REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI
1. Il Comune di Sassari promuove la tutela e il benessere degli animali
presenti nel proprio territorio, in conformità ai principi etici e
morali di cui è portatrice la comunità locale.
2. L'affermazione di un equilibrato rapporto tra cittadini e animali,
rispettoso dei reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da
perseguire, finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli
esseri viventi.
3. Il Comune di Sassari condanna e persegue ogni manifestazione di
crudeltà e maltrattamento verso gli animali, riconosce alle specie
animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie
caratteristiche biologiche ed etologiche.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di
tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Sassari promuove
e sostiene iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla
conoscenza e il rispetto degli animali, rivolte a tutta la cittadinanza
con particolare riguardo al mondo della scuola e alle giovani
generazioni.
5. Al fine di richiamare l'attenzione sulla doverosa tutela e rispetto
per l'ambiente che ci circonda, il Comune promuove e sostiene iniziative
di sensibilizzazione sulla conservazione degli ecosistemi e degli
equilibri ecologici.
1. Il Comune di Sassari, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826
del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo
stato libero nel territorio comunale.
2. Il Comune di Sassari, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il
diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di
quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato
libero nel territorio del Comune.
3. Al Comune di Sassari, in base all'art 3 del D.P.R. 31 marzo 1979,
spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti
nazionali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa
del patrimonio zootecnico.
1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie di animali da affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281, ed anche alle specie di vertebrati tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà con esclusione delle specie selvatiche di vertebrati, comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli arti. 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23.
1. E' fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo:
a) di incrudelire verso animali senza necessità o di sottoporli a
sevizie o a lavori non consoni alle loro caratteristiche fisiche ed
etologiche;
b) di abbandonare gli animali domestici o comunque addomesticati;
c) di detenere gli animali in condizioni incompatibili alla loro natura,
in condizioni igienico sanitarie precarie, o comunque difformi dalle
peculiari esigenze etologiche di ogni specie;
d) di far lottare gli animali fra loro e di addestrare gli animali con
il ricorso a metodi coercitivi e violenti;
e) di catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quanto
previsto dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;
f) di detenere animali in gabbia, fatta eccezione per il trasporto e per
i piccoli animali
(ad esempio roditori e uccelli);
g) isolare gli animali in rimesse, cantine, spazi angusti, oppure
segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno
dell'abitazione;
h) di trasportare gli animali in condizioni di insicurezza per la loro
integrità fisica;
i) di catturare, uccidere e comunque di cacciare gli animali che vivono
allo stato libero nel territorio comunale, nonché distruggere i siti di
riproduzione, ovvero porre in atto qualsiasi forma di disturbo, fatti
salvi i prelievi venatori della fauna previsti dalla normativa vigente;
j) di depositare sostanze velenose in, luoghi accessibili agli animali,
esclusi gli interventi di derattizzazione e disinfestazione attuati con
opportune modalità non nocive per le specie non interessate al
procedimento e nel rispetto della normativa vigente; a tale scopo è
obbligatorio apporre, nella zona interessata dalle operazioni,
un'apposita segnaletica di avvertimento;
k) i medici veterinari, pubblici e privati, sono invitati a segnalare al
Sindaco i casi di avvelenamenti riscontrati nell'esercizio della loro
attività, per i provvedimenti di tutela.
1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente
regolamento, il Comune di Sassari collabora con l'Ordine dei
Medici-Veterinari, con le Associazioni di volontariato, e gli enti
istituzionali aventi finalità protezionistiche, per la promozione di
incontri e di iniziative di protezione ambientale a tutela degli
animali, con particolare attenzione al benessere degli animali
domestici, da reddito e/o da compagnia, animali selvatici presenti nel
territorio comunale, nonché al benessere degli animali nell'ambito di
circhi, zoo, acquari, laboratori, allevamenti, trasporti, mattatoi,
esercizi commerciali, abitazioni private.
