REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (D.Lgs. 19.6.1997 n° 218)
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Il Comune assume direttamente l’impianto e l’esercizio del servizio di
distribuzione dell’acqua potabile alla popolazione, a norma del T.U. 15
ottobre 1925, n. 2578, sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, e
del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 11 marzo 1904, n. 108.
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Il controllo igienico-sanitario di gestione ordinaria è eseguito
giornalmente dall’ufficio comunale alla scopo costituito presso la
Ripartizione tecnica. L’Amministrazione disporrà anche periodici
controlli sulla potabilità dell’acqua mediante analisi
chimico-batteriologiche da effettuarsi nel Laboratorio provinciale di
igiene e profilassi o altri laboratori legalmente autorizzati.
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La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell’acquedotto
comunale è affidata all’Ufficio tecnico, il quale vigilerà che gli
impianti vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza, onde
assicurare, nei limiti del possibile, la continuità dell’erogazione
dell’acqua, proponendo all’Amministrazione comunale quei provvedimenti
che comportino onere di spesa.
Nell’ufficio tecnico deve essere conservata copia dei tipi
rappresentanti tutte le condutture dell’acquedotto e i principali
manufatti, disegni planimetrici, sezioni etc.
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Le operazioni riguardanti la manutenzione degli impianti e quelle di
installazione di nuove prese e diramazioni saranno effettuate dal
personale del Comune appositamente incaricato oppure saranno affidate a
ditta specializzata. Il dirigente dell’Ufficio tecnico dovrà
immediatamente informare, secondo la rispettiva competenza, l’Ufficio di
polizia urbana e l’autorità sanitaria competente di qualunque fatto
inerente all’acquedotto comunale per i conseguenti provvedimenti che
esulino dai suoi compiti.
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Le mansioni di natura amministrativa, di natura contabile, la
riscossione dei canoni e la gestione delle utenze in mora, sono affidate
all’Ufficio ragioneria Sezione-entrate, cui spetta il controllo e la
vigilanza sull’andamento economico del servizio.
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Tutto il materiale e gli attrezzi adibiti al servizio manutenzione
dell’acquedotto dovranno essere inventariati e di essi dovrà essere
tenuto un regolare registro di carico e scarico da parte dell’Ufficio
tecnico.
Per ogni materiale ed oggetto prelevato dovrà essere annotato, fra le
altre notizie, l’uso per il quale esso è stato impiegato.
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Le attribuzioni, i diritti e i doveri ed il numero degli impiegati e
salariati addetti al servizio dell’acquedotto comunale sono disciplinati
nel regolamento organico generale del personale. >
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TITOLO II - DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA PER USO PUBBLICO
La distribuzione gratuita dell’acqua potabile alla popolazione è fatta
mediante le fontanelle appositamente installate dal Comune, nei punti
opportuni, prescelti dalla Giunta municipale, in relazione alle
pubbliche necessità da soddisfare, alla quantità d’acqua disponibile ed
al numero delle utenze private esistenti in ciascuna zona.
Le fontanelle pubbliche devono essere munite di apposito misuratore per
il controllo dell’acqua erogata.
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Le fontanelle pubbliche distribuiscono normalmente l’acqua potabile in
modo continuativo. Tuttavia l’Amministrazione comunale può limitare tale
erogazione a determinate ore del giorno, quando ciò sia reso necessario
da impreviste esigenze del servizio o da una particolare siccità, tale
da imporre o consigliare una prudenziale limitazione del consumo
dell’acqua. In tali casi il Comune potrà anche provvedere alla
distribuzione dell’acqua potabile soltanto mediante le fontanelle
pubbliche, sospendendo, in tutto o in parte, le concessioni fatte ai
privati.
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A coloro che usufruiscono della distribuzione pubblica gratuita
dell’acqua potabile è fatto assoluto divieto di:
- attingere acqua con uno o più recipienti di capacità complessiva
superiore ai 50 litri;
- attingere o deviare acqua mediante canali, tubi ed altri simili mezzi,
per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, etc., oppure per
riempire botti, damigiane od altri grossi recipienti;
- attingere o deviare o derivare acqua per usi non domestici, come per
innaffiare orti, giardini lavare automobili, autocarri e veicoli in
genere, per impiegarla in lavori edili, etc.
Le fontanelle devono essere costruite in modo che non sia possibile
inquinare l’acquedotto, qualora ne venga fatto uso regolare. Chi ne
usufruisce peraltro è obbligato:
- a porre i recipienti in modo che il deflusso della fontana sia libero
o la bocca d’uscita dell’acqua non rimanga mai al di sotto del livello
dell’acqua del recipiente;
- a non toccare con le mani la bocca d’uscita dell’acqua e a non bervi
direttamente.
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In casi del tutto particolari e con apposita motivata autorizzazione
scritta, il Sindaco può consentire temporanea deroga ai divieti
contemplati nel precedente articolo, subordinando il rilascio della
speciale licenza all’osservanza delle condizioni che dovranno essere di
volta in volta impartite a tutela della pubblica igiene e salute.
Tali autorizzazioni speciali, tuttavia, non potranno essere rilasciate
se la loro concessione dovesse arrecare pregiudizio o limitazioni alla
distribuzione pubblica o danni agli impianti.
