Regolamento comunale per l'alienazione del patrimonio immobiliare
- Approvato con delibera con delibera CC
8/2011
Il presente regolamento sostituisce il precedente.
CAPO I - INDIVIDUAZIONE E STIMA BENI
1. Il presente regolamento disciplina le alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà comunale.
2. Il regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, 2° comma, della Legge n.127/97, nell'esercizio della potestà riconosciuta dall’art. 5 della Legge 8 giugno 1990 n.142, in deroga alle norme di cui alla Legge 24 dicembre 1908 n. 783 e successive modificazioni, ed al Regolamento approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909 n. 454 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
3. Il regolamento intende assicurare criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per l’alienazione del patrimonio di proprietà del Comune di Sassari utilizzando sistemi che abbiano lo scopo di rendere efficiente ed economica l'azione, con l'osservanza di procedure tali da garantire la scelta delle eventuali proposte di acquisto più convenienti per l’Amministrazione.
4. Qualora, anche nel corso di un procedimento di alienazione, emergano esigenze superiori di tutela di interessi pubblici o di privilegio della destinazione dell'uso a favore della collettività, dei beni in vendita, anche attraverso manifestazioni di interesse all'acquisto espresse da altri Enti o organismi pubblici, l'Amministrazione può, con atto motivato, revocare le procedure di vendita, e pubblicare apposito avviso.
Articolo 2
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
1. Il Consiglio comunale approva il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'art. 58 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.(1)
1. A tal fine la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale, per l’approvazione, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari in cui vengono individuati i singoli beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
2. La delibera di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è adottata annualmente come allegato del bilancio di previsione; il piano deve essere coordinato con la programmazione economico - finanziaria pluriennale.
3. II beni da alienare, il cui valore è espresso in base ad una stima di massima, sono inseriti nel piano delle alienazioni immobiliari, che ne determina la classificazione come patrimonio disponibile.
4. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile, previa istruttoria dell'ufficio, l'inserimento negli elenchi del piano di alienazione e valorizzazione ha gli effetti del provvedimento che accetta e motiva la cessazione della destinazione all’uso pubblico e ne consente l'alienabilità.
5. La delibera consiliare di approvazione del bilancio preventivo costituisce autorizzazione all’alienazione.
Note
(1) Art.58 del D.L.n.112/08 come
convertito dalla Legge n. 133/08, rubricato “Ricognizione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri
enti locali” parzialmente dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale, con sentenza n°340 del 16/12/2009, nella stesura del
secondo comma (testo a seguire in grassetto e corsivo) ad esclusione
della proposizione iniziale che così dispone:
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun
ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito
elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i
propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente
la destinazione urbanistica; (la deliberazione del consiglio comunale di
approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce
variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto
relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità
agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle
province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta
e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative
a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico
generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche
superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento
urbanistico vigente .)
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme
previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della
proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli
effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti
attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è
ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25
settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si
estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal
caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato
decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai
Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da
valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato
decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario
dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme
di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia
dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al
comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a
fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la
costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonchè alle dismissioni
degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le
disposizione dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410.
1. Il piano delle alienazioni ha valenza triennale e può essere
modificato o integrato, con elenchi aggiuntivi, con deliberazione del
Consiglio comunale, in relazione al cambiamento di classificazione del
bene, alle mutate esigenze dell’Amministrazione inerenti fini
istituzionali, al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e
necessità.
2. Sono fatte salve le alienazioni precedentemente deliberate dal
Consiglio comunale.
1. Il prezzo dell'immobile posto alla base d'asta non può essere
inferiore al valore di stima, come appresso determinato, ad eccezione
delle ipotesi di cui all'art.12.
2. L'incarico per la redazione della perizia tecnica e di stima del
prezzo base di vendita dei beni è così affidato:
A) di norma alle strutture e al personale interno dell’Amministrazione
comunale, in possesso del diploma di laurea in architettura, ingegneria,
agraria o del diploma di geometra, perito edile o perito agrario con
adeguata esperienza e comprovata professionalità maturata da almeno due
anni di anzianità;
B) all’Agenzia del territorio, territorialmente competente, anche in
osservanza di eventuali convenzioni per la fornitura di servizi di
valutazione tecnico estimativa e consulenza specialistica al tempo
vigenti;
C) ad un professionista, iscritto nell'albo dei Consulenti tecnici
presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni, che
predisporrà una perizia giurata.
