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REGOLAMENTO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE

 

 

TITOLO 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1
 

L’Amministrazione Comunale organizza e disciplina il funzionamento
dell’Archivio Storico Comunale di Sassari, nel rispetto della vigente normativa
nazionale e regionale in materia archivistica.

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Articolo 2
 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e
della L.R. 20 settembre 2006 n. 14, l’Amministrazione Comunale di Sassari
individua nell’Archivio Storico l'Istituto culturale preposto alla trasmissione della
memoria storica dell'Ente e della collettività urbana locale attraverso l'attività di
tutela, conservazione, valorizzazione e promozione del civico patrimonio
documentario, nonché allo sviluppo della conoscenza attraverso l’attività di
ricerca storica come elemento fondante di formazione e di integrazione
interculturale.

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TITOLO 2 FINALITA' DELL'ARCHIVIO STORICO

Articolo 3
 

L'attività dell’Archivio Storico è ispirata al disposto del D.Lgs.22 gennaio 2004 n.
42. Nello specifico, l’Archivio Storico persegue come finalità:
· la custodia, la conservazione e la tutela dei propri complessi documentali
come garanzia di salvaguardia della memoria storica dell’Ente e della
collettività urbana;
· la selezione e lo scarto di documenti dell'Ente di concerto con gli altri servizi
afferenti al sistema documentario dell'Ente, nel rispetto delle vigenti
normative di legge e delle direttive degli organi statali competenti in materia
di vigilanza;
· la salvaguardia e l’acquisizione di quei documenti o di quegli archivi pubblici
o privati che risultino di interesse per la conoscenza e lo studio della storia
della collettività locale;
· l’ordinamento e l'inventariazione dei propri complessi documentali e la
produzione di strumenti di ricerca, anche su piattaforma informatica, tesi a
favorire la conoscenza e l’uso del patrimonio archivistico e documentario;
· la fruizione pubblica della documentazione conservata, nel rispetto della
legislazione vigente;
· la valorizzazione del patrimonio documentario dell'Ente, attraverso una
costante opera di promozione;
· la promozione e l'incentivazione della ricerca storica, anche attraverso la
cooperazione con altri istituti culturali e di ricerca, di diversa pertinenza
istituzionale e territoriale.
Fanno parte delle attività di competenza dell’Archivio Storico l’organizzazione di
attività espositive, didattiche, culturali e servizi di particolare interesse per la Città
di Sassari.
 

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Articolo 4
 

Gli archivi e i singoli documenti dell'Ente sono beni culturali e obbediscono alle
disposizioni legislative in materia di beni culturali di cui all’art. 54 del D.lgs.
42/2004 e successive modifiche ed integrazioni; sono soggetti al regime del
demanio pubblico e sono inalienabili.

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Articolo 5
 

Costituisce patrimonio dell’Archivio Storico l’insieme di tutti i documenti, a
qualsiasi titolo posseduti dalla Amministrazione Comunale di Sassari, relativi agli
affari esauriti da oltre quaranta anni e selezionati per la conservazione
permanente; devono intendersi facenti parte del patrimonio dell’Archivio Storico
anche tutti gli archivi contenenti documenti a qualsiasi titolo prodotti anche da
soggetti diversi dalla Amministrazione Comunale di Sassari ma dalla stessa
posseduti in virtù di lasciti, donazioni, acquisizioni, comodato, deposito o altro
titolo.

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Articolo 6
 

La dotazione patrimoniale documentale dell’Archivio Storico viene incrementata
mediante il periodico trasferimento dei documenti selezionati per la conservazione
permanente dall’archivio di deposito, ai sensi delle vigenti normative in materia;
inoltre, l’accrescimento può avvenire attraverso l’acquisizione di fondi e
documenti prodotti da altri soggetti pubblici o privati che abbiano attinenza con la
storia della collettività urbana.
 

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Articolo 7
 

L’Archivio Storico si impegna ad attuare interventi tesi alla salvaguardia della
struttura logica e fisica dei propri complessi documentali, nel rispetto dei principi
della scienza archivistica. L’Archivio Storico deve garantire l'adozione di ogni
procedura atta a prevenire dispersioni e danni del proprio patrimonio
documentario, anche attraverso adeguati sistemi di monitoraggio delle condizioni
ambientali.

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Articolo 8
 

I documenti dell'Archivio Storico sono esclusi dal prestito. E' consentito il prestito
temporaneo per mostre, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, nonché il
prestito ai Settori dell’Amministrazione Comunale per motivate ragioni d’ufficio e
per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle pratiche
amministrative.

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TITOLO 4 SEDE

Articolo 9
 

L’Archivio Storico ha sede in Sassari, in via dell'Insinuazione 31- 33.
L’Amministrazione Comunale si impegna a concentrare nella sede dell'Archivio
Storico tutta la documentazione archivistica di pertinenza da essa prodotta, ad
eccezione delle serie archivistiche che dovessero rimanere presso gli Uffici
produttori per necessità amministrativa formalmente motivata dal responsabile del
Settore, al quale compete la responsabilità della conservazione e tutela della
documentazione trattenuta presso gli Uffici incardinati nel Settore.
 

