Regolamento per l'assegnazione delle aree di proprietà comunale destinate alla realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di
assegnazione delle aree di proprietà comunale destinate alla
realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare (di
seguito - per brevità - anche e.r.p.), stabilisce i requisiti che
devono essere posseduti dai soggetti che ne richiedono
l'assegnazione e detta i criteri per la selezione degli stessi.
2. L'e.r.p. comprende l'edilizia sovvenzionata (a totale carico
dello Stato o di Enti pubblici, Regioni e Comuni), l'edilizia
agevolata (comunque fruente di agevolazioni creditizie pubbliche) e
l'edilizia convenzionata (regolata da convenzione tra l'operatore
edilizio ed il Comune in assenza di contributi o agevolazioni).
3. Le aree destinate all'edilizia residenziale pubblica sono
concesse in diritto di superficie o cedute in diritto di proprietà
esclusivamente ai soggetti e con i procedimenti previsti negli
articoli che seguono.
4. La cessione in diritto di proprietà presuppone che il comune
abbia individuato – nel piano di zona o nel programma pluriennale di
attuazione dello stesso – quali siano le aree da cedere in diritto
di proprietà e quali siano quelle da cedere in diritto di
superficie. In caso contrario, l'utilizzazione delle aree può
avvenire solo in diritto di superficie.
1. L'individuazione e il reperimento delle aree necessarie in relazione
alle esigenze dell'edilizia economica e popolare sono, di norma,
demandati:
al piano di zona per l'edilizia economica e popolare o, per il caso in
cui detto piano manchi o abbia esaurito le proprie possibilità
edificatorie, alla deliberazione consiliare da adottarsi ai sensi e per
gli effetti dell'art. 51
della l. n. 865/1971;
alla facoltà di riservare all'e.r.p. da un minimo del 40% ad un massimo
del 70% della volumetria realizzabile nei piani attuativi interessanti
zone residenziali (facoltà che il comune può esercitare in sede di
approvazione dei medesimi piani attuativi) ovvero – qualora i piani
attuativi siano di iniziativa privata – al dovere dei proponenti di
prevedere, in aggiunta alle aree per standards urbanistici, quelle
necessarie per realizzare le suddette percentuali di volumetrie da
destinarsi ai piani di zona per l'edilizia economica e popolare;
alla definizione negli strumenti urbanistici di ambiti la cui
trasformazione è subordinata alla cessione gratuita, da parte dei
proprietari, di aree od immobili da destinare ad edilizia residenziale
sociale, con la precisazione che la legge
(art. 1, commi 258 e 259, l. 24 dicembre 2007, n. 244) configura la
cessione gratuita in parola come aggiuntiva rispetto a quella delle aree
necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservate alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
2. In conformità all'art. 172, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n.
267, la verifica della quantità e della qualità delle aree da destinarsi
alla residenza - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e 22
ottobre 1971, n. 865 - che potranno essere cedute in proprietà o in
diritto di superficie è oggetto di una specifica deliberazione, da
adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio di
previsione. Lo stesso provvedimento determina il prezzo di cessione di
ciascuna area e costituisce un allegato al bilancio di previsione.
1. La cessione del diritto di superficie e/o di quello di proprietà
sulle aree individuate in conformità al disposto dell'articolo
precedente può essere richiesta dai seguenti soggetti:
A.R.E.A. ed altri enti pubblici istituzionalmente operanti nel
settore dell'edilizia residenziale pubblica;
cooperative edilizie a proprietà indivisa, cooperative edilizie a
proprietà individuale, loro consorzi;
imprese di costruzioni, cooperative di produzione e lavoro e loro
consorzi e/o associazioni temporanee, Fondi immobiliari chiusi
locali o territoriali assistiti
e/o finanziati e/o partecipati dal Fondo immobiliare nazionale per
l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia
residenziale per la valorizzazione dell'offerta abitativa in
locazione, previsti dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
privati cittadini, singoli o associati, limitatamente all'area
necessaria alla costruzione di un alloggio per ciascun nucleo
familiare.