3. La perizia estimativa deve espressamente specificare la metodologia
utilizzata per la determinazione del valore di mercato dell’immobile e,
possibilmente, il grado di interesse all’acquisto ed il potenziale
mercato di riferimento, anche al fine di individuare la scelta della
migliore procedura di alienazione.
4. In generale, la perizia estimativa verrà eseguita con riferimento ai
valori correnti di mercato, con particolare riferimento alle quotazioni
fornite dall’Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) per i beni di
caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche
estimative coerenti con la natura del bene da valutare.
5. Nel caso di stime riguardanti più unità immobiliari facenti parte di
un unico complesso o di immobili confinanti fra di loro, l’assegnazione
degli incarichi è da affidarsi preferibilmente ad un unico stimatore.
6. Le spese eventualmente sostenute dal singolo stimatore per
l'acquisizione di particolare documentazione tecnica necessaria alla
formulazione delle stime, ove non fornita dall’Amministrazione, sono da
rimborsarsi in notula in aggiunta alle voci previste dalla legge per la
determinazione del relativo compenso. La relativa documentazione
giustificativa va allegata in originale alla perizia consegnata
all’Amministrazione.
1. Le stime hanno validità di due anni, decorsi i quali, il loro
valore verrà aggiornato annualmente, a cura del Servizio patrimonio, in
base al 100% dell’incremento dell’indice ISTAT - Italia, di variazione
del costo della vita dei prezzi al consumo, verificatosi nell’anno
precedente, salva la possibilità di utilizzare criteri e parametri
diversi per l'aggiornamento del valore in argomento, dovuti a norme e
leggi nel frattempo intervenute.
CAPO II - PROCEDURE
1. L'alienazione dei beni immobili avviene nel rispetto del principio
di trasparenza per la scelta del contraente e di adeguate forme di
pubblicità nell'acquisizione e valutazione delle offerte.
2. La procedura di dismissione, vista la perizia di stima, può essere
subordinata ad un preliminare avviso di manifestazione di interesse, che
fornisca informazioni sull'andamento del mercato del bene al fine di
individuare la procedura più adeguata per la sua alienazione.
3. Per i beni di interesse storico, architettonico ed artistico debbono
essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di
autorizzazione alla vendita, secondo il procedimento a cura della
Direzione dei beni tutelati, Soprintendenza dei beni architettonici,
patrimonio storico artistico (Codice dei beni culturali e del paesaggio
D. Lgs. n° 42 del 22/01/20041).(2)
Sistemi di alienazione
1. L'alienazione dei beni immobili avviene nel rispetto del principio di
trasparenza per la scelta del contraente e di adeguate forme di
pubblicità nell'acquisizione e valutazione delle offerte.
2. La procedura di dismissione, vista la perizia di stima, può essere
subordinata ad un preliminare avviso di manifestazione di interesse, che
fornisca informazioni sull'andamento del mercato del bene al fine di
individuare la procedura più adeguata per la sua alienazione.
3. Per i beni di interesse storico, architettonico ed artistico debbono
essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di
autorizzazione alla vendita, secondo il procedimento a cura della
Direzione dei beni tutelati, Soprintendenza dei beni architettonici,
patrimonio storico artistico (Codice dei beni culturali e del paesaggio
D. Lgs. n° 42 del 22/01/20041).
4. Per gli immobili appartenenti al patrimonio di edilizia residenziale
pubblica si applicano le norme di cui alla legge n° 560/93 e s.m.i.
5. L'alienazione dei beni immobili ha luogo mediante ricorso ad: asta
pubblica - trattativa privata – trattativa diretta.
6. Sono inoltre previste le ipotesi particolari di cui ai successivi
artt.17, 18, 19.
Note
(2) Art.55 e
Art.56 del D.Lgs. n°42 del 22/01/2004
Articolo 55 Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale
I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non
rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, commi 1 e 2, non
possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero. 2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a condizione
che:
a) l'alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione dei beni, e
comunque non ne pregiudichi il pubblico godimento;
b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d'uso
compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali
da non recare danno alla loro conservazione. L'autorizzazione ad
alienare comporta la sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si
riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo
12, comma 7.
Articolo 56 Altre alienazioni soggette ad autorizzazione
1. E' altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle
regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli
indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici
diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati
all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c).