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Articolo 10
 

L’Amministrazione Comunale di Sassari garantisce le condizioni economiche e
logistiche idonee per la custodia dei documenti presso la sede dell'Archivio
Storico.

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Articolo 11
 

L’Amministrazione Comunale di Sassari si impegna a garantire le condizioni
economiche e logistiche finalizzate alla custodia dei documenti non conservabili
nella sede principale, presso altri locali purché conformi alla vigente normativa.

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TITOLO 5 PRINCIPI DI GESTIONE

Articolo 12
 

L'Archivio Storico, che non ha personalità giuridica propria, costituisce
un’articolazione organizzativa all’interno del Comune.
 

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Articolo 13
 

L'Archivio Storico viene gestito in conformità ai programmi e agli indirizzi
stabiliti dagli organi di governo, che assegnano agli organi gestionali gli obiettivi
da raggiungere e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie.

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Articolo 14
 

L'Archivio Storico viene gestito direttamente con il personale dell’Ente che potrà
avvalersi anche di figure professionali specifiche esterne, tramite apposite
convenzioni, ma sempre nel rispetto degli standard di qualità previsti dalla
normativa vigente.

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Articolo 15
 

La gestione dell'Archivio Storico rientra nel Settore Sviluppo Locale Politiche
Culturali e in particolare nel Servizio Archivio Storico. Le competenze gestionali
spettano in linea generale al responsabile del Settore, secondo il vigente
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, fatti salvi i compiti affidati
al Direttore dell'Archivio Storico dal presente regolamento o da altri atti di natura
organizzativa.
 

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TITOLO 6 RISORSE FINANZIARIE E RISORSE UMANE

Articolo 16
 

Il bilancio preventivo annuale e triennale del Comune di Sassari garantisce
dotazioni finanziarie adeguate per il funzionamento dell’Archivio Storico e per il
perseguimento delle finalità declinate nel presente regolamento.

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Articolo 17
 

Per il funzionamento del servizio e per il perseguimento delle finalità declinate nel
presente regolamento, all’Archivio Storico sono destinate risorse umane adeguate
sotto il profilo numerico e professionale. L’organizzazione della struttura prevede
che siano assicurati in modo adeguato e con continuità le seguenti funzioni
fondamentali:
1. direzione;
2. conservazione e gestione del patrimonio documentale;
3. servizi didattici;
4. sorveglianza, custodia e accoglienza;
5. funzioni amministrative;
6. funzioni tecniche.

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Articolo 18
 

All'Archivio Storico è garantita una dotazione stabile di personale con
competenze e in quantità adeguate, ferma restando la possibilità di erogare i
servizi, anche solo parzialmente, grazie a soggetti esterni, pubblici o privati,
comprese le associazioni di volontariato, tramite apposita convenzione e/o
contratto di servizio.
 

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Articolo 19
 

I profili professionali, i requisiti di accesso e le modalità di selezione del
personale interno sono stabiliti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, in conformità alle norme di legge, agli standard museali e ai profili
specifici. Tali standard devono essere garantiti anche in caso di affidamento dei
servizi all’esterno.
In ogni caso, e compatibilmente con le risorse disponibili, alcune delle funzioni
fondamentali qui individuate potranno essere accorpate in capo ad una stessa
figura professionale operante all’interno dell'Archivio Storico , garantendo
tuttavia la massima coerenza tra funzione assegnata e competenza professionale.
Per l’espletamento delle predette funzioni si può inoltre prevedere l’eventualità di
forme di condivisione di figure professionali con altri musei in gestione associata.

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Articolo 20
 

Per svolgere compiutamente le sue funzioni l'Archivio Storico può avvalersi
anche di giovani del Servizio Civile Volontario Nazionale e/o di stagisti e
tirocinanti provenienti da Facoltà universitarie il cui indirizzo di studi sia coerente
con la missione e la natura dell'Archivio Storico. In tali casi l’apporto alle attività
dell'Archivio Storico non può costituire un surrogato delle necessarie prestazioni
professionali qualificate, bensì rappresenta un significativo momento formativo
offerto ai giovani al fine di fornire loro un’occasione di esperienza diretta nel
settore dei musei.

