REGOLAMENTO DEGLI APPALTI E CONTRATTI
I contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per il Comune o
comunque riguardanti le alienazioni, le locazioni, gli acquisti e le
somministrazioni o gli appalti di opere sono affidati attraverso uno dei
sistemi previsti dal successivo art. 4.
La scelta della procedura più idonea da adottare per ciascun contratto,
così come le condizioni generali o particolari adottate dagli organi
collegiali dell’ente, sono deliberate nel rispetto delle competenze di
cui agli artt. 32 e 35 della legge 8.6.1990, N° 142. La scelta medesima
deve essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa la
economicità, la snellezza operativa, l’imparzialità nella individuazione
delle soluzioni ed il rispetto dei principi della concorrenzialità e
della "par condicio" tra i concorrenti.
Gli atti amministrativi attuativi delle decisioni assunte dagli organi
collegia1i dell’ente e indicate nel comma precedente devono essere
scrupolosamente osservati.
Il presente regolamento ha una portata di carattere generale per cui i
singoli appalti o le forniture possono essere regolati da norme
integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per lo
specifico intervento.
Nel caso di appalti di lavori pubblici, si considerano integrativi della
presente regolamentazione:
- il capitolato speciale d’appalto;
- il capitolato generale per l’appalto delle opere dipendenti dal
Ministero dei ll..pp. approvato con D.P.R. 16.7.1962, n° 1063 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso di forniture si considerano integrativi della presente
regolamentazione:
- i disciplinari predisposti dall’amministrazione per il particolare
affidamento;
- gli specifici regolamenti predisposti per disciplinare le forniture;
- le leggi ed i regolamenti anche dello Stato o della Regione, così come
gli indirizzi e le circolari esplicative, che dovessero comunque essere
invocati in sede di affidamento e richiamati in sede di contratto.
Le condizioni, le clausole generali e particolari, cosi come i principi e le modalità attuative di cui al presente regolamento si applicano agli appalti di lavori, all’affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni od alle acquisizioni di beni mobili od immobili, alla costituzione di servitù e ad ogni altra attività tanto di ordine economico che sociale, che venga posta in essere dal Comune e che contempli la istituzione di un rapporto contrattuale formalizzato o meno in una stipula.
Agli appalti di opere pubbliche o agli affidamenti di forniture o
servizi si può pervenire attraverso i sistemi delle pubbliche gare o
delle trattative private.
L’asta pubblica, nelle sue diverse articolazioni e procedure
disciplinate dalla legge, è il sistema di gara attraverso il quale
l’ente si rivolge al pubblico consentendo a tutti coloro che posseggono
i requisiti per la partecipazione di presentare la loro offerta.
La licitazione privata, nelle forme, nei metodi e nelle procedure
disciplinate dalla legge, è il sistema di gara mediante il quale l’ente
appaltante, sulla base di un proprio progetto esecutivo e di una propria
documentazione tecnica, si rivolge ad imprese in possesso dei requisiti
necessari, invitandole a presentare la loro offerta per l’acquisizione
di un appalto, per una fornitura o per l’affidamento di un servizio.
L’appalto concorso è il sistema di gara mediante il quale l’ente si
rivolge alle ditte in possesso dei requisiti necessari, invitandole a
presentare, nel rispetto delle condizioni previste dal bando, un
progetto od una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richiesto
per la esecuzione.
La trattativa privata è il sistema mediante il quale l’ente, qualora
ricorrano particolari condizioni di estrema urgenza, dopo aver
interpellato più persone o ditte di fiducia, tratta con una di esse cui
affidare l’esecuzione di un’opera, di una fornitura o l’espletamento di
un servizio.