Per le licenze in parola, gli interessati dovranno anticipatamente
corrispondere al comune l’importo dell’acqua da prelevarsi in base alla
tariffa in vigore per le concessioni private e per il quantitativo
autorizzato, che sarà indicato nella licenza stessa.
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Per il servizio antincendio l’Amministrazione comunale provvede
all’installazione e manutenzione delle bocche da incendio stradali,
nella località e nel numero consentito dalla potenzialità
dell’acquedotto, a norma dell’art. 27 della legge 27 dicembre 1941, n.
1570 e dell’art. 85 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sull’ordinamento
dei servizi antincendio.
Le bocche da incendio pubbliche possono anche servire per
l’innaffiamento stradale.
L’acqua erogata dovrà essere controllata a mezzo di apposito misuratore
dei consumi.
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Verificandosi un incendio, per l’estinzione del quale fosse necessaria
tutta la disponibilità dell’acqua dell’acquedotto comunale, sia essa
prelevata dalle bocche pubbliche stradali, sia da quelle eventualmente
concesse ai privati a norma del successivo art. 58, l’Amministrazione
comunale ha facoltà di interrompere il servizio di distribuzione
dell’acqua, chiudendo le prese agli utenti privati o anche le fontanelle
pubbliche.
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TITOLO III - CONCESSIONE DELL’ACQUA AI PRIVATI
CAPO 1° - NORME AMMINISTRATIVE Dl CARATTERE GENERALE
L’acqua potabile viene concessa per usi domestici e per usi commerciali,
industriali, ed artigianali. In casi speciali (cantieri, impianti
provvisori e simili, fiere ed esposizioni, spettacoli, etc.)
l’Amministrazione comunale potrà concedere l’esecuzione di prese
temporanee sotto l’osservanza delle prescrizioni particolari che
l’Amministrazione stessa ritenesse opportuno dettare.
L’erogazione dell’acqua verrà concessa anche per usi commerciali,
industriali ed artigianali compatibilmente ed in relazione alla
potenzialità ed alla disponibilità dell’acquedotto, sotto l’osservanza
delle prescrizioni particolari che l’Amministrazione stessa ritenesse
opportuno impartire. Anche per tali concessioni l’acqua verrà
somministrata a contatore secondo la tariffa stabilita.
L’Amministrazione comunale può concedere agli utenti dell’acquedotto
speciali derivazioni per l’alimentazione di bocche da incendio, da
installarsi nell’interno della proprietà privata. Tali concessioni
vengono fatte con le stesse norme tecniche ed amministrative, in quanto
non contrastanti, previste per le concessioni di acqua per uso
domestico.
Alla domanda di concessione l’utente dovrà sempre allegare i disegni
costruttivi dell’impianto interno.
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L’acqua verrà fornita agli stabili situati lungo le strade già provviste
di condutture di distribuzione e viene concessa a coloro che ne hanno
titolo.
Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture od
isolati, è in facoltà dell’Amministrazione comunale di concedere la
fornitura dell’acqua, sempre però che ve ne sia sufficiente
disponibilità e venga rimborsato il costo dei lavori occorrenti per il
prolungamento della tubazione ove l’Amministrazione non ritenga che
sussista l’obbligo, a norma delle vigenti disposizioni di legge per la
urbanizzazione dei suoli edificabili, di dover provvedere in tutto o in
parte a carico del Comune all’ampliamento della rete principale di
distribuzione.
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Le diramazioni principali e secondarie dell’acquedotto vengono poste
normalmente nel suolo comunale.
Qualora esse vengano collocate od estese alla proprietà od alle strade
private su domanda dei privati, i proprietari interessati si dovranno
sottoporre alle seguenti condizioni risultanti da apposita convenzione
scritta:
- costituire, nella loro proprietà, la servitù gratuita di passaggio
della conduttura dell’acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi
alla profondità tecnicamente necessaria;
- lasciare gratuitamente a disposizione del Comune, quando ciò sia
imposto da ragioni igienico-sanitarie, una zona di terreno a protezione
degli impianti, nelle dimensioni che saranno determinate dall’Ufficiale
sanitario;
- riservare al Comune il diritto di eseguire i lavori di manutenzione,
riparazione e rifacimento delle condutture stesse e dei relativi
accessori, in qualunque stagione, senza necessità di preavviso;
di concedere al Comune il diritto di far accedere e passare sulla
superficie asserita, in qualsiasi momento, a piedi e con mezzi di
trasporto, il personale addetto all’ispezione ed alla manutenzione degli
impianti dell’acquedotto;
- rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o
danni che possono essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti
nella loro proprietà.
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L’acqua potabile verrà fornita entro i limiti di potenzialità
dell’acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.
Il Comune, comunque, non assume responsabilità alcuna per eventuali
diminuzioni di carico o interruzione del deflusso, dovute a qualsiasi
ragione.
Peraltro, provvederà a ripristinare il servizio normale nel più breve
tempo possibile. Quando l’interruzione è prevedibile, il Comune ne darà
tempestiva notizia agli utenti a mezzo di avviso pubblico.
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L’acqua viene somministrata all’utente a contatore e pagata secondo la
tariffa stabilita.
Per le concessioni speciali e le bocche da incendio private si applica
quanto stabilito nel successivo capo terzo.
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La marca ed il tipo del contatore sono prescelti a giudizio
insindacabile del Comune.