2. L'autorizzazione e' richiesta anche nel caso di vendita parziale, da
parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie
di oggetti e di raccolte librarie.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle
costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono
comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore
dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni
tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
1. Si procede ordinariamente all'alienazione degli immobili mediante
asta pubblica secondo il criterio di cui all’art. 73, lettera C, del
Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, per mezzo di offerte segrete da
confrontarsi poi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta.
2. Il ricorso a detto sistema è tassativo quando il valore di stima del
bene è pari, o superiore ad €.50.000,00.
3. L’asta viene resa nota attraverso un apposito avviso pubblicato
all'albo pretorio per un periodo di almeno trenta (30) giorni
antecedenti la data fissata per l'asta.
4. L’avviso deve indicare:
A) la determinazione dirigenziale di indizione dell'asta;
B) le modalità di svolgimento dell’asta, i termini e le modalità per la
presentazione delle offerte, e l'ufficio al quale far pervenire le
stesse;
C) il bene immobile in vendita, con indicazione del prezzo posto a base
di gara, la destinazione d'uso, lo stato di consistenza, gli
identificativi catastali, gli eventuali vincoli e/o condizioni;
D) le dichiarazioni personali sulla capacità a contrarre con la P.A., da
rendere mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero di
atto notorio in conformità alle prescrizioni della Legge n° 15/68 e
s.m.i "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione
e autenticazione di firme";
E) le modalità di aggiudicazione, e, nel caso, la sussistenza della
condizione sospensiva legata all'esercizio del diritto di prelazione,
nonché le modalità di anticipazione e pagamento del prezzo definitivo;
F) la cauzione da presentare (10% del valore stimato del bene);
G) l’indicazione del Responsabile del Procedimento.
1. Dell'avviso di gara viene data diffusione e pubblicità mediante
pubblicazione del testo integrale all'albo pretorio, sul sito internet
del Comune di Sassari nonché, per estratto, su almeno un quotidiano a
tiratura locale. Possono essere previste pubblicazioni su periodici o
riviste specializzate in materia di appalti e/o compravendita
immobiliare. Inoltre possono essere attuate ulteriori iniziative di
informazione locale sui beni in alienazione.
2. Dell’esito della gara, entro dieci giorni dall’aggiudicazione
definitiva, e comunque anche in caso di asta deserta, viene data
informazione e notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul
sito internet del Comune di Sassari
1. Nel giorno, ora e sede indicati nell'avviso, in seduta pubblica,
si riunisce il seggio di gara composto dal Dirigente del Settore
patrimonio, in qualità di Presidente, affiancato dal funzionario
responsabile del Servizio patrimonio e da altro collaboratore con
funzioni di segretario verbalizzante, per procedere all'apertura della
documentazione amministrativa presentata e, verificata la regolarità,
ammettere gli offerenti all'asta.
2. Il Presidente può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle
dichiarazioni presentate nonché procedere, in qualsiasi momento, ad
accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati tramite le
dichiarazioni medesime.
3. Procede quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte recanti
il prezzo e aggiudica provvisoriamente l'immobile al miglior offerente,
cioè a colui che ha offerto il prezzo più alto a partire dalla base
d'asta.
4. Nel caso in cui siano presentate offerte di pari valore, se presenti
gli offerenti interessati, si procederà con la richiesta verbale di una
offerta migliorativa, da presentare immediatamente in busta chiusa, in
caso contrario si procederà mediante sorteggio.
5. Il Segretario redige apposito verbale di gara.
6. L'aggiudicazione diviene definitiva una volta verificato il possesso
dei requisiti in capo all'aggiudicatario. Qualora dagli accertamenti in
questione emergano dichiarazioni false, l'Amministrazione, salvi gli
adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvede in conformità
all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già
adottati in favore dei soggetti dichiaranti.
7. Qualora l'immobile in vendita sia gravato dall'esistenza di diritti
di prelazione l'aggiudicazione definitiva è condizionata, oltreché dalla
verifica del possesso dei requisiti anche dall'esperimento delle
procedure di cui al successivo articolo 10.
8. Dei suddetti sub procedimenti è data formale comunicazione
all'aggiudicatario provvisorio.
9. Dell'aggiudicazione definitiva è data formale comunicazione alla
parte acquirente e da tale invio decorrono i tre mesi entro cui
procedere alla stipula del relativo contratto.
