti per la produzione di
attestazioni e certificazioni che si concretino in atti dovuti o in atti
non implicanti manifestazione ed esercizio di attività discrezionali .
4. Sono inoltre definiti semplici i procedimenti ai quali la normativa consenta
di applicare procedure diverse anche quando essi siano inseriti nell’ambito
di un procedimento da SUAP e particolarmente:
a) le attività commerciali di vendita regolamentate dal D.lvo 114/98;
b) le attività commerciali di vendita su area pubblica;
c) le attività dei pubblici esercizi;
d) le attività dei circoli privati;
e) le attività di servizio pubblico da piazza (taxi) e noleggio con conducente;
f) le attività ex di polizia amministrativa quali tra l’altro licenze per
intrattenimenti musicali e danzanti, pesche di beneficienza, manifestazioni
varie;
g) le attività ricettive minori;
h) le attività di barbiere, parrucchiere ed affini;
i) le attività di rivendita di giornali e riviste;
j) le occupazioni di suolo pubblico
5. Sono definiti complessi i procedimenti non individuati espressamente
come semplici ossia particolarmente: i procedimenti condizionati dalla correlazione
tra attività edilizia ed attività commerciale/autorizzativa, i procedimenti
caratterizzati dalla incisiva partecipazione di Enti e soggetti terzi, i
procedimenti caratterizzati da interventi in deroga allo strumento urbanistico-
edilizio, VIA, e quelli che comunque implichino l'espressione di valutazioni
tecniche ed amministrative discrezionali.
1. Il procedimento standard dello SUAP è caratterizzato dalle seguenti fasi
endoprocedimentali:
a) ricevimento della domanda: la domanda ricevuta direttamente, per via
telematica o ad a mezzo posta viene esaminata preliminarmente dall’addetto
al protocollo che procede all’acquisizione ed al suo inserimento nell’archivio
telematico oppure ove riconosca trattarsi di domanda non pertinente il Servizio
SUAP provvede immediatamente a trasferirne il carico al Servizio interessato
(SUE o altro Settore od Amministrazione);
b) suddivisione delle competenze ed attività istruttorie: dal protocollo
la domanda già munita di codice di carico ad uno dei tecnici, unitamente
alla documentazione allegata, ed ogni altro atto ricevuto viene trasmessa
al Servizio di coordinamento ed istruttoria amministrativa che provvede
a scindere quanto di sua competenza da quanto di competenza del servizio
di istruttoria tecnica, procedendo alla trasmissione dei relativi atti.
c) istruttoria: comprendente l’eventuale interruzione del procedimento,
l’istruttoria tecnica ed amministrativa, conferenze di servizi, accordi
procedimentali, acquisizione dei pareri ed accertamenti secondo quanto stabilito
nel presente regolamento e con la necessaria correlazione tra servizio tecnico
e di coordinamento amministrativo.
d) predisposizione del provvedimento finale e controllo: la relazione istruttoria
viene inviata al servizio di coordinamento ed amministrativo ai fini del
controllo sul rispetto dei tempi e della regolarità delle procedure. lo
stesso servizio provvede alla redazione del provvedimento finale.
e) emissione del provvedimento finale: il provvedimento, redatto e vistato
per regolarità viene trasmesso al responsabile dello SUAP per l’emissione.
f) la consegna del provvedimento, previo inserimento nell’archivio telematico
avviene presso l’ufficio protocollo.
2. Nell’ambito della propria organizzazione e delle intese o convenzioni
eventualmente stipulate con gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nei
procedimenti, lo SUAP può prevedere termini delle fasi endoprocedimentali
diversi rispetto a quelli stabiliti dalla normativa di riferimento.
1. Nell’ambito dell’attività dello SUAP è previsto nonché incentivato il
ricorso ai seguenti strumenti procedimentali caratterizzati dalla diretta
ed immediata partecipazione degli interessati, degli enti coinvolti e degli
eventuali soggetti controinteressati, ovvero:
a) conferenza di servizi;
b) accordi procedimentali.
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare
complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima
della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine
di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione,
i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico
del richiedente.