2. In particolare il Comune di Sassari:
a) garantisce il ricovero, custodia e mantenimento degli animali nelle
strutture ricettive pubbliche o private convenzionate con
l'Amministrazione;
b) effettua attraverso le strutture preposte, gli interventi finalizzati
alla protezione degli animali in ambito cittadino;
c) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per prevenire
il fenomeno del randagismo;
1. Nell'ambito urbano è consentita la detenzione di animali d'affezione
all'interno delle abitazioni, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti
vigenti e del benessere etologico dell'animale.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, devono essere
sottoposti a cure mediche veterinarie ogni qualvolta il loro stato di
salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, devono
accudirli e alimentarli secondo le loro esigenze fisiologiche.
4. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, deve
essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie
fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno, ivi compresi
terrazze e balconi, sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la
cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale,
sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato deve essere
chiusa su tre lati, rialzata da terra e collocata in luogo non
acquitrinoso e comunque non nocivo per la salute dell'animale.
6. Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute,
deve comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL n. l di Sassari e al
Comune di Sassari l'avvenuto parto, entro il termine massimo di dieci
giorni, con l'indicazione del numero dei cuccioli nati, del numero dei
cuccioli morti, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, ai sensi della normativa vigente in materia.
1. Fermo restando l'obbligo di garantire il benessere degli animali e di
rispettare la normativa vigente, gli allevatori di cani o i possessori
di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare al Comune di
Sassari ed al Servizio Igiene degli Allevamenti dell'Azienda USL
n. 1 di Sassari, con cadenza annuale e comunque entro il 31 marzo di
ogni anno, una copia conforme del registro di carico e scarico dei cani
allevati e/o venduti, al fine di un costante monitoraggio, delle
presenze dei cani sul territorio urbano.
2. Agli allevatori di cani o ai possessori di cani a scopo di commercio,
si applica ugualmente l'obbligo di dichiarare la nascita dei cuccioli,
secondo quanto indicato nell'art. 6 del presente Regolamento.
1. Il proprietario deve assicurare la buona tenuta dell'animale,
impegnandosi a:
a) evitare accoppiamenti in assenza di sicura collocazione della
cucciolata;
b) informarsi, presso il medico veterinario di fiducia o presso il
Servizio Veterinario dell'Azienda USL n. l di Sassari sui metodi più
opportuni per il contenimento delle nascite;
c) fare intervenire il medico veterinario per gli eventuali interventi
di contraccezione;
d) sterilizzare i felini lasciati liberi di vagare sul territorio;
2. I possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di cani o altri animali
devono denunciare ogni caso di morsicatura immediatamente al Servizio
Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, in ottemperanza al
combinato disposto degli artt. 86 - 87 del D.P.R. 320/1954.
3. Gli animali morsicatori di persone o di altri animali devono essere
isolati e tenuti in osservazione per l0 giorni al Canile comunale, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 86 D.P.R. 320/1954
1. I cani vaganti, catturati a cura del Servizio Veterinario
dell'Azienda USL n. l di Sassari e ricoverati presso il canile sanitario
comunale o convenzionato, nel caso siano dotati di microchip di
identificazione o comunque vengano reclamati dal proprietario o
detentore, saranno restituiti dietro pagamento agli Uffici competenti
delle spese di cattura, mantenimento e cura.
2. I cani non reclamati entro 15 giorni dalla cattura possono, previo
espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano
sufficienti garanzie di buon trattamento, oppure ad Associazioni di
volontariato per la protezione degli animali, e/o Enti pubblici e/o
privati che perseguano statutariamente principi di protezione zoofila e
che possano mantenere gli animali in condizioni tali da garantirne il
benessere etologico, sanitario e fisiologico; l'affidamento diventa
definitivo dopo 60 giorni.
3. Il cittadino che ritrova un animale è tenuto a darne comunicazione
all'Amministrazione comunale che ne darà adeguata pubblicità. Decorsi 15
giorni senza che il proprietario abbia reclamato l'animale, potrà essere
autorizzata, ove necessiti, la detenzione del medesimo a favore di colui
che lo ha ritrovato.
4. Il proprietario o detentore di animale è obbligato a denunciare
immediatamente e comunque entro 24 ore al Comune di Sassari ed al
Servizio Veterinario dell'Azienda USL n. 1 di Sassari lo smarrimento
dell'animale, per non incorrere nelle sanzioni previste per
l'abbandono.