1. Le cooperative edilizie, tanto a proprietà indivisa quanto a
proprietà individuale, sono ammesse a partecipare alle selezioni per
l'assegnazione delle aree purché comprovino il possesso dei seguenti
requisiti:
regolarità dell'esercizio di impresa e inesistenza di procedure
fallimentari,
iscrizione al registro prefettizio,
iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato,
iscrizione al bollettino ufficiale società cooperative,
iscrizione all'albo nazionale società cooperative di cui all'art. 13
l. 59/1992.
2. Le cooperative dovranno, inoltre:
dimostrare di essere composte da un numero di soci prenotatari di
nuovi alloggi che sia almeno pari al numero di alloggi che si
intende realizzare nell'area fatta oggetto della richiesta di
assegnazione,
allegare alla domanda di assegnazione dell'area copia dell'ultimo
bilancio depositato.
3. I consorzi di cooperative devono comprovare sia il possesso dei
requisiti di cui sopra sia di essere composti da cooperative in
possesso dei medesimi requisiti.
4. Per i requisiti che devono essere posseduti dai soci assegnatari
e dagli eventuali locatari degli alloggi realizzati dalle
cooperative edilizie si rinvia al successivo articolo 3-TER.
5. Le imprese di costruzione sono ammesse a partecipare alle
selezioni per l'assegnazione delle aree purché comprovino il
possesso dei seguenti requisiti:
certificazione S.O.A. o A.R.A. con riferimento alle categorie di
opere da realizzare ed ai relativi importi,
requisiti di capacità generale di cui all'art. 38 del d. lgs.
163/2006,
iscrizione al registro prefettizio per le imprese costituite in
forma cooperativa,
certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e
artigianato,
iscrizione al BUSC (per le società cooperative), al BUSARL (per le
s.r.l.) o BUSA (per le s.p.a.).
6. I consorzi di imprese sono ammessi a partecipare alle selezioni
per l'assegnazione delle aree purché l'impresa capofila risulti in
possesso di tutti i requisiti di cui al presente articolo. I
raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere composti
esclusivamente da imprese in possesso dei requisiti di cui sopra.
7. I Fondi immobiliari previsti dalla l. 6 agosto 2008, n. 133 sono
ammessi a partecipare alle selezioni per l'assegnazione delle aree
purché siano in possesso di tutti requisiti prescritti dalla
normativa regolatrice della materia.
8. Per i requisiti che devono essere posseduti dagli acquirenti e
dai locatari degli alloggi realizzati dalle imprese di costruzione e
dai fondi immobiliari previsti dalla
l. 6 agosto 2008, n. 133 si rinvia al successivo articolo 3-TER.
9. I cittadini singoli o associati dovranno possedere i requisiti di
cui al successivo articolo 3-TER.
10. La partecipazione dei privati singoli è limitata all'area
necessaria alla costruzione di un alloggio per ciascun nucleo
familiare ove il piano attuativo preveda la tipologia unifamiliare.
11. Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti e documentati alla data di pubblicazione del bando e
devono persistere fino al momento della stipula della convenzione
per l'assegnazione dell'area richiesta ex art. 35 l. n. 865/1971
citata.
12. Ulteriori requisiti di ammissione a partecipare ad una data
selezione potranno essere richiesti nel relativa bando.
1. I soci assegnatari e gli eventuali locatari degli alloggi
realizzati dalle cooperative edilizie, gli acquirenti e i locatari
degli alloggi realizzati da imprese di costruzione e dai fondi
immobiliari previsti dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, i privati
singoli che richiedono l'assegnazione delle aree per l'edilizia
economica e popolare di cui al presente regolamento, devono
possedere i requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge
per l'assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata.
2. In particolare, fatte salve le ulteriori prescrizioni e
precisazioni contenute sia nella normativa di rango superiore sia
nel bando, i soggetti sopra elencati dovranno possedere i seguenti
requisiti:
cittadinanza italiana;
residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale
nella provincia di Sassari;
non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze abitative proprie e
del proprio nucleo familiare all'interno del comune di Sassari. Per
alloggio adeguato si intende l'alloggio la cui superficie utile -
determinata ai sensi dell'art. 13 della l. 27 luglio 1978,
n. 392 - non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto
da una o due persone ovvero a 60 mq per tre o quattro persone ovvero
a 75 mq per cinque persone ovvero a 95 mq. per sei persone ed oltre.