2. La conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine
di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta
e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In
tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano,
per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali
prescelte.
3. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi
comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni
indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari
per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti
di consenso.
1. Nel caso in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime
entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione
dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto
in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni
dalla richiesta, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi
trenta giorni.
2. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime
sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura
di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa
l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento
alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano,
indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere,
in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
1. La conferenza è indetta dal Sindaco o suo delegato, previa proposta del
responsabile dello SUAP o, nei casi previsti ai precedenti articoli, dal
diretto interessato.
2. L'indizione può essere preceduta da informale intesa con le amministrazioni
che curano l'interesse pubblico prevalente.
3. L'indizione della conferenza può essere altresì richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta.
4. La conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua
disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono
essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche
a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
Il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle
stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare,
e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi
alla trasmissione.
5. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione
dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
6. Essa si intende validamente costituita con la metà più uno dei componenti
convocati.
La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire
alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica,
almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque
giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate
a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro
i dieci giorni successivi alla prima.
7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso
un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere
in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni
di competenza della stessa.
8. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante
non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata
e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine
di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione
del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine
non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
1. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto
definitivo le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine
per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non
possono superare, salvo i diversi termini espressamente indicati nei precedenti
articoli, i novanta giorni.
2. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime
dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel
termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude
nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta
della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi,
il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di
altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti
istruttori.
3. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola
volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore
documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
4. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere
manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato,
non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della
conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
5. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza
il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima,
entro i termini perentori sovra indicati assume comunque la determinazione
di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni
espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente
esecutiva.
6. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri,
ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione
statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali,
nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi
degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente
del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente
della provincia il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano
di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
7. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza
del Consiglio dei ministri sono adottate con l'intervento del presidente
della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione
di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto
di voto.
1. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole
della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza
delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla
predetta conferenza.
2. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato,
a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella
Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e
in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da
parte dei soggetti interessati.
3. Ove i termini indicati dalla L 241/90, cui la normativa in materia di
SUAP fa espresso richiamo relativamente alla conferenza di servizi, contrastino
con quelli stabiliti da quest’ultima norma, prevalgono comunque i termini
indicati nelle norme regolamentanti lo SUAP.
1. In accoglimento di osservazioni, proposte o comunque quando se ne ravvisi
la necessità, il responsabile del procedimento SUAP può concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del
pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti
dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri
cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento
ed eventuali controinteressati.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena
di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad
essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice
civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione
di una indennità in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in
danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli
accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
1. Nei procedimenti da SUAP l’avvio del procedimento è costituito dal ricevimento
della domanda alla struttura.
2. L’avvio è formalizzato con il riscontro del ricevimento mediante ricevuta
all’atto di presentazione al protocollo .
3. La ricevuta, ove la domanda sia inviata a mezzo posta o e-mail è trasmessa
preferibilmente con identico mezzo: deve comunque essere riscontrabile l’avvenuto
ricevimento da parte dell’interessato.
4. In questo ultimo caso, inoltre, il riscontro può essere inserito, ove
sussistente, nella comunicazione di interruzione dei termini.
5. La ricevuta contiene il n° di protocollo assegnato all’istanza e riportato
sulla stessa, la data dell’arrivo, la tipologia del procedimento e dell’intervento
e la sua localizzazione.
6. Nella ricevuta sono riportati il nome del responsabile del procedimento
unico ossia dello SUAP, l’indirizzo e l’indirizzo di posta elettronica dello
SUAP.
1. E’ sempre irricevibile la domanda priva di sottoscrizione del richiedente.
La domanda irricevibile viene restituita all’atto del ricevimento al protocollo
od in allegato a successiva nota se inviata a mezzo posta.
2. La sottoscrizione è necessaria anche ove la domanda sia trasmessa via
e-mail.