5. Il Comune di Sassari, tramite un'apposita sezione del proprio sito
web, favorisce il ritrovamento degli animali smarriti, dietro
presentazione di una richiesta scritta del proprietario del cane o
animale smarrito.
6. Gli animali non possono essere dati in affido o adozione, anche
temporanei, a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti
ad animali.
1. In tutti i luoghi aperti al pubblico, ad esempio vie, piazze, aree
verdi attrezzate, spiagge e comunque ove non sia espressamente vietato,
i cani devono essere condotti al guinzaglio e i cani d'indole mordace,
devono essere muniti di idonea museruola.
2. Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi di cui al
precedente comma se muniti di idonei accorgimenti diretti ad evitare
pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero molestia alle persone e
purché siano rispettate le condizioni di benessere etologico degli
animali stessi.
3. Durante la stagione balneare l'accesso dei cani negli stabilimenti
balneari privati ovvero sulle spiagge private può essere consentito dal
gestore a ciò autorizzato dalla Capitaneria del Porto.
4. E' vietato l'ingresso dei cani negli spazi espressamente riservati al
gioco dei bambini e negli spazi annessi alle scuole a ciò adibiti.
5. È obbligatorio munirsi di apposita paletta o prodotto similare per la
raccolta delle feci dei cani, rimuovere le deiezioni solide e comunque
pulire il luogo sporcato dagli animali.
1. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici e sui mezzi
pubblici di trasporto, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e con
idonea museruola, ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono
essere tenuti in braccio o in borsa.
2. Sono consentiti l'introduzione nei luoghi di cui al precedente comma,
ovvero il trasporto sui mezzi pubblici di altri animali d'affezione a
condizione che essi siano rinchiusi in apposito contenitore dotato di
caratteristiche idonee a garantirne il benessere animale.
3. Negli alberghi, salvo la facoltà di divieto di cui al secondo comma
dell'art. 17, i cani e gli altri animali devono sostare nelle stanze
occupate dai singoli proprietari; nei luoghi comuni di transito i cani e
gli altri animali debbono essere condotti al guinzaglio e, per i cani di
indole mordace, è obbligatorio l'utilizzo della museruola.
1. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite
cautele cani e/o animali pericolosi di cui si abbia il possesso,
affidarne la custodia a persona inesperta o comunque non idonea.
2. E' vietato incitare cani e/o altri animali in modo da mettere in
pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il
danneggiamento di cose.
1. Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:
a) i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del
bestiame;
b) i cani delle Forze Armate e di Polizia, quando utilizzati per
servizio.
2. La conduzione dei cani da caccia durante la stagione venatoria è
regolamentata dalla normativa vigente sulla caccia.
1. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la
circolazione dei cani, non sono operanti per gli animali addetti a non
vedenti, ipovedenti e agli handicappati.
2. Nel presente caso, non si applica l'obbligo di raccolta delle feci
dei cani, così come previsto dall'art. l0, comma 5, del presente
Regolamento.
1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei
luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al
pubblico ed esponendo un appropriato cartello di avvertimento.
2. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade
pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e
conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle,
superarle, oltrepassarle con la testa, in modo tale da evitare che il
cane o altro animale possa mordere o arrecare danno a persone o animali
che si trovino dall'altra parte della recinzione.
1. Il conducente dell'autoveicolo è tenuto ad evitare che gli animali
trasportati possano sporgere dall'automezzo, al fine di evitare danni a
terzi e a se stessi.
2. Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure
necessarie a prevenire e a evitare pericoli e/o danni per tutti gli
occupanti del veicolo od a terzi; in particolare è vietato il trasporto
di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni
da costituire impedimento o pericolo per la guida.
3. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero
superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano
posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro
analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere
autorizzati dal competente ufficio.
4. Il conducente deve sempre garantire una adeguata areazione del
veicolo e la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi
prolungati e/o sosta. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi
solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi
comunque tali da compromettere il benessere fisiologico dell'animale.
commerciali
1. E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed
altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione,
confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari.