Si considera comunque adeguato l'alloggio di due vani, esclusi
cucina e servizio, quando il nucleo familiare è composto da due
persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizio, quando il
nucleo familiare è composto da una persona;
non avere ottenuto, né per sé né per altri componenti del proprio
nucleo familiare, l'assegnazione in proprietà o con patto di futura
vendita di un alloggio costruito a totale carico dello stato, della
regione o di altro ente pubblico ovvero con il concorso o contributo
o con il finanziamento agevolato concessi, in qualunque forma dai
medesimi enti;
non avere un reddito annuo complessivo, riferito all'intero nucleo
familiare, superiore al limite massimo fissato per l'edilizia
agevolata dagli articoli 2, comma 2, 20 e 21 della l. 5 agosto 1978,
457.
3. I requisiti indicati ai numeri 3 e 4 devono essere posseduti
anche dai componenti del nucleo familiare.
4. Per nucleo familiare si intende l'insieme delle persone che fanno
parte della famiglia secondo le risultanze del certificato dello
stato di famiglia alla data di pubblicazione del bando.
5. Il reddito annuo complessivo è quello derivante dalla somma dei
redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare e
relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data
di pubblicazione del bando.
6. Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti e documentati:
per i soci di cooperative e i singoli richiedenti, alla data di
pubblicazione del bando e fino al momento della stipula della
convenzione per l'assegnazione dell'area richiesta ex art. 35 l. n.
865/1971 citata;
per gli acquirenti degli alloggi realizzati da imprese di
costruzione assegnatarie di aree e.r.p., all'atto dell'acquisto dei
singoli alloggi.
7. Il comune si riserva di eseguire in ogni momento il controllo
sull'effettivo possesso da parte dei beneficiari dei requisiti di
cui sopra.
1. A seguito dell'avvenuta individuazione delle aree da destinarsi alla residenza che potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie, il Consiglio comunale - con apposito atto di indirizzo - può dare mandato al settore competente a che provveda all'assegnazione diretta - al di fuori delle procedure concorsuali di cui al presente regolamento – a beneficio dell'A.R.E.A. o degli altri enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica che richiedano l'assegnazione di un'area per la realizzazione di un intervento e.r.p. già ammesso a finanziamento pubblico.
1. Il dirigente del competente Settore, esaurite le eventuali
assegnazioni di cui al precedente art. 4, provvede alle assegnazioni
delle altre aree a seguito dell'espletamento di una procedura
selettiva, che si articolerà nelle seguenti fasi:
pubblicazione di apposito bando,
nomina della commissione giudicatrice,
valutazione delle domande inoltrate dai soggetti interessati, al
fine della verifica delle stesse in termini di ammissibilità o
inammissibilità,
formazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva,
distinta per cooperative, imprese e privati.
2. In ciascun bando devono essere indicati, per lo meno, i seguenti
elementi da intendersi come essenziali:
a) contenuto delle domande;
b) requisiti oggettivi e soggettivi per la selezione;
c) documentazione richiesta;
d) modalità e termine entro cui devono essere presentate le istanze;
e) garanzia finanziaria richiesta;
f) controlli e prescrizioni;
g) indicazioni relative alle aree disponibili ed all'intervento
e.r.p. da realizzare (localizzazione, lotti o sub-lotti, cessione
del diritto di proprietà o di quello di superficie, corrispettivo di
cessione, volumetrie consentite, importo indicativo dell'intervento,
tipologie consentite, anche in termini di aspetti architettonici e
di soluzioni energetiche alternative e innovative);
h) i criteri di selezione delle istanze;
i) costi delle opere di urbanizzazione.