3. L’interruzione dei termini del procedimento può essere disposta un’unica
volta per l’acquisizione di dati, dichiarazioni e documentazione necessari
per l’espletamento della procedura. La comunicazione di interruzione deve
essere inviata per raccomandata a/r o a mezzo notifica. E’ ammessa altresì
la trasmissione via fax o e-mail purchè sia acquisibile l’immediato riscontro
del corretto ricevimento.
4. L’integrazione dei documenti e dei dati deve avvenire entro il termine
massimo espressamente indicato nella nota interruttiva e comunque entro
un termine non superiore a 60 giorni dal ricevimento della nota interruttiva:
decorso tale termine, perentorio, la domanda è considerata improcedibile
ed archiviata d’ufficio.
5. Dell’archiviazione viene data comunicazione all’interessato. Non sono
ammesse, senza eccezione alcuna, integrazioni parziali o incomplete, pertanto,
l’integrazione parziale o incompleta è definita irricevibile: l’integrazione
irricevibile non interrompe la decorrenza del termine perentorio di cui
al precedente comma 4, essa viene restituita all’interessato all’atto del
ricevimento al protocollo od in allegato a successiva nota ove inviata a
mezzo posta.
6. Con proprio provvedimento, affisso all’Albo per darne pubblica notizia,
il Responsabile – Dirigente del Settore, individua i dati ed i documenti
necessari per ciascun procedimento. Essi sono allegati in stralcio nella
modulistica.
7. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti, volte a tutelare le ragioni
di efficacia, trasparenza ed imparzialità dell’attività amministrativa,
sono richiamate nella modulistica adottata ed adottanda dal Servizio ed
inserite in clausola di accettazione da parte dell’interessato.
1. Su richiesta degli interessati, lo SUAP si pronuncia sui progetti preliminari
sottoposti al suo parere, in ordine alla conformità agli strumenti di pianificazione
paesistica, territoriale ed urbanistica.
2. L'esame avviene allo stato degli atti in possesso della struttura, senza
che ciò condizioni né pregiudichi l'attivazione e definizione dell'eventuale
successivo procedimento autorizzatorio.
3. Lo SUAP si pronuncia e rende il parere preventivo di cui al presente
articolo nel termine di 90 giorni dalla richiesta.
1. Ove i Servizi SUAP e SUE siano separati viene stabilito quanto segue:
a) al servizio SUAP competono in via esclusiva e diretta tutti i procedimenti
inerenti attività produttive, comprendendo gli adempimenti in materia edilizia
che amministrativa diversa, secondo la normativa vigente;
b) al servizio SUE competono in via esclusiva e diretta tutti i procedimenti
non inerenti attività produttive, comprendendo gli adempimenti in materia
edilizia che amministrativa diversa, secondo la normativa vigente;
c) tutte le domande e tutti gli atti inerenti attività produttive indirizzate
erroneamente allo SUE, ad altri Uffici o genericamente all'Ente devono essere
trasmesse dagli Uffici riceventi allo SUAP entro il giorno successivo al
ricevimento.
2. Qualora atti e documenti, necessari agli adempimenti dello SUAP, siano
depositati presso lo SUE o altri Servizi e Uffici dell'Ente questi sono
tenuti a dare riscontro allo SUAP, inviando anche copia della documentazione
se ritenuta dallo SUAP necessaria, entro dieci giorni dalla richiesta.
1. E’ garantita, nell’ambito di tutte le attività dello SUAP, la massima partecipazione degli interessati e dei controinteressati al provvedimento finale nonché, nel rispetto delle norme in materia di accesso e di tutela della riservatezza, dei portatori di interessi collettivi e diffusi.
1. E’ costituito un Comitato di indirizzo dello SUAP costituito dal Sindaco,
che lo presiede, dal Direttore Generale e dal Dirigente responsabile dello
SUAP.
2. Al Comitato sono affidati i compiti seguenti:
a) programmare le risorse necessarie al funzionamento e sviluppo del servizio;
b) coordinare le attività del servizio in relazione agli obiettivi strategici
dell’ente;
c) programmare le iniziative di miglioramento;
d) curare e promuovere rapporti e concertazioni con altri enti, comuni e
pubbliche amministrazioni coinvolti nel procedimento al fine di perseguire
la massima integrazione delle modalità di gestione del servizio e dei procedimenti
correlati.