L’asta pubblica si svolge attraverso i seguenti metodi:
- il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo o
massimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta
dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 75 del R.D. 23.5.1924, n° 827;
- il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base
indicato nell’avviso d’asta, ai sensi dell’art. 76 del R.D. 23.5.1924,
n° 827;
Nel caso di gara da svolgersi col metodo delle offerte segrete da
confrontare con il prezzo massimo o minimo indicato nella scheda segreta
si indica in una scheda sigillata il limite massimo o minimo o di
aumento e di ribasso che le offerte non devono oltrepassare. La scheda
segreta viene redatta, prima dell’inizio della gara, dal rappresentante
dell’Amministrazione. Il presidente raccoglie le offerte; le apre, legge
il risultato e forma una graduatoria delle stesse. Quindi apre la busta
contenente la scheda; prende atto del limite in essa contenuto che viene
mantenuto segreto; esclude tutte le offerte che lo hanno oltrepassato ed
aggiudica l’appalto a quella delle offerte rimaste che risulta la più
conveniente per l’Amministrazione. Nel caso che nessuna delle offerte
abbia raggiunto il limite previsto, la gara viene dichiarata deserta, e
si dà atto pubblicamente del limite previsto dalla scheda.
Nel caso di gara da svolgersi col metodo delle offerte segrete da
confrontare con il prezzo base d’asta il presidente, ricevute le offerte
ed accertatane la regolarità, le apre; prende atto delle stesse ed
aggiudica l’appalto all’impresa che ha presentato l’offerta più
vantaggiosa ed il cui prezzo sia comunque pari o migliore della base
d’asta. Se non sono state presentate offerte la gara è dichiarata
deserta. Anche in questo sistema si possono inserire le schede segrete
contenenti i limiti che non possono essere oltrepassati.
L’appalto mediante il sistema della licitazione privata è disposto,
contestualmente all’approvazione del progetto, dall’organo deliberante
il quale stabilisce anche le modalità ed il metodo di espletamento della
gara.
Il bando di gara è pubblicato nei modi e nelle forme stabilite nell’atto
deliberativo e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che
disciplinano i singoli casi.
L’elenco delle domande di partecipazione approvato dal dirigente del
settore, nel rispetto del bando di gara e nel caso di appalto sotto la
soglia comunitaria, può essere integrato dallo stesso dirigente.
L’appalto mediante il sistema dell’appalto concorso è disposto
dall’organo deliberante unitamente all’approvazione del capitolato o
delle condizioni previste dal bando e si realizza estendendo l’invito
alle ditte che, sulla scorta della richiesta di candidatura formulata a
seguito di risposta ad un bando di gara, posseggono i requisiti
richiesti per la partecipazione. Tale elenco, nel caso di appalto
soggetto alla sola normativa nazionale, può essere integrato con le
ditte di fiducia dell’Amministrazione ancorché non abbiano avanzato
istanza di partecipazione.
La lettera di invito indica tutte le condizioni di ordine sostanziale e
formale richieste per l’ammissione, nonchè i termini e le modalità
prescritte per l’inoltro delle offerte stesse.
La commissione giudicatrice in un appalto concorso ha il compito di
esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre
all’Amministrazione, per l’aggiudicazione, quella che a suo parere
ritiene la migliore, tenuti presenti tanto gli aspetti tecnici che
economici. Il parere della commissione è obbligatorio ma non vincolante
e può quindi essere disatteso dall’ente con provvedimento motivato.
La commissione è nominata con apposito atto della Giunta Comunale e sarà
composta da tre membri con prevalenza della funzione tecnica. Ove
l’importanza è la particolare natura dell’appalto lo richieda, la
commissione potrà essere integrata da due tecnici esperti nel settore.
La presidenza è affidata ad un dirigente amministrativo o tecnico in
relazione alla particolare natura dell’appalto. Un funzionario
amministrativo o tecnico funge da segretario con il compito di convocare
la Commissione, su determinazione del presidente, e di curare la
verbalizzazione delle operazioni e tutti gli altri adempimenti
necessari.
La commissione giudicatrice costituisce collegio perfetto; le sue
decisioni sono assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi
membri; è consentita una deroga a tale principio per le attività
preparatorie, istruttorie, meramente strumentali e come tali preordinate
all’ulteriore espletamento dei lavori, che possono essere affidate ad
uno od alcuni membri costituenti una sottocommissione.
