REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
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Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 118 del 13 novembre
2007 (pdf)
- Modulo di domanda di accesso formale ai documenti amministrativi (doc)
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il comune, con il presente regolamento, attua i principi
affermati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali), dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
2006 n. 184 e dallo Statuto comunale, per assicurare la trasparenza
e la pubblicità dell’attività amministrativa ed il suo svolgimento
imparziale.
2. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, ad
eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o
per effetto dei provvedimenti di cui al successivo capo V.
1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio del diritto di accesso dei
cittadini, singoli ed associati, agli atti e ai documenti amministrativi e,
in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione, per
rendere effettiva e consapevole la loro partecipazione all’attività del
Comune di Sassari.
1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni oppure non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti dagli organi del Comune e concernenti attività di
pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale.
1. Il diritto di accesso è esercitato nei confronti di qualunque documento
amministrativo secondo la definizione di cui all’art.3 1° comma lettera d)
del presente regolamento.
2. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’amministrazione
comunale se non abbiano forma di documento amministrativo.
3. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l’amministrazione
comunale ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si
chiede di accedere.
4. L’amministrazione comunale non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso
al fine di soddisfare le richieste di accesso.
5. E’ consentito l’accesso ai documenti relativi alla fase istruttoria dei
procedimenti amministrativi in corso e ai documenti nel corso
dell’avanzamento del procedimento, anche prima della sua conclusione, in
conformità alla previsione di cui all’articolo 10 della legge 241 del 1990.
6. Non può essere oggetto di richiesta l’esame diretto dei protocolli
generali o speciali, dei repertori, delle rubriche, dei cataloghi di atti,
documenti, deliberazioni e contratti, salvo il diritto di accesso alle
informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni
effettuate negli stessi per singoli atti.
7. Le richieste relative alla consultazione di serie periodiche o di
registri di atti, relativi ad un periodo particolarmente esteso o ad un
numero di atti rilevante, possono essere accolte solo se hanno per fine
studi e ricerche storiche, statistiche e scientifiche. Tali finalità devono
essere documentate nella richiesta e l’ammissione è subordinata a condizioni
che sono poste per evitare difficoltà al regolare funzionamento degli
uffici. La consultazione per comprovati motivi di studio è effettuata
gratuitamente, mentre il rilascio di copie è subordinato al pagamento del
solo costo di riproduzione.
1. Titolari del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e
alle informazioni da essi desumibili sono tutti i soggetti “interessati”, di
cui all’articolo 3, comma 1 lettera b) del presente regolamento.
1. Il responsabile del procedimento di accesso è il dirigente preposto
all’unità organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo
stabilmente ovvero, su designazione di questi, altro o altri dipendenti.
2. Il responsabile del procedimento provvede a tutte le procedure relative
all’accesso e comunica i provvedimenti di accoglimento, diniego, limitazione
e differimento dello stesso, con le modalità stabilite dal presente
regolamento.
3. Quando l’unità che ha attivato il procedimento di accesso di sua
competenza non dispone di una parte delle informazioni, degli atti e dei
documenti, deve richiederli direttamente all’unità che ne è in possesso, la
quale è tenuta a dare esito immediato alla richiesta, inviando a quella
titolare del procedimento copie degli originali in suo possesso.
CAPO II DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
1. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle informazioni, agli
atti e ai documenti dell’amministrazione, nonché delle istituzioni, delle
aziende, dei consorzi, delle società o di altri organismi da essa
dipendenti, utili all’espletamento del loro mandato.
2. I consiglieri comunali esercitano il diritto di accesso e di informazione
sulla base della sola dichiarazione di connessione con l’esercizio del
mandato. E’ fatto divieto di utilizzare per fini privati i documenti e le
informazioni acquisiti nello svolgimento del mandato. L’esercizio del
diritto di accesso e di informazione è gratuito.
3. Al diritto di accesso e di informazione dei consiglieri comunali si
applicano le specifiche disposizioni legislative e statutarie, nonché quelle
contenute nel regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
CAPO III DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
1. Il Comune di Sassari rende disponibile, secondo le disposizioni del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l’informazione ambientale
detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare
il proprio interesse.