10. La cauzione, versata nelle forme previste dall'avviso d’asta,
determinata in misura pari al 10% del valore del bene, viene trattenuta
dal Comune come anticipazione sul prezzo, senza il riconoscimento di
interessi, a garanzia della stipula dell’atto, secondo quanto previsto
al successivo art. 22.
1. Ai titolari del diritto di prelazione, riconosciuto ai sensi di
legge (3) , fatto salvo quanto
previsto dall’Art. 24 del presente regolamento, viene notificata, a
mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la miglior offerta
formulata in seguito all’esperimento dell’asta pubblica, unitamente
all'invito ad esercitare per iscritto la prelazione, al prezzo indicato,
entro e non oltre il termine perentorio di sessanta (60) giorni dal
ricevimento della notifica, pena la decadenza del diritto di prelazione
relativamente ai beni offerti in vendita.
2. Nel caso l’asta pubblica vada deserta, il bene verrà comunque offerto
in vendita al titolare del diritto di prelazione al prezzo posto a base
di gara. La prelazione dovrà essere esercitata nei termini e con le
modalità di cui sopra.
3. Per quanto riguarda la stipula del contratto e le modalità di
pagamento si fa riferimento agli articoli 21 e 22 del presente
regolamento.
4. L'esercizio del diritto di prelazione è escluso laddove sussistano
contenziosi con l’Amministrazione comunale, o il rapporto contrattuale
non sia correttamente instaurato o si rilevino morosità non sanate.
Note
(3) L’esercizio del diritto di
prelazione e del relativo diritto di riscatto nelle locazioni di
immobili urbani adibiti ad uso non abitativo è regolato dagli artt. 38 e
39 della L. 392/1978 (legge equo canone).
Diritto di prelazione terreni (D. Lgs.228/01, 99/04; Legge 38/2003;
590/65, 817/71, 2/79).
1. Mentre le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e vincolano l'offerente a decorrere dalla aggiudicazione provvisoria, l'Amministrazione è vincolata dal momento della stipula del contratto. Sopravvenute e comprovate esigenze istituzionali o di interesse pubblico intervenute fino al momento della stipula, possono indurre l'Amministrazione a ritenere non più opportuno procedere alla stipula del contratto di compravendita in questione, senza che ciò comporti risarcimento alcuno.
1. Nel caso in cui l'asta sia andata deserta, si potrà procedere:
a bandire una 2° asta pubblica, con un prezzo a base d’asta che potrà
essere ribassato fino ad un massimo del 10 %, rispetto a quello fissato
con il precedente incanto.
2. Qualora anche la 2° procedura di asta pubblica andasse deserta si
potrà procedere a trattativa privata o diretta, operando una ulteriore
riduzione sull'importo già ribassato fino ad un massimo del 20%.
1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso quando l’asta
pubblica sia stata esperita per 2 volte senza esito favorevole, previo
abbattimento del prezzo di stima fino ad un massimo del 30% e siano note
manifestazioni di interesse all'acquisto del bene immobile o categorie
di soggetti interessati.
2. Al di fuori di tale ipotesi il ricorso alla trattativa privata è
ammesso qualora il valore di stima del bene sia inferiore a € 50.000,00
e concorrano le seguenti ipotesi:
A) Siano note manifestazioni di interesse all’acquisizione di immobili
per i quali siano prevedibili e quindi siano stati preventivati e
periziati consistenti interventi di manutenzione, nonché nel caso di
immobili a bassa redditività o di gestioni degli stessi particolarmente
onerose;
B) Sia ravvisabile nella tipologia del bene un interesse riservato a
soggetti già definiti o definibili, o a categorie di soggetti facilmente
individuabili.
La lettera d'invito a partecipare alla trattativa privata deve contenere
:
A) la determinazione dirigenziale di indizione della trattativa privata;
B) le modalità di svolgimento della trattativa, i termini e le modalità
per la presentazione delle offerte, e l'ufficio al quale far pervenire
le stesse;
C) il bene immobile in vendita, con indicazione del prezzo posto a base
dell'offerta, la destinazione d'uso, lo stato di consistenza, gli
identificativi catastali, gli eventuali vincoli e/o condizioni;
D) le dichiarazioni personali sulla capacità a contrarre con la P.A., da
rendere mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero di
atto notorio in conformità alle prescrizioni della Legge n° 15/68 e
s.m.i "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione
e autenticazione di firme";
E) le modalità di aggiudicazione, e nel caso la sussistenza della
condizione sospensiva legata all'esercizio del diritto di prelazione,
nonché le modalità di anticipazione e pagamento del prezzo definitivo;
F) la cauzione da presentare (10% del valore stimato del bene);
G) l'indicazione del responsabile del procedimento.