La commissione giudicatrice è da considerare l’unica interprete delle
esigenze dell’Amministrazione quali risultano dal bando di gara e dal
progetto o dalle indicazioni di massima prescritte per la
partecipazione. La sua attività deve essere improntata a contemperare
l’esigenza di un confronto degli elaborati presentati dai vari
concorrenti con il potere discrezionale attribuitole. La sua operatività
deve pertanto seguire, le seguenti linee essenziali, cronologicamente
così individuate:
- determinazione o fissazione dei criteri di valutazione delle offerte
con opportuna individuazione preventiva, seppure di massima, del
maggiore o minore peso che si intende attribuire alle ipotetiche diverse
soluzioni che potrebbero essere proposte;
- presa d’atto delle offerte valide trasmesse dall’ente appaltante e
della integrità e completezza delle stesse attraverso una verifica con
il verbale di ammissione alla gara;
- esame analitico delle varie soluzioni prospettate e comparazione delle
varie offerte nel loro complesso al fine di individuare quella ritenuta
migliore tenuti presenti contemporaneamente gli aspetti tecnici ed
economici.
La commissione nel rispetto della "par condicio" dei concorrenti, può
esercitare le seguenti facoltà:
- di richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati che,
seppure non indicate dall’Amministrazione, rappresentino un fatto
positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;
- di chiedere a tutti i concorrenti, prima della decisione circa
l’aggiudicazione, modifiche o soluzioni alternative al progetto;
- di proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura
tecnica che finanziaria;
- di non proporre l’aggiudicazione in presenza di unica offerta, salvo
espressa deroga.
Ultimate le operazioni la commissione:
- adotta il parere finale mediante segnalazione dell’offerta ritenuta
migliore. Il parere attraverso il quale viene data la preferenza ad una
data soluzione tecnica piuttosto che ad altra, deve essere motivato;
- trasmette gli atti all’Amministrazione per l’adozione delle definitive
determinazioni.
Il parere formulato dalla commissione giudicatrice deve trovare la sua
consacrazione nella definitiva determinazione degli organi collegiali
competenti dell’ Amministrazione.
La deliberazione con cui si fa proprio il parere espresso dalla
commissione giudicatrice non necessita di motivazioni essendo
sufficiente il richiamo alle considerazioni espresse dalla commissione
stessa. E’ richiesta una puntuale motivazione ove si adotti un
provvedimento di non aggiudicazione o si disattendano le proposte
prospettate dalla commissione, preferendosi soluzioni diverse.
In sede di definitiva aggiudicazione l’Amministrazione può condizionare
la stessa a variazioni tanto progettuali che economiche; in tal caso è
comunque riservata all’impresa aggiudicataria la facoltà di accettare le
variazioni o di rinunziare all’appalto.
Il ricorso alla trattativa privata è consentito nei casi previsti
dall’articolo 41 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato
approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827 e da altre disposizioni di legge.
In caso di offerte plurime, le stesse vengono esaminate da una
Commissione composta da un dirigente e da due impiegati, di cui uno
anche con funzioni di segretario verbalizzante.
L’aggiudicazione é impegnativa solo dopo la presa d’atto da parte della
Giunta Comunale.
La proposta di affidamento a trattativa privata, in seguito a richiesta
di preventivi, senza una preventiva autorizzazione della Giunta
Comunale, deve essere approvata dallo stesso organo.
L’Amministrazione, allo scopo di risolvere problematiche complesse ed in
genere di natura artistica acquisendo, attraverso una pubblica gara,
suggerimenti o progetti, può bandire un concorso di idee.
Con l’attribuzione del premio prefissato, l’Amministrazione acquisisce
il diritto pieno e conseguentemente la proprietà esclusiva della
soluzione proposta; qualora sussistano tutti i requisiti previsti, al
soggetto risultato vincitore del concorso può essere affidata la
direzione dei lavori o la stessa esecuzione dell’opera.