2. Il diritto di accesso all’informazione ambientale, come definita
all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, viene
esercitato nei termini, nelle modalità e nelle condizioni fondamentali
contemplate dallo stesso decreto.
CAPO IV ESERCIZIO DEL DIRITTO D’ACCESSO
1. L’esercizio del diritto d’accesso agli atti ed ai documenti
amministrativi è effettuato previa identificazione del richiedente che
avviene per conoscenza diretta da parte del responsabile del procedimento o
di altro impiegato addetto all’unità competente oppure mediante esibizione
di uno dei documenti di identificazione previsti dalla normativa vigente.
2. Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone
giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi devono dichiarare
la carica ricoperta o la funzione svolta, che legittima l’esercizio del
diritto per conto dei soggetti rappresentati.
3. I rappresentanti, tutori e curatori di soggetti interessati all’accesso,
devono dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale la stessa
è comprovata.
1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la richiesta d’accesso, se
individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 3, 1° comma
lettera c) del presente regolamento, è tenuto a dare comunicazione
dell’avvio del procedimento di accesso agli stessi, mediante invio di copia
con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a
comprovarne la ricezione ovvero per via telematica per coloro che abbiano
consentito tale forma di comunicazione.
2. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del
contenuto degli atti connessi.
3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1,
i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per
via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, accertata
la ricezione della comunicazione di cui al comma 1, il responsabile del
procedimento provvede sulla richiesta.
1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti
l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere
esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio
competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo
stabilmente.
2. La richiesta, esaminata prontamente e senza formalità, è accolta mediante
indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del
documento, estrazione di copie ovvero altra modalità idonea.
3. Il responsabile del procedimento, qualora in base al contenuto del
documento richiesto, riscontri invece l’esistenza di controinteressati,
invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso.
4. Al procedimento di accesso informale si applica il comma 4 dell’art. 12
del presente regolamento.
1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via
informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla
sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza
dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni
fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di
controinteressati, il responsabile del procedimento invita l’interessato a
presentare richiesta di accesso formale, di cui l’ufficio rilascia ricevuta.
La domanda, redatta preferibilmente su modulistica predisposta
dall’amministrazione e pubblicata sul sito internet, può essere consegnata,
all’ufficio preposto, personalmente o anche inoltrata tramite il servizio
postale o a mezzo fax, con allegata fotocopia del documento di identità del
richiedente.
2. Il comune di Sassari predispone le necessarie misure organizzative per
assicurare che il diritto di accesso possa essere esercitato anche in via
telematica.
3. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui il
responsabile dell’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.
4. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della
richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione,
specificare e, ove occorra comprovare l’interesse connesso all’oggetto della
richiesta, dimostrare la propria identità e, dove occorra, i propri poteri
di rappresentanza del soggetto interessato.
5. La richiesta formale presentata ad ufficio diverso da quello nei cui
confronti va esercitato il diritto di accesso è dallo stesso immediatamente
trasmessa a quello competente e di tale trasmissione è data comunicazione
all’interessato.
6. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata
dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento
amministrativo ed è trattata ai sensi dell’art. 22, comma 5 della legge
241/1990.
7. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni, ai
sensi
dell’art. 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della
richiesta agli uffici dell’amministrazione.
8. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro 10
giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In
tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla
presentazione della richiesta corretta.
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia
dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge e
dal presente regolamento.
2. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione
dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, dei giorni e degli
orari di apertura al pubblico, del referente/i, nonché di un congruo periodo
di tempo, comunque non inferiore a giorni 15 (quindici), per prendere
visione dei documenti o per ottenerne copia.
3. Decorso il congruo periodo di tempo di cui al comma precedente, senza che
il richiedente abbia esercitato il diritto di accesso, per ottenerlo dovrà
essere presentata una nuova richiesta.
4. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche
la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e
appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o
di regolamento.
5. L’esame dei documenti avviene, nelle ore d’ufficio, secondo le
indicazioni contenute nell’atto di accoglimento, alla presenza di personale
addetto. E’ vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in
visione o alterarli in qualsiasi modo.
6. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui
incaricata.