Il contatore deve essere piombato con il sigillo del Comune.
Per l’uso è dovuta dall’utente una quota mensile per nolo contatore.
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Per ottenere la concessione dell’acqua potabile gli interessati dovranno
presentare al Sindaco domanda in competente bollo, preferibilmente sul
modulo rilasciato dal Comune.
Nella domanda devono essere indicati:
- cognome e nome del richiedente, luogo e data di nascita;
- ubicazione e superficie dello stabile per il quale l’ acqua è
richiesta;
- recapito per l’esazione della bolletta;
- l’uso a cui l’acqua deve servire;
- numero e diametro dei rubinetti e delle eventuali bocche da incendio;
- quantità dell’acqua giornaliera occorrente;
- dichiarazione di conoscere e sottostare alle norme del presente
regolamento ed a quelle che dovessero essere emanate in materia, per la
tutela generale ed in particolare dell’igiene pubblica e per la buona
conservazione e manutenzione dell’acquedotto e nell’interesse del
servizio;
- nel caso di condomini deve essere indicato il numero degli utenti
serviti e la superficie di ciascuna unità immobiliare.
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La concessione dell’acqua è fatta direttamente al proprietario o
usufruttuario o al locatario dello stabile, o a colui che per qualsiasi
ragione utilizza lo stabile.
Nel caso di condomini la concessione è fatta al condominio in persona
dell’amministratore o di colui che si assume la responsabilità del
pagamento.
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Qualora per concedere l’acqua al richiedente, le condutture dovessero
essere posate su terreni di proprietà di terzi dovrà essere provocata e
presentata dal richiedente stesso la convenzione per la costituzione
della servitù di acquedotto secondo le modalità indicate nell’art. 16.
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L’accettazione delle domande di concessione è subordinata,
compatibilmente con i limiti del servizio del servizio di cui all’art.
17, oltre che alla esistenza dei requisiti prescritti ed alla
presentazione dei documenti richiesti, anche all’accertamento
dell’idoneità degli impianti di smaltimento o di scarico delle acque
reflue dello stabile da servire, in armonia con le vigenti norme del
regolamento d’igiene.
L’Amministrazione comunale si riserva, anche la facoltà di revocare le
concessioni già accordate qualora circostanze eccezionali o ragioni
tecniche o igieniche lo richiedano.
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In caso di accettazione della domanda, al richiedente sarà comunicato il
preventivo della spesa occorrente per l’allacciamento, il cui importo
dovrà essere versato anticipatamente alla Tesoreria comunale, prima che
venga dato inizio ai lavori di allacciamento.
Tale preventivo sarà redatto prendendo per riferimento del punto di
allacciamento la linea ideale della tubazione principale considerata,
posta nelle mezzerie delle strade o delle altre aree pubbliche dotate
della rete principale di adduzione.
Il preventivo stesso dovrà comprendere:
- il costo delle opere, che sarà stabilito sulla base di un elenco
analitico deliberato dalla Giunta municipale a seconda dei prezzi
correnti dei materiali e della mano d’opera necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte, ivi compreso il ripristino dei manti
stradali. La spesa per la ripresa dei manti stradali bituminosi è
commisurata a mq.;
- il diritto fisso di allacciamento, di cui al successivo articolo 26;
- le spese contrattuali di cui ai successivo art. 32.
Gli scavi, i rinterri e le opere murarie, previsti ed imprevisti,
inerenti agli allacciamenti sono a completo carico dell’utente e
dovranno essere predisposti ed eseguiti nella forma e con le modalità
che verranno impartite dal Comune.
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Qualora, per l’esecuzione dei lavori di allacciamento, per imprevisti o
cause di forza maggiore, la spesa incontrata risultasse superiore o
inferiore a quella preventivata, il Sindaco ne notificherà il consuntivo
all’interessato, per il pagamento o il rimborso della differenza che
dovrà avvenire prima che venga autorizzato il flusso dell’acqua.
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Per ogni concessione di acqua è dovuto al Comune un diritto fisso di
allacciamento alla rete di distribuzione.
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L’acqua non può essere impiegata per un uso diverso da quello per il
quale è stata concessa e dichiarato nella domanda di concessione.
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L’acqua fornita ad un immobile dovrà servire ad uso esclusivo di questo:
è, quindi, vietato al concessionario di concedere il servizio ad altri
immobili o quartieri di sua proprietà, quando questi non siano stati
indicati e compresi nella domanda di concessione o non sia intervenuto
speciale consenso scritto da parte del Comune.
E’, altresì, vietata al concessionario ogni forma di sub-concessione
dell’acqua, anche a titolo gratuito a favore di terzi.
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L’utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l’allacciamento.
Tutte le concessioni hanno scadenza al 31 dicembre e si intendono
tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da darsi, da una
delle parti, mediante lettera raccomandata o per notifica, almeno due
mesi prima della scadenza.
La concessione non potrà venire risolta prima della scadenza, nemmeno se
il concessionario avesse, per qualsiasi causa o ragione sospendere anche
completamente l’uso dell’acqua, salvo i casi di forza maggiore e salvi i
diritti del Comune per la riscossione dei crediti eventualmente
maturati.
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Le concessioni si intenderanno risolte per il fatto che l’uso
dell’immobile servito di acqua sia trasferito ad altra persona la quale,
pertanto, dovrà inoltrare apposita istanza di cui al precedente art.20.