Il concorso di idee si realizza attraverso la predisposizione e
pubblicazione di un bando con il quale si manifesta la volontà dell’ente
di acquisire il progetto o l’idea e si invitano, nel contempo, coloro
che posseggono i requisiti a partecipare. Per riservare la massima
segretezza alle proposte presentate, di norma si prescrive la
individuazione del progetto, della pro-posta o del bozzetto, con un
semplice motto anzichè con il nominativo dei concorrenti.
Il Comune, mediante la concessione, può affidare ad altro
soggetto, ritenuto qualificato e come tale idoneo ad assolvere all’impegno, il
compito di eseguire e gestire una determinata opera. Vengono di norma
trasferiti sul concessionario gli oneri di progettazione, le attività di
acquisizione anche mediante esproprio delle aree, l’eventuale
costituzione di servitù e quant’altro la pubblica amministrazione
avrebbe dovuto fare per l’esecuzione dell’opera stessa.
Il rapporto di concessione può sorgere anche per l’esercizio di un
pubblico servizio.
Si procede all’affidamento in concessione mediante licitazione privata
o, ove ne ricorrano i presupposti, a trattativa privata, secondo la
normativa nazionale, regionale o europea che disciplina la materia.
Il bando di gara o la lettera di invito, per ogni forma di
contrattazione, non rappresentano un formale impegno per l’ente a
stipulare il conseguente contratto, ma puramente e semplicemente un
invito ad offrire, che, qualificando la controparte come proponente,
impegna l’Amministrazione solo dopo il formale affidamento.
Non può dalla controparte essere invocata la responsabilità
precontrattuale ove l’Amministrazione, assumendo un provvedimento
congruamente motivato, decida di non far luogo al perfezionamento del
rapporto.
Il bando o la lettera di invito debbono essere improntati alla massima
chiarezza; in essi debbono essere dettagliatamente elencati tanto i
requisiti richiesti quanto le modalità da seguire per la partecipazione
e debbono essere individuati con certezza:
- gli elementi da considerare essenziali e che come tali, rispondendo ad
un particolare interesse dell’Amministrazione, se disattesi portano
all’esclusione; sono comunque elementi essenziali:
- la presentazione dei documenti richiesti dalla lettera di invito;
- la chiusura delle buste con la sottoscrizione nei lembi di chiusura
nonché il rispetto dei termini di arrivo dell’offerta;
- le prescrizioni che possono invece considerarsi formali e come tali,
non essendo legate ad una specifica sanzione, possono lasciare una sfera
di discrezionalità interpretativa al Presidente di gara, in sede di
espletamento della stessa;
- le clausole che, se disattese, portano all’esclusione dalla gara.
Il bando di gara per le aggiudicazioni a mezzo di asta pubblica è
pubblicato con le modalità e nel rispetto dei termini previsti.
Ove l’appalto sia soggetto all’applicazione delle norme comunitarie, per
tali pubblicazioni devono essere rispettati i termini e le modalità
stabilite nella relativa normativa.
Le lettere di invito per la partecipazione alle pubbliche gare della
licitazione privata e dell’appalto concorso, così come dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, devono essere spedite a mezzo di
raccomandata o notificate. Eventuali rettifiche o il rinvio di termini
possono essere comunicati in forma telegrafica o telefax.
Le offerte devono essere redatte in competente bollo e nel rispetto
delle norme, modalità e condizioni previste dal bando di gara, dalla
lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per
regolare il particolare affidamento.
Le offerte, a pena di esclusione, debbono riportare all’esterno della
busta, in modo chiaro ed inequivocabile, tanto il nominativo del
partecipante quanto l’indicazione della gara od appalto cui si
riferiscono. Ove poi sia prevista la necessità di esaminare
preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all’ammissione,
la carenza od insufficienza della quale è di pregiudizio
all’Amministrazione, si dovrà utilizzare il sistema della doppia busta.
La busta contenente la sola offerta deve essere chiusa in altra più
grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione. La busta
contenente l’offerta verrà aperta soltanto se la documentazione
necessaria per l’ammissione risulterà regolare, mentre resterà chiusa
ove dovesse essere accertata una irregolarità che porti alla esclusione
dalla gara.