3. Relativamente ai costi di urbanizzazione a carico degli operatori
il bando comunale stabilisce le seguenti modalità, tra loro
alternative:
a) pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
b) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a cura e
spese dei concessionari e/o cessionari con scomputo, totale o
parziale, degli oneri concessori dovuti e pagamento degli oneri di
urbanizzazione secondaria.
1. Il bando di cui all'articolo precedente è pubblicato
integralmente per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo
Pretorio e sul sito internet del Comune di Sassari. Dell'avvenuta
pubblicazione del bando medesimo, inoltre, potrà essere data
informazione mediante pubblicazione di apposito avviso su almeno un
quotidiano la diffusione locale.
2. Le domande di assegnazione delle aree oggetto del presente
regolamento potranno essere presentate durante tutto il periodo di
pubblicazione del bando e per un ulteriore periodo di tempo non
inferiore ai 15 (quindici) giorni successivi all'avvenuta
pubblicazione del bando medesimo.
1. Per la partecipazione all'assegnazione delle aree individuate nel
relativo bando, deve essere presentata al Comune di Sassari,
specifica domanda in carta semplice.
2. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione che il
richiedente ritenga idonea a comprovare il possesso dei requisiti di
cui all'art. 3–BIS, 3-TER e
8-TER del presente regolamento.
Articolo 8
Criteri di priorità nell'assegnazione delle aree
1. Ove l'assegnazione di una medesima area in diritto di superficie
venga richiesta da almeno due dei soggetti elencati nell'art. 3 del
presente regolamento con istanze ritenute ammissibili dalla
commissione giudicatrice, è data la preferenza - secondo l'ordine di
elencazione - all'istanza presentata da:
enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore,
cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché si impegnino a
mantenere tale carattere per i venti anni successivi alla stipula
della convenzione di assegnazione dell'area in diritto di
superficie,
società cooperative a proprietà individuale,
consorzi di cooperative,
imprese di costruzioni e loro raggruppamenti temporanei e/o
consorzi, fondi immobiliari chiusi locali o territoriali previsti
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133,
privati cittadini singoli o associati.
2. In relazione ad un'area da assegnare in diritto di proprietà, tra
più istanze concorrenti è data la preferenza – secondo l'ordine di
elencazione – all'istanza presentata da:
privati cittadini ex proprietari di aree poi espropriate ai sensi
dell'art. 35, comma 2, l. 865/1971, limitatamente alla realizzazione
di un alloggio per nucleo familiare, sempre che costoro abbiano i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di
alloggi di edilizia agevolata e che fossero proprietari dell'area
poi espropriata alla data di adozione in via provvisoria dello
strumento urbanistico con il quale la stessa è stata destinata alla
realizzazione di un programma di edilizia economica e popolare;
società cooperative a proprietà indivisa e a proprietà individuale e
loro consorzi che ricomprendano tra i soci almeno un privato
cittadino che versi nelle condizioni di cui al precedente punto 1 di
questo articolo e non intenda chiedere l'assegnazione dell'area come
singolo;
società cooperative a proprietà indivisa e a proprietà individuale e
loro consorzi;
imprese di costruzione e loro consorzi che documentino l'impegno ad
alienare almeno un alloggio ad un privato cittadino che versi nelle
condizioni di cui al precedente punto 1 di questo articolo e non
intenda chiedere l'assegnazione dell'area come singolo;
imprese di costruzione e loro consorzi, fondi immobiliari chiusi
locali o territoriali previsti dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
privati cittadini singoli o associati.
3. L'ordine di preferenza di cui ai precedenti commi 1 e 2 può
essere attribuito sui diversi lotti di una singola area ovvero su
diverse aree nell'ambito del medesimo bando, senza mai precludere il
principio di concorrenzialità nell'assegnazione delle aree tra tutte
le istanze pervenute.