Il concessionario uscente ed i suoi eredi risponderanno nei confronti
del Comune di ogni sospeso, per qualsiasi motivo maturato, sino alla
data di comunicazione della cessazione o, in difetto, fino alla nuova
intestazione del contatore.
Sarà in facoltà del Comune l’iscrizione a ruolo del debitore di cui al
comma precedente per la riscossione coattiva del credito, passati giorni
trenta dalla risoluzione della concessione senza che l’utente medesimo
abbia provveduto al saldo.
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La mancata osservanza delle norme di cui all’articolo precedente dà
diritto al Comune di sospendere la fornitura dell’acqua, previa diffida,
con preavviso scritto di 15 giorni.
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Per ogni concessione di acqua anche in caso di trapasso di concessione,
deve essere stipulato un regolare contratto.
Tutte le spese ad esso relative (tasse, bolli, diritti etc.) nessuna
esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario.
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CAPO II - NORME TECNICHE PER GLl ALLACCIAMENTI
Costituiscono la presa le opere di derivazione della conduttura di
distribuzione fino al rubinetto, dopo il contatore compreso.
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La diramazione della presa è considerata come pertinenza della rete di
distribuzione dell’acquedotto: pertanto, tutto quanto fa parte della
presa, anche posto su proprietà privata, rimane di esclusa proprietà del
Comune, rinunciando l’utente, pur sostenendone le spese di impianto, ad
ogni privilegio di legge in proposito.
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Quando una concessione venga dichiarata alla sua scadenza risolta,
l’Amministrazione comunale a richiesta dell’utente o del proprietario
interessato, può rimuovere e ritirare a sue spese tutto ciò che è di
proprietà del richiedente, nel termine di sei mesi dalla richiesta.
Qualora non venga richiesta, è, tuttavia, libera di provvedervi
ugualmente.
In ogni caso, però, le spese per i lavori di ripristino sono a carico
del Comune.
Trascorsi sei mesi senza che sia venuto il ritiro da parte del Comune,
tutto quanto costituiva la presa si ritiene abbandonato ed acquisito per
accessione dal proprietario del suolo.
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E’ assolutamente proibito all’utente manomettere, eseguire o fare
eseguire modificazioni, riparazioni etc. agli apparecchi, tubazioni o
altri accessori formanti la presa di alimentazione.
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L’utente è considerato come comodatario responsabile di quanto
appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione,
danno non dipendente dall’uso, anche se dovuti a terzi, furto, rottura
per gelo, etc., di quella parte di presa esistente sulla proprietà
privata, cui l’utenza si riferisce. Pertanto, egli dovrà adottare tutte
le precauzioni perché la presa, ed in particolare il contatore, siano
adeguatamente protetti.
2.Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di
qualsiasi genere di presa, l’utente dovrà darne immediato avviso al
Comune, per le riparazioni i ripristini od i provvedimenti del caso
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Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione
fino al rubinetto dopo il contatore, saranno eseguite e mantenute
esclusivamente a cura del Comune, sotto la sua responsabilità e con le
modalità da esso stabilite.
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All’origine di ogni presa di alimentazione verrà collocato,
possibilmente sotto il suolo, accessibile mediante piccolo tombino a
chiusura in ghisa, oppure in apposita nicchia nel muro del fabbricato o
nel muro di cinta, un rubinetto di arresto, sigillato con i piombi del
Comune e del quale solo il Comune terrà e potrà usare la chiave.
All’utente è vietato nel modo più assoluto di manovrare con qualsiasi
mezzo questo rubinetto.
All’estremità della diramazione di presa, subito dopo il contatore, il
Comune collocherà un altro rubinetto di arresto che anche l’utente potrà
manovrare per sue necessità.
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Il contatore verrà collocato nella posizione che il Comune riterrà più
opportuno e conveniente avendo cura che esso venga a trovarsi in
posizione adatta a ispezione ed alla lettura, al riparo sia dal gelo che
dalla eccessiva temperatura estiva e, comunque, da tutte quelle azioni
che le forti variazioni di temperatura possono produrre e da altri
possibili danni.
L’utente dovrà concedere, per esso, il posto richiesto.
Il contatore deve essere collocato dentro una apposita nicchia chiusa
con sportello metallico del quale anche l’utente avrà la chiave per
poter avere libertà di manovra del rubinetto di arresto con cui termina
la presa.Tale nicchia deve essere ricavata nel muro frontale dello
stabile, purché sul fronte della strada, in corrispondenza del punto di
immissione della conduttura di alimentazione in modo che il contatore
stesso possa essere letto e controllato anche in assenza dell’utente.
Si fa divieto di installare il contatore in locali di abitazione o in
locali di servizio.
Occorrendo, il contatore potrà anche essere collocato in un pozzetto
appositamente costruito in fregio alla sede stradale.
L’utente dovrà, comunque, sempre garantire agli incaricati dal Comune
libero accesso al posto dove è collocato il contatore.
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Ogni fabbricato deve avere, di norma, un’unica presa ed un unico
contatore generale per ogni accesso esterno.
E’ ammesso che solo un contatore serva a più fabbricati del medesimo
utente quando trattasi di portinerie, magazzini o altri edifici che, per
la loro ubicazione all’interno della medesima proprietà cintata o per la
loro particolare destinazione, possano, senza dubbi, considerarsi quali
"dipendenze" dell’edificio principale, ancor che al medesimo non
direttamente uniti.