I termini da concedere alle imprese invitate per la partecipazione alle
gare regolate dalla legislazione nazionale, in carenza di apposita
previsione legislativa, vengono determinati di volta in volta
dall’Amministrazione; in ogni caso detti termini non possono essere
inferiori ai 10 giorni.
In presenza di appalti soggetti alla legislazione comunitaria si
applicano le prescrizioni ed i termini previsti dalla relativa
legislazione.
In caso di procedura accelerata si applicheranno i termini ridotti, ai
sensi delle vigenti leggi.
La presentazione delle offerte deve essere effettuata nel rispetto dei
termini, delle condizioni e delle procedure previste dalle lettere di
invito o dai bandi di gara.
I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e,
conseguentemente, richiamato il principio del ricevimento entro date ed
orari ben individuati, l’offerta, se inviata tramite il servizio
postale, viaggia a rischio e pericolo dell’offerente.
Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di ricevimento
dell’offerta fa fede il timbro di arrivo od un’attestazione circa il
giorno e l’ora del ricevimento, apposta dal funzionario a ciò abilitato.
Nel caso che si proceda a tornate di gara le ditte concorrenti possono presentare un’unica documentazione che deve naturalmente riferirsi al primo di tali appalti. In tal caso, nella lettera o nelle lettere di invito, i singoli appalti debbono essere numerati in modo che la documentazione presentata per la prima gara sia idonea a coprire le esigenze di tutte le altre.
Possono essere presentate offerte successive modificative od integrative
delle precedenti, alle seguenti condizioni:
- che la successiva od ultima in ordine di tempo integri o sostituisca
la precedente;
- che l’offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di
legge, di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che
disciplina il particolare appalto e, conseguentemente, con le medesime
regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per
l’offerta principale.
Non è ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte.
Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non
possono essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi
impegnative per l’impresa proponente.
Nel caso in cui l’aggiudicazione non sia prevista seduta stante, ma sia
differita ad un momento successivo, l’offerta si considera valida per un
periodo di tempo pari a quello ipotizzato nel bando od avviso di gara
od, in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario
per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva
aggiudicazione. Pertanto, in presenza di un termine già trascorso
rispetto a quello previsto, o più lungo rispetto a quello normalmente
necessario, prima di procedere all’esame delle offerte medesime si deve
acquisire la conferma circa la validità delle stesse.
La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, deve trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse.
In presenza di pubblica gara, nel giorno, ora e luogo previsti dalla
lettera di invito, si procede, in luogo aperto al pubblico,
all’espletamento della gara stessa ed alla predisposizione di un
apposito verbale nel quale vengono richiamate le operazioni poste in
essere, il risultato conseguito e le proposte positive o negative circa
l’aggiudicazione. Nel caso in cui non sia possibile espletare la gara
alla data fissata, la stessa verrà espletata in una data successiva.
Gli adempimenti di cui al presente articolo sono affidati ad apposita
commissione composta da tre membri, dal dirigente dell’ufficio appalti,
dal dirigente o funzionario del settore proponente l’appalto e da un
funzionario del settore appalti, che svolge anche il ruolo di segretario
verbalizzante. Il compito di assicurare la presidenza della gara è
attribuito ad un dirigente, giusta il disposto del comma 3° dell’art. 51
della legge 8.6.1990, n° 142. La Giunta Comunale prende atto
dell’aggiudicazione della Commissione di gara.
La Commissione di gara procede alla verifica del rispetto delle
procedure previste per la presentazione delle offerte e al possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione ed, accertata la regolarità
delle offerte stesse, alla proclamazione del risultato ed alla
conseguente aggiudicazione definitiva.
Ove in sede di gara si renda necessario procedere ad accertamenti
concernenti il possesso dei requisiti di ammissibilità, non esplicabili
compiutamente in tale sede, la commissione di gara sospende le
operazioni di gara rinviando la stessa ad altra data e comunque entro il
termine massimo di 10 giorni.
