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Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione dei tributi comunali (D.Lgs. 19.6.1997 n° 218)

 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’accertamento con adesione dei tributi comunali, adottato ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 della L. 27.12.1997 n° 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n° 446, concernente "Istituzione dell’Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali".

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1. I tributi su cui può intervenire l’accertamento con adesione sono i seguenti:

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1. L’accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l’adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997 n°218.
2. La definizione del contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
Esulano pure dal campo di applicazione di questo istituto le questioni "di diritto" e tutte quelle fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. L’accertamento può essere definito con l’adesione di uno solo dei soggetti obbligati con conseguente estinzione della relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
In ogni caso resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare mediante l’istituto dell’autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
 

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1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
a cura dell’Ufficio comunale, previa notifica dell’avviso di accertamento;
su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.
 

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1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandogli con lettera raccomandata, l’indicazione del tributo suscettibile di accertamento, il giorno ed il luogo della comparizione per definire l’accertamento stesso con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile. Anche l’attivazione da parte dell’ufficio comunale non è obbligatoria.
 

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1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall’invito di cui all’art. 5, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera, inviandola o a mezzo raccomandata R/R o consegnandola direttamente all’Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito telefonico.
2. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.
3. L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione.
4. La presentazione dell’istanza, purché rientri nell’ambito dell’istituto in oggetto ai sensi dell’art. 3, produce l’effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima, i termini per l’impugnazione e quelli per il pagamento del tributo,
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l’invito a comparire.
6. L’iniziativa del contribuente è esclusa qualora l’Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.
 

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1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al Dirigente del servizio preposto alla gestione del settore Tributi o, eventualmente, al funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali.
2. Nel caso in cui l’accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lett. B) dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del Comune che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.
 

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1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell’invito comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.
Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’avviso, sono prese in considerazione solamente entro tale data.
Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito del concordato, viene dato atto in un succinto verbale compilato dall’incaricato del procedimento.
 

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1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
Nell’atto suddetto sono indicati gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione.
2. Il procuratore speciale di cui al primo comma deve essere munito di delega con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all’assistenza tecnica ai sensi del D.Lgs. 546/92, la firma è autenticata dal delegato medesimo. Non è richiesta l’autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 3° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.
 

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1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla data di redazione dell’atto di accertamento con adesione e con le modalità indicate nell’atto stesso. Se il contribuente non effettua il versamento, anche delle singole rate, nel termine suddetto, la definizione è da considerarsi inesistente con la conseguenza che se ancora non è decorso il termine per l’impugnazione, il contribuente potrà ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale; se invece il termine di impugnazione è già decorso, si consoliderà la pretesa tributaria.
Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all’Ufficio comunale la quietanza dell’eseguito pagamento. L’ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
2. Relativamente alla TASSA SMALTIMENTO R.S.U., per la quale, allo stato attuale, l’unica forma possibile di riscossione è l’iscrizione a ruolo, l’Ufficio comunale, provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni ed interessi) risultanti dall’atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
3. A richiesta dell’interessato, qualora la somma dovuta sia superiore a £. 2 milioni, è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. In tale caso l’accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata; il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive rende nullo l’accertamento con adesione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati dalla data di tale rata e fino alla scadenza di ciascuna di esse.
 

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1. L’accertamento con adesione, perfezionato come disposto dall’art. 10, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
 

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1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l’avviso medesimo sono ridotte di un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente, apponendone avvertenza in calce all’avviso di accertamento.
3. Con riguardo alla TASSA SMALTIMENTO R.S.U. se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma, la riduzione di un quarto delle somme accertate è operata direttamente dall’ufficio in sede di iscrizione a ruolo. L’infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all’accertamento notificato rendono inapplicabili le riduzioni di cui ai punti precedenti. Sono parimenti escluse dalla riduzione anzidetta le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste e ad inviti di cui all’art. 6 formulati dal Comune.
 

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1. Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2000.
Conseguentemente l’istituto dell’accertamento con adesione dallo stesso disciplinato è applicabile agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l’impugnazione.
2. L’istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell’Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d’imposta relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all’accertamento.
3. E’ abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.
 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 23.3.2000.
 

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