Qualora vengano richieste più concessioni per uno stesso stabile avente
ingresso esterno unico per tutti i richiedenti, è in facoltà
dell’Amministrazione comunale di concedere altre prese o di sostituire o
trasformare l’eventuale unica primitiva concessione, quando sia
possibile installare i contatori di tutti gli utenti secondo le modalità
indicate nell’articolo precedente: ogni utenza perciò deve avere la sua
colonna montante e, per ogni attacco con la colonna montante, vi deve
essere un rubinetto di intercettazione,`prima del contatore, sigillato
con i piombi del Comune.
Quando vengano richieste altre concessioni per uno stesso stabile ove
siano già in opera una o più colonne montanti, il Comune può farle o
trasformarle per riordinare tutto l’impianto.
In tali casi, come per ogni operazione che fosse richiesta per le prese
già esistenti, i relativi concessionari dovranno sempre rimborsare al
Comune tutte le spese, come da preventivo redatto secondo le modalità
indicate nell’art. 24.
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Quando il Comune ritenga che il contatore si trovi in luogo poco adatto
alle verifiche od alla sua conveniente conservazione, può disporne lo
spostamento senza bisogno di preavviso per l’utente, quando vi sia
l’urgenza di provvedere.
Le spese di rimozione sono a carico dell’utente soltanto quando lo
spostamento sia reso necessario per cause da lui determinate.
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Il diametro della presa e del contatore saranno stabiliti
dall’Amministrazione comunale, a suo esclusivo giudizio, sulla base
degli elementi forniti dal richiedente con la domanda di cui all’art.
20. 2.Nel caso che, in relazione all’effettivo consumo, tale diametro
risultasse insufficiente, il Comune provvederà alla sostituzione della
tubazione o del contatore o di entrambi con altri di maggior diametro, a
spese del concessionario quando il consumo e l’impianto privato non
corrispondano alla richiesta a suo tempo presentata dallo stesso.
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E’ in facoltà del Comune di apportare, in ogni momento, modifiche alle
opere di presa, dando di ciò, preavviso di almeno 24 ore all’utente
interessato, nel caso che dovesse essere sospesa l’erogazione
dell’acqua.
Quando le modifiche vengono apportate a richiesta dell’utente, le
relative spese sono a carico di questi, in base al preventivo redatto
secondo le norme di cui all’art 24.
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I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di
diramazione interna dopo il contatore e loro accessori.
La tubazione che sarà posta subito dopo l’apparecchio di misurazione,
fino alla prima diramazione, dovrà essere di diametro non inferiore a
quella in arrivo al contatore.
Le altre condutture dovranno avere un diametro proporzionato alla loro
lunghezza, all’entità del consumo dell’acqua, al diametro o al numero
dei rubinetti o loro equivalenti.
A tal uopo, i concessionari dovranno uniformarsi a tutte le prescrizioni
che l’ufficio tecnico comunale riterrà necessario che siano osservate
nell’interesse del servizio pubblico e privato e dell’igiene.
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Per tutte le opere di diramazione interne e loro accessori, dopo il
contatore, il concessionario può adoperare il tipo e la qualità di
materiale di suo gradimento, purché tale materiale sia innocuo e non
disciolga sostanze nocive nell’acqua.
Qualora l’acqua debba essere contenuta in serbatoi di distribuzione,
questi, oltre a rispondere dei requisiti sopra indicati, dovranno essere
collocati in luogo chiuso a chiave, difeso dall’eccessivo calore estivo
e dal gelo, facilmente accessibile per i controlli e pulizia.
Detti serbatoi dovranno essere inoltre, muniti di coperchio e di scarico
del troppo pieno non collegato direttamente a latrine o pozzi neri.
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Nell’esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le
seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche:
- non vi dovranno essere collegamenti diretti e comunicazioni tra le
condutture servite dall’acquedotto comunale ed altre condutture d’acqua
potabile, o non, o con condotti di fognature o di scarico, neppure con
l’intermediario di valvole di ritegno, rubinetti etc.,
- tutti i rubinetti debbono lasciare uscire l’acqua con zampillo libero,
visibile, al di sopra del livello superiore dei serbatoi, depositi,
bacini, tinozze etc., in modo che l’acqua uscita non possa in alcun modo
ritornare nei tubi conduttori e nel sistema della tubazione;
- i condotti per la pulizia delle latrine, orinatoi etc., devono essere
alimentati da speciali cassette, alle quali l’acqua pervenga, per libero
deflusso, da bocche sollevate almeno 5 cm. sul massimo livello delle
cassette stesse;
- per chiudere il deflusso dell’acqua, non possono essere impiegati
rubinetti a chiusura automatica o altri organi intercettori, che diano
luogo a colpi di ariete nelle tubazioni;
- è vietata l’applicazione di pompe di qualsiasi genere con aspirazione
diretta nelle condutture di acqua potabile.
L’utente dovrà provvedere convenientemente, a sue spese, per lo
smaltimento e lo scarico delle acque di rifiuto.
Ogni inadempienza alle disposizioni di cui sopra, e ad ogni altra
eventualmente imposta dal Comune a norma dell’ultimo comma dell’art. 46,
provocherà la sospensione del servizio.
