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REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Fonti, principi e finalità

1. Il comune, con il presente regolamento, attua i principi affermati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali), dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184 e dallo Statuto comunale, per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell’attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale.
2. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto dei provvedimenti di cui al successivo capo V.

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Articolo 2 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio del diritto di accesso dei cittadini, singoli ed associati, agli atti e ai documenti amministrativi e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione, per rendere effettiva e consapevole la loro partecipazione all’attività del Comune di Sassari.
 

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Articolo 3 Definizioni in materia di accesso

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni oppure non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dagli organi del Comune e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
 

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Articolo 4 Oggetto del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è esercitato nei confronti di qualunque documento amministrativo secondo la definizione di cui all’art.3 1° comma lettera d) del presente regolamento.
2. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’amministrazione comunale se non abbiano forma di documento amministrativo.
3. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l’amministrazione comunale ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
4. L’amministrazione comunale non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
5. E’ consentito l’accesso ai documenti relativi alla fase istruttoria dei procedimenti amministrativi in corso e ai documenti nel corso dell’avanzamento del procedimento, anche prima della sua conclusione, in conformità alla previsione di cui all’articolo 10 della legge 241 del 1990.
6. Non può essere oggetto di richiesta l’esame diretto dei protocolli generali o speciali, dei repertori, delle rubriche, dei cataloghi di atti, documenti, deliberazioni e contratti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti.
7. Le richieste relative alla consultazione di serie periodiche o di registri di atti, relativi ad un periodo particolarmente esteso o ad un numero di atti rilevante, possono essere accolte solo se hanno per fine studi e ricerche storiche, statistiche e scientifiche. Tali finalità devono essere documentate nella richiesta e l’ammissione è subordinata a condizioni che sono poste per evitare difficoltà al regolare funzionamento degli uffici. La consultazione per comprovati motivi di studio è effettuata gratuitamente, mentre il rilascio di copie è subordinato al pagamento del solo costo di riproduzione.
 

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Articolo 5 Titolari del diritto di accesso

1. Titolari del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni da essi desumibili sono tutti i soggetti “interessati”, di cui all’articolo 3, comma 1 lettera b) del presente regolamento.
 

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Articolo 6 Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento di accesso è il dirigente preposto all’unità organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente ovvero, su designazione di questi, altro o altri dipendenti.
2. Il responsabile del procedimento provvede a tutte le procedure relative all’accesso e comunica i provvedimenti di accoglimento, diniego, limitazione e differimento dello stesso, con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Quando l’unità che ha attivato il procedimento di accesso di sua competenza non dispone di una parte delle informazioni, degli atti e dei documenti, deve richiederli direttamente all’unità che ne è in possesso, la quale è tenuta a dare esito immediato alla richiesta, inviando a quella titolare del procedimento copie degli originali in suo possesso.
 

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CAPO II DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 7 Diritto di accesso e di informazione dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle informazioni, agli atti e ai documenti dell’amministrazione, nonché delle istituzioni, delle aziende, dei consorzi, delle società o di altri organismi da essa dipendenti, utili all’espletamento del loro mandato.
2. I consiglieri comunali esercitano il diritto di accesso e di informazione sulla base della sola dichiarazione di connessione con l’esercizio del mandato. E’ fatto divieto di utilizzare per fini privati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento del mandato. L’esercizio del diritto di accesso e di informazione è gratuito.
3. Al diritto di accesso e di informazione dei consiglieri comunali si applicano le specifiche disposizioni legislative e statutarie, nonché quelle contenute nel regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
 

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CAPO III DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

Articolo 8 Diritto di accesso alle informazioni ambientali

1. Il Comune di Sassari rende disponibile, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.
2. Il diritto di accesso all’informazione ambientale, come definita all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, viene esercitato nei termini, nelle modalità e nelle condizioni fondamentali contemplate dallo stesso decreto.
 

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CAPO IV ESERCIZIO DEL DIRITTO D’ACCESSO

Articolo 9 Identificazione e legittimazione del richiedente

1. L’esercizio del diritto d’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi è effettuato previa identificazione del richiedente che avviene per conoscenza diretta da parte del responsabile del procedimento o di altro impiegato addetto all’unità competente oppure mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione previsti dalla normativa vigente.
2. Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta, che legittima l’esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati.
3. I rappresentanti, tutori e curatori di soggetti interessati all’accesso, devono dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale la stessa è comprovata.
 