1. Le istanze di assegnazione di un'area e.r.p. avanzate da parte di
due o più cooperative che - in forza dell'applicazione dei criteri
di priorità di cui all'articolo precedente - risultino pari
ordinate, dovranno essere valutate alla luce dei parametri sotto
elencati, ai fini dell'individuazione dell'istanza cui attribuire
preferenza nell'assegnazione dell'area richiesta:
a.1) anzianità della cooperativa alla data di pubblicazione del
bando:
- meno di un anno punti 1
- da uno a due anni punti 2
- oltre due anni punti 3
b.1) numero di soci residenti a Sassari in possesso dei requisiti di
cui all'articolo
3-TER alla data di pubblicazione del bando
- fino a 20 soci punti 1
- da 21 a 50 soci punti 2
- oltre 50 soci punti 3
c.1) attività svolta in aree e.r.p. nei dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando:
- avvenuta realizzazione di un numero di alloggi e.r.p. inferiore a
cinquanta
unità punti 1
- avvenuta realizzazione di un numero di alloggi e.r.p. compreso tra
cinquanta e cento unità punti 2
- avvenuta realizzazione di un numero di alloggi e.r.p. superiore
alle cento
unità punti 3
d.1) presenza tra i soci prenotatari di giovani coppie (intendendo
per tali quelle che abbiano contratto matrimonio nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di assegnazione):
- punti 0,2 per ogni coppia presente tra i soci prenotatari
e.1) presenza tra i soci prenotatari di famiglie con elevato numero
di figli nel proprio nucleo familiare (intendendo per tali quelle
con almeno tre figli):
- punti 0,2 per ogni nucleo familiare così caratterizzato
f.1) presenza tra i soci prenotatari di famiglie con almeno un
anziano ultrasessantacinquenne nel proprio nucleo familiare:
- punti 0,2 per ogni nucleo familiare così caratterizzato
g.1) disponibilità di finanziamento pubblico per la realizzazione
dello specifico intervento e.r.p. per cui è stata richiesta l'area
oggetto dell'istanza da valutare:
- fino al 25% del costo complessivo dell'intervento punti 1
- fino al 50% del costo complessivo dell'intervento punti 2
- fino al 75% del costo complessivo dell'intervento punti 3
- oltre il 75% del costo complessivo dell'intervento punti 4
h.1) disponibilità ad eseguire uno o più degli interventi che il
regolamento energetico ambientale approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 67 del 31.07.2007 configura come volontari:
- punti da 0,2 a 2 a seconda della tipologia degli interventi
proposti.
2. Le istanze di assegnazione di un area e.r.p. avanzate da parte di
due o più imprese e/o da parte di due o più fondi immobiliari chiusi
locali o territoriali previsti dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133, che - in forza dell'applicazione dei
criteri di priorità di cui all'articolo precedente - risultino pari
ordinate, dovranno essere valutate alla luce dei parametri sotto
elencati, ai fini dell'individuazione dell'istanza cui attribuire
preferenza nell'assegnazione dell'area richiesta:
a.2) disponibilità a convenzionare con il comune di Sassari per otto
anni la locazione di quota parte degli alloggi con obbligo di
prelazione per la vendita:
- fino al 30% degli alloggi realizzati punti 3
- fino al 50% degli alloggi realizzati punti 5
b.2) attività svolta in aree e.r.p. nei dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando:
- avvenuta realizzazione di un numero di alloggi e.r.p. inferiore a
cinquanta
unità punti 1
- avvenuta realizzazione di un numero di alloggi e.r.p. compreso tra
cinquanta e cento unità punti 2
- avvenuta realizzazione di un numero di alloggi e.r.p. superiore
alle cento
unità punti 3
c.2) disponibilità di finanziamento pubblico per la realizzazione
dello specifico intervento e.r.p. per cui è stata richiesta l'area
oggetto dell'istanza da valutare:
fino al 25% del costo complessivo dell'intervento punti 1
fino al 50% del costo complessivo dell'intervento punti 2
fino al 75% del costo complessivo dell'intervento punti 3
oltre il 75% del costo complessivo dell'intervento punti 4
d.2) sede legale dell'impresa nel comune di Sassari:
da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
selezione punti 1
da oltre un anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
selezione punti 2
e.2) disponibilità ad alienare il 20% degli alloggi realizzati ai
soggetti che verranno indicati dal comune di Sassari nei sei mesi
successivi alla data di approvazione della graduatoria definitiva di
cui all'articolo 9 del presente regolamento: punti 2
f.2) disponibilità ad eseguire uno o più degli interventi che il
regolamento energetico ambientale approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 67 del 31.07.2007 configura come volontari:
punti da 0,2 a 2 a seconda della tipologia degli interventi
proposti.