1. L'organizzazione degli Uffici dello SUAP è demandata a separato e specifico
provvedimento dell'Organo esecutivo dell'Ente, nel rispetto delle competenze
attribuitegli dalla legge.
2. L'organizzazione, in conformità allo Statuto dell'Ente ed all'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, è stabilita secondo i criteri di professionalità
e responsabilità nel rispetto dei prioritari principi dell'efficacia, efficienza
ed economicità dell'azione amministrativa.
1. Le attività dello SUAP sono soggette a verifiche periodiche di efficacia,
sulla base dei seguenti indicatori principali di riferimento:
a) livello di coordinamento delle procedure
b) casistica e frequenza degli errori
c) rispetto dei tempi
d) diminuzione dei tempi attuali
e) snellimento e semplificazione delle procedure sulla base del rapporto
atti/attività
2. Le verifiche di efficacia si correlano con la carta dei servizi di cui
al successivo articolo.
1. Entro un anno dall'attivazione lo SUAP procede all'elaborazione di una Carta dei servizi nella quale vengono indicati i servizi prestati, gli standard qualitativi, gli strumenti offerti all'utenza per il miglioramento ed il potenziamento dello SUAP.
1. Lo SUAP cura procedure di comunicazione:
a) interna, tra gli addetti al Servizio, mediante riunioni periodiche di
verifica, coordinamento e monitoraggio delle procedure;
b) esterna, con gli Uffici, le Amministrazioni terze e le Associazioni di
categoria coinvolte nelle attività, mediante la costituzione di gruppi concertativi
e di raccordo;
c) esterna, con l'utenza, mediante l'istituzione di un archivio informatico
ed un Ufficio di consulenza ed informazioni.
2. Lo SUAP assicura mediante un archivio informatico, ad ogni interessato,
l'accesso gratuito a:
a) informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure ;
b) elenco delle domande di autorizzazione presentate ove sono riportati
i dati inerenti la tipologia dell’intervento, la localizzazione, la data
della domanda, la tipologia di procedimento;
c) stato dell'iter procedurale (con accesso riservato ai diretti interessati
mediante l’assegnazione di una password/ codice);
d) informazioni utili disponibili a livello regionale;
e) attività promozionali.
1. Si richiamano integralmente, ai fini del presente articolo, le disposizioni sulla responsabilità dell'utenza e degli uffici contenute nelle norme vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive e di autocertificazione, di procedimento amministrativo nonchè quelle specifiche inerenti l'oggetto del presente regolamento.
1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento l'Ente,
previa adozione di deliberazione consiliare, pone a carico degli interessati
il pagamento delle spese e dei diritti d'istruttoria, secondo le disposizioni
normative vigenti.
2. Sino alla emanazione delle specifiche disposizioni regionali la misura
dei suddetti diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi ed all'imposta
di bollo non deve eccedere quella complessivamente posta a carico degli
interessati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento
anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione
alle attività di verifica.
4. Lo SUAP provvede alla riscossione delle spese e dei diritti, nelle forme
disciplinate con lo stesso provvedimento di adozione, comprese spese e diritti
per le attività svolte dagli Enti terzi coinvolti nelle procedure riversandoli
ai predetti Enti entro trenta giorni dalla riscossione.
5. Qualora gli stessi Enti non abbiano rispettato i termini previsti dalla
normativa vigente o dai protocolli di intesa e convenzioni, se stipulati,
per le attività di competenza non si dà luogo al rimborso.
1. L'attivazione dello SUAP è formalizzata con provvedimento sindacale e pubblicizzata nelle forme previste per la pubblicità degli atti amministrativi del Comune.
1. Le disposizioni in contrasto o non coerenti col presente regolamento
si intendono abrogate.
2. Le eventuali modifiche sono adottate con pari atto.
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 82/2003 DEL 30/07/2003