1. Nel giorno, ora e sede indicati nella lettera d'invito, in seduta
pubblica, il Dirigente del Settore patrimonio, affiancato da due
funzionari, di cui uno con funzioni di segretario, procede all'apertura
della documentazione amministrativa presentata e, verificata la
regolarità, ammette gli offerenti alla gara.
2. Il Dirigente può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle
dichiarazioni presentate nonché procedere, in qualsiasi momento, ad
accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati tramite le
dichiarazioni medesime.
3. Procede quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte recanti
il prezzo e aggiudica provvisoriamente l'immobile al miglior offerente,
cioè a colui che ha offerto il prezzo più alto a partire dalla base
d'asta.
4. Nel caso in cui siano presentate offerte di pari valore, se presenti
gli offerenti interessati, si procederà con la richiesta verbale di una
offerta migliorativa, da presentare immediatamente in busta chiusa, in
caso contrario si procederà mediante sorteggio.
5. Il segretario riporta il resoconto delle operazioni in apposito
verbale.
6. Con determinazione dirigenziale, si dispone l'aggiudicazione
definitiva, previa verifica del possesso dei requisiti in capo
all'aggiudicatario.
7. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false,
l'Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti ai sensi della legge
penale, provvede in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca
degli atti eventualmente già adottati in favore dei soggetti
dichiaranti.
8. Qualora l'immobile in vendita sia gravato dall'esistenza di diritti
di prelazione l'aggiudicazione definitiva è condizionata oltreché dalla
verifica del possesso dei requisiti anche dall'esperimento delle
procedure di cui all'art.10.
9. Dei suddetti sub procedimenti è data formale comunicazione
all'aggiudicatario provvisorio.
10. Disposta l'aggiudicazione definitiva, il segretario verbalizzante
avrà cura di provvedere alla pubblicazione dell'esito della trattativa
privata sul sito internet dell'Ente.
11. La cauzione, versata nelle forme previste dall'avviso d’asta,
determinata in misura pari al 10% del valore del bene, viene trattenuta
dal Comune come anticipazione sul prezzo, senza il riconoscimento di
interessi, a garanzia della stipula dell’atto, ex art. 22, salvo il
differimento di tale termine qualora l'acquirente abbia presentato
richiesta di mutuo, per un periodo non superiore ad un anno dalla
medesima richiesta.
1. Il ricorso alla trattativa diretta è ammesso quando l’asta
pubblica sia stata esperita per 2 volte senza esito favorevole, previo
abbattimento del prezzo di stima, fino ad un massimo del 30 % e sia
pervenuta manifestazione di interesse all'acquisto.
2. Inoltre il ricorso alla trattativa diretta è ammesso qualora il
valore di stima del bene sia inferiore a € 20.000,00.
3. Al di fuori di tali ipotesi è ammesso ricorso alla trattativa diretta
nel caso di:
A) alienazione dei relitti di terreno di dimensioni limitate che,
ragionevolmente, per le caratteristiche di detti beni, risultano
appetibili solo per un soggetto determinato quali il frontista e/o
confinante, sempre che sia agevolmente identificabile e reperibile.
B) beni residuali, di difficile o oneroso utilizzo per l’Amministrazione
ad esempio reliquati stradali, porzioni di terreno residuali di opere
pubbliche, modesti appezzamenti di terreno, fondi e/o immobili che
risultino interclusi
1. A seguito della pervenuta manifestazione di interesse
all'acquisto, il Settore procederà con la richiesta di presentazione
dell'offerta, che dovrà contenere:
A) i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta, e
l'ufficio al quale farla pervenire;
B) l'indicazione del bene immobile in vendita, con indicazione del
prezzo posto a base dell'offerta, la destinazione d'uso, lo stato di
consistenza, gli identificativi catastali, gli eventuali vincoli e/o
condizioni;
C) le dichiarazioni personali sulla capacità a contrarre con la P.A., da
rendere mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero di
atto notorio in conformità alle prescrizioni della Legge n°15/68 e s.m.i
"Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme";
D) le modalità di versamento dell'anticipazione sul prezzo, che viene
fissata nella misura del 20% del prezzo di vendita, e le modalità di
pagamento del prezzo definitivo;
E) l'indicazione del responsabile del procedimento.
