Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista
Oggetto del regolamento
2) L’attività di acconciatore è disciplinata dalla Legge 17.8.2005 n°174 e, fino a nuove disposizioni regionali in quanto compatibili, dalla Legge 14.2.1963, n. 161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n. 1142 e dalla Legge 29.10.1984 n°735.
3) L’attività di estetista, ivi compresi tutti gli Istituti di bellezza comunque denominati, è disciplinata dalla Legge 4.1.1990 n. 1.
4) Le attività di acconciatore ed estetista sono altresì disciplinate dalle disposizioni del presente Regolamento, e possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di società di persone o di capitali.
5) Si precisa che la tipologia dell’attività di acconciatore ricomprende le attività precedentemente denominate di parrucchiere e barbiere.
6) Non sono soggette alla disciplina del presente regolamento le attività di tatuaggi, piercing, attività di sauna e solarium purché svolte in assenza di un contatto diretto col cliente e le attività di trattamento con raggi UVA purché svolte in apposite cabine azionate direttamente dai clienti e a spegnimento automatico. Per l’attività di tatuaggi e piercing si rimanda alla allegata nota del 20.2.1998 del Ministero della Sanità relativa alle «Linee Guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza» e alla nota del 16.7.1998 relativa ad alcuni chiarimenti inerenti le linee guida. Per l’attività di sauna e solarium si rimanda all'allegato parere espresso in data 14.3.2006 dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL n°1 di Sassari in merito all’esclusione di tali tipologie dall’attività di estetista.
7) Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti in forma ambulante, ossia su area pubblica. E’ ammesso l’esercizio dell’attività di acconciatore ed estetista a domicilio del cliente.
8) Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Obbligo della denuncia inizio attività
1) Le norme citate al precedente articolo prevedono il rilascio
di autorizzazioni all'esercizio. In conformità al principio della
semplificazione amministrativa e secondo quanto espressamente
stabilito dalla L.241/1990 e successive modifiche e integrazioni,
tali autorizzazioni, non soggette a pianificazione o
contingentamento, sono sostituite da una D.I.A. (DENUNCIA INIZIO
ATTIVITA' ).
2) Chiunque intenda avviare nel territorio del Comune le attività
indicate nel precedente art. 1 deve presentare al Comune Denuncia di
Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e successive
modifiche e integrazioni, e l'attività può essere iniziata decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della D.I.A., previa
acquisizione del nulla osta igienico-sanitario relativo ai locali e
alle attrezzature da depositarsi, in copia, sempre agli Uffici
Comunali, unitamente alla comunicazione di effettivo inizio
dell'attività.
Natura e limiti dell’attività
1) Se il titolare di un impresa presenta una D.I.A. per attività
di acconciatore per più di una unità locale, deve essere designato
per ogni unità un responsabile tecnico (*socio partecipante al
lavoro, familiare coadiuvante o dipendente dell'impresa) in possesso
dell'abilitazione professionale. Diversamente l'orario lavorativo
nelle diverse unità non dovrà coincidere, in quanto lo stesso
titolare deve garantire la propria presenza durante l'esercizio
dell'attività.
2) Quanto previsto dal comma 1 viene esteso anche alla attività di
estetista con la differenza che in ogni unità locale chiunque
eserciti "professionalmente" l'attività (soci e dipendenti) deve
essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione
di estetista.
Adempimenti del titolare
1) Copia della denuncia di inizio delle attività disciplinate dal
presente Regolamento deve essere esposta e ben visibile nei locali
dell’esercizio stesso, unitamente alla tabella delle tariffe
praticate, alla comunicazione di effettivo inizio e al nulla osta
igienico - sanitario.
2) Il titolare e gli altri responsabili (direttore tecnico)
rispondono della conformità dell'attività e dell'esercizio alle
disposizioni di legge e alle disposizioni del presente regolamento .
3) Essi rispondono, altresì, dell'ottemperanza delle disposizioni in
materia di tutela del lavoro, della prevenzione dei rischi e di
responsabilità civile correlate all'esercizio dell'attività.
Orario degli esercizi
1) I giorni e gli orari di apertura sono liberamente determinati
dall’esercente nell'arco temporale giornaliero fissato fra le ore
8.00 e le ore 21.00, comprese le giornate domenicali e festive, con
l’unico onere di renderli visibili al pubblico cioè affissi sulla
porta di accesso all'attività.
2) Per il solo personale dipendente il limite massimo delle ore
settimanali è stabilito dalla vigente normativa,
3) Per le attività svolte all'interno dei centri commerciali si
applicano le disposizioni dettate dalla normativa commerciale
vigente .