3. Le istanze di assegnazione di un'area e.r.p. avanzate da parte di
due o più privati cittadini (siano essi espropriati oppure no) che -
in forza dell'applicazione dei criteri di priorità di cui
all'articolo precedente - risultino pari ordinate, dovranno essere
valutate alla luce dei parametri sotto elencati, ai fini
dell'individuazione dell'istanza cui attribuire preferenza
nell'assegnazione dell'area richiesta:
a.3) composizione del nucleo familiare:
- una persona punti 1
- due persone punti 2
- tre persone punti 3
- quattro persone punti 4
- cinque persone punti 6
- sei persone punti 8
- sette persone punti 10
- otto persone e oltre punti 12
b.3) affollamento dell'alloggio attualmente occupato (intendendo per
tale il rapporto tra la superficie netta calpestabile ed il numero
di conviventi a carico e non a carico del richiedente quale risulta
dallo stato di famiglia):
- sopra i 35 mq per abitante punti 0
- da 29,01 mq a 35 mq per abitante punti 1
- da 24,01 mq a 29 mq per abitante punti 2
- da 19,01 mq a 24 mq per abitante punti 3
- da 15 mq a 19 mq per abitante punti 4
- sotto i 15 mq per abitante punti 5
c.3) residenza nel comune di Sassari:
- per almeno due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando
di assegnazione punti 1
- da oltre due fino a cinque anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando di assegnazione punti 3
- da oltre cinque fino a dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando di assegnazione punti 5
- da oltre dieci a fino a quindici anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando di assegnazione punti 7
- da oltre quindici a meno di venti anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando di assegnazione punti 9
- da oltre venti anni antecedenti la data di pubblicazione del bando
di assegnazione punti 11
d.3) rapporto tra il reddito annuo complessivo del nucleo familiare
del richiedente (ultimo reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F.
dichiarato) ed il reddito che costituisce il limite per l'accesso
all'edilizia agevolata ai sensi degli artt. 20 e 21 della l.
457/1978 e della l.r. 29/1989 e ss. mm.ii., alla data di
pubblicazione del bando di concorso:
- reddito del nucleo familiare uguale o inferiore al 50% del reddito
limite di cui sopra punti 10
- reddito del nucleo familiare superiore al 50% ed inferiore all'80%
del reddito limite di cui sopra punti 7
- reddito del nucleo familiare superiore all'80% ed inferiore al
100% del reddito limite di cui sopra punti 3
e.3) nucleo familiare con a carico:
- un provvedimento di sgombero per pubblica utilità punti 4
- un provvedimento di sfratto esecutivo punti 3
- un preavviso di recesso punti 2
Questi punteggi non sono tra di loro cumulabili.
f.3) disponibilità ad eseguire uno o più degli interventi che il
regolamento energetico ambientale approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 67 del 31.07.2007 configura come volontari:
punti da 0,2 a 2 a seconda della tipologia degli interventi
proposti.
1. Al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 8-BIS, le
cooperative, dovranno dimostrare, mediante l'allegazione di idonea
documentazione, di versare nelle condizioni previste nel medesimo
art. 8-BIS.
2. In particolare, le cooperative dovranno documentare, oltre ai
requisiti dei soci, quanto di seguito elencato:
data di costituzione
elenco dei soci
attività e.r.p. svolta nel decennio precedente
presenza tra i soci di giovani coppie
presenta tra i soci di famiglie con elevato numero di figli o con
presenza di anziani
disponibilità di finanziamento pubblico
disponibilità ad eseguire uno o più degli interventi che il
regolamento energetico ambientale approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 67 del 31.07.2007 configura come volontari.