Ove in sede di gara non sia possibile pervenire all’aggiudicazione
definitiva, il Presidente non procede ad alcuna aggiudicazione, o
procede all’aggiudicazione provvisoria, rinviando ogni determinazione ad
una successiva riunione della Commissione.
Conclusa la gara, tutte le offerte sono firmate dai componenti della
Commissione.
Ove nella lettera di invito siano prescritti adempimenti per l'ammissione al procedimento concorsuale, che si presentino in forma equivoca, essi vanno interpretati nel senso più favorevole per l’ammissione degli aspiranti in modo da assicurare una più ampia partecipazione e la "par condicio" tra i concorrenti.
In caso di contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito prevale il documento nel quale il requisito è riportato ed indicato conformemente alla prescrizione legislativa; ove la palese contradditorietà dovesse essere talmente grave da poter pregiudicare l’esito della gara, I’Amministrazione può disporre l’annullamento della procedura e l’indizione di una nuova gara.
Il verbale di gara è un atto pubblico, e come tale facente fede fino a
querela di falso, nel quale debbono essere descritte le operazioni che
vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e le
dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei
propri diritti o nell’interesse generale della gara.
il verbale di gara deve riportare quali elementi essenziali:
- la data, l’ora ed il luogo ove si svolge la gara;
- gli estremi degli atti con i quali si autorizzava la gara stessa;
- le norme che regolano il particolare procedimento;
- l’elenco delle ditte invitate, se si è in presenza di licitazione
privata, appalto concorso, o trattativa privata preceduta da gara
ufficiosa;
- l’elenco delle ditte partecipanti con accanto le condizioni da queste
praticate e l’individuazione di quella aggiudicataria;
- la declaratoria circa l’aggiudicazione provvisoria o definitiva;
- la semplice presa d’atto delle offerte presentate e la riserva di un
loro esame successivamente, nel caso che ciò sia consentito;
- la sottoscrizione da parte dei membri della Commissione.
La Commissione di gara si attiene al categorico rispetto delle
prescrizioni del bando o della lettera di invito, dalle quali non può
discostarsi senza compromettere la legittimità dell’esperimento.
In particolare:
- esamina preliminarmente gli atti al fine di accertare il rispetto
delle prescrizioni in merito alla redazione, spedizione ed eventuale
pubblicazione degli avvisi, bandi od inviti;
- accerta la sussistenza, per ciascun concorrente, delle condizioni
soggettive ed oggettive necessarie per l’ammissione alla gara, in
ossequio a quanto stabilito dall’avviso d’asta o dalla lettera d’invito;
- provvede alla scrupolosa osservanza delle disposizioni dettate dalla
legge in ordine all’espletamento di pubbliche gare ed in particolare:
pretende che la gara si svolga nel giorno, ora e luogo indicati nel
bando od invito; procede formalmente all’apertura della stessa avendo
cura di richiamare l’attenzione dei concorrenti sull’oggetto
dell’appalto; procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed
alla individuazione dei risultati dell’esperimento con la
formalizzazione dell’aggiudicazione;
- inserisce nel verbale le dichiarazioni o le contestazioni formulate
dalle ditte concorrenti; e) sottoscrive il verbale.
Le imprese possono partecipare in forma associata, nel rispetto delle
prescrizioni legislative vigenti alla data della gara e regolanti il
particolare istituto.
E’ inammissibile la contemporanea partecipazione alla gara in forma
singola ed associata.
Nel caso in cui due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano
presentato offerte uguali la Commissione, ove i concorrenti medesimi
siano presenti, dispone immediatamente una nuova gara tra loro, con il
metodo giudicato più opportuno ed esperita questa, aggiudica l’appalto
al migliore offerente.
ove uno o entrambi i concorrenti non siano presenti o rifiutino la
seconda gara, od ancora questa, per il particolare tipo di gara, non sia
possibile, si procede all’individuazione dell’aggiudicatario mediante
sorteggio.