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Qualora venga ritenuto opportuno o necessario, prima dell’allacciamento
alla presa, gli impianti interni saranno sottoposti al collaudo tecnico
e sanitario del Comune, da certificarsi mediante verbale sottoscritto
dai funzionari incaricati e conservato in atti. In tal caso la parte di
tubazione privata destinata a restare sotto la pressione della
conduttura, è provata, prima di essere posta in uso, ad una pressione
indicata dall’Ufficio tecnico comunale.
Qualora dal collaudo risultasse che gli impianti interni non sono stati
installati secondo le prescrizioni generali e speciali impartite, non
sarà autorizzata l’erogazione dell’acqua. Per tali collaudi sono dovuti
i diritti e le indennità stabiliti in ordine alle vigenti disposizioni
per le prestazioni del tecnico e dell’autorità sanitaria competente
nell’interesse dei privati.
Per gli impianti interni di modesta entità, il collaudo tecnico
sanitario può essere sostituito, a giudizio del tecnico comunale, dal
nulla osta all’allacciamento, dal medesimo rilasciato in base alla
constatazione dell’avvenuta regolare esecuzione degli impianti stessi.
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Il concessionario non potrà apportare variazioni alle proprie
condutture, senza aver prima avvertito, per iscritto, indicando la
natura e la circostanza delle modificazioni stesse, l’Ufficio tecnico
comunale, il quale può impartire, all’uopo, prescrizioni conformemente a
quanto stabilito con l’ultimo comma del precedente art. 46.
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Il Comune può, nelle ore diurne e previo avviso, procedere, a mezzo dei
suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed
apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell’acqua
,anche interni agli stabili ed ai relativi accessori.
In caso di rifiuto da parte dell’utente o di chi per esso, a permettere
e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la sospensione
dell’erogazione dell’acqua.
Il concessionario ha la facoltà di presenziare o farsi rappresentare a
tutte le verifiche. Per il caso di visita agli impianti interni sarà
dato preavviso di almeno un giorno.
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Qualora venissero riscontrate, negli impianti privati, irregolarità o
infrazioni alle norme del presente regolamento o alle eventuali
prescrizioni particolari cui all’utenza fosse condizionata, o, in
genere, opere non autorizzate, il Comune può sospendere la fornitura
dell’acqua fin tanto che l’utente non abbia eliminato le irregolarità o
inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell’utente
o che questi possa richiedere la rescissione del contratto.
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Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti del
concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere
cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal punto
di presa o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, o, in genere,
da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.
L’utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese
per le perdite di acqua derivanti da fughe visibili o no, che il
contatore avrà misurato.
Nemmeno per le dispersioni di acqua dovute al gelo sarà concesso alcun
abbuono sui consumi segnati.
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In deroga a quanto esposto dalla lettera a) del primo comma dell’art.
47, l’Amministrazione comunale può, in caso di comprovata necessità,
autorizzare gli utenti che disponessero di impianti privati di acqua
potabile ad allacciare questi alla conduttura servita dall’acquedotto
comunale, sotto l’osservanza delle prescrizioni che saranno impartite
caso per caso.
Dovranno, comunque, essere impiegati impianti atti ad evitare, nella
maniera più assoluta, l’approvvigionamento promiscuo o la comunicazione
fra le due sorgenti di alimentazione.
Non sarà, inoltre, consentito l’allacciamento se il concessionario non
dimostri, con controllo periodico come per l’acquedotto comunale, la
perfetta potabilità chimica e batteriologica dell’acqua del suo impianto
privato.
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In tutti i fabbricati aventi più di tre piani fuori terra è data facoltà
di installare un impianto di sopraelevazione a mezzo di un autoclave, di
tipo autorizzato dall’Ufficio tecnico comunale.
Sotto l’osservanza delle norme impartite dall’Ufficio tecnico comunale,
i concessionari che avessero necessità di una pressione superiore a
quella normale di esercizio dell’acquedotto, potranno installare un
sistema di sollevamento dell’acqua.
In entrambi i casi, unitamente alla domanda di autorizzazione, dovranno
essere presentati di disegni, i tipi ed i calcoli.
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CAPO III - CONCESSIONI SPECIALI
La tubazione della presa per l’alimentazione delle bocche da incendio
private è munita, all’inizio della proprietà privata, di una saracinesca
con volantino, che sarà lasciata e sigillata aperta, onde tenere la
conduttura interna sotto la pressione di esercizio dell’acquedotto.
All’estremità della tubazione, prima della bocca di incendio oppure nel
punto di diramazione delle condutture che alimentano le bocche da
incendio sarà posta, in pozzetto, un’altra saracinesca chiusa e
sigillata dal Comune.
Tutte le opere fino alla seconda saracinesca inclusa, saranno eseguite e
mantenute a cura del Comune ed a spese del concessionario, secondo le
modalità indicate nel capi I° e II° del presente titolo.
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Solo in caso di incendio il concessionario può rompere il sigillo,
aprire la saracinesca e immettere così l’acqua nelle condutture che
alimentano le bocche.
Il suggellamento dovrà essere subito notificato, a cura del
concessionario, al Comune, per il necessario ripristino del sigillo.