Norme per la presentazione della denuncia di inizio attività
1) La Denuncia di inizio attività (D.I.A.) deve essere presentata
al Comune nel quale si intende svolgere l'attività e deve contenere
le seguenti indicazioni, rese nella forma delle autocertificazioni e
delle dichiarazioni sostitutive secondo le norme vigenti:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza del titolare
o del legale rappresentante della Società, sede sociale, codice
fiscale, numero e data di iscrizione al REA presso la Camera di
Commercio (se iscritto);
b) tipo di attività che il richiedente intende svolgere;
c) esatta ubicazione e destinazione d’uso del locale (artigianale o
commerciale), in cui il richiedente intende esercitare l’attività;
d) titolarità e indicazione del requisito professionale.
2) Per le imprese che nominano un responsabile tecnico la D.I.A.
deve essere corredata da espressa accettazione dell’incarico da
parte dello stesso Responsabile Tecnico.
Requisiti
1) L’esercizio delle attività contemplate dal presente
Regolamento è subordinato alle seguenti condizioni:
a) compimento del 18° anno di età dell’aspirante titolare (salvo che
il titolare sia minore emancipato);
b) possesso da parte del richiedente (impresa individuale o società)
dei requisiti previsti dalla L.443/1985 e s.m.i. per il
riconoscimento della qualifica artigiana qualora si tratti di
impresa artigiana;
c) regolare costituzione della società, nonché iscrizione della
stessa nel Registro delle Imprese, nel caso di società diverse da
quelle artigiane;
d) possesso della qualifica professionale ai sensi della normativa
vigente;
e) sussistenza dei requisiti igienico-sanitari del locale e di tutte
le attrezzature destinate alle lavorazioni;
f) sussistenza dei requisiti urbanistici ed edilizi del locale e dei
requisiti di sicurezza dei locali e degli impianti richiesti ai fini
dell'agibilità edilizia;
g) conformità dei locali e delle attrezzature alle norme in materia
di sicurezza e di prevenzione infortuni sul lavoro.
2) Non è consentito l'esercizio dell'attività in un locale non
conforme alla normativa in materia igienico- sanitaria, edilizia e
urbanistica, anche se lo stesso era precedentemente adibito ad
attività di acconciatore e/o estetista.
Qualifiche professionali
1) Il possesso della qualifica professionale riconosciuta ai
sensi della normativa vigente, può essere autocertificato alle
condizioni stabilite dalla normativa vigente.
2) La qualifica professionale per l’attività di acconciatore deve
essere posseduta:
a) in caso di ditta individuale dal titolare;
b) in caso di società artigiana dalla maggioranza dei soci;
c) in caso di società non artigiana dal legale rappresentante o dal
responsabile tecnico dipendente dell'impresa.
3) Per le imprese che esercitano l'attività di acconciatore in più
unità locali deve essere designato, nella persona del titolare, di
un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un
dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
dell'abilitazione professionale.
4) Nel caso di esercizio dell’attività di estetista, il requisito
professionale è comunque richiesto per tutti coloro che esercitano
l’attività in maniera professionale.
Requisiti dei locali
1) Tutti gli esercizi di cui al presente Regolamento devono
essere conformi alla vigente normativa igienico sanitaria ed
edilizio - urbanistica.
2) I locali devono avere una superficie minima totale di:
a) mq. 25 per l’esercizio dell’attività di acconciatore;
b) mq. 30 per l’esercizio dell’attività di estetista;
c) mq. 55 per l’esercizio promiscuo dell’attività di acconciatore ed
estetista.
3) Nelle superfici di cui sopra sono compresi i servizi igienici ed
eventuali altri locali accessori. Gli esercizi per l'attività di
estetista destinati ad un utenza mista (maschile e femminile) devono
sempre garantire servizi igienici separati, di cui uno adattato
all'uso dei disabili. E' consentito l'uso promiscuo dei servizi
igienici da parte del personale e dell'utenza purché del medesimo
sesso. Ad uso esclusivo del personale deve sempre essere garantito
un locale ad uso spogliatoio. Negli esercizi destinati all'attività
di acconciatore deve essere garantito un servizio igienico, anche ad
uso promiscuo, preferibilmente adattato all'uso dei disabili. Per i
locali con superficie superiore a 250 mq. il predetto adattamento è
obbligatorio. Sono fatte salve ulteriori e più specifiche
prescrizioni da parte dell'AUSL n° 1.
4) I locali devono essere conformi a quanto prescritto dalla Legge
n. 13/1989 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche
.