7. L’esame dei documenti è gratuito.
8. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché al pagamento dei
diritti di ricerca. Gli importi relativi al costo di riproduzione e ai
diritti di ricerca sono stabiliti e periodicamente aggiornati con apposita
deliberazione della Giunta comunale. I singoli settori interessati possono
individuare, con deliberazione di Giunta adottata su loro proposta, costi
diversi da quelli fissati per la riproduzione ordinaria, nel caso in cui il
rilascio di copie comporti l’uso di apparecchiature speciali, procedure di
ricerca di particolare difficoltà o formati particolari su carta speciale.
9. Quando l'invio delle informazioni o delle copie dei documenti è richiesto
per posta o altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese per la
spedizione o l'inoltro.
10. A richiesta dell’interessato le copie dei documenti e degli atti formati
o detenuti dal comune in originale sono rilasciate, previo pagamento
dell’imposta di bollo, con autenticazione per conformità all’originale. La
richiesta deve essere redatta in carta da bollo. Restano escluse
dall’imposta di bollo le domande e le copie dei documenti per i quali, in
base alla vigente normativa, è prevista l’esenzione.
11. Il pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca
deve essere effettuato mediante versamento diretto al Tesoriere o su conto
corrente intestato al Comune di Sassari. Il pagamento dell’imposta di bollo,
se dovuto, è effettuato secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
12. Il versamento a favore del comune delle somme di cui al comma precedente
deve essere provato all’atto del ritiro dei documenti.
Articolo 14 Accoglimento della richiesta
1. Il Responsabile del procedimento, istruita la richiesta formale e
verificata l’ammissibilità della stessa, ne comunica all’interessato
l’accoglimento e le ulteriori informazioni di cui all’articolo precedente.
CAPO V ESCLUSIONI DAL DIRITTO DI ACCESSO
1. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dalle lettere a), b),
c) e d) del primo comma dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Sono altresì sottratti all’accesso, nei limiti e nell’ambito della loro
connessione, i documenti contenenti informazioni relative agli interessi
indicati dall’articolo 24 comma 6 della legge 241/1990 e dal regolamento
governativo di attuazione. L’esclusione deve essere disposta unicamente in
connessione con l’effettiva sussistenza degli interessi richiamati.
3. Sono, inoltre, sottratti all’accesso i documenti amministrativi
individuati e riportati nella successiva tabella 1.
4. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile. In caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, l’accesso è consentito nei termini previsti dall’articolo 60
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. In conformità al citato articolo 60 del decreto legislativo n. 196 del
2003, la richiesta di accesso a documenti amministrativi contenenti dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale è accolta solo se la
situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta
stessa è di rango almeno pari ai diritti del controinteressato ovvero
consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
6. Nel caso di richiesta di accesso di cui al comma precedente, se non si
perviene alla definizione di una soluzione concordata tra il titolare della
pretesa di accesso e il titolare della pretesa alla riservatezza,
l’esecuzione del provvedimento di accoglimento, previamente comunicato anche
al soggetto cui i dati si riferiscono, è differita alla data successiva alla
scadenza del termine per la proposizione del ricorso davanti al tribunale
amministrativo regionale (30 giorni dalla notificazione o comunicazione
individuale al richiedente e al controinteressato del provvedimento di
accoglimento ad esecuzione differita). Nella determinazione del termine
entro il quale l’esecuzione del provvedimento è sospesa, il responsabile del
procedimento deve considerare anche i tempi necessari alla notifica del
ricorso. In caso di ricorso al tribunale amministrativo regionale, l’accesso
è ulteriormente differito fino alla decisione del tribunale.