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Articolo 10 Notifica ai controinteressati

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la richiesta d’accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 3, 1° comma lettera c) del presente regolamento, è tenuto a dare comunicazione dell’avvio del procedimento di accesso agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione ovvero per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
2. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi.
3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede sulla richiesta.
 

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Articolo 11 Accesso informale

1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. La richiesta, esaminata prontamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie ovvero altra modalità idonea.
3. Il responsabile del procedimento, qualora in base al contenuto del documento richiesto, riscontri invece l’esistenza di controinteressati, invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso.
4. Al procedimento di accesso informale si applica il comma 4 dell’art. 12 del presente regolamento.
 

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Articolo 12 Accesso formale

1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, il responsabile del procedimento invita l’interessato a presentare richiesta di accesso formale, di cui l’ufficio rilascia ricevuta. La domanda, redatta preferibilmente su modulistica predisposta dall’amministrazione e pubblicata sul sito internet, può essere consegnata, all’ufficio preposto, personalmente o anche inoltrata tramite il servizio postale o a mezzo fax, con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente.
2. Il comune di Sassari predispone le necessarie misure organizzative per assicurare che il diritto di accesso possa essere esercitato anche in via telematica.
3. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui il responsabile dell’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.
4. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, dove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
5. La richiesta formale presentata ad ufficio diverso da quello nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dallo stesso immediatamente trasmessa a quello competente e di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.
6. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell’art. 22, comma 5 della legge 241/1990.
7. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni, ai sensi
dell’art. 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta agli uffici dell’amministrazione.
8. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
 

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Articolo 13 Modalità per l’esercizio dell’accesso formale

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge e dal presente regolamento.
2. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, del referente/i, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a giorni 15 (quindici), per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
3. Decorso il congruo periodo di tempo di cui al comma precedente, senza che il richiedente abbia esercitato il diritto di accesso, per ottenerlo dovrà essere presentata una nuova richiesta.
4. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
5. L’esame dei documenti avviene, nelle ore d’ufficio, secondo le indicazioni contenute nell’atto di accoglimento, alla presenza di personale addetto. E’ vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione o alterarli in qualsiasi modo.
6. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata.
7. L’esame dei documenti è gratuito.
8. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché al pagamento dei diritti di ricerca. Gli importi relativi al costo di riproduzione e ai diritti di ricerca sono stabiliti e periodicamente aggiornati con apposita deliberazione della Giunta comunale. I singoli settori interessati possono individuare, con deliberazione di Giunta adottata su loro proposta, costi diversi da quelli fissati per la riproduzione ordinaria, nel caso in cui il rilascio di copie comporti l’uso di apparecchiature speciali, procedure di ricerca di particolare difficoltà o formati particolari su carta speciale.
9. Quando l'invio delle informazioni o delle copie dei documenti è richiesto per posta o altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese per la spedizione o l'inoltro.
10. A richiesta dell’interessato le copie dei documenti e degli atti formati o detenuti dal comune in originale sono rilasciate, previo pagamento dell’imposta di bollo, con autenticazione per conformità all’originale. La richiesta deve essere redatta in carta da bollo. Restano escluse dall’imposta di bollo le domande e le copie dei documenti per i quali, in base alla vigente normativa, è prevista l’esenzione.
11. Il pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca deve essere effettuato mediante versamento diretto al Tesoriere o su conto corrente intestato al Comune di Sassari. Il pagamento dell’imposta di bollo, se dovuto, è effettuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
12. Il versamento a favore del comune delle somme di cui al comma precedente deve essere provato all’atto del ritiro dei documenti.
 

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Articolo 14 Accoglimento della richiesta

1. Il Responsabile del procedimento, istruita la richiesta formale e verificata l’ammissibilità della stessa, ne comunica all’interessato l’accoglimento e le ulteriori informazioni di cui all’articolo precedente.
 

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CAPO V ESCLUSIONI DAL DIRITTO DI ACCESSO