2. Il Dirigente può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle
dichiarazioni presentate nonché procedere, in qualsiasi momento, ad
accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati tramite le
dichiarazioni medesime.
3. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false,
l'Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti ai sensi della legge
penale, provvede in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca
degli atti eventualmente già adottati in favore dei soggetti
dichiaranti.
4. Con determinazione dirigenziale, si dispone la vendita, previa
verifica del possesso dei requisiti.
5. Qualora l'immobile sia gravato dall'esistenza di diritti di
prelazione la vendita è condizionata oltreché dalla verifica del
possesso dei requisiti anche dall'esperimento delle procedure di cui
all'art. 10.
6. Dei suddetti sub procedimenti è data formale comunicazione
all'acquirente provvisorio.
7. Disposta la vendita, d'ufficio si procederà alla pubblicazione
dell'esito della trattativa diretta sul sito internet dell'Ente.
1. Il contratto di permuta, ai sensi dell'art.1552 del C.C. ha per
oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o altri
diritti, da un contraente all'altro.
Si prevede la possibilità di farvi ricorso nel caso in cui:
A) si tratti di beni residuali, di difficile o oneroso utilizzo per
l’Amministrazione ad esempio reliquati stradali, porzioni di terreno
residuali di opere pubbliche, modesti appezzamenti di terreno, fondi e/o
immobili che risultino interclusi;
B) quando ricorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità
generale, ovvero per dare corso a sistemazioni a livello catastale e / o
di assetto delle proprietà;
C) quando la permuta è finalizzata all’acquisizione di beni immobili da
destinare a finalità pubbliche.
2. In tutti i casi, salva l’equivalenza del valore economico di stima
dei beni oggetto di permuta, sarà necessario valutare l'eventuale
pagamento di una somma di denaro a conguaglio, in caso di disparità del
valore del bene oggetto di permuta.
3. Nella proposta di permuta dovranno indicarsi:
A) I beni immobili offerti in permuta, con indicazione del prezzo di
stima, la destinazione d'uso, lo stato di consistenza, gli
identificativi catastali, gli eventuali vincoli e/o condizioni.
B) Le dichiarazioni personali sulla capacità a contrarre con la P.A., da
rendere mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero di
atto notorio in conformità alle prescrizioni della Legge n° 15/68 e
s.m.i "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione
e autenticazione di firme".
C) L'indicazione del responsabile del procedimento.
1. L'Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta
comunale, può riconoscere una riduzione del prezzo di stima fino al 30%
del valore di base quando siano state presentate manifestazioni di
interesse all'acquisizione di beni immobili di proprietà comunale, da
parte di enti pubblici, purché l’interesse all’acquisto del bene sia
motivato da particolari ragioni d'interesse pubblico.
Articolo 19
Alienazione di beni abusivamente occupati da estranei
1. E' autorizzata l'alienazione delle porzioni di beni di proprietà
comunale, nelle fattispecie di cui all'art. 938 del C.C., a favore dei
soggetti che li hanno occupati anteriormente alla data del 1° gennaio
1998.
2. Il corrispettivo dell'alienazione è stabilito nel doppio del valore
di stima determinato ai sensi dell'Art.4 del presente regolamento,
maggiorato delle spese di perizia sostenute dal Comune.
3. L'offerta sarà formalizzata mediante notifica da parte
dell'Amministrazione comunale e l'accettazione del prezzo di vendita
dovrà perfezionarsi per iscritto dall’acquirente; in caso di mancata
accettazione l'Amministrazione comunale procede a tutela della sua
proprietà, nelle forme previste dall'ordinamento vigente.
Articolo 20
Contabilità pagamenti
1. Sino alla stipulazione del contratto di vendita, dai locatari e/o
dagli occupanti è dovuta all'Ente la corresponsione del canone locativo
o indennità di occupazione.
1. E' autorizzata l'alienazione delle porzioni di beni di proprietà
comunale, nelle fattispecie di cui all'art. 938 del C.C., a favore dei
soggetti che li hanno occupati anteriormente alla data del 1° gennaio
1998.
2. Il corrispettivo dell'alienazione è stabilito nel doppio del valore
di stima determinato ai sensi dell'Art.4 del presente regolamento,
maggiorato delle spese di perizia sostenute dal Comune.