2. La possibilità di detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti
ed altri animali nei punti di vendita al dettaglio, nonché i ristoranti,
bar ed alberghi, è riservata alla libera disponibilità del titolare, che
deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso, in caso di un
eventuale divieto.
1. É consentita la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli
animali in contenitori tali da evitare di sporcare il suolo pubblico,
seguito dal ritiro immediato dei residui.
2. É consentita la permanenza di piccoli contenitori per l'acqua di
bevanda.
3. E' consentita la somministrazione di granaglie e leguminose ai
volatili in genere, in modo da non lasciare depositi né sporcare il
suolo pubblico, nelle zone espressamente indicate dall'Amministrazione.
Tali aree saranno dotate di apposite tabelle con indicazioni
dietologiche riferite a ciascuna specie.
1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la cattura di
animali vaganti nel territorio comunale di Sassari è competenza
esclusiva del Servizio Veterinario della ASL n. 1 di Sassari.
2. I cani catturati verranno sottoposti a trattamento sanitario, secondo
quanto prevede la normativa vigente, e consegnati alle strutture
pubbliche di ricovero, qualora non sia possibile risalire al possessore.
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti
ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro
habitat.
2. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o
porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o
privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti
randagi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e
dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
3. L'Amministrazione comunale, con la collaborazione delle associazioni
animaliste e con i metodi più opportuni, provvede a censire le diverse
colonie feline esistenti sul territorio urbano, individuando gli
esemplari di appartenenza delle singole colonie, anche attraverso
appositi sistemi di identificazione, al fine di consentire il
monitoraggio costante degli stessi.
4. Gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con
l'Azienda USL n. l di Sassari, avere in gestione le colonie censite di
gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le
condizioni di sopravvivenza e di contraccezione.
5. L'Amministrazione provvede altresì a promuovere campagne di
sensibilizzazione per la tutela dei gatti liberi urbani e delle colonie
feline.
6. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una
colonia, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura
degli animali, compresi i ricoveri, fatto salvo il caso di situazioni di
immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi
inconvenienti igienici.
1. L'Amministrazione comunale promuove, anche sulla base di convenzione
con le Associazioni Animaliste ed altri Enti preposti statutariamente al
benessere animale, campagne di sensibilizzazione per incentivare
l'adozione di animali abbandonati.
2. A tale scopo, sono attuate iniziative di informazione al fine di
stimolare l'affidamento degli animali d'affezione ospitati presso le
strutture ricettive pubbliche e/o private in convenzione, o degli
animali liberi presenti in particolari aree e/o soggetti a situazioni
che presentano un elevato grado di criticità per la sopravvivenza ed il
benessere degli stessi.
1. L'Amministrazione comunale assolve alle funzioni di propria
competenza previste dalle normative nazionali e regionali, nonché dal
presente regolamento mediante apposita struttura di ricovero degli
animali abbandonati nel territorio del Comune di Sassari.
2. La gestione della struttura di cui sopra potrà essere affidata ad
Associazioni zoofile di volontariato e/o ad Enti che statutariamente
perseguano il benessere animale, previa stipula di apposita convenzione
con l'Amministrazione Comunale e sotto la vigilanza della ASL per quanto
di seguito indicato e previsto dalla normativa vigente.
3. L'attività di volontariato all'interno della struttura di ricovero è
disciplinata dalle normative nazionali, regionali e locali e da apposite
disposizioni elaborate di concerto con le Associazioni Animaliste di
Volontariato.
1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente e fatte salve le
autorizzazioni da essa previste, l'impianto di canili, gattili e
similari è consentito a condizione che le strutture siano
sufficientemente vaste e sistemate in modo che gli animali possano
muoversi in maniera adeguata alla loro specie e in modo non
pregiudizievole della salute dei medesimi.
2. Dette strutture debbono essere dotate di personale sanitario idoneo a
provvedere al regolare controllo degli animali ricoverati.
3. La costruzione di nuovi ricoveri per animali deve rispettare i
criteri stabiliti dalla normativa. nazionale e regionale vigente.