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Articolo 21
 

La direzione del servizio archivistico deve essere affidata a figure professionali
abilitate a svolgere le attività specifiche richieste per la gestione di un Archivio
Storico, nel rispetto del disposto dell’art. 31 del D.P.R. 30 settembre 1963 n.1409.
Nei casi di mobilità del personale, le figure professionali interessate dovranno
avere i titoli di studio e i requisiti atti a garantire l'espletamento delle funzioni
essenziali proprie del servizio previste dalla normativa di riferimento.
Il Direttore, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di controllo svolte dagli
organi di governo, è responsabile della gestione complessiva dell'Archivio
Storico.
In particolare, svolge i seguenti compiti:
· concorre alla definizione del progetto culturale e istituzionale dell'Archivio
Storico, elaborando i documenti programmatici e le relazioni consuntive, da
sottoporre all’approvazione degli organi di governo;
· provvede alla realizzazione delle iniziative scientifiche e di ricerca
programmate per la tutela e la valorizzazione del patrimonio documentario
conservato;
· provvede alla gestione delle risorse finanziarie assegnate al centro di costo;
· dirige il personale scientifico, tecnico ed amministrativo assegnato alla
struttura;
· partecipa alla selezione delle risorse umane destinate alla struttura al fine di
una adeguata copertura di tutti i ruoli fondamentali in conformità agli
standard;
· organizza, regola e controlla i servizi al pubblico, nel rispetto delle direttive
regionali e degli standard di qualità fissati sulla Carta dei servizi;
· coordina le attività di monitoraggio e valutazione delle attività e dei servizi,
con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
· coordina le attività di informazione, di promozione e di comunicazione al
pubblico;
· coordina gli interventi necessari per garantire l’adeguatezza degli ambienti,
delle strutture e degli impianti;
· sovrintende alla conservazione, all’ordinamento, allo studio del patrimonio
documentario conservato, alle attività didattiche ed educative, coordinando
l’operato degli addetti a tali funzioni;
· garantisce la tenuta e l’aggiornamento degli inventari e la predisposizione
degli strumenti di corredo quali guide, edizioni di fonti;
· sovrintende alla gestione scientifica dell'Archivio Storico e alla
predisposizione di progetti di ricerca e studio;
· esprime il parere in materia di prestito per mostre e esposizioni documentali e
sovrintende alle relative procedure;
· cura i rapporti con la Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, Regione,
Provincia, omologhi istituti culturali;
· rilascia le autorizzazioni di studio e di riproduzione.
Il Direttore può delegare una parte di tali compiti ad altri soggetti dotati della
necessaria professionalità attraverso specifici incarichi.
Per le modalità di nomina e revoca del Direttore si richiamano le disposizioni
generali vigenti nell’Ente in tema di incarichi di responsabilità.
 

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Articolo 22
 

E’ compito del Comune di Sassari provvedere alle esigenze di formazione e
aggiornamento professionale del personale dell'Archivio Storico, favorendo e
promuovendo la partecipazione ad iniziative di specializzazione e qualificazione.

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TITOLO 7 SERVIZIO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

Articolo 23
 

L'Archivio Storico garantisce il servizio di pubblico accesso alla documentazione
sia per fini amministrativi che di ricerca nel rispetto delle modalità di accesso alla
sala di studio e delle norme di deontologia professionale. Relativamente alle
risorse umane assegnate, l'Archivio Storico garantisce la più ampia fruibilità del
patrimonio documentale conservato.

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Articolo 24
 

I documenti conservati presso l’Archivio Storico sono liberamente consultabili
dall'utenza esterna all'Ente, fatte salve le limitazioni alla consultazione per riserva
di legge e quelle vigenti in materia di riservatezza di dati personali ovvero le
limitazioni imposte dalla superiore esigenza di tutela dei materiali documentali.
 

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Articolo 25
 

L’accesso alla consultazione dei documenti dell'Archivio Storico è libero e
gratuito per tutti i cittadini non interdetti dalle sale di studio di archivi e
biblioteche italiane, previa compilazione di una domanda di ammissione valida
per l’anno solare in corso.

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Articolo 26
 

L'Archivio Storico è dotato di ambienti destinati in via esclusiva alla
consultazione da parte dell'utenza; gli ambienti sono sorvegliati dal personale
dell'Archivio Storico, anche mediante strumenti di videosorveglianza.

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Articolo 27
 

L’Archivio Storico è dotato di una biblioteca; i testi della biblioteca sono a
disposizione degli utenti per la sola consultazione e sono esclusi dal prestito.
 

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Articolo 28
 

La riproduzione dei documenti è disciplinata dal Regolamento della sala studio ed
è soggetta a specifica autorizzazione da parte del responsabile del servizio in
funzione dello stato di conservazione del documento; il relativo tariffario dei
diritti di riproduzione è fissato dalla Giunta Municipale, di anno in anno.

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Articolo 29
 

La pubblicazione delle riproduzioni di documenti dell'Archivio Storico è soggetta
a specifica autorizzazione da parte del responsabile del servizio in funzione della
normativa sul diritto d’autore e di quella sulla tutela della privacy. Non sono
previsti canoni per pubblicazioni aventi finalità scientifiche e di studio o tese alla
valorizzazione del bene ai sensi dell'art.108 del D. Lgs. n.42/2004.

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