3. L'offerta sarà formalizzata mediante notifica da parte
dell'Amministrazione comunale e l'accettazione del prezzo di vendita
dovrà perfezionarsi per iscritto dall’acquirente; in caso di mancata
accettazione l'Amministrazione comunale procede a tutela della sua
proprietà, nelle forme previste dall'ordinamento vigente.
1. Sino alla stipulazione del contratto di vendita, dai locatari e/o dagli occupanti è dovuta all'Ente la corresponsione del canone locativo o indennità di occupazione.
CAPO III - STIPULAZIONE
1. La vendita viene perfezionata con la stipula del contratto per il
tramite di un notaio, scelto dalla controparte, la quale dovrà farsi
carico di tutte le spese contrattuali ed erariali.
2. Il contratto potrà, previo accordo delle parti, essere rogato dal
Segretario generale dell'Ente, in qualità di ufficiale rogante, ai sensi
dell’art. 17, comma 68, lett. b), della Legge n. 127/97. In tal caso
l’acquirente è tenuto a versare gli importi delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali e i diritti di cui all’allegato d) della Legge n°
604/62, prima della stipulazione del contratto.
3. Entro tre mesi dalla formale comunicazione di aggiudicazione
definitiva si procederà con la formalizzazione dell'atto di
trasferimento di proprietà, fatto salvo il differimento di tale termine
qualora l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, per un periodo
non superiore ad un anno dalla medesima richiesta e quanto previsto
dall'Art.24 del presente Regolamento in materia di controversie.
4. La cauzione, presentata in sede di offerta, sarà incamerata dal
Comune se l’aggiudicatario rinuncia a stipulare il contratto o non si
presenti alla stipula dopo la formale convocazione.
5. Nella fattispecie di cui al successivo Art.24, il termine per la
stipulazione del contratto può essere differita fino alla definizione,
formale della controversia, comunque non oltre un anno dal versamento
dell'anticipazione sul prezzo.
1. Entro sessanta (60) giorni dalla data della comunicazione che
dispone l'alienazione del bene a favore degli interessati, ovvero
dall'esercizio del diritto di prelazione, gli acquirenti dovranno
provvedere al versamento presso la Tesoreria dell'Ente, di un anticipo
sul prezzo, pari ad almeno il 20% del prezzo di stima, tenuto conto del
valore della cauzione.
2. Sono inoltre consentite su richiesta degli acquirenti dilazioni di
pagamento del prezzo di acquisto per una durata comunque non superiore a
cinque anni.
3. La concessione della dilazione non modifica l'ammontare della
anticipazione sul prezzo.
4. Per il periodo della dilazione è dovuto un interesse annuo calcolato
ad un saggio pari a quello dell'interesse legale.
5. A garanzia delle somme dovute l’acquirente è tenuto a prestare
fideiussione per l’intero debito e per un periodo pari a quello della
dilazione, od in alternativa, se l'immobile non è gravato da precedenti
garanzie reali a favore di terzi, può essere prestata garanzia
ipotecaria sullo stesso, a favore del Comune di Sassari.
1. Il Comune ha facoltà di promuovere, iniziative presso Istituti bancari dirette a favorire l’accesso degli acquirenti ad eventuali mutui agevolati.
CAPO IV - VICENDE PARTICOLARI
1. Qualora i beni in alienazione siano oggetto di controversia
pendente, fra l'Amministrazione comunale e lo stesso occupante, la
definizione di essa è necessaria al fine della stipula di un contratto
di vendita.
2. La CONTROVERSIA DI NATURA GIURIDICA vertente sul titolo si abbandona
in modo formale e con accollo unilaterale delle rispettive spese
sostenute con la stipula del contratto.
3. La CONTROVERSIA DI NATURA FINANZIARIA esclude la possibilità di
addivenire alla stipula di un contratto di vendita, a meno che entro 60
giorni antecedenti la stipula stessa, la controparte non addivenga ad
una composizione concordata.
CAPO V - NORME FINALI
1. Resta chiarito ed inteso che per quanto non espressamente
richiamato e disposto nel presente regolamento si intendono richiamate
le norme del Codice Civile e tutte le altre norme, in quanto
applicabili.
2. Qualora sopravvengano nuove norme, quelle del presente regolamento si
intendono comunque modificate e si applicano le norme sovraordinate.
1. L'esecuzione del presente regolamento garantisce, nelle forme
ritenute più idonee, il trattamento dei dati personali in possesso
dell'Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali».