Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione dei tributi comunali (D.Lgs. 19.6.1997 n° 218)
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’accertamento con adesione dei tributi comunali, adottato ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 della L. 27.12.1997 n° 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n° 446, concernente "Istituzione dell’Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali".
1. I tributi su cui può intervenire l’accertamento con adesione sono i seguenti:
- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFUITI SOLIDI URBANI
- TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- IMPOSTA COMUNALE PER L’ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI.
1. L’accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito
con l’adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal
D.Lgs. 19.6.1997 n°218.
2. La definizione del contraddittorio con il contribuente è limitata ai
soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi
concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non
incidenti sulla determinazione del tributo.
Esulano pure dal campo di applicazione di questo istituto le questioni
"di diritto" e tutte quelle fattispecie nelle quali l’obbligazione
tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed
incontrovertibili.
3. L’accertamento può essere definito con l’adesione di uno solo dei
soggetti obbligati con conseguente estinzione della relativa
obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
In ogni caso resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o
in parte, ovvero revocare mediante l’istituto dell’autotutela, gli atti
di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
a cura dell’Ufficio comunale, previa notifica dell’avviso di
accertamento;
su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica
dell’avviso di accertamento.
1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono
opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima
di notificare l’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un
invito a comparire, comunicandogli con lettera raccomandata,
l’indicazione del tributo suscettibile di accertamento, il giorno ed il
luogo della comparizione per definire l’accertamento stesso con
adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti
e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di
carattere specifico e simili che il Comune, ai fini dell’esercizio
dell’attività di controllo può rivolgere al contribuente, non
costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale
definizione dell’accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se
invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all’invito
stesso non è sanzionabile. Anche l’attivazione da parte dell’ufficio
comunale non è obbligatoria.
1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento
non preceduto dall’invito di cui all’art. 5, qualora riscontri nello
stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della
pretesa tributaria, può formulare, anteriormente all’impugnazione
dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di
accertamento con adesione in carta libera, inviandola o a mezzo
raccomandata R/R o consegnandola direttamente all’Ufficio comunale che
ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito telefonico.
2. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni
singolo atto di imposizione notificato.
3. L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di
definizione.
4. La presentazione dell’istanza, purché rientri nell’ambito
dell’istituto in oggetto ai sensi dell’art. 3, produce l’effetto di
sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione
dell’istanza medesima, i termini per l’impugnazione e quelli per il
pagamento del tributo,
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, il
funzionario responsabile formula l’invito a comparire.
6. L’iniziativa del contribuente è esclusa qualora l’Ufficio lo abbia in
precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.
1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al
Dirigente del servizio preposto alla gestione del settore Tributi o,
eventualmente, al funzionario designato come responsabile della gestione
dei singoli tributi locali.
2. Nel caso in cui l’accertamento del tributo oggetto della definizione
sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lett. B) dell’art. 52
del D.Lgs. 446/97, il potere di definire gli accertamenti è attribuito
al concessionario del Comune che lo esercita nei limiti stabiliti dal
presente regolamento.
1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato
nell’invito comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con
adesione.
Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente
in ordine alla data di comparizione indicata nell’avviso, sono prese in
considerazione solamente entro tale data.
Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate,
dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito del
concordato, viene dato atto in un succinto verbale compilato
dall’incaricato del procedimento.
1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice
esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal
funzionario responsabile del tributo.
Nell’atto suddetto sono indicati gli elementi e le motivazioni sui quali
si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti,
nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli
interessi dovuti in conseguenza della definizione.
2. Il procuratore speciale di cui al primo comma deve essere munito di
delega con firma che può essere autenticata anche dal funzionario
comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata
all’assistenza tecnica ai sensi del D.Lgs. 546/92, la firma è
autenticata dal delegato medesimo. Non è richiesta l’autenticazione se
la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 3° grado
o a propri dipendenti da persone giuridiche.
1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute
entro 20 giorni dalla data di redazione dell’atto di accertamento con
adesione e con le modalità indicate nell’atto stesso. Se il contribuente
non effettua il versamento, anche delle singole rate, nel termine
suddetto, la definizione è da considerarsi inesistente con la
conseguenza che se ancora non è decorso il termine per l’impugnazione,
il contribuente potrà ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale;
se invece il termine di impugnazione è già decorso, si consoliderà la
pretesa tributaria.
Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire
all’Ufficio comunale la quietanza dell’eseguito pagamento. L’ufficio, a
seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente
l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione allo stesso
destinato.
2. Relativamente alla TASSA SMALTIMENTO R.S.U., per la quale, allo stato
attuale, l’unica forma possibile di riscossione è l’iscrizione a ruolo,
l’Ufficio comunale, provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo,
sanzioni ed interessi) risultanti dall’atto di accertamento con
adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
3. A richiesta dell’interessato, qualora la somma dovuta sia superiore a
£. 2 milioni, è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo,
in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20
giorni dalla definizione. In tale caso l’accertamento con adesione si
perfeziona con il pagamento della prima rata; il mancato pagamento anche
di una sola delle rate successive rende nullo l’accertamento con
adesione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi al saggio
legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati dalla
data di tale rata e fino alla scadenza di ciascuna di esse.
1. L’accertamento con adesione, perfezionato come disposto dall’art. 10,
non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da
parte del Comune.
2. Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di
accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento
della definizione.
1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno
dato luogo all’accertamento si applicano nella misura di un quarto del
minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di
accertamento, le sanzioni irrogate con l’avviso medesimo sono ridotte di
un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale
avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a
pagare entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le
somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della
possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente,
apponendone avvertenza in calce all’avviso di accertamento.
3. Con riguardo alla TASSA SMALTIMENTO R.S.U. se risultano rispettate le
condizioni di cui al precedente comma, la riduzione di un quarto delle
somme accertate è operata direttamente dall’ufficio in sede di
iscrizione a ruolo. L’infruttuoso esperimento del tentativo di
concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza
prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all’accertamento
notificato rendono inapplicabili le riduzioni di cui ai punti
precedenti. Sono parimenti escluse dalla riduzione anzidetta le sanzioni
comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del
tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste
e ad inviti di cui all’art. 6 formulati dal Comune.
1. Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2000.
Conseguentemente l’istituto dell’accertamento con adesione dallo stesso
disciplinato è applicabile agli avvisi di accertamento notificati a
partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima
ancora non sia decorso il termine per l’impugnazione.
2. L’istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell’Ufficio
comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d’imposta
relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all’accertamento.
3. E’ abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del
presente regolamento.
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 23.3.2000.