3. Al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 8-BIS, le
imprese e i fondi immobiliari dovranno documentare quanto di seguito
elencato:
sede legale dell'impresa e data di insediamento nel comune di
Sassari
disponibilità a dare una parte degli alloggi in locazione
attività e.r.p. svolta nel decennio precedente
disponibilità di finanziamento pubblico
disponibilità ad alienare il 20% gli alloggi da realizzare ai
soggetti indicati dal comune
disponibilità ad eseguire uno o più degli interventi che il
regolamento energetico ambientale approvato con deliberazione del
consiglio comunale
n. 67 del 31.07.2007 configura come volontari.
4. Al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 8-BIS, i
privati cittadini dovranno documentare quanto di seguito elencato:
composizione del proprio nucleo familiare
affollamento dell'alloggio attualmente occupato
residenza nel comune di Sassari e data di acquisizione della stessa
reddito del nucleo familiare
avvenuta ricezione di un preavviso di recesso, di un provvedimento
di sfratto o di sgombero per pubblica utilità
disponibilità ad eseguire uno o più degli interventi che il
regolamento energetico ambientale approvato con deliberazione del
consiglio comunale
n. 67 del 31.07.2007 configura come volontari.
1. Le istanze degli operatori sono esaminate da una Commissione
tecnica composta dai seguenti membri:
dirigente del settore urbanistica;
dirigente del settore demanio e patrimonio;
dirigente del settore politiche abitative, con funzioni di
presidente.
2. La Commissione si intende validamente costituita con la presenza
di tutti i suoi componenti e adotta le proprie decisioni a
maggioranza.
Sono escluse le istanze prive della documentazione prevista dal
bando.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere chiarimenti e ulteriori
informazioni in ordine alla documentazione presentata.
4. Effettuata la verifica della documentazione, dei requisiti
soggettivi ed oggettivi, delle priorità, sono attribuiti punteggi di
selezione e formata la graduatoria degli operatori per tutte le aree
rese disponibili.
5. La Commissione, con proprio specifico atto motivato, può
dichiarare l'esclusione decadenza di uno o più operatori, qualora si
accertino dichiarazioni mendaci, documentazioni risultate false,
mancanza di requisiti richiesti dal bando.
6. La graduatoria provvisoria formulata dalla commissione competente
è approvata dal Dirigente e pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimane
affissa per 15 giorni consecutivi.
7. Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati, entro dieci
giorni dalla data della sua pubblicazione, possono inoltrare
motivate osservazioni depositandole presso l'ufficio del comune.
8. Dopo l'esame delle eventuali osservazioni, il dirigente del
settore patrimonio approva la graduatoria definitiva ed individua i
soggetti incaricati della realizzazione degli interventi. In tutti i
casi di parità si procederà al sorteggio da effettuarsi in forma
pubblica.
9. La graduatoria definitiva viene pubblicata con le stesse modalità
della graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento
definitivo.
10. Nel caso di decadenza o rinunzia di uno o più operatori, il
Dirigente provvede alla sostituzione seguendo l'ordine di
graduatoria.
1. Prima di stipulare la convenzione di cui agli articoli 11 e 12, gli
assegnatari di aree e.r.p. provvedono:
a) al pagamento del costo dell'area loro assegnata (100% alla
sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 35 della legge
22.11.1971, n° 865, e ss. mm. ii.);
b) al pagamento di tutta la quota parte relativa agli oneri di
urbanizzazione primaria, determinati in misura pari al costo di
realizzazione delle stesse urbanizzazioni primarie e, comunque, entro il
limite di quanto dovuto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R n. 380/2001, e
ss.mm.ii. nel caso in cui le opere di urbanizzazione primaria verranno
realizzate dal Comune,
ovvero
b1) alla presentazione di polizza fideiussoria - rilasciata da compagnie
assicurative o bancarie o da intermediari finanziari iscritti all'elenco
speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e muniti di
apposita autorizzazione da parte del ministero dell'economia e delle
finanze - contenente la specifica dichiarazione di rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta da parte del Comune per il caso di
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a cura e con oneri
a carico dell'assegnatario (nel rispetto delle procedure stabilite dal
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni).