Il subappalto é disciplinato dalle leggi in vigore alla data della apertura delle offerte.
Qualora in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in
cifre e quello indicato in lettere viene ritenuta valida l’indicazione
più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Ove la discordanza dovesse interessare uno dei prezzi formulato
dall’impresa in una licitazione privata espletata con il metodo
dell’offerta dei prezzi, si considera valida l’indicazione espressa in
lettere.
In caso di offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione ove non si proceda all’esclusione automatica, nei casi previsti dalle vigenti leggi, le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta, presentate dalle imprese, vengono valutate dal settore proponente l’appalto.
Il provvedimento di annullamento di una gara deve essere congruamente
motivato e può essere adottato solo a tutela dell’interesse pubblico.
Nel caso in cui nei confronti della ditta aggiudicataria dovesse essere
accertato, successivamente all’aggiudicazione, il mancato possesso di
uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto
contrattuale, si procederà aggiudicando l’appalto alla ditta
immediatamente seguente nella graduatoria. Ove il particolare sistema di
appalto fosse legato alle medie, si ridetermineranno le medie stesse al
fine di individuare il nuovo limite cui ancorare l’aggiudicazione.
Con provvedimento motivato la Giunta Comunale può disporre la revoca della gara, prima del suo espletamento.
I verbali di aggiudicazione definitiva sono efficaci ed impegnativi dopo
la deliberazione di presa d’atto da parte della Giunta Comunale.
Le proposte di affidamento di trattativa privata, acquistano la loro
definitività soltanto dopo l’approvazione da parte della Giunta
Comunale.
Gli adempimenti di cui ai precedenti commi debbono essere eseguiti entro
il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data dell’espletamento
della gara, trascorsi i quali l’aggiudicatario può richiedere di essere
liberato da ogni impegno, senza peraltro che possa vantare rimborsi od
indennizzi.
Qualora in sede di esame della proposta di aggiudicazione l’organo
deliberante, per gravi motivi di interesse pubblico, dovesse negare
l’approvazione, il rapporto si intende concluso senza che la controparte
possa reclamare rimborsi od indennizzi.
Le spese contrattuali necessarie tanto per la stipula quanto per i
successivi adempimenti anche di ordine tributario cui il contratto dovrà
essere sottoposto sono così regolate:
- se sono poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a
depositare presso l’ufficio contratti il necessario numero di marche da
bollo ed a versare presso la tesoreria comunale, previa emissione
dell’ordinativo di incasso, l’importo concernente i diritti di
segreteria e le spese per fotocopie ed allegati nonchè l’importo per
imposte di registro a mezzo di assegno circolare non trasferibile
intestato all’ufficio del registro di Sassari;
- se poste a carico del Comune si preleveranno le somme necessarie da
appposito conto aperto presso l’ufficio economato.
L’impresa affidataria dell’appalto o della fornitura, salvo il caso
dell’esonero, deve prestare, a garanzia degli impegni assunti con il
contratto ed entro i termini stabiliti dall’Amministrazione, un deposito
cauzionale definitivo nella misura prevista dal capitolato o dalla
lettera d’invito.
Il deposito cauzionale definitivo può essere costituito, oltre che in
numerario od in titoli dello Stato, anche mediante fidejussione bancaria
od assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni.
Può essere consentito, in presenza di imprese di notoria solidità e
solvibilità, l’esonero dal versamento della cauzione che resta comunque
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, la cui
misura viene, di norma, indicata nel bando di gara o nel capitolato
d’appalto.
Per le cooperative la cauzione definitiva può essere costituita mediante
ritenuta del 5% sull’importo di ciascuno stato di avanzamento.
Lo svincolo del deposito cauzionale è disposto non appena completata la
prestazione ed accertata la perfetta esecuzione, da parte del dirigente
del settore cu si riferisce l’appalto.
Nel caso di appalto di lavori pubblici, si applicano le particolari
condizioni previste dalla legge, che prescrivono l’obbligo della
estinzione delle garanzie fidejussorie non appena trascorsi i termini
previsti per effettuare le operazioni di collaudo.