Articolo 15 Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Sono altresì sottratti all’accesso, nei limiti e nell’ambito della loro connessione, i documenti contenenti informazioni relative agli interessi indicati dall’articolo 24 comma 6 della legge 241/1990 e dal regolamento governativo di attuazione. L’esclusione deve essere disposta unicamente in connessione con l’effettiva sussistenza degli interessi richiamati.
3. Sono, inoltre, sottratti all’accesso i documenti amministrativi individuati e riportati nella successiva tabella 1.
4. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. In caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l’accesso è consentito nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. In conformità al citato articolo 60 del decreto legislativo n. 196 del 2003, la richiesta di accesso a documenti amministrativi contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale è accolta solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta stessa è di rango almeno pari ai diritti del controinteressato ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
6. Nel caso di richiesta di accesso di cui al comma precedente, se non si perviene alla definizione di una soluzione concordata tra il titolare della pretesa di accesso e il titolare della pretesa alla riservatezza, l’esecuzione del provvedimento di accoglimento, previamente comunicato anche al soggetto cui i dati si riferiscono, è differita alla data successiva alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale (30 giorni dalla notificazione o comunicazione individuale al richiedente e al controinteressato del provvedimento di accoglimento ad esecuzione differita). Nella determinazione del termine entro il quale l’esecuzione del provvedimento è sospesa, il responsabile del procedimento deve considerare anche i tempi necessari alla notifica del ricorso. In caso di ricorso al tribunale amministrativo regionale, l’accesso è ulteriormente differito fino alla decisione del tribunale.
 

TABELLA 1
DOCUMENTI ESCLUSI DALL’ACCESSO

Sono sottratte, nei limiti stabiliti dall’articolo 15 del presente regolamento, le seguenti categorie di atti e documenti amministrativi formati o, comunque, detenuti dall’amministrazione ai fini dell’attività amministrativa:
1. documenti attinenti all’organizzazione e al funzionamento della polizia municipale e all’impiego dei relativi addetti relativamente alla programmazione dell’attività di vigilanza e di controllo ed alle operazioni che vengono effettuate anche in collaborazione con le altre forze di polizia;
2. documenti relativi alla protezione e custodia delle armi in dotazione della polizia comunale nonché alla sicurezza delle sedi e delle infrastrutture degli uffici del comune;
3. documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale di edifici adibiti ad installazioni militari e penitenziarie, a sedi di uffici e organi con compiti di tutela dell’ordine pubblico e repressione della criminalità, finché dura tale destinazione;
4. documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale di edifici destinati all’esercizio dell’attività creditizia e/o valutaria, finché dura tale destinazione;
5. elaborati tecnico progettuali e documentazione connessa relativamente ai lavori di installazione di sistemi di sicurezza riguardanti edifici pubblici e privati;
6. documenti sottoposti a sequestro per ordine dell’autorità giudiziaria;
7. pareri legali espressi dall’Avvocatura comunale o da avvocati esterni all’ente ovvero altri pareri espressi da consulenti giuridici o tecnici in relazione ad una lite in potenza o in atto e la corrispondenza inerente;
8. atti difensivi posti in essere nel corso di giudizi e la corrispondenza inerente;
9. documenti relativi alle situazioni personali familiari dei cittadini risultanti dagli atti dell’anagrafe e dallo stato civile la cui riservatezza è stabilita dalla legge (adozione, affido familiare, paternità e maternità, cambiamento di sesso, ecc.);
10. provvedimenti relativi al trattamento sanitario obbligatorio e documenti allegati;
11. accertamenti medici e medico legali relativi al personale anche in quiescenza;
12. documentazione caratteristica, matricolare, nonché relativa allo stato di servizio del personale dipendente per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;
13. documentazione attinente provvedimenti di destituzione, licenziamento, decadenza, dispensa, sospensione dall’impiego per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;
14. nominativi del personale delegante e versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali;
15. cartelle sociali e socio – assistenziali, ivi compresa tutta la documentazione che concorre a formarle, e relazioni e proposte di intervento redatte da operatori socio – assistenziali, per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;
16. documentazione relativa alla concessione di contributi, utilità e benefici di carattere assistenziale (sussidi, indennizzi, prestiti e mutui) per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;
17. atti dei privati detenuti occasionalmente dall’amministrazione comunale in quanto non scorporabili da documenti utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;
18. documenti che altre Amministrazioni escludono dall’accesso e che l’Amministrazione comunale detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
 

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Articolo 16 Differimento dell’accesso

1. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
2. Il differimento dell’accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24 comma 6 della legge 241/90 o per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
3. Il differimento è, altresì, disposto per le categorie di documenti individuati e riportati nella successiva tabella 2.
4. L’atto con il quale è disposto il differimento dell’accesso ne indica la durata.
5. Il differimento può essere rinnovato se permangono le esigenze di cui al comma 2.
6. Il differimento dell’accesso può riguardare anche solo una parte dell’atto.