2. Il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria avverrà al
momento del rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione degli
edifici, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.
1. La stipula della convenzione di cui alla legge 22.10.1971 n. 865,
art. 35, da effettuarsi per atto pubblico notarile con spese a
carico dell'assegnatario deve avvenire entro 6 mesi dalla data di
comunicazione dell'assegnazione che avverrà con determinazione
dirigenziale sulla base delle predette graduatorie.
2. Durante tale semestre il concessionario e/o cessionario deve
presentare al Comune il progetto ed ogni altro allegato necessario
per il rilascio della concessione edilizia.
3. Il Comune può concedere proroghe per la presentazione del
progetto e la stipula della convenzione, in presenza di documentati
motivi che impediscano il rispetto dei termini di cui al comma 1.
1. I termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, le modalità di
esecuzione degli stessi, le perizie e i controlli, i criteri di
utilizzazione degli alloggi, le modalità di urbanizzazione
dell'area, le garanzie fideiussorie da prestarsi, le sanzioni e
tutto quanto attiene all'esercizio del diritto di superficie e/o del
diritto di proprietà, compresi gli standards qualitativi
dell'intervento edilizio da realizzare, nonché i tempi ed i termini
di collaudo delle opere di urbanizzazioni realizzate a scomputo
degli oneri, sono regolamentati mediante convenzione ai sensi
dell'art. 35 della legge 865/1971.
2. Lo schema generale della convenzione di cui al comma precedente è
allegato al presente regolamento.
3. La convenzione da stipularsi con il soggetto assegnatario dovrà,
inoltre, prevedere apposite clausole volte a dare una specifica
rilevanza negoziale in termini di assunzione - da parte del medesimo
assegnatario - di apposite obbligazioni contrattuali i cui contenuti
dovranno essere conformi alle dichiarazioni rese ai sensi e per gli
effetti dell'art. 8 bis, comma 1, lettere g.1) e h.1) se
l'assegnatario è una cooperativa, ovvero ai sensi e per gli effetti
del medesimo art. 8 bis, comma 2, lettere a.2.), c.2.), e.2) ed f.2.)
se l'assegnatario è un'impresa o un fondo immobiliare chiuso locale
o territoriale, ovvero del medesimo art. 8 bis, comma 3, lettera f.3)
se l'assegnatario è un privato cittadino.
1. Gli assegnatari degli alloggi devono avere i requisiti soggettivi
richiesti per l'accesso alle agevolazioni previste per l'edilizia
agevolata-convenzionata di cui alla
L. n. 457/1978 e ss.mm.ii., nonché alla L.R. n. 29/1989.
1. Il diritto di superficie avrà la durata di 99 anni ed è
rinnovabile. Esso è esercitato nei limiti e con le modalità fissate
dal Codice civile, articoli 952/956 e dalla legge 22.10.1971 n. 865,
art. 35, nonché secondo la convenzione tra il Comune ed il
concessionario e suoi aventi causa.
2. Il diritto si costituisce dalla data di stipula della
convenzione, permane fino al termine in essa stabilito e si estende:
a) alla realizzazione di alloggi e relativi accessori e servizi ed
agli altri immobili di cui all'art. 11, secondo il progetto
approvato dal Comune;
b) al mantenimento e al godimento delle costruzioni realizzate e
delle relative aree di pertinenza
1. Nelle ipotesi previste dalle convenzioni, dal codice civile dalla
legge 865/71 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune
procederà a dichiarare la decadenza della concessione del diritto di
superficie e la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà.
2. Tutti i termini previsti nel cronoprogramma di ciascun intervento
e.r.p. - elaborato che dovrà necessariamente costituire parte
integrante del progetto esecutivo del medesimo intervento ed essere
recepito nella convenzione di cui ai precedenti articoli 11 e 12 del
presente regolamento – devono intendersi come essenziali ai sensi
dell'articolo 1457 del codice civile.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari vigenti con particolare riferimento alle norme in materia di edilizia residenziale pubblica.