Il dissuggellamento delle saracinesche all’infuori dei casi di incendio,
fatto senza preventivo consenso dell’Amministrazione comunale, comporta
un indennizzo a favore del Comune pari all’importo corrispondente al
consumo dell’ultimo anno secondo le tariffe in vigore all’epoca, salva e
riservata sempre l’azione giudiziale ed ogni eventuale maggiore
risarcimento.
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Prima che la seconda saracinesca venga chiusa e piombata, l’utente potrà
provare gratuitamente il funzionamento delle bocche da incendio, previo
nulla osta scritto da parte dell’Amministrazione comunale, la quale può
imporre particolari prescrizioni di durata ed orario.
L’utente che volesse successivamente collaudare il suo impianto, dovrà,
volta per volta, richiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione
scritta, previo pagamento dei compensi di cui all’art. 56.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di fare presenziare
alle suddette prove di funzionamento un suo incaricato.
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Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all’azione e
all’efficacia delle bocche da incendio.
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CAPO IV° - NORME RELATIVE Al PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI
L’obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo dell’acqua incomincia
dal giorno in cui viene attivato l’allacciamento.
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Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione nei pagamenti o
alcuna indennità nel caso di interruzione causate da rotture o guasti
alle opere di prese delle sorgenti, alle condutture esterne, alle rete
di distribuzione o ai serbatoi, o comunque derivanti da lavori di
ordinaria e straordinaria manutenzione dell’acquedotto o di altri
manufatti o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione
stessa.
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La riscossione del corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio è
fatta a mezzo di apposita bolletta:
- col sistema del versamento in conto corrente postale;
- tramite istituti di credito;
- o tramite appositi sportelli di riscossione;
- con altre modalità stabilite dall’Amministrazione comunale.
La riscossione ed il successivo controllo è affidato all’Ufficio entrate
del Settore finanze.
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Il consumo dell’acqua verificato periodicamente dai letturisti, verrà
stabilito sottraendo dalla cifra letta nel contatore quella di cui alla
lettura precedente.
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L’utente ha diritto di far verificare il contatore, previo pagamento
della somma stabilita nell’allegata tariffa per le spese di verifica.
Detta somma gli verrà restituita, se il reclamo risulta fondato;
altrimenti verrà incamerata dal Comune.
Il funzionamento di un contatore si intenderà regolare quando le sue
indicazione risultano comprese entro un limite di tolleranza del 5% (in
più o in meno) dell’effettiva erogazione. In tal caso non si procede
alla rideterminazione dei consumi in bolletta.
Ove si superi predetta percentuale del 5% i consumi verranno
rideterminati secondo le modalità di cui all’art. 64.
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Nel caso di accertata bolletta inesatta, emessa irregolare a seguito di
errore materiale commesso dall’Ufficio acquedotto nella lettura
indicante i consumi dell’acqua, viene autorizzata la sospensione della
riscossione dell’intera bolletta ove è compreso l’indebito.
La definizione, rilevata d’ufficio, deve avvenire nella bollettazione
immediatamente successiva.
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Qualora non sia possibile stabilire l’esatta quantità dell’acqua
consumata, a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore
o per guasto del medesimo, il consumo verrà determinato sulla base delle
indicazioni di un nuovo contatore accertate dopo un periodo pari a sei
mesi.
Qualora, nonostante l’accertato regolare funzionamento del contatore, si
siano registrati consumi eccezionalmente superiori o inferiori (oltre il
100%) alla media degli ultimi anni regolarmente accertata, ovvero ai
consumi registrati nei sei mesi successivi alla verifica stessa, senza
che siano intervenute cause addebitabili a colpa o negligenza del
concessionario, la Giunta, anche d’ufficio, può rideterminare il consumo
secondo le modalità del comma precedente.
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Per il servizio di riscossione di tale cespite di entrata è incaricato
l’Ufficio entrate alle dipendenze della Ripartizione ragioneria, il
quale dovrà osservare le disposizioni che regolano la riscossione delle
entrate patrimoniali.
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La bolletta relativa al pagamento del canone dell’acqua dovrà in linea
di massima avere le seguenti caratteristiche:
- deve essere suddivisa in tre parti o tagliandi chiamati tagliando A -
B - C;
- il tagliando A, qualunque sia il tipo di riscossione, deve essere
restituito al comune per la contabilizzazione delle riscossioni;
- il tagliando B, comunque sia il tipo di riscossione, deve essere
tenuto dall’ufficio che effettua la riscossione;
- il tagliando C) deve rimanere in possesso dell’utente.
Le bollette ed il ruolo saranno stampate dal C.E.D. a seguito della
comunicazione della lettura indicante i consumi.
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Nel caso di constatata irregolarità dei consumi viene autorizzata la
sospensione della riscossione della bolletta di pagamento in atto alla
data del reclamo da parte dell’utente, definendo i consumi nella
bollettazione immediatamente successiva e, comunque, fatta salva la
procedura indicata dall’art. 64.
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La distribuzione delle bollette agli utenti avverrà a mezzo del servizio
postale o con altri sistemi scelti dall’Amministrazione.
Nel termine di scadenza indicato nella bolletta l’utente dovrà
provvedere al pagamento dell’importo totale figurante nella bolletta
stessa.
Oltrepassato il termine di trenta giorni dalla data di scadenza il
Comune sarà in diritto di sospendere la somministrazione dell’acqua
senza obbligo di ulteriore avviso.