1. L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni e serragli, nonché l'attendamento di circhi sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione comunale, previo parere favorevole espresso dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL n. 1 di Sassari, sulla scorta delle norme di indirizzo a tutela del benessere animale, emanate dall'Amministrazione comunale. La richiesta di autorizzazione deve, essere presentata almeno 30 giorni antecedenti la data di installazione delle strutture.
1. E' consentito detenere animali alla catena, purché la stessa consenta
di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il
riparo.
2. la catena, ove necessario deve avere una lunghezza minima di 5 metri,
oppure di 3 metri se fissata tramite un anello di scorrimento ed un
gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.
3. A seconda della specie animale, devono essere adottate idonee misure
di ricovero e detenzione nel pieno rispetto delle norme del benessere
animale per le caratteristiche del luogo e condizioni microclimatiche
ambientali.
4. In caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di
malessere ovvero malgoverno degli animali, deve esserne data
comunicazione al Servizio Veterinario della Azienda USL n. 1 di Sassari
che potrà disporne il sequestro preventivo e cautelativo, per
l'accertamento delle condizioni fisiche al fine della tutela
igienico-sanitaria e del benessere degli animali. Il Sindaco,
convalidando il sequestro, potrà disporre ulteriori provvedimenti non
escluso l'affidamento degli animali alle strutture di ricovero, ovvero
alle Associazioni di protezione zoofile a spese del proprietario.
1. Ai sensi del Capo I della Legge 689 del 24/11/1981, per le violazioni
alle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente
da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni
caso le disposizioni penali in materia, si applicano le sanzioni
amministrative indicate di seguito.
2. Chiunque incrudelisce verso gli animali senza necessità, li sottopone
a sevizie o a lavori non consoni alle loro caratteristiche fisiche ed
etologiche, secondo quanto indicato nell'art. 4 comma l lettera a) del
presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da
€ 258,23 a € 516,46;
3. Chiunque abbandona un animale domestico o comunque addomesticato,
secondo quanto indicato nell'art. 4 comma l lettera b) del presente
Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 154,94 a €
516,46;
4. Chiunque detiene gli animali in condizioni incompatibili alla loro
natura, in condizioni igienico sanitarie precarie, o comunque difformi
dalle peculiari esigenze etologiche di ogni specie, secondo quanto
indicato nell'art. 4 comma 1 lettera c) del presente Regolamento, è
punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
5. Chiunque fa lottare gli animali fra loro, ovvero li addestra con
metodi violenti e/o coercitivi, secondo quanto indicato nell'art, 4
comma 1 lettera d) del presente Regolamento, è punito con la sanzione
amministrativa da € 258,23 a € 1.549,37;
6. Chiunque cattura animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quanto
previsto dalla vigente normativa e dal presente Regolamento, secondo
quanto indicato nell'art. 4 comma l lettera e) del presente Regolamento,
è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
7. Chiunque detiene animali in gabbia, fatta eccezione per il trasporto
e per i piccoli animali (ad esempio roditori e uccelli) ovvero isola gli
animali in rimesse, cantine, spazi angusti, oppure li segrega in
contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'abitazione,
secondo quanto indicato nell'art. 4 comma 1 lettera f) e g) del presente
Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154
,94;
8. Chiunque cattura, uccide e comunque caccia gli animali che vivono
allo stato libero nel territorio comunale, nonché distrugge siti di
riproduzione e/o pone in atto qualsiasi forma di disturbo, fatti salvi i
prelievi venatori della fauna previsti dalla normativa vigente, secondo
quanto indicato nell'art. 4 comma 1 lettera i) del presente Regolamento,
è punito con la sanzione amministrativa da € 154,94 a € 500,00;
9. Chiunque deposita sostanze velenose in luoghi accessibili agli
animali ovvero nei casi di interventi di derattizzazione e
disinfestazione, non disponga le opportune modalità non nocive per le
specie non interessate al procedimento o ancora non appone, nella zona
interessata dalle operazioni, un'apposita segnaletica di avvertimento,
secondo quanto indicato nell'art. 4 comma 1 lettera j) del presente
Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a €
154,94;
10. Chiunque detiene cani ed altri animali all'esterno, ivi compresi