TABELLA 2
DOCUMENTI PER I QUALI L’ACCESSO E’ DIFFERITO
Fatta salva la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino alla approvazione dell’aggiudicazione.
Gli atti di cui alle lettere a), b) e c), fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
Il differimento dell’accesso è altresì disposto per:
1. i documenti dei procedimenti concorsuali fino alla definizione delle singole fasi sub-procedimentali;
2. atti e documenti attinenti a procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, fino alla conclusione del relativo procedimento;
3. rapporti alle Autorità giudiziarie ed alla Procura della Corte dei Conti, nonché richieste o relazioni di detti organi, ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si palesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali, fino alla conclusione del relativo procedimento;
4. atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alle competenti Autorità giudiziarie, fino alla conclusione del relativo procedimento.
 

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Articolo 17 Esclusione temporanea

1. Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, l’esercizio del diritto di accesso agli atti dell’amministrazione comunale può essere temporaneamente escluso per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2. La dichiarazione di esclusione temporanea dall’accesso deve specificare i motivi per i quali la stessa è stata disposta e stabilire il periodo di esclusione, con l’indicazione del termine.
3. Deve, comunque, essere garantito il rispetto di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 15 del presente regolamento.
 

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Articolo18 Limitazioni dell’accesso

1. Nel caso in cui l’accesso possa essere consentito solo relativamente ad una parte dei contenuti di un documento, possono essere oscurati alcuni contenuti ed esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso. Le copie parziali devono comprendere la prima e l’ultima pagina del documento, con esclusione delle parti delle quali non è consentita la conoscenza. Le pagine omesse devono essere indicate.
 

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Articolo 19 Non accoglimento della richiesta

1. I provvedimenti di diniego, di limitazione e di differimento dell’accesso, richiesto in via formale, sono adottati dal responsabile del procedimento e comunicati all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta agli uffici dell’amministrazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma precedente l’interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto, dallo stesso attivabile secondo il quinto comma dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché della tutela esperibile davanti al difensore civico ai sensi del successivo articolo 21.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 dovranno recare sempre la motivazione con specifico riferimento alla normativa vigente, alla categoria di interessi ed alle circostanze di fatto per cui l’accesso è stato negato, limitato o differito.
 

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Articolo 20 Comunicazione del provvedimento finale ai controinteressati

1. Nel caso in cui nel procedimento attivato su una richiesta di accesso siano stati individuati soggetti controinteressati, il provvedimento finale di accoglimento, diniego, limitazione o differimento deve essere comunicato anche agli stessi.
 

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Articolo 21 Ricorso avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell’accesso

1. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare, nel termine di trenta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale oppure chiedere, nello stesso termine, al difensore civico il riesame della relativa determinazione.
2. Il difensore civico, qualora individui soggetti controinteressati, dà comunicazione agli stessi della richiesta di riesame del diniego o del differimento, presentata dall’interessato. Nel termine di 15 (quindici) giorni dall’avvenuta comunicazione, i controinteressati possono presentare al difensore civico le loro controdeduzioni.
3. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza; decorso infruttuosamente tale termine il ricorso si intende respinto e l’interessato è legittimato, nei successivi trenta giorni, a presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.
4. Ove il difensore civico ritenga illegittimo il diniego o il differimento dell’accesso, ne informa il richiedente e lo comunica all’Ufficio che ha adottato il provvedimento.
5. Se l’ufficio di cui al comma precedente non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito; se, invece, il detto provvedimento viene emanato, l’interessato può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso.
 

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CAPO VI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE

Articolo 22 Diritto all’informazione

1. Il Comune di Sassari cura la più ampia informazione, nei confronti della collettività locale, agli atti e ai provvedimenti di interesse generale.
2. Tale diritto si intende realizzato anche con la pubblicazione dei documenti all’albo pretorio o con altra forma di pubblicità prescritta per gli atti dell’amministrazione, compresa quella mediante strumenti informatici, elettronici e telematici.
3. Tutti i cittadini hanno il diritto di accedere alle informazioni di cui dispone l’amministrazione comunale, relative all’attività da essa svolta o posta in essere da istituzioni, aziende speciali ed organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune.
4. L’informazione, resa gratuitamente, deve assicurare la veridicità, l’esattezza e la completezza dei suoi contenuti.
 

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Articolo 23 Informazione sullo stato degli atti e delle procedure

1. L’esercizio del diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione deve assicurare ai cittadini tutte le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, in conformità a quanto disposto dal regolamento sui diritti di partecipazione al procedimento amministrativo.
 

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CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia, nonché lo statuto e gli altri regolamenti comunali.
2. E’ abrogato il precedente regolamento dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 115 del 15.7.1993.
 

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