5) La destinazione d’uso dei locali deve essere artigianale o
commerciale.
6) La conformità dei locali, delle attrezzature e delle
suppellettili destinate allo svolgimento dell’attività alla
normativa igienico-sanitaria è accertata dai competenti Servizi
dell'AUSL n°1.
Inizio dell’attività
1) Il titolare può iniziare la nuova attività, decorsi 30 giorni
dalla data di presentazione al Comune della denuncia di inizio
attività, attestata dal timbro di ricevimento apposto dal Comune
stesso, a condizione che sia stata presentata, sempre al Comune, la
comunicazione di effettivo inizio, unitamente al nulla osta igienico
sanitario, se non depositato con la D.I.A.. Se il titolare non
attiva l'esercizio entro un anno dalla data di presentazione della
DIA, l'ufficio procede all'archiviazione della D.I.A. dandone
comunicazione all'interessato.
2) La ripresa dell'attività sarà pertanto subordinata alla
presentazione di nuova denuncia di inizio attività e sarà sottoposta
a nuovo procedimento.
Sospensione a richiesta del titolare
1) Ogni sospensione dell'esercizio dell’attività per un periodo
superiore a 30 giorni deve essere preventivamente comunicata
all’Amministrazione e non può superare il termine di un anno, a pena
di provvedimento di chiusura di attività.
2) Della ripresa dell'attività deve essere data altresì preventiva
comunicazione ai competenti uffici comunali.
Trasferimenti di sede
1) Il trasferimento dell'attività in altro locale, trattandosi di
esercizio già esistente, non viene assoggettato a D.I.A. ma a
comunicazione.
2) La comunicazione, contenente i dati, le dichiarazioni e gli
allegati stabiliti nel presente Regolamento per la D.I.A., legittima
il trasferimento dell'attività a condizione che sussistano i
requisiti di cui al precedente art. 6 e sia presentata al Comune
corredata del nulla osta igienico sanitario.
3) Si applicano alla comunicazione di trasferimento le medesime
disposizioni stabilite per la D.I.A. non escluse quelle in materia
di interruzione degli effetti, di archiviazione nonché le
disposizioni in materia di adempimenti del titolare e di sanzioni.
Commercio e prodotti
1) Alle imprese esercenti le attività di cui al presente
Regolamento che vendono prodotti cosmetici inerenti i trattamenti e
i servizi effettuati, al solo fine della continuità dei trattamenti
in corso, non si applicano le disposizioni sulla disciplina del
commercio di vendita al dettaglio vigenti.
2) Ove invece la vendita di prodotti comprenda prodotti non
correlati direttamente ai trattamenti e servizi resi essa si
qualifica come attività di vendita accessoria ed è soggetta alle
disposizioni di cui alle norme commerciali suddette .
Esposizione degli orari
1) E’ fatto obbligo di esporre al pubblico in modo ben visibile
gli orari ed i giorni di apertura e chiusura dell'esercizio
all'esterno del locale.
2) All'interno del locale deve essere esposto in modo ben visibile
il tariffario delle prestazioni.
Vigilanza e sanzioni
1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli
Organi preposti alla vigilanza ed all'accertamento delle violazioni
secondo le leggi vigenti, possono accedere nei locali in cui si
svolgono tutte le attività di cui all'art. 1.
2) Le violazioni al presente Regolamento, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 12 della L.1/1990 e dall’art. 5 della L.
174/2005, sono punite ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto
Legislativo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) con la sanzione
amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
3) E' disposta la chiusura immediata dell’esercizio nei seguenti
casi:
• esercizio abusivo dell'attività, ossia esercizio svolto in assenza
della presentazione della Denuncia inizio attività e/o della
comunicazione di effettivo inizio.
• perdita dei requisiti igienico-sanitari, edilizio -urbanistici o
professionali;
• negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
4) L’esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento
deve essere svolto in modo tale da non causare disturbo alla quiete,
alle attività e al riposo delle persone e comunque nel rispetto dei
limiti massimi dei livelli sonori stabiliti dal D.P.C.M. 1.3.1991,
dalla L. 26.10.1995 n°447 e dal D.P.C.M. 14.11.1997.
5) Ai sensi dell’art. 10 comma 2 della L. 447/95 chiunque superi i
valori limite vigenti è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.160,00.
Entrata in vigore del regolamento
1) Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo
a quello di esecutività della delibera di approvazione.
2) È abrogato il Regolamento approvato con Deliberazione di
Consiglio comunale
n. 134 del 27.12.2001.
3) Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente
Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.