TABELLA 1
DOCUMENTI ESCLUSI DALL’ACCESSO
Sono sottratte, nei limiti stabiliti dall’articolo 15 del presente
regolamento, le seguenti categorie di atti e documenti amministrativi
formati o, comunque, detenuti dall’amministrazione ai fini dell’attività
amministrativa:
1. documenti attinenti all’organizzazione e al funzionamento della polizia
municipale e all’impiego dei relativi addetti relativamente alla
programmazione dell’attività di vigilanza e di controllo ed alle operazioni
che vengono effettuate anche in collaborazione con le altre forze di
polizia;
2. documenti relativi alla protezione e custodia delle armi in dotazione
della polizia comunale nonché alla sicurezza delle sedi e delle
infrastrutture degli uffici del comune;
3. documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale di edifici
adibiti ad installazioni militari e penitenziarie, a sedi di uffici e organi
con compiti di tutela dell’ordine pubblico e repressione della criminalità,
finché dura tale destinazione;
4. documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale di edifici
destinati all’esercizio dell’attività creditizia e/o valutaria, finché dura
tale destinazione;
5. elaborati tecnico progettuali e documentazione connessa relativamente ai
lavori di installazione di sistemi di sicurezza riguardanti edifici pubblici
e privati;
6. documenti sottoposti a sequestro per ordine dell’autorità giudiziaria;
7. pareri legali espressi dall’Avvocatura comunale o da avvocati esterni
all’ente ovvero altri pareri espressi da consulenti giuridici o tecnici in
relazione ad una lite in potenza o in atto e la corrispondenza inerente;
8. atti difensivi posti in essere nel corso di giudizi e la corrispondenza
inerente;
9. documenti relativi alle situazioni personali familiari dei cittadini
risultanti dagli atti dell’anagrafe e dallo stato civile la cui riservatezza
è stabilita dalla legge (adozione, affido familiare, paternità e maternità,
cambiamento di sesso, ecc.);
10. provvedimenti relativi al trattamento sanitario obbligatorio e documenti
allegati;
11. accertamenti medici e medico legali relativi al personale anche in
quiescenza;
12. documentazione caratteristica, matricolare, nonché relativa allo stato
di servizio del personale dipendente per la parte relativa alla tutela della
vita privata e della riservatezza;
13. documentazione attinente provvedimenti di destituzione, licenziamento,
decadenza, dispensa, sospensione dall’impiego per la parte relativa alla
tutela della vita privata e della riservatezza;
14. nominativi del personale delegante e versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali;
15. cartelle sociali e socio – assistenziali, ivi compresa tutta la
documentazione che concorre a formarle, e relazioni e proposte di intervento
redatte da operatori socio – assistenziali, per la parte relativa alla
tutela della vita privata e della riservatezza;
16. documentazione relativa alla concessione di contributi, utilità e
benefici di carattere assistenziale (sussidi, indennizzi, prestiti e mutui)
per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;
17. atti dei privati detenuti occasionalmente dall’amministrazione comunale
in quanto non scorporabili da documenti utilizzati e, comunque, gli atti che
non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;
18. documenti che altre Amministrazioni escludono dall’accesso e che
l’Amministrazione comunale detiene in quanto atti di un procedimento di
propria competenza.
1. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
2. Il differimento dell’accesso è disposto ove sia sufficiente per
assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24 comma 6
della legge 241/90 o per salvaguardare specifiche esigenze
dell’amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in
relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon
andamento dell’azione amministrativa.
3. Il differimento è, altresì, disposto per le categorie di documenti
individuati e riportati nella successiva tabella 2.
4. L’atto con il quale è disposto il differimento dell’accesso ne indica la
durata.
5. Il differimento può essere rinnovato se permangono le esigenze di cui al
comma 2.
6. Il differimento dell’accesso può riguardare anche solo una parte
dell’atto.
TABELLA 2
DOCUMENTI PER I QUALI L’ACCESSO E’ DIFFERITO
Fatta salva la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici per gli
appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza,
il diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno
presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara
informale, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di
invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all’elenco
dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei
soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito
sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la
comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi
dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino alla approvazione dell’aggiudicazione.
Gli atti di cui alle lettere a), b) e c), fino ai termini ivi previsti, non
possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
Il differimento dell’accesso è altresì disposto per:
1. i documenti dei procedimenti concorsuali fino alla definizione delle
singole fasi sub-procedimentali;
2. atti e documenti attinenti a procedimenti disciplinari nei confronti del
personale dipendente, fino alla conclusione del relativo procedimento;
3. rapporti alle Autorità giudiziarie ed alla Procura della Corte dei Conti,
nonché richieste o relazioni di detti organi, ove siano nominativamente
individuati soggetti per i quali si palesa la sussistenza di responsabilità
amministrative, contabili o penali, fino alla conclusione del relativo
procedimento;
4. atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alle
competenti Autorità giudiziarie, fino alla conclusione del relativo
procedimento.
1. Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
l’esercizio del diritto di accesso agli atti dell’amministrazione comunale
può essere temporaneamente escluso per effetto di una motivata dichiarazione
del Sindaco che ne vieti l’esibizione, quando la loro diffusione può
pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle
imprese.
2. La dichiarazione di esclusione temporanea dall’accesso deve specificare i
motivi per i quali la stessa è stata disposta e stabilire il periodo di
esclusione, con l’indicazione del termine.
3. Deve, comunque, essere garantito il rispetto di quanto disposto dal comma
4 dell’articolo 15 del presente regolamento.
1. Nel caso in cui l’accesso possa essere consentito solo relativamente ad
una parte dei contenuti di un documento, possono essere oscurati alcuni
contenuti ed esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso. Le
copie parziali devono comprendere la prima e l’ultima pagina del documento,
con esclusione delle parti delle quali non è consentita la conoscenza. Le
pagine omesse devono essere indicate.
1. I provvedimenti di diniego, di limitazione e di differimento
dell’accesso, richiesto in via formale, sono adottati dal responsabile del
procedimento e comunicati all’interessato mediante raccomandata con avviso
di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione entro il
termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta
agli uffici dell’amministrazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma precedente l’interessato deve essere
informato della tutela giurisdizionale del diritto, dallo stesso attivabile
secondo il quinto comma dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonché della tutela esperibile davanti al difensore civico ai sensi del
successivo articolo 21.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 dovranno recare sempre la motivazione
con specifico riferimento alla normativa vigente, alla categoria di
interessi ed alle circostanze di fatto per cui l’accesso è stato negato,
limitato o differito.
1. Nel caso in cui nel procedimento attivato su una richiesta di accesso
siano stati individuati soggetti controinteressati, il provvedimento finale
di accoglimento, diniego, limitazione o differimento deve essere comunicato
anche agli stessi.
1. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento
dello stesso, il richiedente può presentare, nel termine di trenta giorni,
ricorso al tribunale amministrativo regionale oppure chiedere, nello stesso
termine, al difensore civico il riesame della relativa determinazione.
2. Il difensore civico, qualora individui soggetti controinteressati, dà
comunicazione agli stessi della richiesta di riesame del diniego o del
differimento, presentata dall’interessato. Nel termine di 15 (quindici)
giorni dall’avvenuta comunicazione, i controinteressati possono presentare
al difensore civico le loro controdeduzioni.
3. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione
dell’istanza; decorso infruttuosamente tale termine il ricorso si intende
respinto e l’interessato è legittimato, nei successivi trenta giorni, a
presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.
4. Ove il difensore civico ritenga illegittimo il diniego o il differimento
dell’accesso, ne informa il richiedente e lo comunica all’Ufficio che ha
adottato il provvedimento.
5. Se l’ufficio di cui al comma precedente non emana il provvedimento
confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito; se, invece, il
detto provvedimento viene emanato, l’interessato può proporre ricorso al
tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del provvedimento stesso.
CAPO VI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE
1. Il Comune di Sassari cura la più ampia informazione, nei confronti della
collettività locale, agli atti e ai provvedimenti di interesse generale.
2. Tale diritto si intende realizzato anche con la pubblicazione dei
documenti all’albo pretorio o con altra forma di pubblicità prescritta per
gli atti dell’amministrazione, compresa quella mediante strumenti
informatici, elettronici e telematici.
3. Tutti i cittadini hanno il diritto di accedere alle informazioni di cui
dispone l’amministrazione comunale, relative all’attività da essa svolta o
posta in essere da istituzioni, aziende speciali ed organismi che esercitano
funzioni di competenza del Comune.
4. L’informazione, resa gratuitamente, deve assicurare la veridicità,
l’esattezza e la completezza dei suoi contenuti.
1. L’esercizio del diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di
cui è in possesso l’amministrazione deve assicurare ai cittadini tutte le
informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, sull’ordine di esame
di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, in
conformità a quanto disposto dal regolamento sui diritti di partecipazione
al procedimento amministrativo.
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti
disposizioni legislative in materia, nonché lo statuto e gli altri
regolamenti comunali.
2. E’ abrogato il precedente regolamento dei diritti di accesso dei
cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi,
adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 115 del 15.7.1993.