Il contenuto del contratto deve essere perfettamente aderente alle condizioni previste nell’atto deliberativo e nell’eventuale disciplinare richiamato ed approvato con l’atto stesso.
In presenza di appalto di lavori pubblici, prima della stipula del contratto, si procede alla pubblicazione del risultato di gara con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
La stipula dei contratti del Comune può avvenire in forma pubblica, cioe
a mezzo di notaio, previa deliberazione della Giunta Comunale, in forma
pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Segretario comunale o di chi
legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce oppure per
scrittura privata o lettera contratto, quando il rapporto si perfeziona
tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza la necessità di
intervento di pubblici ufficiali.
La stipulazione in forma pubblica amministrativa rappresenta il
procedimento normale, mentre gli altri due sistemi sono da considerare
di applicazione eccezionale.
L’adempimento della stipulazione del contratto in forma pubblica
amministrativa deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni
decorrenti dalla data di comunicazione all’impresa aggiudicataria,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della avvenuta
predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine
l’Amministrazione può considerare risolto il contratto, attivare la
procedura sanzionatoria prevista dalla legge, nonchè tutte le altre
azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto ed il
risarcimento dei danni.
I contratti relativi agli appalti vengono stipulati dal dirigente del
servizio che ha curato la proposta e quindi il particolare affidamento.
I contratti conseguenti a pubblici appalti, quelli finalizzati a tale
scopo, nonché tutti gli atti ai quali occorra conferire il crisma della
pubblicità e dell’autenticità, vengono stipulati in forma pubblica
amministrativa e quindi ricevuti e rogati dal Segretario del Comune che
opera nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni dettate dalla
legge notarile.
L’ufficiale rogante, in tale sua veste, provvede alla tenuta del
repertorio, all’iscrizione su di questo degli atti rogati in forma
pubblica amministrativa o stipulati a mezzo di scrittura privata, nonché
a tutti gli ulteriori adempimenti per dare compiuto iter al contratto,
ivi compresi quelli di natura tributaria.
Per gli atti rogati dal Segretario, sia che le spese gravino sul privato
contraente che sullo stesso Comune, sono dovuti, ai sensi di legge, i
diritti di rogito nella misura prevista.
I diritti di rogito vengono contabilizzati al momento della iscrizione
dell’atto a repertorio e ripartiti periodicamente tra i vari soggetti
interessati al riparto stesso.
Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto
contrattuale, quali le modalità di pagamento, di esecuzione, di
collaudo, di risoluzione del contratto, I’applicazione di eventuali
penalità e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto
dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le
normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del codice civile,
ove applicabiIi.
Nel caso dell’appalto di lavori pubblici, sono applicabili in
particolare la legge 20.3.1865 n. 2248 all. F; il regolamento per la
direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici, approvato con
R.D. 23.5.1895 n. 350; il capitolato generale per l’appalto di opere del
Ministero dei ll..PP. approvato con D.P.R. 16.7.1962 n.1063 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonchè le altre leggi statali, regionali,
regolamenti ed istruzioni ministeriali che l’impresa, con la firma del
contratto, o con la partecipazione alla gara, si è impegnata ad
osservare.
Qualora intervengano modifiche legislative alle norme richiamate nel
presente regolamento, queste, ove siano compatibili con il senso
dell’articolo in cui sono richiamate, si intenderanno, ipso facto,
modificative e/o sostitutive di quelle richiamate.
Le norme degli altri regolamenti comunali disciplinanti la materia sono
applicabili in quanto compatibili col presente regolamento.
Testo risultante dai seguenti atti:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 224 del 4.12.1991
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 25.6. 1992 (a seguito
di rinvio del
C O.R E.C O. della deliberazione n. 224/1991)
- provvedimento del C O.R E.C O. n. 2224 del 24.7.1992
- deliberazione del C onsiglio Comunale n. 58 del 6.5.1993
- provvedimento del C O R E C O n. 521 del 1.6.1993