Il Comune potrà consentire che, immediatamente prima che gli incaricati
dell’Amministrazione procedano alla chiusura della presa per sospendere
la somministrazione dell’acqua, l’utente effettui il pagamento della
bolletta scaduta, oltre una penale che verrà addebitata con la
successiva bolletta. 5.Qualora anche dopo la chiusura della presa
l’utente non corrisponda l’importo dovuto, il Comune procederà entro il
mese successivo alla scadenza della bolletta, al taglio dell’allaccio,
col ritiro del contatore.
In questa seconda ipotesi per ottenere la riattivazione dell’utenza,
l’utente dovrà pagare la somma che sarà calcolata dall’ufficio tecnico
per rimborso spese di riallaccio.
Per i ritardati pagamenti verrà applicata una indennità di mora, che
verrà addebitata con la bolletta successiva.
Il Comune, in occasione dell’invio agli utenti delle bollette, emetterà
apposito comunicato stampa.Qualora il concessionario non dovesse
ricevere la bolletta, è obbligato a rivolgersi all’Ufficio
amministrativo dell’acquedotto per il pagamento del corrispettivo
dovuto.
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La contabilizzazione delle somme riscosse avverrà con procedure
automatizate tramite il C.E.D. comunale. L’ufficio entrate responsabile
della contabilizzazione e riscossione delle bollette a mezzo di apposito
terminale collegato col C.E.D. comunicherà giornalmente i dati delle
bollette pagate ricavando gli stessi dal tagliando A in suo possesso.
A intervalli settimanali richiederà al C.E.D. i dati relativi alle somme
riscosse memorizzate nel centro elaborazione ed emetterà reversale di
pari importo. Ad intervalli quindicinali il C.E.D. fornirà all’Ufficio
entrate appositi tabulati indicanti:
- il totale delle somme riscosse fino al termine della quindicina;
- l’elenco per differenza degli utenti morosi.
Il totale delle somme riscosse comunicate dal C.E.D. devono essere di
pari importo al totale delle reversali emesse per quel titolo.
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I concessionari dovranno versare al Comune, contestualmente ai diritti
di allaccio, un’anticipazione sui consumi.
Tali anticipazioni verranno conguagliate all’atto della cessazione della
concessione.
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Quindicinalmente l’Ufficio entrate trasmetterà all’Ufficio acquedotto
l’elenco degli utenti morosi per i quali sia scaduto il termine di
trenta giorni indicato nella bolletta e ciò ai fini della sospensione
obbligatoria della somministrazione dell’acqua
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TITOLO IV: - DISPOSIZIONI FINALI E PENALITA' nt> DISPOSIZIONI FINALI E PENALITA' DISPOSIZIONI FINALI E PENALITA'
Qualsiasi reclamo per i guasti, interruzione del servizio etc. o, in
genere, per qualunque ragione connessa all’andamento del servizio, deve
essere fatta per iscritto all’Amministrazione comunale
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Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal
presente regolamento o dal contratto o dal regolamento comunale di
igiene, e che, comunque, arrecassero pregiudizio al servizio e danni
agli impianti o alla proprietà del Comune, saranno passibili della
immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, o alla
rescissione del contratto, salvo e riservata ogni altra eventuale azione
civile e penale
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Fermo restando il disposto del terzo comma dell’art. 56 per l’indennizzo
dovuto per il suggellamento delle saracinesche delle bocche da incendio,
la manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai
rubinetti d’arresto, e a quant’altro posto in opera dal Comune,
comporta, oltre al pagamento delle penalità previste dal presente
regolamento, anche il pagamento da parte dell’utente, di un indennizzo
nella misura stabilita nell’allegata tariffa, comprensivo delle spese
per il ripristino dei sigilli.
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Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non
costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o
regolamenti generali, e fatta sempre salva ogni altra eventuale azione
in sede civile, sono accertate e punite con la procedura di cui agli
art. 106 e 110 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934,
n. 383 e successive modificazioni, salvo quanto previsto per i casi di
contaminazione dell’acqua dall’ art. 249 del T.U. delle leggi sanitarie,
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
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Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui
all’articolo precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo la
inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono
sempre a carico dell’utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle
al Comune.
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L’Amministrazione comunale si riserva di modificare, anche tutte o parte
delle norme del presente Regolamento, inserendo quelle altre
disposizioni che riterrà necessario o opportuno nell’interesse pubblico.
Coloro che già usufruiscono della concessione dell’acqua al momento
della emanazione di tali nuove prescrizioni, potranno rescindere la
concessione stessa mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi
all’Amministrazione comunale entro un mese dalla data della
pubblicazione delle norme stesse.
In mancanza di detta dichiarazione, le nuove norme si intenderanno
accettate come previsto nel precedente art. 23.
L’Amministrazione comunale si riserva, altresì, di apportare eventuali
variazioni alle tariffe, anche in ottemperanza a disposizioni di legge.
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Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che, approvato dagli
organi tutori, sarà stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio del Comune.
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Le deliberazioni, il regolamento vigente ed ogni altra norma in
contrasto col presente regolamento si intendono revocati.
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Il presente regolamento produce i suoi effetti anche sulle posizioni
contabili pregresse non definite. Tutte le cauzioni versate dagli utenti
devono intendersi anticipazioni sui consumi a norma dell’art. 69.
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