terrazze e balconi, sprovvisti di un idoneo riparo, secondo quanto
indicato nell'art. 6 del presente Regolamento, è punito con la sanzione
amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
11. Chiunque ometta di presentare la dichiarazione di nascita dei
cuccioli, ovvero la presenti oltre il termine prestabilito, così come
indicato nell'art. 6 comma 6 del presente Regolamento, è punito con la
sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
12. Chiunque ometta di presentare con cadenza annuale e comunque entro
il 31 marzo di ogni anno, una copia conforme del registro di carico e
scarico dei cani allevati e/o venduti, così come indicato nell'art. 7
del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da €
51,64 a € 154,94;
13. Il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, di cani o altri
animali che ometta di denunciare un caso di morsicatura, secondo quanto
indicato nell'art. 8 comma 2 del presente Regolamento, è punito con la
sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
14. Il proprietario o detentore di animale che ometta di denunciare lo
smarrimento dell'animale, secondo quanto indicato nell'art. 9 comma 4
del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da €
154,94 a € 500,00;
15. Chiunque, per la conduzione dei cani, non utilizzi il guinzaglio e,
per i cani d'indole mordace, l'apposita museruola, secondo quanto
indicato nell'art. l0 del presente Regolamento, è punito con la sanzione
amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
16. Il proprietario o detentore di cani che permetta l'ingresso dei cani
negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi
annessi alle scuole a ciò adibiti, secondo quanto indicato nell' art. l0
del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da
€ 51,64 a € 154,94;
17. Il proprietario o detentore di cani che non raccolga le feci, ovvero
sia sprovvisto di apposita paletta o prodotto similare per la raccolta
delle feci dei cani, secondo quanto indicato
nell'art. l0 comma 5, del presente Regolamento, è punito con la sanzione
amministrativa da
€ 51,64 a € 154,94;
18. Chiunque non rispetti le modalità di conduzione dei cani e altri
animali domestici d'affezione in particolari luoghi e sui mezzi
pubblici, secondo quanto indicato nell'art. l0 del presente Regolamento,
è punito con la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
19. Chiunque lasci liberi o non custodisca con le debite cautele cani
e/o animali pericolosi di cui si abbia il possesso, ovvero ne affidi la
custodia a persona inesperta o comunque non idonea, oppure inciti cani
e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di
persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose, secondo
quanto indicato nell'art. 12 del presente Regolamento, è punito con la
sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
20. Chiunque non rispetti le modalità di detenzione dei cani da guardia,
secondo quanto indicato nell'art. 13 del presente Regolamento, è punito
con la sanzione amministrativa da € 51,64 a
€ 154,94;
21. Chiunque non rispetti le modalità di detenzione di cani e altri
animali di affezione sugli autoveicoli, secondo quanto previsto
nell'art. 16 del presente Regolamento, è punito con la sanzione
amministrativa da € 68,25 a € 275, l0;
22. Chiunque detenga cani ed altri animali in locali adibiti ad attività
commerciali, in violazione dell'art. 17 del presente Regolamento, è
punito con la sanzione amministrativa da
€ 154,94 a € 500,00;
23. Chiunque somministri cibo ad animali sul suolo pubblico e non
provveda al ritiro immediato dei residui ovvero ometta di pulire, in
violazione dell'art. 18 del presente Regolamento, è punito con la
sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
24. Chiunque catturi animali vaganti nel territorio comunale di Sassari,
in violazione dell'art. 19 del presente Regolamento, è punito con la
sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
25. Chiunque maltratti o allontani dal loro habitat i gatti che vivono
in stato di libertà sul territorio comunale di Sassari, ovvero ostacoli
l'attività di gestione di una colonia felina e comunque violi l'art. 20
del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da €
51,64 a
€ 154,94;
26. Chiunque detenga animali alla catena, in violazione delle
prescrizioni dell'art. 25 del presente Regolamento, è punito con la
sanzione amministrativa da € 51,64 a € 154,94;
1. Sono da intendersi abrogate le norme dei Regolamenti Comunali in
contrasto con il presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore 60 giorni dopo la sua
pubblicazione all'Albo pretori o del Comune.
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 36/2003 DEL 18/04/2003